Legge 8 luglio 1961, n. 642, impiego all'estero
Inviato: mer feb 12, 2014 3:14 pm
Legge 8 luglio 1961, n. 642 (1)
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato solatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
1. Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
2. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
3. Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.
4. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.
La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
5. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.
La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.
Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.
Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
6. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.
7. Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
8. Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698. Il contributo non è dovuto in caso di traferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.
9. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.
Spettano, inoltre:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i mililitari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;
b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.
Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia.
10. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il traferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137).
L'art. 2 della citata legge ha così disposto:
«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
12. (3).
(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.
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Ricorso PERSO.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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10/02/2014 201401567 Sentenza 1B
N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05289/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5289/2005, proposto da:
B. R., A. V., C. T., C. T., C. M., C. R., C. M., I. A., M. M., O. A., S. M., S. F., T. D., rappresentati e difesi dall'avv. A. F. T., con domicilio eletto presso A. F. T. in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 642/61 con i miglioramenti economici previsti per l'impiego in zone disagiate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito e di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti militari dell'Esercito Italiano premettono:
- di essere comandati a prestare servizio all’estero, con diverse decorrenze e per periodi di diversa durata (da uno a massimo 3 anni) tra il 9.10.2000 ed il 30.9.2004, nell’ambito della Missione Diplomatica di Osservazione dell'U.E. nei Balcani;
- che tale Missione impegna prevalentemente personale militare non inserito in contingente e dotato di status diplomatico, senza però godere dell’accesso a strutture logistiche, rimanendo a loro carico le spese per vitto, alloggio ed assistenza sanitaria;
Con il presente ricorso essi agiscono in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge n. 642/61 con i miglioramenti previsti per l’impiego in zone disagiate ovvero al trattamento previsto per il personale diplomatico di cui alla legge n. 838/1973 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Il ricorso è affidato a censure riconducibili alla violazione delle leggi sopraindicate ed all’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in vista dell’udienza i ricorrenti hanno ribadito le proprie deduzioni.
All'udienza pubblica dell’11 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto per mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell’onere probatorio su di loro incombente. Come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali il ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio codificato nell'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio, applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi degli art. 36, 4° comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 18, 1° comma, regolamento di procedura approvato con r. d. 17 agosto 1907, n. 642, trova attenuazione infatti solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi) – ove vige un sistema fondato non sul principio dell'onere della prova, ma sull'onere del principio di prova, giustificato dalla considerazione della non piena disponibilità della prova da parte dell’attore in tale settore (cd. sistema dispositivo con metodo acquisitivo) in cui il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio gli atti e i documenti ritenuti necessari ai fini della risoluzione della lite purché il ricorrente fornisca almeno un “principio di prova” – quando però si faccia questione di diritti soggettivi non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile. E tale principio trova applicazione, naturalmente, anche nel caso di controversie concernenti la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo prevista dall’art.5 del D.P.R. 394/95 (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 3234/2008).
Orbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere di comprovare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, essendosi limitati a dedurre genericamente di aver prestato servizio per un periodo di tempo che non viene, tra l’altro, neppure specificato, nelle condizioni previste nell’ambito della Missione EUMM e di aver pertanto diritto alla corresponsione dell’indennità di missione in questione.
Anche a prescindere dal motivo di reiezione riconducibile all'art. 2697 c.c., il ricorso sarebbe stato comunque da respingere per le ragioni che di seguito si espongono.
La missione di monitoraggio dell'Unione europea (European Union Monitoring Mission, da qui EUMM) è una missione operativa della UE, nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione Europea, avviata nel 1991 (come missione di monitoraggio della Comunità europea" o ECMM) per monitorare i confini, le relazioni inter-etniche, gli spostamenti dei rifugiati e gli sviluppi politici e di sicurezza nell'area già iugoslava dei Balcani occidentali.
Con il D.L. 1-7-1996 n. 347, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 426 è stata autorizzata la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996; Con successivi interventi normativi, sempre in via di decretazione d’urgenza, è stata prorogata l’autorizzazione della partecipazione a tale missione (L. 31-12-1996 n. 667, L. 26-5-2000 n. 147, D.L. 28-12-2001 n. 451 conv. in L. 27.2. 2002, n. 15; D.L. 16 aprile 2002, n. 64, etc.) e ne è stata mutata la denominazione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (art. 14 bis della Legge n. 15 del 2002 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451). I decreti legge sopra richiamati si limitavano ad assicurare copertura giuridica e finanziaria all'invio di contingenti militari nelle diverse aree geografiche all’estero, autorizzando la partecipazione italiana a missioni per l’attuazione di accordi di pace o di azioni deliberate da organizzazioni internazionali (o a prorogarla nell’imminenza della scadenza del termine semestrale o annuale) e la relativa spesa, indicando lo stanziamento di bilancio corrispondente la proroga delle missioni internazionali già autorizzate. I decreti d’urgenza quindi avevano un contenuto limitato e non disponevano alcunché per quanto riguardava il trattamento economico da corrispondere al personale inviato in missione all’estero, con conseguente rinvio alla disciplina ordinaria.
Solo con l’ultimo provvedimento normativo citato - che ha mutato la denominazione della missione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM)- è stata introdotta una normativa ad hoc del trattamento economico spettante al personale interessato: l’art. 2 del D.L. 28-12-2001 n. 451 infatti espressamente prevede che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001”.
L’art. 2 del D.L. 16-4-2002 n. 64 ha poi stabilito che l'indennità di missione predetta “è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002” precisando inoltre al comma 2 che “Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. Quest’ultimo però era previsto esclusivamente per le Forze di Polizia impiegate dal Ministero dell’Interno in Albania.
La Missione EUMM è stata successivamente prorogata con D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 che ha aggiunto all’art. 3 il comma 3 bis che stabilisce che al personale che partecipa alla missione UEMM l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
Tale regolamento è confermato anche dai successivi interventi normativi di proroga della Missione in parola (D.L. 10-7-2003 n. 165 convertito in legge1° agosto 2003, n. 219, legge L. 11-8-2003 n. 231, D.L. 20-1-2004 n. 9 convertito in legge 12 marzo 2004, n. 68; D.L. 24-6-2004 n. 160, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 207; L. 30-7-2004 n. 208; D.L. 19-1-2005 n. 3; L. 21-3-2005 n. 39 e, da ultimo, dal D.L. 28-6-2005 n. 111 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a Missioni Internazionali, convertito in legge dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 157, citato dall’Amministrazione resistente negli scritti difensivi.
Pertanto il Collegio pur condividendo, in linea di principio, quanto affermato in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661 nel senso che l'invio all'estero del personale militare per l'espletamento di operazioni di pace è disposto in base a specifici provvedimenti normativi che stabiliscono direttamente il trattamento economico attribuibile agli interessati, nonché i limiti territoriali e temporali entro cui questo può esser concretamente goduto) e riconoscendo che il trattamento economico del personale impiegato nelle missioni internazionali può essere di volta in volta diversamente regolato nell'ambito del decreto legge non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Innanzitutto va osservato che la costante prassi di disciplinare la “materia” delle missioni internazionali di pace mediante decreti legge “in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo” se da un lato si giustifica in considerazione della natura delle decisioni politiche coinvolte - relative alla scelta delle priorità tra i vari interventi ed all’allocazione delle risorse disponibili (sulla base dell’importanza dell’intervento ed a considerazioni contingenti legate alla maggiore o minore disponibilità di risorse pubbliche), dall’altro solleva rilievi, da parte della dottrina costituzionalistica, che hanno portato a proporre diversi disegni di legge – attualmente all’esame delle Camere - volti a delineare un quadro normativo stabile di riferimento ed a superare la logica degli interventi normativi “frammentari” che operano come “contenitore” di autorizzazioni alla partecipazione a disparate operazioni internazionali.
Dall’altro lato va osservato, altresì, per quanto riguarda la specifica questione del trattamento economico del personale impiegato in dette missioni, il rischio, derivante dalla stessa scelta di disciplinare l’invio di contingenti di militari italiani mediante una legislazione “emergenziale”, di introdurre una notevole disomogeneità di trattamento tra il personale impiegato nelle diverse missioni, e quindi la necessità che le diversità di disciplina introdotte trovino giustificazione nell’esigenza di adattare le condizioni economiche alle differenti situazioni contingenti che si debbano fronteggiare.
A questo riguardo va riconosciuto che la disciplina del trattamento economico di missione dei militari impiegati negli interventi in questione si caratterizza per una particolare stabilità e trova, sin dal 2001, stabile regolamentazione nel regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 in virtù del rinvio (per espresso richiamo oppure mediante il “doppio rinvio” al trattamento previsto dalla legge n. 108 del 2009) operato dai diversi decreti legge “a catenaccio” sopra richiamati che ne fanno una sorta di “disciplina generale” che viene adattata alle specifiche condizioni di impiego nelle varie missioni mediante una modulazione della misura della diaria e della previsione di maggiorazioni per fronteggiare eventuali disagi ulteriori.
Appunto, come nel caso in esame, in cui la disciplina giuridica applicabile nel caso in esame è quella espressamente stabilita dal DL che ha autorizzato la partecipazione di personale militare all’EUMM che fa sempre riferimento al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, però ne determina diversamente la misura (riconosciuta per intero mentre per altre missioni è ridotta ad una percentuale della diaria) e soprattutto, per quanto specificamente riguarda le condizioni di maggior disagio che il personale deve fronteggiare per la mancanza di strutture organizzative, ed in particolare la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti, lo compensa con l’incremento del 30% dell'indennità in parola (come disposto dall’art. 3 il comma 3 bis D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 e sempre ribadito nei successivi DDLL).
Pertanto la normativa richiamata non presenta alcuna lacuna da colmare in via interpretativa, come prospettato dai ricorrenti: le circostanze sfavorevoli da questi rappresentati – che si dolgono di non poter fruire gli stessi benefici di colleghi in analoghe situazioni – sono già state prese in considerazione dal legislatore che, come si è visto, ha previsto un’indennità di missione giornaliera omnicomprensiva maggiorata (del 30%) proprio per compensare gli operatori degli ulteriori disagi derivanti dalla mancata fruizione di quei benefici (vitto ed alloggio gratuiti) di solito assicurati nelle strutture in cui sono inviati i militari italiani all’estero. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, stante la completezza ed il chiaro tenore normativo delle disposizioni richiamate, si deve escludere che possa essere applicato “in via analogica”, come preteso dai ricorrenti, il (diverso) trattamento economico previsto dalla legge n. 838/1973 o quello previsto dalla legge n. 642/61.
Per quanto riguarda il trattamento di missione di cui alla legge 27 dicembre 1973 n. 838, è appena il caso di ricordare che, peraltro, si tratta di una legge che disciplina ipotesi completamente diverse da quelle in esame, che regola gli aspetti economici del personale degli Uffici degli Addetti Militari delle Rappresentanze diplomatiche e che non è suscettibile, per la sua natura speciale, di estensione analogica, come già affermato sia con riferimento al personale della Rappresentanza militare presso gli organi N.A.T.O. I.M.S. e M.A.S. (Cons.St., Sez. IV, n. 920 del 25-08-1997, n. 356 del 07-05-1991) sia quello in servizio a Bruxelles presso Italstaff e Nacisa (Cons.St., Sez. IV, sent. n. 437 del 02-04-1996).
Per quanto riguarda la pretesa dei ricorrenti di percepire, oltre all'ordinaria indennità di missione, anche il trattamento economico previsto dalla legge n. 642/61 per l’impiego in zone disagiate, va ribadito che la disciplina del trattamento economico dettata dai decreti legge sopra richiamati che hanno autorizzato la Missione Internazionale in parola e costituisce la lex specialis che disciplina con chiarezza e completezza le condizioni economiche dei militari ivi impiegati, riconoscendo loro il diritto al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 nella misura intera e maggiorata del 30% per la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti (art. 3 co. 3 bis del D.L. 20-1-2003 n. 4, conv. legge n. 42/2003). Si tratta di un trattamento che deve considerarsi, a pieno titolo, come onnicomprensivo, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione dall'art.39 vicies semel, 39° comma, della legge 23.2.2006 n.51, come già chiarito dalla Sezione, in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661),
Tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio anche quanto riguarda l’inapplicabilità di quanto previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Organismi Internazionali - non potendosi ritenere costituzionalmente illegittime per le eventuali difformità di trattamento economico: al riguardo la Sezione ha chiarito che queste “sono riconducibili alla peculiarità che assume ogni missione in territorio estero (che comporta, intuitivamente, delle diversità di condizioni ambientali e operative che non vengono certo meno per il solo fatto della prossimità geografica) e soprattutto ha chiarito, per quanto concerne il distinto ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dalla legge n.642/61, che “l'impiego, sia pure all'estero, nell'ambito di un contingente militare non presenta assolutamente le stesse caratteristiche del servizio svolto, sempre all'estero, in maniera isolata, per il quale, solo, è previsto il più favorevole trattamento di missione della legge in parola (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661).
A quest’ultimo riguardo, va evidenziata la ratio della “discriminazione” lamentata dai ricorrenti: il diverso trattamento di missione previsto per il personale inquadrato nel contingente militare partecipante agli interventi in parola (cioè quello disciplinato dal regio decreto del 1926) e quello previsto per il personale militare impiegato per i servizi isolati all'estero (cioè quello dettato dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 ed in particolare dell’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge che prevede un’indennità aggiuntiva qualora il trattamento sopraindicato non sia sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio) si giustifica per il fatto che il personale inviato isolatamente all'estero è maggiormente esposto alle variazioni del costo della vita locale, dovendo fronteggiare autonomamente le spese che invece il personale inquadrato in contingenti militari non deve sopportare in quanto può fruire di strutture e dell’organizzazione di servizi collettivi; e ciò giustifica la corresponsione di indennità diverse anche ove le restanti condizioni che determinano l’intensità dell’indennità (a seconda del rischio, della lontananza dalla sede , della durata, etc.) non cambino. E tuttavia proprio in considerazioni di tali circostanze si giustifica la previsione, riportata nei decreti legge sopra richiamati, dell’incremento del trenta per cento dell’indennità di missione del personale destinato all’UEMM che non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti: tale maggiorazione è volta, come si è detto, a sopperire alla mancanza di fornitura diretta, da parte della struttura organizzativa all’estero, dei beni e servizi sopramenzionati, sicchè risulta destituita di fondamento in fatto – non essendo stata neppure dimostrata l’esiguità insufficienza di tali maggiorazioni - la disparità di trattamento che i ricorrenti asseriscono di aver subito rispetto al personale non in contingentato (e di conseguenza vengono dissipati eventuali dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro a favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato solatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
1. Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
2. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
3. Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.
4. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.
La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
5. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.
La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.
Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.
Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
6. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.
7. Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
8. Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698. Il contributo non è dovuto in caso di traferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.
9. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.
Spettano, inoltre:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i mililitari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;
b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.
Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia.
10. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il traferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137).
L'art. 2 della citata legge ha così disposto:
«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
12. (3).
(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.
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Ricorso PERSO.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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10/02/2014 201401567 Sentenza 1B
N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05289/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5289/2005, proposto da:
B. R., A. V., C. T., C. T., C. M., C. R., C. M., I. A., M. M., O. A., S. M., S. F., T. D., rappresentati e difesi dall'avv. A. F. T., con domicilio eletto presso A. F. T. in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 642/61 con i miglioramenti economici previsti per l'impiego in zone disagiate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito e di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti militari dell'Esercito Italiano premettono:
- di essere comandati a prestare servizio all’estero, con diverse decorrenze e per periodi di diversa durata (da uno a massimo 3 anni) tra il 9.10.2000 ed il 30.9.2004, nell’ambito della Missione Diplomatica di Osservazione dell'U.E. nei Balcani;
- che tale Missione impegna prevalentemente personale militare non inserito in contingente e dotato di status diplomatico, senza però godere dell’accesso a strutture logistiche, rimanendo a loro carico le spese per vitto, alloggio ed assistenza sanitaria;
Con il presente ricorso essi agiscono in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge n. 642/61 con i miglioramenti previsti per l’impiego in zone disagiate ovvero al trattamento previsto per il personale diplomatico di cui alla legge n. 838/1973 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Il ricorso è affidato a censure riconducibili alla violazione delle leggi sopraindicate ed all’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in vista dell’udienza i ricorrenti hanno ribadito le proprie deduzioni.
All'udienza pubblica dell’11 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto per mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell’onere probatorio su di loro incombente. Come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali il ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio codificato nell'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio, applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi degli art. 36, 4° comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 18, 1° comma, regolamento di procedura approvato con r. d. 17 agosto 1907, n. 642, trova attenuazione infatti solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi) – ove vige un sistema fondato non sul principio dell'onere della prova, ma sull'onere del principio di prova, giustificato dalla considerazione della non piena disponibilità della prova da parte dell’attore in tale settore (cd. sistema dispositivo con metodo acquisitivo) in cui il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio gli atti e i documenti ritenuti necessari ai fini della risoluzione della lite purché il ricorrente fornisca almeno un “principio di prova” – quando però si faccia questione di diritti soggettivi non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile. E tale principio trova applicazione, naturalmente, anche nel caso di controversie concernenti la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo prevista dall’art.5 del D.P.R. 394/95 (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 3234/2008).
Orbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere di comprovare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, essendosi limitati a dedurre genericamente di aver prestato servizio per un periodo di tempo che non viene, tra l’altro, neppure specificato, nelle condizioni previste nell’ambito della Missione EUMM e di aver pertanto diritto alla corresponsione dell’indennità di missione in questione.
Anche a prescindere dal motivo di reiezione riconducibile all'art. 2697 c.c., il ricorso sarebbe stato comunque da respingere per le ragioni che di seguito si espongono.
La missione di monitoraggio dell'Unione europea (European Union Monitoring Mission, da qui EUMM) è una missione operativa della UE, nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione Europea, avviata nel 1991 (come missione di monitoraggio della Comunità europea" o ECMM) per monitorare i confini, le relazioni inter-etniche, gli spostamenti dei rifugiati e gli sviluppi politici e di sicurezza nell'area già iugoslava dei Balcani occidentali.
Con il D.L. 1-7-1996 n. 347, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 426 è stata autorizzata la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996; Con successivi interventi normativi, sempre in via di decretazione d’urgenza, è stata prorogata l’autorizzazione della partecipazione a tale missione (L. 31-12-1996 n. 667, L. 26-5-2000 n. 147, D.L. 28-12-2001 n. 451 conv. in L. 27.2. 2002, n. 15; D.L. 16 aprile 2002, n. 64, etc.) e ne è stata mutata la denominazione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (art. 14 bis della Legge n. 15 del 2002 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451). I decreti legge sopra richiamati si limitavano ad assicurare copertura giuridica e finanziaria all'invio di contingenti militari nelle diverse aree geografiche all’estero, autorizzando la partecipazione italiana a missioni per l’attuazione di accordi di pace o di azioni deliberate da organizzazioni internazionali (o a prorogarla nell’imminenza della scadenza del termine semestrale o annuale) e la relativa spesa, indicando lo stanziamento di bilancio corrispondente la proroga delle missioni internazionali già autorizzate. I decreti d’urgenza quindi avevano un contenuto limitato e non disponevano alcunché per quanto riguardava il trattamento economico da corrispondere al personale inviato in missione all’estero, con conseguente rinvio alla disciplina ordinaria.
Solo con l’ultimo provvedimento normativo citato - che ha mutato la denominazione della missione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM)- è stata introdotta una normativa ad hoc del trattamento economico spettante al personale interessato: l’art. 2 del D.L. 28-12-2001 n. 451 infatti espressamente prevede che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001”.
L’art. 2 del D.L. 16-4-2002 n. 64 ha poi stabilito che l'indennità di missione predetta “è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002” precisando inoltre al comma 2 che “Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. Quest’ultimo però era previsto esclusivamente per le Forze di Polizia impiegate dal Ministero dell’Interno in Albania.
La Missione EUMM è stata successivamente prorogata con D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 che ha aggiunto all’art. 3 il comma 3 bis che stabilisce che al personale che partecipa alla missione UEMM l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
Tale regolamento è confermato anche dai successivi interventi normativi di proroga della Missione in parola (D.L. 10-7-2003 n. 165 convertito in legge1° agosto 2003, n. 219, legge L. 11-8-2003 n. 231, D.L. 20-1-2004 n. 9 convertito in legge 12 marzo 2004, n. 68; D.L. 24-6-2004 n. 160, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 207; L. 30-7-2004 n. 208; D.L. 19-1-2005 n. 3; L. 21-3-2005 n. 39 e, da ultimo, dal D.L. 28-6-2005 n. 111 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a Missioni Internazionali, convertito in legge dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 157, citato dall’Amministrazione resistente negli scritti difensivi.
Pertanto il Collegio pur condividendo, in linea di principio, quanto affermato in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661 nel senso che l'invio all'estero del personale militare per l'espletamento di operazioni di pace è disposto in base a specifici provvedimenti normativi che stabiliscono direttamente il trattamento economico attribuibile agli interessati, nonché i limiti territoriali e temporali entro cui questo può esser concretamente goduto) e riconoscendo che il trattamento economico del personale impiegato nelle missioni internazionali può essere di volta in volta diversamente regolato nell'ambito del decreto legge non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Innanzitutto va osservato che la costante prassi di disciplinare la “materia” delle missioni internazionali di pace mediante decreti legge “in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo” se da un lato si giustifica in considerazione della natura delle decisioni politiche coinvolte - relative alla scelta delle priorità tra i vari interventi ed all’allocazione delle risorse disponibili (sulla base dell’importanza dell’intervento ed a considerazioni contingenti legate alla maggiore o minore disponibilità di risorse pubbliche), dall’altro solleva rilievi, da parte della dottrina costituzionalistica, che hanno portato a proporre diversi disegni di legge – attualmente all’esame delle Camere - volti a delineare un quadro normativo stabile di riferimento ed a superare la logica degli interventi normativi “frammentari” che operano come “contenitore” di autorizzazioni alla partecipazione a disparate operazioni internazionali.
Dall’altro lato va osservato, altresì, per quanto riguarda la specifica questione del trattamento economico del personale impiegato in dette missioni, il rischio, derivante dalla stessa scelta di disciplinare l’invio di contingenti di militari italiani mediante una legislazione “emergenziale”, di introdurre una notevole disomogeneità di trattamento tra il personale impiegato nelle diverse missioni, e quindi la necessità che le diversità di disciplina introdotte trovino giustificazione nell’esigenza di adattare le condizioni economiche alle differenti situazioni contingenti che si debbano fronteggiare.
A questo riguardo va riconosciuto che la disciplina del trattamento economico di missione dei militari impiegati negli interventi in questione si caratterizza per una particolare stabilità e trova, sin dal 2001, stabile regolamentazione nel regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 in virtù del rinvio (per espresso richiamo oppure mediante il “doppio rinvio” al trattamento previsto dalla legge n. 108 del 2009) operato dai diversi decreti legge “a catenaccio” sopra richiamati che ne fanno una sorta di “disciplina generale” che viene adattata alle specifiche condizioni di impiego nelle varie missioni mediante una modulazione della misura della diaria e della previsione di maggiorazioni per fronteggiare eventuali disagi ulteriori.
Appunto, come nel caso in esame, in cui la disciplina giuridica applicabile nel caso in esame è quella espressamente stabilita dal DL che ha autorizzato la partecipazione di personale militare all’EUMM che fa sempre riferimento al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, però ne determina diversamente la misura (riconosciuta per intero mentre per altre missioni è ridotta ad una percentuale della diaria) e soprattutto, per quanto specificamente riguarda le condizioni di maggior disagio che il personale deve fronteggiare per la mancanza di strutture organizzative, ed in particolare la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti, lo compensa con l’incremento del 30% dell'indennità in parola (come disposto dall’art. 3 il comma 3 bis D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 e sempre ribadito nei successivi DDLL).
Pertanto la normativa richiamata non presenta alcuna lacuna da colmare in via interpretativa, come prospettato dai ricorrenti: le circostanze sfavorevoli da questi rappresentati – che si dolgono di non poter fruire gli stessi benefici di colleghi in analoghe situazioni – sono già state prese in considerazione dal legislatore che, come si è visto, ha previsto un’indennità di missione giornaliera omnicomprensiva maggiorata (del 30%) proprio per compensare gli operatori degli ulteriori disagi derivanti dalla mancata fruizione di quei benefici (vitto ed alloggio gratuiti) di solito assicurati nelle strutture in cui sono inviati i militari italiani all’estero. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, stante la completezza ed il chiaro tenore normativo delle disposizioni richiamate, si deve escludere che possa essere applicato “in via analogica”, come preteso dai ricorrenti, il (diverso) trattamento economico previsto dalla legge n. 838/1973 o quello previsto dalla legge n. 642/61.
Per quanto riguarda il trattamento di missione di cui alla legge 27 dicembre 1973 n. 838, è appena il caso di ricordare che, peraltro, si tratta di una legge che disciplina ipotesi completamente diverse da quelle in esame, che regola gli aspetti economici del personale degli Uffici degli Addetti Militari delle Rappresentanze diplomatiche e che non è suscettibile, per la sua natura speciale, di estensione analogica, come già affermato sia con riferimento al personale della Rappresentanza militare presso gli organi N.A.T.O. I.M.S. e M.A.S. (Cons.St., Sez. IV, n. 920 del 25-08-1997, n. 356 del 07-05-1991) sia quello in servizio a Bruxelles presso Italstaff e Nacisa (Cons.St., Sez. IV, sent. n. 437 del 02-04-1996).
Per quanto riguarda la pretesa dei ricorrenti di percepire, oltre all'ordinaria indennità di missione, anche il trattamento economico previsto dalla legge n. 642/61 per l’impiego in zone disagiate, va ribadito che la disciplina del trattamento economico dettata dai decreti legge sopra richiamati che hanno autorizzato la Missione Internazionale in parola e costituisce la lex specialis che disciplina con chiarezza e completezza le condizioni economiche dei militari ivi impiegati, riconoscendo loro il diritto al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 nella misura intera e maggiorata del 30% per la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti (art. 3 co. 3 bis del D.L. 20-1-2003 n. 4, conv. legge n. 42/2003). Si tratta di un trattamento che deve considerarsi, a pieno titolo, come onnicomprensivo, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione dall'art.39 vicies semel, 39° comma, della legge 23.2.2006 n.51, come già chiarito dalla Sezione, in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661),
Tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio anche quanto riguarda l’inapplicabilità di quanto previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Organismi Internazionali - non potendosi ritenere costituzionalmente illegittime per le eventuali difformità di trattamento economico: al riguardo la Sezione ha chiarito che queste “sono riconducibili alla peculiarità che assume ogni missione in territorio estero (che comporta, intuitivamente, delle diversità di condizioni ambientali e operative che non vengono certo meno per il solo fatto della prossimità geografica) e soprattutto ha chiarito, per quanto concerne il distinto ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dalla legge n.642/61, che “l'impiego, sia pure all'estero, nell'ambito di un contingente militare non presenta assolutamente le stesse caratteristiche del servizio svolto, sempre all'estero, in maniera isolata, per il quale, solo, è previsto il più favorevole trattamento di missione della legge in parola (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661).
A quest’ultimo riguardo, va evidenziata la ratio della “discriminazione” lamentata dai ricorrenti: il diverso trattamento di missione previsto per il personale inquadrato nel contingente militare partecipante agli interventi in parola (cioè quello disciplinato dal regio decreto del 1926) e quello previsto per il personale militare impiegato per i servizi isolati all'estero (cioè quello dettato dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 ed in particolare dell’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge che prevede un’indennità aggiuntiva qualora il trattamento sopraindicato non sia sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio) si giustifica per il fatto che il personale inviato isolatamente all'estero è maggiormente esposto alle variazioni del costo della vita locale, dovendo fronteggiare autonomamente le spese che invece il personale inquadrato in contingenti militari non deve sopportare in quanto può fruire di strutture e dell’organizzazione di servizi collettivi; e ciò giustifica la corresponsione di indennità diverse anche ove le restanti condizioni che determinano l’intensità dell’indennità (a seconda del rischio, della lontananza dalla sede , della durata, etc.) non cambino. E tuttavia proprio in considerazioni di tali circostanze si giustifica la previsione, riportata nei decreti legge sopra richiamati, dell’incremento del trenta per cento dell’indennità di missione del personale destinato all’UEMM che non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti: tale maggiorazione è volta, come si è detto, a sopperire alla mancanza di fornitura diretta, da parte della struttura organizzativa all’estero, dei beni e servizi sopramenzionati, sicchè risulta destituita di fondamento in fatto – non essendo stata neppure dimostrata l’esiguità insufficienza di tali maggiorazioni - la disparità di trattamento che i ricorrenti asseriscono di aver subito rispetto al personale non in contingentato (e di conseguenza vengono dissipati eventuali dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro a favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014