subentro assistenza disabile art. 33, comma 5, L. 104/92

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mariarosaria

subentro assistenza disabile art. 33, comma 5, L. 104/92

Messaggio da mariarosaria »

Due sorelle con il padre disabile "rivedibile" ai sensi della Legge 104/1992 art. 33, comma 5, hanno ottenuto la sede di lavoro più vicina alla residenza del padre infermo. La prima sorella Nunzia infermiera ha ottenuto il trasferimento agevolato, per assistere il padre, dall'Ospedale di Copertino (LE) all'ospedale Casarano (LE). In occasione dell'immissione in ruolo, a.s. 2011/2012 nella scuola dell'infanzia, della seconda sorella insegnante Lorena, sempre per l'assistenza allo stesso padre disabile Vittorio, ha dichiarato testualmente il 25.08.2011." .... necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dalla sottoscritta.”

Con questa dichiarazione ha ottenuto l'immissione in ruolo dalla Provincia di Bari alla Provincia di Lecce a danno della sottoscritta.

Si è venuti poi a conoscenza che la sorella infermiera Nunzia aveva rinunciato ai benefici della L. 104/92 il 24.08.2011, per preciso e finallizzato accorso familiare in quanto il giorno successivo il 25.08.2011 la sorella doveva presentare la dichiarazione di unica in grado di provvedere all'assistenza del padre disabile ed essere così immessa in ruolo nella provincia di Lecce al posto di quella di Bari toglieldo il posto alla sottoscritta.

Si precisa che l'Amministrazione, cioè l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce delegato dall''Ufficio Regionale Scolastico di Bari, pur avendo avuto notizia certa dal 1° Dirigente Amm.vo dell'Ospedale di Casarano (LE) che la sorella infermiera Nunzia aveva beneficiato della L. 104/92 sino al 24.08.2011 data in cui presenta la rinuncia per trasferire l'assistenza del padre disabile alla sorella Lorena che doveva essere immessa in ruolo, non ha provveduto a revocare i benefici ma anzi si è ritenuta incompetente al controllo di tale "scandalosa situazione" ed ha confermato i benefici concessi sulla base di una dichiarazione di continuità (pregressa) ed esclusività nell'assistenza del disabile padre totalmente falsa in quanto la sorella lo assisteva sino al giorno precedente.

E' l'unico caso in Italia, inoltre, in cui la precedenza dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 ha operato sul territorio regionale, con atto di autotutela di un interesse pubblico il 05.09.2011, dopo il termine perentorio del 31.08.2011, in esclusiva dell'Ins. Lorena con trasferimento "non necessitato" da parte della sorella Mottura Nunzia dal 24.08.2011 al 25.08.2011 su l'assistenza dello stesso padre disabile "rivedibile" e non permanente come prescrive il CCNL della scuola.

Tale "vergognosa" situazione è a danno della sottoscritta, unica figli ad assistere 2 genitori ultra 85 anni invalidi civili al 100% senza l. 104/92 e di tutta la comunità scolastica.

Il Ministero MIUR di Roma, di Bari, di Lecce, ad oggi, se pur richiesto innumerevoli volte, non hanno effettuato nessun controllo amministrativo che prescinde da quello giudiziario civile e penale in corso, ai sensi anche dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 33, comma 7 bis, della L. 104/92..

Tutti gli Uffici d'Italia: Ispettorato della Funzione Pubblica, Ispettorato del Lavoro, Ministro della Pubblica Istruzione e Sottosegretari di Stato, Onorevoli e Senatori di ogni genere ecc. ecc. si sono ritenuti incompetenti ad intervenire oppure non hanno risposto. E' l'Italia dei furbi dove il cittadino non può avere fiducia nelle Istituzioni che non tutelano il cittadino onesto ma si "RIMPALLANO" le competenze e nessuno interviene alla “Ponzio Pilato”.

Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso per lo sfogo, ma sono esasperata in quanto la L. 104/92 vieta espressamente l'alternatività nell'assistenza del disabile, ad eccezione dei soli genitori sul figlio disabile, e ciò è confermato anche dalla Circolare INPS n. 45 dell01/03/2011 diversamente basta avere un disabile in famiglia, anche rivedibile, per far ottenere a tutti i familiari e affini la sede di lavoro più agevole non nell'interesse del disabile ma solo dei suoi parenti che ogni giorno possono susseguirsi o alternarsi nell'assistenza del disabile a danno di altri lavoratori!!!!


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