Succede anche questo, pertanto leggete bene qui sotto poiché non gli sono stati riconosciuti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronologia
- il 10 febbraio 2000 il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della cds;
- il 19 settembre 2003 la CMO di Livorno con processo verbale aveva giudicato l’infermità ascrivibile all’8^ categoria
- il 29 aprile 2005 tutta la documentazione era stata trasmessa al CVCS, il quale con deliberazione n. …./2005 del 13 dicembre 2006 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della cds;
- il 31 maggio 2007 Il ricorrente cessava dal servizio per raggiunti limiti di età;
- in data 8 aprile 2010 il Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza con D.M. riconosceva la dipendenza da cds, concedendo, altresì l’equo indennizzo di 8^ categoria, misura massima;
- il 14 marzo 2012 l’interessato chiedeva che gli venisse riconosciuto e attribuito il beneficio dello scatto stipendiale ai sensi della legge n. 539 del 1950;
- il 1° agosto 2012 la domanda veniva negativamente riscontrata dal T.E.P..
- il ricorrente lamenta inoltre il ritardo nell’emissione del D.M. dell’8 aprile 2010, il quale avrebbe dovuto essere adottato entro ‘venti giorni dalla data di ricezione del parere’ del comitato di verifica.
Il Consiglio di Stato con il presente Parere scrive:
1) - come rileva il ministero nella ricostruzione dell’applicazione della normativa in questione, alla luce delle rilevanti novità introdotte dal regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, il dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sul ‘momento’ esatto in cui sorge, nel nuovo quadro normativo, il diritto a percepire il beneficio previsto dalla legge n. 539 del 1950.
2) - Tale momento è stato individuato alla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio che, per il personale della Polizia di Stato, viene emanato dal competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza.
3) - Con una condivisibile interpretazione è stato altresì stabilito che l’attribuzione sugli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge n. 539 del 1950 compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio purchè la vincolata ‘presa d’atto’ dell’Amministrazione (ovverosia il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio emanato in conformità al vincolante parere del comitato di verifica) sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio dell’interessato; cessata la quale non possono più essere attribuiti scatti stipendiali.
4) - Nella specie osserva la Sezione che l’istanza presentata dal ricorrente è stata legittimamente respinta in quanto la presa d’atto da parte dell’Amministrazione è avvenuta ’dopo’ la sua cessazione dal servizio.
Ricorso RESPINTO.
Leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/04/2014 201400181 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 26/02/2014
Numero 01247/2014 e data 14/04/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 26 febbraio 2014
NUMERO AFFARE 00181/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, nato a OMISSIS e residente a Livorno, contro il provvedimento ministeriale (Servizio per il trattamento di pensione e previdenza) dell’1 agosto 2012 con il quale gli sono stati negati i benefìci previsti dalla legge 15 luglio 1959 n. 539 per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione 17 dicembre 2013 prot. n. 333-A.U.C./10223FS/2659/PP con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito alla Presidenza della Repubblica il 19 marzo 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D’Ottavi.
Premesso:
Il ministero nella relazione premette che con atto del 19 marzo 2013, il sostituto commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sig. -OMISSIS-, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento del Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza del 1° agosto 2012, con cui è stata respinta l’istanza del 14 marzo 2012 per ottenere l’attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n. 539. Rileva poi che il 10 febbraio 2000 il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità ‘OMISSIS’; la commissione medica ospedaliera di Livorno con processo verbale 19 settembre 2003 …. aveva giudicato l’infermità ascrivibile all’8^ categoria; il 29 aprile 2005 tutta la documentazione era stata trasmessa al comitato di verifica per le cause di servizio, il quale con deliberazione n. …./2005 del 13 dicembre 2006 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il ricorrente cessava dal servizio per raggiunti limiti di età il 31 maggio 2007.
Successivamente il Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza con decreto ministeriale 8 aprile 2010 n. …. riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, concedendo, altresì l’equo indennizzo di 8^ categoria, misura massima, per la menomazione della integrità fisica conseguente.
Con istanza del 14 marzo 2012 l’interessato chiedeva che gli venisse riconosciuto e attribuito il beneficio dello scatto stipendiale ai sensi della legge n. 539 del 1950.
La domanda veniva negativamente riscontrata dal T.E.P. con la nota del 1° agosto 2012.
Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto il ricorso straordinario in esame lamentando, in sostanza, di aver titolo ad ottenere l’attribuzione del beneficio di cui alla Legge n. 539/1950’, in quanto l’infermità ‘ OMISSIS ’ è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Servizio trattamento di pensione e previdenza; lamenta inoltre il ritardo nell’emissione del D.M. dell’8 aprile 2010, il quale avrebbe dovuto essere adottato entro ‘venti giorni dalla data di ricezione del parere’ del comitato di verifica.
Il ministero dopo disamina della fattispecie e del contenuto delle censure conclude per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
In tale contesto le dedotte censure sono destituite di fondamento e il ricorso deve essere respinto.
In particolare, come rileva il ministero nella ricostruzione dell’applicazione della normativa in questione, alla luce delle rilevanti novità introdotte dal regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, il dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sul ‘momento’ esatto in cui sorge, nel nuovo quadro normativo, il diritto a percepire il beneficio previsto dalla legge n. 539 del 1950. Tale momento è stato individuato alla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio che, per il personale della Polizia di Stato, viene emanato dal competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza. Con una condivisibile interpretazione è stato altresì stabilito che l’attribuzione sugli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge n. 539 del 1950 compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio purchè la vincolata ‘presa d’atto’ dell’Amministrazione (ovverosia il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio emanato in conformità al vincolante parere del comitato di verifica) sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio dell’interessato; cessata la quale non possono più essere attribuiti scatti stipendiali.
Pertanto si deve ritenere che l’attribuzione sugli aumenti stipendiali previsti dalla menzionata legge compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio ‘purchè la vincolata presa d’atto dell’Amministrazione sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio’.
Nella specie osserva la Sezione che l’istanza presentata dal ricorrente è stata legittimamente respinta in quanto la presa d’atto da parte dell’Amministrazione è avvenuta ’dopo’ la sua cessazione dal servizio.
Ne consegue che in mancanza di tale necessario presupposto, legittimamente l’Amministrazione ha disposto l’impugnato diniego.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
Benefici economici previsti dalla legge 539/1950
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE