No: Monetizzazione, aspettativa, misura cautelare e congedo.

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

No: Monetizzazione, aspettativa, misura cautelare e congedo.

Messaggio da panorama »

Ricorso respinto.
-----------------------------------------------------------------------
24/02/2014 201400516 Sentenza 1

N. 00516/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02766/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Romagna, n. 1

contro
MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’accertamento:
- del diritto del sig. OMISSIS al compenso sostitutivo del congedo ordinario e dei permessi ex lege n. 937/77, maturati e non goduti in quanto posto in aspettativa per temporanea inidoneità al servizio per infermità; - per l’effetto, condannare il Ministero dell’Interno a liquidare a favore del ricorrente il suddetto compenso pari alla somma di € 4.375,00 o alla somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno in cui tale compenso avrebbe dovuto essere corrisposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. In data 8 marzo 2012, il OMISSIS, quando era ormai in quiescenza, ha richiesto all’Ufficio amministrativo contabile della Questura di Milano la corresponsione della indennità sostitutiva del congedo ordinario e dei permessi per riposo per le c.d. “festività soppresse” (ex lege n. 937/1977) maturati, ma non goduti, a decorrere dal 1 dicembre 2011, per complessivi giorni 14 di congedo ordinario relativi all’anno 2010 e giorni 45 di congedo e permessi per “festività soppresse” relativi all’anno 2011. Con nota del agosto 2012, l’Ufficio amministrativo contabile della Questura ha rigettato la domanda, deducendo di non poter dar seguito alla richiesta di monetizzazione, in quanto l’istante era stato destinatario di un provvedimento dell’A.G. di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare eseguita il 2011, che ne aveva comportato anche la sospensione dal servizio.

I.2. Con ricorso depositato il 23 novembre 2012, il sig. OMISSIS ha, quindi, chiesto l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo, con condanna del Ministero dell’Interno a liquidare in suo favore la somma di € 4.375,00, oltre accessori. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto della domanda.

I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. Il ricorrente argomenta diffusamente il proprio diritto alla monetizzazione del congedo ordinario e dei permessi “festività soppresse”, essendone stato interrotto il godimento dalla malattia della durata di cinquanta giorni, per motivi indipendenti dalla volontà e comunque non imputabili al ricorrente. Neppure, aggiunge, potrebbe legittimamente addursi, quale motivo di rifiuto della monetizzazione, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio; ciò in quanto l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che, nel caso specifico, le ferie per le quali il ricorrente ha richiesto la monetizzazione sarebbero già maturate ( OMISSIS).

III. Ritiene il Collegio che la domanda non sia fondata.

III.1. Effettivamente la giurisprudenza ha più volte ritenuto di aderire all’interpretazione che riconosce la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009 n. 1084; Cons. Stato, sez. VI, n. 2663 del 2010; Consiglio di Stato sez. VI n. 8100 del 2010). Al riguardo, la tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall'art. 36 della Costituzione) è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore. E infatti, il riconoscimento al lavoratore in stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie, anche a prescindere dalla effettività della prestazione lavorativa, consentirebbe al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendo in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell'interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non potrebbe essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., cod. civ., troverebbe un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001). Tali principi sono stati applicati dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetti anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005). Il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio ha trovato, del resto, rafforzamento nella disposizione di cui all’art. 18 del dpr 254 del 1999.

III.2. Sennonché tali acquisizioni giurisprudenziali e normative non sono utili ai fini dell’accoglimento della pretesa dell’istante. L’art. 18 del d.P.R. 18.6.2002, n. 164 stabilisce che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza”. Come si vede, la norma non prevede il pagamento di un’indennità sostitutiva per il congedo ordinario non goduto, ma soltanto che la parte del congedo non fruita nell’anno in corso per indifferibili esigenze di servizio, possa essere fruita entro l’anno successivo.

Nel caso di specie, la richiesta di fruizione del congedo ordinario e delle festività soppresse (a decorrere dal 2011) è stata impedita, non da esigenze di servizio, bensì in quanto il dipendente (pure risultato temporaneamente inidoneo al servizio per infermità) successivamente era stato sospeso dal servizio per effetto di una misura di custodia cautelare eseguita nei suoi confronti a decorrere dal 2011.

A questo punto, ferma restando la regola generale per la quale il congedo ordinario non è monetizzabile, il pagamento sostitutivo è contemplato dall’ordinamento in alcune ipotesi tipiche qui non ricorrenti, nel dettaglio: - l’art. 14 del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, stabilisce, al comma 14, che si procede al pagamento del congedo ordinario quando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, esso non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio; - l’art. 18 del d.P.R. 16.3.1999, n. 254 aggiunge che al pagamento sostitutivo si procede anche quando il congedo ordinario non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Come si vede, il caso del ricorrente non rientra in alcuna delle ipotesi passate in rassegna, in quanto la continuità tra il periodo di infermità iniziato il 2011 e la cessazione dal servizio dal marzo 2012 è stata interrotta dall’esecuzione della già ricordata misura cautelare e conseguente sospensione dal servizio; vicenda quest’ultima che non può essere considerata un impedimento per documentate esigenze di servizio (dunque, non imputabili al ricorrente).

III.3. Analogo discorso vale per le festività soppresse (cfr. art. 1 della l. 23.12.1977 n. 937), per le quali l’indennità sostitutiva è pure prevista soltanto quando l’impedimento sia riconducibile a esigenze inerenti all’organizzazione dei servizi.

IV. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2014


Rispondi