chiedo un chiarimento perche' la normativa riguardo la pensione non e' affatto chiara adesso vi allego quello che ho letto su internet e se qualquno mi spiega giuro che gli offriro' una cena ................Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
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Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni. ............. perche' scrivono "fermo restando che lo stato di inabilita' deve risultare alla data di risoluzione del rapporto" come fa ha risultare l inabilita' se il dipendente magari come c e scritto dopo richiede visita quando e' cessato dal rapporto ....ma che la visita e' retroattiva???? non riesco a capire,,,,,,,,,cioe' se io mi dimetto per inabilita' in pratica do le dimissioni poi chiedo visita alla cmo...loro mi riconoscono inabile e' valida per ottenere pensione????? fatemi capire grazie
chiarimenti pensione inabilita' proficuo lavoro
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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