diniego di corresponsione dell'aumento dell'indennità di servizio all'estero per situazione di famiglia.
1) - esclusione della possibile equiparazione tra le categorie dei minori annoverate tra l’art. 170 del D.P.R. n. 12 del 1967 ed i minori posti in tutela giudiziaria, il cui tutore avrebbe solo da curare gli interessi dei predetti ai sensi dell’art. 357 del codice civile.
Ricorso respinto.
Come sempre, leggete il tutto qui sotto.
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27/01/2014 201400967 Sentenza 1B
N. 00967/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03395/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3395 del 2007, proposto da:
T. C., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Lungarini, con domicilio eletto presso Claudio Bargiacchi in Roma, via Costantino, 41;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di conferma del diniego di corresponsione dell'aumento dell'indennità di servizio all'estero per situazione di famiglia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 17 aprile 2007, il Ten. Col. OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, IV Reparto in data 21 febbraio 2007, con il quale si esclude la possibile equiparazione tra le categorie dei minori annoverate tra l’art. 170 del D.P.R. n. 12 del 1967 ed i minori posti in tutela giudiziaria, il cui tutore avrebbe solo da curare gli interessi dei predetti ai sensi dell’art. 357 del codice civile.
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, in servizio all’estero, fa presente di aver richiesto l’aumento dell’indennità di servizio all’estero per situazione di famiglia a causa dell’aggiunta al suo nucleo familiare di due nipoti, dati in tutela giudiziaria, da parte del Giudice tutelare OMISSIS a favore della moglie convivente del ricorrente Sig.ra P. L., a seguito del decesso dei genitori dei predetti nipoti.
Con il presente ricorso il T.. ha chiesto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero di cui all’art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 a causa della sopravvenienza nel suo nucleo familiare dei suddetti nipoti dati in tutela giudiziaria a sua moglie convivente.
A sostegno della sua domanda il ricorrente richiama la sentenza n. 180/1999 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi indicati, anche i minori dei quali risulti provata la convivenza a carico degli ascendenti.
Il ricorrente formula anche eccezione di costituzionalità della norma, artt. 170-173 del D.P.R. n. 818/1957, per contrasto e violazione degli artt. 3-38 della Costituzione ed art. 12 disposizioni sulla legge in generale, nella parte in cui non prevedono che le provvidenze indicate nei suddetti articoli possano essere concesse anche ai minori sottoposti a tutela giudiziaria e comunque a carico del dipendente lavoratore all’estero.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le argomentazioni avversarie ed ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso non si appalesa fondato.
Infatti la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero di cui all’art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 a causa della sopravvenienza nel nucleo familiare del ricorrente di due nipoti affidati in tutela giudiziaria alla propria moglie convivente non appare giuridicamente fondata, atteso che non si rinvengono nella vigente normativa elementi idonei a legittimare una equiparazione tra i minori posti in tutela giudiziaria rispetto a tutte le categorie di minori elencate dall’art. 170 del D.P.R. n. 18/1967 come destinatari del beneficio economico in parola.
Va, peraltro, osservato che l’istituto della tutela giudiziaria, proprio per la sua finalità gestoria, per la quale il soggetto, nominato tutore, diventa responsabile esclusivamente della cura degli interessi del minore ai sensi dell’art. 357 del codice civile, non può giustificare un suo utilizzo ai fini del riconoscimento del diritto all’incremento dell’indennità di servizio all’estero concessa al ricorrente per situazioni di famiglia, che risultano disciplinate tassativamente dagli artt. 170-173 del D.P.R. n. 18/1967. Peraltro, la sollevata questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa per violazione degli artt. 3 e 38 Costituzione nella parte in cui non prevede che le provvidenze in essa indicate possono essere concesse anche ai minori posti in tutela giudiziaria e comunque a carico del dipendente lavoratore all’estero, si appalesa manifestamente infondata solo se si consideri che l’affidamento dei due minori in tutela giudiziaria, di natura strettamente personale, è stato attribuito da parte del Giudice tutelare alla moglie del ricorrente e non a quest’ultimo, titolare del rapporto di servizio con l’Amministrazione della Difesa, e quindi beneficiario dell’indennità di servizio all’estero, percepita in ragione della contingente posizione di impiego del ricorrente ed avente una sua particolare disciplina normativa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto mentre si rinvengono valide ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
Aumento dell'indennità di servizio all'estero
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