Non so se può interessare a qualcuno, visto che è del 2006.
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14/09/2006 200602906 Definitivo 3 Adunanza di Sezione 29/08/2006
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione Terza del 29 agosto 2006
N. Sezione 2906/2006
OGGETTO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALL’ISP. P.P. OMISSIS AVVERSO LA NEGATA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO.
LA SEZIONE
Vista la relazione senza numero del 2 marzo 2006, pervenuta in Segreteria il 14 giugno 2006, con la quale il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Marcello Borioni;
PREMESSO
In data 14 giugno 2003 l’Isp. P.P. OMISSIS chiedeva la concessione della medaglia d’argento al merito di servizio in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del P.C.D. del 18 settembre 2000, pubblicato in B.U. n. 2 del 31 gennaio 2001. La domanda veniva inoltrata al Ministero della Giustizia con parere favorevole con nota n. 13942 del 5 luglio 2003. Con nota del 7 novembre 2003 n. 0433564 l’istanza non era accolta. Tale provvedimento veniva confermato con nota del 14 maggio 2004 n. 0183593, notificata all’interessato il 3 giugno 2004.
Il OMISSIS presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato il 25 giugno 2004 deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del PCD del 18 settembre 2000 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per la non fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sugli artt. 6 e 7 del decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 18 settembre 2000, che, per quanto qui interessa, recitano:
- art. 6, comma 1. “La medaglia al merito di servizio è d’oro o di primo grado, d’argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed è conferita al personale di Polizia Penitenziaria che abbia raggiunto complessivamente i seguenti periodi di direzione o comando di unità organizzative ed operative ed incarichi equipollenti ai sensi del successivo articolo 7:
- per la medaglia d’oro 20 anni;
- per la medaglia d’argento 15 anni;
- per la medaglia di bronzo 10 anni.”
- art. 7, comma 1. “Gli incarichi che possono conferire titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio si riferiscono, per gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, al comando del reparto di polizia penitenziaria; comando di più agenti nel contesto di un complesso funzionale;…”
art. 7, comma 3. “Per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti equivale agli incarichi di cui sopra il non aver riportato nell’ultimo quinquennio sanzioni disciplinari più gravi della censura; non aver riportato nell’ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione”
Dal disposto letterale del citato art.6 (”complessivamente”; “incarichi equipollenti ai sensi del successivo art.7”) emerge che il requisito per il conferimento delle medaglie al merito di servizio può essere raggiunto anche mediante il cumulo dei periodi di servizio indicati nella norma.
Ne dà conferma il successivo art.7, nella parte in cui ribadisce che il servizio prestato degli assistenti e dagli agenti equivale, se non hanno riportato le sanzioni disciplinare indicate dalla stessa norma, “agli incarichi di cui sopra”, e cioè agli incarichi svolti dagli ispettori e dai sovrintendenti.
La prospettata interpretazione risponde anche a criteri di ragionevolezza ed evita gli effetti distorsivi e lesivi del principio di eguaglianza e di ragionevolezza lamentati dal ricorrente, poiché se l’anzianità richiesta dovesse essere maturata tutta nello stesso ruolo, il passaggio dal ruolo degli assistenti ed agenti al ruolo degli ispettori e sovrintendenti, pur rappresentando un evento meritorio, potrebbe risultare preclusivo per il conseguimento di una onorificenza che l’interessato avrebbe conseguito se fosse rimasto nel ruolo precedente.
L’Amministrazione osserva, nella relazione, che se i servizi fossero equivalenti “si dovrebbe più giustamente parlare non già di merito di servizio bensì di “mera anzianità di servizio”.
L’obiezione non tiene conto che il servizio richiesto dai citati artt.6 e 7 per ottenere la medaglia in questione è qualificato dal tipo di incarico svolto e dalla mancanza di sanzioni disciplinari, cioè da requisiti attinenti al merito, i quali, per l’appunto, distinguono la medaglia “al merito di servizio” dai riconoscimenti per “anzianità di servizio” di cui all’art.1 e segg. dello stesso citato decreto 18 settembre 2000. La cumulabilità dei servizi non aggiunge ma neppure nulla toglie alla qualificazione effettuata dalle norme predette.
Dagli atti del procedimento risulta che il ricorrente, iscritto nel ruolo degli assistenti ed agenti dal 14 settembre 1987 e nel ruolo degli ispettori e sovrintendenti dal 15 settembre 1995, aveva maturato, alla data di presentazione dell’istanza intesa ad ottenere la medaglia d’argento al merito di servizio (7 novembre 2003), complessivamente oltre i quindici anni di servizio necessari per ottenere l’onorificenza.
L’istanza è stata respinta “in quanto dalla data in cui egli è transitato nel ruolo degli ispettori e sovrintendenti non ha maturato un periodo di direzione o comando di unità organizzative ed operative equipollenti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.C.D. 18 settembre 2000”.
In sostanza, come conferma la relazione, l’Amministrazione ritiene che, rivestendo l’interessato all’atto dell’istanza la qualifica di ispettore, fosse utile per il perfezionamento del requisito il solo servizio prestato in quel ruolo.
Tuttavia, questa interpretazione non è condivisibile per le ragioni espose in precedenza, sicché il parere è nel senso che il ricorso sia fondato e che, per l’effetto, il provvedimento impugnato debba essere annullato.
.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE
(Marcello Borioni)
IL PRESIDENTE
(Tommaso Alibrandi)
IL SEGRETARIO
(Roberto Mustafà)
Medaglia al merito del servizio
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