ALTRO REGALO DAL GOVERNO PER LE FORZE DELL'ORDINE

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avt8
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ALTRO REGALO DAL GOVERNO PER LE FORZE DELL'ORDINE

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Pagamento rateale del TFS o della buonuscita superiore a 50.000 euro

Le modalità di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS), dell’indennità di buonuscita, ed anche del TFR per i dipendenti pubblici assunti dopo il 2001, erano già stata variate a partire dal 31 maggio 2010, arriva ora una nuova variazione decisa dal Governo nella Legge di Stabilità. La rateizzazione scatta al superamento della cifra di 50.000 euro e non più al superamento della cifra di 90.000 euro. Intervengono in tal senso i commi 484 e 485 dell’art. 1 della Legge di Stabilità.

Cosa prevede il comma 484: “Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».




Le modalità di pagamento a partire dal 1 gennaio 2014 pertanto sono le seguenti:
in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d’importo era 90.000 euro);
in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d’importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l’importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

La liquidazione dei trattamenti di fine servizio avverrà dopo dodici mesi dalla cessazione dal servizio.

Cosa prevede il comma 485. “Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013”. Inoltre resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni o del primo importo annuale, rispettivamente dopo dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale (comma 8, art. 12, della legge n. 122/2010).

Si ricorda che le prestazioni interessate dalla rateizzazione sono l’indennità di buonuscita o TFS liquidata a favore del personale, civile e militare, dello Stato, l’indennità premio servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale, l’indennità di anzianità erogata a favore dei dipendenti degli enti pubblici non economici, il trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo indeterminato dopo il 2000 e per quelli in servizio a tempo determinato in essere o successivamente alla data del 30 maggio 2000. Per le altre informazioni, vediamo il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS).

Indennità di vacanza contrattuale per dipendenti pubblici

Il comma 452 dell’art. 1 della Legge di Stabilità conferma l’entità in godimento fino al 31 dicembre 2013:”“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del Decreto Legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Lavoro nei giorni di riposo o durante le festività infrasettimanali delle forze dell’ordine: nessuno straordinario pagato

Il comma 476 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la Legge di Stabilità 2014, è stata introdotta anche una norma di interpretazione autentica dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 170 del 2007 e dell’art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 163 del 2002 in materia di prestazioni lavorative rese nel giorno di riposo settimanale o nella giornata di festività infrasettimanale rese da parte delle forze di Polizia e le Forze Armate come l’Arma dei Carabinieri: “L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2014)”.


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