pensione da riforma e partita iva
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pensione da riforma e partita iva
Messaggio da euroscettico »
Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
Re: pensione da riforma e partita iva
=====================================================euroscettico ha scritto:Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
.....La partita iva si apre perche' si vuole avviare un'attività....!!!! cmq sia, puoi approfondire.-
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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Re: pensione da riforma e partita iva
Messaggio da euroscettico »
Grazie Gino! quindi correggimi se sbaglio, nel caso in cui in un mese guadagno 1000 euro da lavoro autonomo, la pensione mi verrà decurtata di 300 euro, giusto?gino59 ha scritto:=====================================================euroscettico ha scritto:Un utente mi ha detto che in caso di apertura di un partita iva, la pensione che si percepisce dopo la riforma viene dimezzata. Qualcuno mi sa dire se l'informazione è corretta? a me sembra strano, anche perché l'apertura di un partita iva non garantisce un reddito certo, una cosa è se uno dichiara di guadagnare 2000 euro un'altra se ne guadagna 300, insomma credo che non possa essere esattamente così. C'è un avvocato che sa spiegarmi la questione e magari indicarmi un riferimento normativo?
.....La partita iva si apre perche' si vuole avviare un'attività....!!!! cmq sia, puoi approfondire.-
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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