Salve Avvocato.
Dall'argomento in oggetto si intuisce che negli anni indietro (2011, 2011, 2012 e 2013) non ho percepito le Detrazioni per familiari a carico. Me ne sono reso conto con lo stipendio di Aprile 2014: da qui in poi ho sistemato tramite l'amministativo..
Per quelli regressi c'è possibilità di recuperarli ed in che modo, visto che la cifra a quanto pare è abbastanza congrua?
Grazie in anticipo e Buon Lavoro.
Detrazioni familiari a carico anni 2011/2012/2013
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: Detrazioni familiari a carico anni 2011/2012/2013
===================================easter67 ha scritto:Salve Avvocato.
Dall'argomento in oggetto si intuisce che negli anni indietro (2011, 2011, 2012 e 2013) non ho percepito le Detrazioni per familiari a carico. Me ne sono reso conto con lo stipendio di Aprile 2014: da qui in poi ho sistemato tramite l'amministativo..
Per quelli regressi c'è possibilità di recuperarli ed in che modo, visto che la cifra a quanto pare è abbastanza congrua?
Grazie in anticipo e Buon Lavoro.
News
11/02/2014
730/2014: oltre i 4mila euro il rimborso "transita" dall'Agenzia delle Entrate
Se comprensivo di carichi familiari o eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, il rimborso fiscale complessivamente superiore alla soglia di 4mila euro risultante dal 730, non arriverà più in busta paga ma verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa effettuazione dei controlli sull’effettiva spettanza del credito. A complicare le regole sui rimborsi da 730, già dalla prossima dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta 2013) è arrivata l’ultima Legge di Stabilità (n. 147/2013) che al comma 586 dell’articolo 1 dispone che “al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”.
È chiaro insomma che la norma avrà effetto non su chiunque abbia dei familiari a carico o abbia versato negli anni precedenti più imposte del dovuto, ma in particolare sui lavoratori dipendenti e pensionati (compresi quelli sprovvisti di sostituto), cioè su tutta quella platea di contribuenti che presenta il 730 anziché l’Unico. Lo scopo, come si evince dal testo, è quello di rafforzare i controlli preventivi sulla reale consistenza del credito, ma laddove l’importo dei carichi familiari risultasse effettivamente dovuto non è dato sapere quando il rimborso verrà effettuato. La legge, infatti, indica solo la tempistica entro la quale l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare le sue verifiche, ma poi il comma successivo, il 587, dice solo genericamente che “il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo è erogato” dalla stessa Agenzia delle Entrate, senza però specificare entro quando. È dunque ipotizzabile che una volta trascorsi i sei mesi dalla trasmissione dei modelli, i “convogli” dei rimborsi partiranno concretamente nel 2015, o comunque a cavallo dell’anno.
Cerchiamo però di spiegare un po’ meglio la dinamica della norma. Abbiamo detto anzitutto che i controlli scatteranno esclusivamente in presenza di dichiarazioni che riportino un rimborso superiore a 4mila euro, comprensivo di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze d’imposta risalenti ad anni precedenti. I controlli, oltretutto, riguarderanno la sola richiesta dei carichi familiari e le eccedenze. Questo cosa comporta? Nella sostanza, il fatto che la norma chiami in causa esplicitamente le suddette tipologie di credito, esclude dai radar dell’Agenzia tutte le altre situazioni. Praticamente in presenza di rimborsi anche superiori alla soglia dei 4mila euro, dove però non siano contemplate detrazioni per familiari a carico o eccedenze d’imposta, le somme riportate verranno erogate direttamente dal sostituto d’imposta con le modalità ordinarie, senza alcuna interferenza da parte dell’amministrazione. Viceversa, ha spiegato l’Agenzia nel corso di Telefisco 2014 (appuntamento annuale organizzato dal “Sole 24 Ore”), per far sì che la norma produca i suoi effetti, è necessario che sul modello 730 sia stato compilato o il quadro dei “Familiari a carico”, oppure la terza sezione del Quadro F denominata “Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni”.
Ne consegue che nell’ambito complessivo dei 4mila euro, non importa a quanto ammontino le singole detrazioni sui carichi familiari o le eventuali eccedenze, ma sarà sufficiente che queste contribuiscano, anche in minima parte, a formare l’importo complessivo del credito. Stando inoltre al tenore letterario della norma, sebbene i controlli riguarderanno i soli carichi e le eccedenze d’imposta, sarà tutto il credito a essere “congelato” fino a verifica ultimata. In termini pratici, se su 5mila euro di rimborso solo 1.000 derivano da carichi familiari, saranno tutti e 5mila ad essere tenuti in sospeso finché l’Agenzia non avrà svolto i controlli sulla fetta marginale dei 1.000. A tal proposito il “Sole 24 Ore”, osservava qualche giorno fa che “non pare tuttavia preclusa la possibilità di sdoppiare la dichiarazione presentando entro i termini ordinari il 730 normale senza l’indicazione di uno o più elementi che generano un’ulteriore imposta a credito, così da limitare la richiesta di rimborso a un importo non superiore a 4mila euro, e poi entro il 25 ottobre un 730 integrativo nel quale venga aggiunto quanto originariamente omesso così da far emergere il restante credito che, anche se di importo inferiore alla soglia, verosimilmente attiverà l’Agenzia che lo rimborserà solo all’esito del controllo. In questa ipotesi però il contribuente riuscirebbe almeno a monetizzare parte del credito con la retribuzione relativa al mese di luglio o con la pensione di agosto”.
Infine, riguardo alle detrazioni sui familiari a carico va ricordato che queste sono accordate in relazione al coniuge e ai figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ma possono essere considerati a carico anche i seguenti familiari, “a condizione – si legge nelle istruzioni del 730 – che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)”.
Un’ultima notazione per ribadire che dal maggio 2011, ai sensi del Dl 70/2011, è stata modificata la normativa riguardante la richiesta dei carichi familiari, nel senso che non vi è più l’obbligo di farle presente annualmente al datore di lavoro, ma solo nei casi in cui si siano verificati dei cambiamenti rispetto all’anno precedente.
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