Caro Vargas, scusa se mi permetto ma, se non erro, il collega può presentare la domanda di pensione di inabilità, solo ed esclusivamente se la CMO, al momento della riforma, lo dichiara incollocabile a qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Se non ricordo male, in questo caso (e solo in questo), la sua pensione verrebbe calcolata sul massimo dell'attività lavorativa. 40 anni.
Pensione per inabilità totale.
Re: Pensione per inabilità totale.
========================================================================vargas ha scritto:Capisco, quindi prima deve essere dichiarato inabile dalla CMO, poi parte la domanda?
Bene, glielo farò sapere.
Ogni altra delucidazione, ovviamente,, sarà ben gradita, grazie di nuovo
Testo in vigore dal: 17-8-1995al: 31-12-1996
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto
a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,
nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le
forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non
trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento
alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota
di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9
e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma
3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti
per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita',
per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di
asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di
societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano
a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonchedei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita'
lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i criteri
generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a
piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i
termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove
coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto
e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai
sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di
acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro
il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
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