pensione da riforma e partita iva
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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pensione da riforma e partita iva
Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
Re: pensione da riforma e partita iva
=====================================================euroscettico ha scritto:Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
.....La partita iva si apre perche' si vuole avviare un'attività....!!!! cmq sia, puoi approfondire.-
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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euroscettico
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Re: pensione da riforma e partita iva
Grazie Gino! quindi correggimi se sbaglio, nel caso in cui in un mese guadagno 1000 euro da lavoro autonomo, la pensione mi verrà decurtata di 300 euro, giusto?gino59 ha scritto:=====================================================euroscettico ha scritto:Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
.....La partita iva si apre perche' si vuole avviare un'attività....!!!! cmq sia, puoi approfondire.-
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
