Buon giorno a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione.
N. 00649/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02894/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2013, proposto da:
Enzo Maniero, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza presentata dal ricorrente in data 4.6.2013, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale n. 498/2008 innanzi al Tribunale militare di Verona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 117, comma 2, e 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Enzo Maniero, maresciallo dell’Aeronautica militare, attualmente in quiescenza, ha chiesto l’annullamento del silenzio – rifiuto serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza del 4.6.2013, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale n. 498/2008 innanzi al Tribunale militare di Verona, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 112 del 21.10.2010 “perché il fatto non sussiste”.
All’istanza di rimborso, in particolare, è stata allegata l’originale della fattura quietanzata per €. 3.227,96 emessa dal proprio difensore.
A fondamento del ricorso il sig. Maniero ha dedotto la violazione dell’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, che disciplina il procedimento di rimborso prevedendo che il “pagamento, a seguito di conforme giudizio di congruità dell’Avvocatura generale dello Stato: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione” (cfr. pag. 5).
Si è costituito in giudizio il Ministero (10.12.2013), con memoria di stile, chiedendo la reiezione del ricorso, depositando, però, in data 15.1.2014 alcuni documenti dai quali si rileva che l’Avvocatura dello Stato, con parere del 18.12.2013, ha ritenuto congrua “alla luce dei nuovi parametri stabiliti con decreto 20 luglio 2012, n. 140 (…) la liquidazione in euro 1.800,00 per l’attività difensiva svolta innanzi al Tribunale militare di Verona (G.I.P.), alla luce della semplicità del caso, del rito scelto e della copiosità dei documenti attinenti la causa, importo così determinato: euro 200,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 400,00 per la fase istruttoria ed euro 800,00 per la fase decisoria”.
È stata, di conseguenza, fissata la somma complessiva di €. 2.265,12, cui è seguita, in data 3.1.2014, la trasmissione, al ricorrente, della richiesta d’invio del modulo di rilevazione dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie “al fine di procedere alla liquidazione”,
Nella memoria del 23.1.2014 il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, sostenendo, tuttavia, di non aver ancora ricevuto la sopra citata comunicazione della Direzione generale (cfr. pag. 2).
All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come si è innanzi illustrato, l’Amministrazione ha, infatti, comunicato al ricorrente di aver definito il procedimento di liquidazione del richiesto rimborso nella misura ritenuta congrua sulla scorta del parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha dato atto di aver applicato i criteri di cui all’art. 12 del D.M. 140/2012, in cui si prevede, con specifico riguardo all’attività giudiziale penale, che:
a) “l’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta” (comma 1);
b) “nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata” (comma 2).
Detta liquidazione risulta, peraltro, pacifica tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, e ciò a prescindere dalla contestazione del ricorrente circa l’effettiva ricezione della nota del 3.1.2014, che, a tutto concedere, è comunque allegata agli atti del presente giudizio.
Occorre, tuttavia, considerare che la definizione del procedimento è avvenuta ben oltre il termine di conclusione previsto dall’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, e ciò in quanto l’istanza di rimborso, proposta in data 4.6.2013, è pervenuta in data 24.7.2013 all’Avvocatura dello Stato, che ha reso il parere in data 18.12.2013, cioè oltre, addirittura, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.12.2013).
Conseguentemente, deve disporsi la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, da quantificarsi in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR MI PAGAMENTO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE ASSOLTO
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