1) - Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver prestato servizio, quale ex sottufficiale della Guardia di Finanza collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età in data 20 marzo 1997, in qualità di richiamato ex R.D. n. 3458 del 1928 per ulteriori sei anni, sino alla data del 19 marzo 2003.
2) - lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 52 e 100 del R.D. n. 3458 del 1928, invocando la spettanza del trattamento retributivo più favorevole corrispondente allo stipendio previsto per il livello ricoperto.
3) - Il TAR LAZIO lo accoglie nel senso e nei limiti di cui in motivazione.
Il resto giusto x completezza leggetelo qui sotto.
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R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.
Forze armate e Polizia
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Art. 25. § 2 regolamento assegni fissi approvato con regio decreto 10 dicembre 1882.
Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal giorno del richiamo in servizio.
Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del richiamo, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto stesso sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.
Per gli ufficiali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.
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Art. 52. art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.
Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.
Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.
L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto.
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Art. 100. art. 26 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.
Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione.
La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole.
I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra, richiamati dal congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.
Per gli impiegati civili dello Stato chiamati in servizio come sottufficiali si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 52.
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15/04/2014 201404053 Sentenza 2
N. 04053/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05981/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5981 del 2009, proposto da:
M. P., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Bacci, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;
contro
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Andrea Botta, domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per ottenere
l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento economico di attivita', più favorevole rispetto a quello pensionistico, maturato nel corso dell'ulteriore periodo di servizio prestato per effetto del richiamo ex artt. 25 e 100 del R.D. n. 3458 del 1928;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver prestato servizio, quale ex sottufficiale della Guardia di Finanza collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età in data 20 marzo 1997, in qualità di richiamato ex R.D. n. 3458 del 1928 per ulteriori sei anni, sino alla data del 19 marzo 2003.
Avendo percepito, durante tale periodo, il trattamento pensionistico già in godimento in luogo del più favorevole trattamento stipendiale, lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 52 e 100 del R.D. n. 3458 del 1928, invocando la spettanza del trattamento retributivo più favorevole corrispondente allo stipendio previsto per il livello ricoperto.
A sostegno della proposta azione di accertamento articola parte ricorrente i seguenti motivi di diritto:
1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 100 del R.D. n. 3458 del 1928. Eccesso di potere.
Nel richiamare parte ricorrente le disposizioni dettate dalla norme di cui assume l’intervenuta violazione, che prevedono la corresponsione ai sottufficiali richiamati dal congedo del trattamento pensionistico solo se più favorevole rispetto a quello stipendiale, e nel rappresentare di aver presentato all’Amministrazione di appartenenza apposita istanza volta ad ottenere la corresponsione dello stipendio, si riporta al principio del divieto di reformatio in peius, affermando come il trattamento pensionistico debba essere considerato quale parametro della misura della retribuzione, che non può essere allo stesso inferiore.
Su tale base, afferma parte ricorrente che l’Amministrazione, al momento del richiamo in servizio, avrebbe dovuto comparare tra loro il trattamento pensionistico in godimento e quello retributivo previsto per il livello rivestito, corrispondendo tra i due quello più favorevole.
Al riguardo, rappresenta parte ricorrente che il trattamento pensionistico percepito alla data di collocamento in quiescenza è inferiore rispetto a quello retributivo di livello corrisposto durante il periodo di richiamo, comprensivo dell’indennità di imbarco, invocando il proprio diritto ad ottenere la rideterminazione e la corresponsione del trattamento più favorevole.
Chiede, quindi, parte ricorrente, l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento di attività più favorevole per il periodo di servizio prestato per effetto del richiamo dopo il collocamento in quiescenza, sulla base dello stipendio previsto alla data di rinnovato collocamento in congedo, comprensivo dei relativi aumenti e miglioramenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio l’INPDAP eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in rilievo una questione attinente a materia pensionistica, affidata alla Corte dei Conti, sostenendo comunque, nel merito del ricorso, la sua infondatezza.
Alla Pubblica Udienza del 19 marzo 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, ex sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età in data 20 marzo 1997, e richiamato in servizio ex R.D. n. 3458 del 1928 per ulteriori sei anni, sino alla data del 19 marzo 2003, avendo percepito per tale periodo di ulteriore servizio il trattamento pensionistico già in godimento, chiede l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento di attività con corresponsione di quello più favorevole per il periodo di servizio prestato per effetto del richiamo dopo il collocamento in quiescenza, sulla base dello stipendio previsto alla data di rinnovato collocamento in congedo, comprensivo dei relativi aumenti e miglioramenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Così richiamato l’oggetto della proposta azione, deve essere, in via preliminare, delibata la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, venendo in rilievo una questione attinente al trattamento retributivo spettante per attività di servizio prestata successivamente al collocamento in congedo per effetto del richiamo.
Non può, quindi, convenirsi con quanto affermato dal resistente INPDAP, laddove eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che verrebbe in rilievo una questione attinente alla materia pensionistica, devoluta alla Corte dei Conti, dovendo piuttosto ritenersi che durante il periodo di richiamo in servizio dal congedo si verifica una reviviscenza dell’attività di servizio, irrilevante essendo che il relativo trattamento economico sia parametrato sulla base di quello pensionistico, ricadendo pertanto le relative controversie nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.
Tanto premesso, ai fini della delibazione in ordine alla proposta domanda deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 3458 del 1928 “Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole.”.
Ai sensi di tale norma, quindi, applicabile anche al personale della Guardia di Finanza, per il periodo di servizio prestato da un sottufficiale nella posizione di richiamato in servizio temporaneo, deve essere corrisposto il trattamento stipendiale, mentre lo stesso conserva il trattamento pensionistico solo ove questo sia più favorevole.
Con riferimento alla controversia in esame, come sopra dato atto che al ricorrente è stato corrisposto il trattamento pensionistico per il periodo di servizio prestato dopo il collocamento in quiescenza per effetto del richiamo, e tenuto conto che l’Amministrazione è tenuta a riconoscere al personale richiamato in servizio il trattamento pensionistico solo ove questo sia più favorevole rispetto a quello stipendiale, grava sulla stessa l’onere di verificare quale tra i due trattamenti – pensionistico e stipendiale – sia più favorevole, procedendo alla relativa corresponsione.
Tenuto conto che, nella fattispecie in esame, nonostante la presentazione, da parte del ricorrente, di apposita domanda volta ad ottenere il più favorevole trattamento stipendiale, nessuna determinazione, né positiva né negativa, è stata assunta dalla competente Amministrazione, il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza, ciascuno per quanto di propria competenza, a determinare quale trattamento, se quello pensionistico in godimento o quello stipendiale previsto per il corrispondente livello, sia più favorevole per il ricorrente, provvedendo, nel caso in cui risulti più favorevole quello stipendiale, alla corresponsione a favore del ricorrente delle relative differenze tra il trattamento economico goduto e quello spettante, ai sensi della richiamata norma di cui all’art. 100 del R.D. n. 3458 del 1928, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Le spese di giudizio, in ragione della portata della pronuncia, possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5981/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2014
Collocato in congedo per limiti e richiamato
Re: Collocato in congedo per limiti e richiamato
trattamento previsto dall’art. 100 del R.D. 3458/1928
1) - Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere andato in congedo in data 30.7.1997, ma, subito dopo, di essere stato richiamato in servizio.
2) - con nota del 20.11.2003, il Comando regionale Lombardia ha respinto l’istanza del 27.10.2003
IL TAR scrive:
3) - La prescrizione contenuta nella circolare n. 270151 dell’1.8.2002 – secondo cui ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui all’art. 100 del R.D. n. 3458/1928 sarebbe stata necessaria la presentazione di apposita domanda in costanza di richiamo in servizio – è, infatti, da ritenersi illegittima alla luce della piana disciplina dettata dalla sopra citata disposizione legislativa.
4) - Il che porta a concludere che il termine “dovuto” debba logicamente intendersi nel senso della spettanza dell’emolumento previsto, senza che possano, in contrario, rilevare la condizione (assente nella formulazione legislativa) della presentazione di una domanda e la tempestività di tale proposizione “in costanza di richiamo in servizio”.
Ricorso ACCOLTO.
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16/06/2014 201401571 Sentenza 1
N. 01571/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2013, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gatti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Generale della Guardia di Finanza;
Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;
INPS - Istituto nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Maria Assumma, con domicilio eletto in Milano, Via Circo, 16
per l’accertamento
del diritto a percepire il trattamento previsto dall’art. 100 del R.D. 3458/1928, in cui si prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole”, e ciò relativamente al periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, con richiesta di “invito all’INPS (…) di Milano di nuovo modello (…) per la riqualificazione della differenza spettante”, con interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. R. A., luogotenente della Guardia di Finanza presso il Comando di Legnano, attualmente in pensione, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento previsto dall’art. 100 del R.D. 3458/1928, in cui si prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole”, e ciò relativamente al periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, con richiesta di “invito all’INPS (…) di Milano di nuovo modello (…) per la riqualificazione della differenza spettante”, con applicazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere andato in congedo in data 30.7.1997, ma, subito dopo, di essere stato richiamato in servizio per il periodo sopra indicato.
Ha, quindi, dedotto che il competente ufficio finanziario dell’Amministrazione gli avrebbe corrisposto il trattamento retributivo senza valutare se – come previsto dal citato art. 100 – l’erogazione della pensione costituisse un’opzione più favorevole sul piano finanziario e, pertanto, fosse da considerarsi “dovuta” in sostituzione dell’erogato stipendio.
Ha, infine, soggiunto che, con nota del 20.11.2003, il Comando regionale Lombardia ha respinto l’istanza del 27.10.2003 (volta, appunto, a ottenere il migliore trattamento), e ciò sul presupposto che “tale diritto poteva essere esercitato soltanto dai militari che presentano apposita domanda in costanza di richiamo in servizio” (cfr. pag. 3).
A fondamento dell’impugnazione il sig. A.. ha premesso di aver proposto ricorso innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia, la quale ha, però, declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo con sentenza del 14 aprile 2009, n. 248.
Il ricorrente, quindi, ha censurato, nel presente giudizio, la legittimità della circolare dell’1.8.2002, “secondo la quale il beneficio in questione dovrebbe essere azionato con domanda da proporsi entro il termine di decadenza rappresentato dal definitivo collocamento in congedo” (cfr. pag. 6).
Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (4.5.2013) e l’INPS (18.6.2013), quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella memoria del 22.4.2014, in quanto “la cosiddetta pensione in luogo dello stipendio è, in realtà, la commisurazione dello stipendio alla pensione e, pertanto, legittimato passivo è esclusivamente il datore di lavoro” (cfr. pag. 2).
All’udienza del 28 maggio 2014, fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La prescrizione contenuta nella circolare n. 270151 dell’1.8.2002 – secondo cui ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui all’art. 100 del R.D. n. 3458/1928 sarebbe stata necessaria la presentazione di apposita domanda in costanza di richiamo in servizio – è, infatti, da ritenersi illegittima alla luce della piana disciplina dettata dalla sopra citata disposizione legislativa.
Tale disposizione prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole”.
Il che porta a concludere che il termine “dovuto” debba logicamente intendersi nel senso della spettanza dell’emolumento previsto, senza che possano, in contrario, rilevare la condizione (assente nella formulazione legislativa) della presentazione di una domanda e la tempestività di tale proposizione “in costanza di richiamo in servizio”.
Il Collegio, pertanto, non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza ad avviso della quale “stabilire quale tipo di retribuzione spetti non può che essere onere dell'Ufficio amministrativo preposto alla determinazione e trattamento contabile delle spettanze economiche, unico in possesso dei dati necessari a valutare quale sia il trattamento (pensionistico o stipendiale) più favorevole all'interessato, procedendo ad erogare la retribuzione in base al risultato aritmetico più vantaggioso al militare richiamato in servizio, ovvero a richiedere al medesimo di esprimersi in merito alla scelta” (cfr. Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale, 10 novembre 2008, n. 481).
Alla luce di quanto rilevato, non può trovare accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione, opposta dall’INPS, essendosi limitato, il ricorrente, a chiedere, nelle rassegnate conclusioni, che la propria Amministrazione, in caso di accertamento del diritto alla continuazione della percezione della pensione anche per il periodo di richiamo in servizio, provveda ad assumere i conseguenti provvedimenti e, quindi, inviti l’istituto di previdenza sociale ad annullare la disposta sospensione del trattamento pensionistico.
In conclusione, il competente ufficio dell’Amministrazione dovrà provvedere a riesaminare la situazione del sig. A.., corrispondendogli la pensione, in luogo dello stipendio, per il periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, ove tale trattamento sia più favorevole di quello effettivamente percepito, con applicazione, sull’eventuale differenza, di interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate – facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – in €. 2.500,00, oltre accessori, che il Ministero dell’Economia e della Finanze dovrà corrispondere al ricorrente; restano compensate le spese con l’INPS.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi espressi in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente: restano compensate le spese nei confronti dell’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
1) - Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere andato in congedo in data 30.7.1997, ma, subito dopo, di essere stato richiamato in servizio.
2) - con nota del 20.11.2003, il Comando regionale Lombardia ha respinto l’istanza del 27.10.2003
IL TAR scrive:
3) - La prescrizione contenuta nella circolare n. 270151 dell’1.8.2002 – secondo cui ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui all’art. 100 del R.D. n. 3458/1928 sarebbe stata necessaria la presentazione di apposita domanda in costanza di richiamo in servizio – è, infatti, da ritenersi illegittima alla luce della piana disciplina dettata dalla sopra citata disposizione legislativa.
4) - Il che porta a concludere che il termine “dovuto” debba logicamente intendersi nel senso della spettanza dell’emolumento previsto, senza che possano, in contrario, rilevare la condizione (assente nella formulazione legislativa) della presentazione di una domanda e la tempestività di tale proposizione “in costanza di richiamo in servizio”.
Ricorso ACCOLTO.
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16/06/2014 201401571 Sentenza 1
N. 01571/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2013, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Gatti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Generale della Guardia di Finanza;
Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;
INPS - Istituto nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Maria Assumma, con domicilio eletto in Milano, Via Circo, 16
per l’accertamento
del diritto a percepire il trattamento previsto dall’art. 100 del R.D. 3458/1928, in cui si prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole”, e ciò relativamente al periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, con richiesta di “invito all’INPS (…) di Milano di nuovo modello (…) per la riqualificazione della differenza spettante”, con interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. R. A., luogotenente della Guardia di Finanza presso il Comando di Legnano, attualmente in pensione, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento previsto dall’art. 100 del R.D. 3458/1928, in cui si prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga se più favorevole”, e ciò relativamente al periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, con richiesta di “invito all’INPS (…) di Milano di nuovo modello (…) per la riqualificazione della differenza spettante”, con applicazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere andato in congedo in data 30.7.1997, ma, subito dopo, di essere stato richiamato in servizio per il periodo sopra indicato.
Ha, quindi, dedotto che il competente ufficio finanziario dell’Amministrazione gli avrebbe corrisposto il trattamento retributivo senza valutare se – come previsto dal citato art. 100 – l’erogazione della pensione costituisse un’opzione più favorevole sul piano finanziario e, pertanto, fosse da considerarsi “dovuta” in sostituzione dell’erogato stipendio.
Ha, infine, soggiunto che, con nota del 20.11.2003, il Comando regionale Lombardia ha respinto l’istanza del 27.10.2003 (volta, appunto, a ottenere il migliore trattamento), e ciò sul presupposto che “tale diritto poteva essere esercitato soltanto dai militari che presentano apposita domanda in costanza di richiamo in servizio” (cfr. pag. 3).
A fondamento dell’impugnazione il sig. A.. ha premesso di aver proposto ricorso innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia, la quale ha, però, declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo con sentenza del 14 aprile 2009, n. 248.
Il ricorrente, quindi, ha censurato, nel presente giudizio, la legittimità della circolare dell’1.8.2002, “secondo la quale il beneficio in questione dovrebbe essere azionato con domanda da proporsi entro il termine di decadenza rappresentato dal definitivo collocamento in congedo” (cfr. pag. 6).
Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (4.5.2013) e l’INPS (18.6.2013), quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella memoria del 22.4.2014, in quanto “la cosiddetta pensione in luogo dello stipendio è, in realtà, la commisurazione dello stipendio alla pensione e, pertanto, legittimato passivo è esclusivamente il datore di lavoro” (cfr. pag. 2).
All’udienza del 28 maggio 2014, fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La prescrizione contenuta nella circolare n. 270151 dell’1.8.2002 – secondo cui ai fini dell’ottenimento del beneficio di cui all’art. 100 del R.D. n. 3458/1928 sarebbe stata necessaria la presentazione di apposita domanda in costanza di richiamo in servizio – è, infatti, da ritenersi illegittima alla luce della piana disciplina dettata dalla sopra citata disposizione legislativa.
Tale disposizione prevede che “ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole”.
Il che porta a concludere che il termine “dovuto” debba logicamente intendersi nel senso della spettanza dell’emolumento previsto, senza che possano, in contrario, rilevare la condizione (assente nella formulazione legislativa) della presentazione di una domanda e la tempestività di tale proposizione “in costanza di richiamo in servizio”.
Il Collegio, pertanto, non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza ad avviso della quale “stabilire quale tipo di retribuzione spetti non può che essere onere dell'Ufficio amministrativo preposto alla determinazione e trattamento contabile delle spettanze economiche, unico in possesso dei dati necessari a valutare quale sia il trattamento (pensionistico o stipendiale) più favorevole all'interessato, procedendo ad erogare la retribuzione in base al risultato aritmetico più vantaggioso al militare richiamato in servizio, ovvero a richiedere al medesimo di esprimersi in merito alla scelta” (cfr. Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale, 10 novembre 2008, n. 481).
Alla luce di quanto rilevato, non può trovare accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione, opposta dall’INPS, essendosi limitato, il ricorrente, a chiedere, nelle rassegnate conclusioni, che la propria Amministrazione, in caso di accertamento del diritto alla continuazione della percezione della pensione anche per il periodo di richiamo in servizio, provveda ad assumere i conseguenti provvedimenti e, quindi, inviti l’istituto di previdenza sociale ad annullare la disposta sospensione del trattamento pensionistico.
In conclusione, il competente ufficio dell’Amministrazione dovrà provvedere a riesaminare la situazione del sig. A.., corrispondendogli la pensione, in luogo dello stipendio, per il periodo dal 30.7.1997 al 31.12.2001, ove tale trattamento sia più favorevole di quello effettivamente percepito, con applicazione, sull’eventuale differenza, di interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate – facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – in €. 2.500,00, oltre accessori, che il Ministero dell’Economia e della Finanze dovrà corrispondere al ricorrente; restano compensate le spese con l’INPS.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi espressi in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente: restano compensate le spese nei confronti dell’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
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