Legge 8 luglio 1961, n. 642 (1)
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato solatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
1. Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
2. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
3. Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.
4. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.
La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
5. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.
La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.
Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.
Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
6. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.
7. Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
8. Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698. Il contributo non è dovuto in caso di traferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.
9. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.
Spettano, inoltre:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i mililitari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;
b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.
Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia.
10. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il traferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137).
L'art. 2 della citata legge ha così disposto:
«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
12. (3).
(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.
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Ricorso PERSO.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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10/02/2014 201401567 Sentenza 1B
N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05289/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5289/2005, proposto da:
B. R., A. V., C. T., C. T., C. M., C. R., C. M., I. A., M. M., O. A., S. M., S. F., T. D., rappresentati e difesi dall'avv. A. F. T., con domicilio eletto presso A. F. T. in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 642/61 con i miglioramenti economici previsti per l'impiego in zone disagiate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito e di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti militari dell'Esercito Italiano premettono:
- di essere comandati a prestare servizio all’estero, con diverse decorrenze e per periodi di diversa durata (da uno a massimo 3 anni) tra il 9.10.2000 ed il 30.9.2004, nell’ambito della Missione Diplomatica di Osservazione dell'U.E. nei Balcani;
- che tale Missione impegna prevalentemente personale militare non inserito in contingente e dotato di status diplomatico, senza però godere dell’accesso a strutture logistiche, rimanendo a loro carico le spese per vitto, alloggio ed assistenza sanitaria;
Con il presente ricorso essi agiscono in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge n. 642/61 con i miglioramenti previsti per l’impiego in zone disagiate ovvero al trattamento previsto per il personale diplomatico di cui alla legge n. 838/1973 e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Il ricorso è affidato a censure riconducibili alla violazione delle leggi sopraindicate ed all’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in vista dell’udienza i ricorrenti hanno ribadito le proprie deduzioni.
All'udienza pubblica dell’11 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto per mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell’onere probatorio su di loro incombente. Come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali il ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio codificato nell'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio, applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi degli art. 36, 4° comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 18, 1° comma, regolamento di procedura approvato con r. d. 17 agosto 1907, n. 642, trova attenuazione infatti solo nel giudizio di legittimità degli atti dell’Amministrazione (oppure nella giurisdizione esclusiva quando però si faccia questione di interessi legittimi) – ove vige un sistema fondato non sul principio dell'onere della prova, ma sull'onere del principio di prova, giustificato dalla considerazione della non piena disponibilità della prova da parte dell’attore in tale settore (cd. sistema dispositivo con metodo acquisitivo) in cui il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio gli atti e i documenti ritenuti necessari ai fini della risoluzione della lite purché il ricorrente fornisca almeno un “principio di prova” – quando però si faccia questione di diritti soggettivi non vi è ragione per discostarsi dal sistema probatorio previsto in via generale dal codice civile. E tale principio trova applicazione, naturalmente, anche nel caso di controversie concernenti la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo prevista dall’art.5 del D.P.R. 394/95 (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 3234/2008).
Orbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere di comprovare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, essendosi limitati a dedurre genericamente di aver prestato servizio per un periodo di tempo che non viene, tra l’altro, neppure specificato, nelle condizioni previste nell’ambito della Missione EUMM e di aver pertanto diritto alla corresponsione dell’indennità di missione in questione.
Anche a prescindere dal motivo di reiezione riconducibile all'art. 2697 c.c., il ricorso sarebbe stato comunque da respingere per le ragioni che di seguito si espongono.
La missione di monitoraggio dell'Unione europea (European Union Monitoring Mission, da qui EUMM) è una missione operativa della UE, nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione Europea, avviata nel 1991 (come missione di monitoraggio della Comunità europea" o ECMM) per monitorare i confini, le relazioni inter-etniche, gli spostamenti dei rifugiati e gli sviluppi politici e di sicurezza nell'area già iugoslava dei Balcani occidentali.
Con il D.L. 1-7-1996 n. 347, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 426 è stata autorizzata la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996; Con successivi interventi normativi, sempre in via di decretazione d’urgenza, è stata prorogata l’autorizzazione della partecipazione a tale missione (L. 31-12-1996 n. 667, L. 26-5-2000 n. 147, D.L. 28-12-2001 n. 451 conv. in L. 27.2. 2002, n. 15; D.L. 16 aprile 2002, n. 64, etc.) e ne è stata mutata la denominazione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (art. 14 bis della Legge n. 15 del 2002 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451). I decreti legge sopra richiamati si limitavano ad assicurare copertura giuridica e finanziaria all'invio di contingenti militari nelle diverse aree geografiche all’estero, autorizzando la partecipazione italiana a missioni per l’attuazione di accordi di pace o di azioni deliberate da organizzazioni internazionali (o a prorogarla nell’imminenza della scadenza del termine semestrale o annuale) e la relativa spesa, indicando lo stanziamento di bilancio corrispondente la proroga delle missioni internazionali già autorizzate. I decreti d’urgenza quindi avevano un contenuto limitato e non disponevano alcunché per quanto riguardava il trattamento economico da corrispondere al personale inviato in missione all’estero, con conseguente rinvio alla disciplina ordinaria.
Solo con l’ultimo provvedimento normativo citato - che ha mutato la denominazione della missione in Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM)- è stata introdotta una normativa ad hoc del trattamento economico spettante al personale interessato: l’art. 2 del D.L. 28-12-2001 n. 451 infatti espressamente prevede che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001”.
L’art. 2 del D.L. 16-4-2002 n. 64 ha poi stabilito che l'indennità di missione predetta “è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002” precisando inoltre al comma 2 che “Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. Quest’ultimo però era previsto esclusivamente per le Forze di Polizia impiegate dal Ministero dell’Interno in Albania.
La Missione EUMM è stata successivamente prorogata con D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 che ha aggiunto all’art. 3 il comma 3 bis che stabilisce che al personale che partecipa alla missione UEMM l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
Tale regolamento è confermato anche dai successivi interventi normativi di proroga della Missione in parola (D.L. 10-7-2003 n. 165 convertito in legge1° agosto 2003, n. 219, legge L. 11-8-2003 n. 231, D.L. 20-1-2004 n. 9 convertito in legge 12 marzo 2004, n. 68; D.L. 24-6-2004 n. 160, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 207; L. 30-7-2004 n. 208; D.L. 19-1-2005 n. 3; L. 21-3-2005 n. 39 e, da ultimo, dal D.L. 28-6-2005 n. 111 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a Missioni Internazionali, convertito in legge dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 157, citato dall’Amministrazione resistente negli scritti difensivi.
Pertanto il Collegio pur condividendo, in linea di principio, quanto affermato in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661 nel senso che l'invio all'estero del personale militare per l'espletamento di operazioni di pace è disposto in base a specifici provvedimenti normativi che stabiliscono direttamente il trattamento economico attribuibile agli interessati, nonché i limiti territoriali e temporali entro cui questo può esser concretamente goduto) e riconoscendo che il trattamento economico del personale impiegato nelle missioni internazionali può essere di volta in volta diversamente regolato nell'ambito del decreto legge non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Innanzitutto va osservato che la costante prassi di disciplinare la “materia” delle missioni internazionali di pace mediante decreti legge “in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo” se da un lato si giustifica in considerazione della natura delle decisioni politiche coinvolte - relative alla scelta delle priorità tra i vari interventi ed all’allocazione delle risorse disponibili (sulla base dell’importanza dell’intervento ed a considerazioni contingenti legate alla maggiore o minore disponibilità di risorse pubbliche), dall’altro solleva rilievi, da parte della dottrina costituzionalistica, che hanno portato a proporre diversi disegni di legge – attualmente all’esame delle Camere - volti a delineare un quadro normativo stabile di riferimento ed a superare la logica degli interventi normativi “frammentari” che operano come “contenitore” di autorizzazioni alla partecipazione a disparate operazioni internazionali.
Dall’altro lato va osservato, altresì, per quanto riguarda la specifica questione del trattamento economico del personale impiegato in dette missioni, il rischio, derivante dalla stessa scelta di disciplinare l’invio di contingenti di militari italiani mediante una legislazione “emergenziale”, di introdurre una notevole disomogeneità di trattamento tra il personale impiegato nelle diverse missioni, e quindi la necessità che le diversità di disciplina introdotte trovino giustificazione nell’esigenza di adattare le condizioni economiche alle differenti situazioni contingenti che si debbano fronteggiare.
A questo riguardo va riconosciuto che la disciplina del trattamento economico di missione dei militari impiegati negli interventi in questione si caratterizza per una particolare stabilità e trova, sin dal 2001, stabile regolamentazione nel regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 in virtù del rinvio (per espresso richiamo oppure mediante il “doppio rinvio” al trattamento previsto dalla legge n. 108 del 2009) operato dai diversi decreti legge “a catenaccio” sopra richiamati che ne fanno una sorta di “disciplina generale” che viene adattata alle specifiche condizioni di impiego nelle varie missioni mediante una modulazione della misura della diaria e della previsione di maggiorazioni per fronteggiare eventuali disagi ulteriori.
Appunto, come nel caso in esame, in cui la disciplina giuridica applicabile nel caso in esame è quella espressamente stabilita dal DL che ha autorizzato la partecipazione di personale militare all’EUMM che fa sempre riferimento al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, però ne determina diversamente la misura (riconosciuta per intero mentre per altre missioni è ridotta ad una percentuale della diaria) e soprattutto, per quanto specificamente riguarda le condizioni di maggior disagio che il personale deve fronteggiare per la mancanza di strutture organizzative, ed in particolare la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti, lo compensa con l’incremento del 30% dell'indennità in parola (come disposto dall’art. 3 il comma 3 bis D.L. 20-1-2003 n. 4, convertito in legge 18 marzo 2003, n. 42 e sempre ribadito nei successivi DDLL).
Pertanto la normativa richiamata non presenta alcuna lacuna da colmare in via interpretativa, come prospettato dai ricorrenti: le circostanze sfavorevoli da questi rappresentati – che si dolgono di non poter fruire gli stessi benefici di colleghi in analoghe situazioni – sono già state prese in considerazione dal legislatore che, come si è visto, ha previsto un’indennità di missione giornaliera omnicomprensiva maggiorata (del 30%) proprio per compensare gli operatori degli ulteriori disagi derivanti dalla mancata fruizione di quei benefici (vitto ed alloggio gratuiti) di solito assicurati nelle strutture in cui sono inviati i militari italiani all’estero. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, stante la completezza ed il chiaro tenore normativo delle disposizioni richiamate, si deve escludere che possa essere applicato “in via analogica”, come preteso dai ricorrenti, il (diverso) trattamento economico previsto dalla legge n. 838/1973 o quello previsto dalla legge n. 642/61.
Per quanto riguarda il trattamento di missione di cui alla legge 27 dicembre 1973 n. 838, è appena il caso di ricordare che, peraltro, si tratta di una legge che disciplina ipotesi completamente diverse da quelle in esame, che regola gli aspetti economici del personale degli Uffici degli Addetti Militari delle Rappresentanze diplomatiche e che non è suscettibile, per la sua natura speciale, di estensione analogica, come già affermato sia con riferimento al personale della Rappresentanza militare presso gli organi N.A.T.O. I.M.S. e M.A.S. (Cons.St., Sez. IV, n. 920 del 25-08-1997, n. 356 del 07-05-1991) sia quello in servizio a Bruxelles presso Italstaff e Nacisa (Cons.St., Sez. IV, sent. n. 437 del 02-04-1996).
Per quanto riguarda la pretesa dei ricorrenti di percepire, oltre all'ordinaria indennità di missione, anche il trattamento economico previsto dalla legge n. 642/61 per l’impiego in zone disagiate, va ribadito che la disciplina del trattamento economico dettata dai decreti legge sopra richiamati che hanno autorizzato la Missione Internazionale in parola e costituisce la lex specialis che disciplina con chiarezza e completezza le condizioni economiche dei militari ivi impiegati, riconoscendo loro il diritto al trattamento di missione previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 nella misura intera e maggiorata del 30% per la mancata fruizione di vitto e alloggio gratuiti (art. 3 co. 3 bis del D.L. 20-1-2003 n. 4, conv. legge n. 42/2003). Si tratta di un trattamento che deve considerarsi, a pieno titolo, come onnicomprensivo, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione dall'art.39 vicies semel, 39° comma, della legge 23.2.2006 n.51, come già chiarito dalla Sezione, in precedenti decisioni rese su casi analoghi (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661),
Tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio anche quanto riguarda l’inapplicabilità di quanto previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Organismi Internazionali - non potendosi ritenere costituzionalmente illegittime per le eventuali difformità di trattamento economico: al riguardo la Sezione ha chiarito che queste “sono riconducibili alla peculiarità che assume ogni missione in territorio estero (che comporta, intuitivamente, delle diversità di condizioni ambientali e operative che non vengono certo meno per il solo fatto della prossimità geografica) e soprattutto ha chiarito, per quanto concerne il distinto ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dalla legge n.642/61, che “l'impiego, sia pure all'estero, nell'ambito di un contingente militare non presenta assolutamente le stesse caratteristiche del servizio svolto, sempre all'estero, in maniera isolata, per il quale, solo, è previsto il più favorevole trattamento di missione della legge in parola (vedi, tra tante, da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4661).
A quest’ultimo riguardo, va evidenziata la ratio della “discriminazione” lamentata dai ricorrenti: il diverso trattamento di missione previsto per il personale inquadrato nel contingente militare partecipante agli interventi in parola (cioè quello disciplinato dal regio decreto del 1926) e quello previsto per il personale militare impiegato per i servizi isolati all'estero (cioè quello dettato dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 ed in particolare dell’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge che prevede un’indennità aggiuntiva qualora il trattamento sopraindicato non sia sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio) si giustifica per il fatto che il personale inviato isolatamente all'estero è maggiormente esposto alle variazioni del costo della vita locale, dovendo fronteggiare autonomamente le spese che invece il personale inquadrato in contingenti militari non deve sopportare in quanto può fruire di strutture e dell’organizzazione di servizi collettivi; e ciò giustifica la corresponsione di indennità diverse anche ove le restanti condizioni che determinano l’intensità dell’indennità (a seconda del rischio, della lontananza dalla sede , della durata, etc.) non cambino. E tuttavia proprio in considerazioni di tali circostanze si giustifica la previsione, riportata nei decreti legge sopra richiamati, dell’incremento del trenta per cento dell’indennità di missione del personale destinato all’UEMM che non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti: tale maggiorazione è volta, come si è detto, a sopperire alla mancanza di fornitura diretta, da parte della struttura organizzativa all’estero, dei beni e servizi sopramenzionati, sicchè risulta destituita di fondamento in fatto – non essendo stata neppure dimostrata l’esiguità insufficienza di tali maggiorazioni - la disparità di trattamento che i ricorrenti asseriscono di aver subito rispetto al personale non in contingentato (e di conseguenza vengono dissipati eventuali dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro a favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014
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Re: Legge 8 luglio 1961, n. 642, impiego all'estero
Salve, vorrei sapere se possibile se un neo-vsp può essere impiegato all'estero fino a che non sia emanato il proprio decreto di trasferimento, e in caso contrario la direttiva che ne impedisce tale impiego ,grazie.
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Re: Legge 8 luglio 1961, n. 642, impiego all'estero
Ricorso perso
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806165, - Public 2018-06-04 -
Pubblicato il 04/06/2018
N. 06165/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06145/2007 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6145 del 2007, proposto da
Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Casali Luigi, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Luisi Enrico, Mancini Giovanni, Mariotti Francesco, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Re Davide, Romanet Perroldt Jean Louis, Spaziani Gianni, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Zavatti Paolo, Scrivieri Marco, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Alba Giordano e Gaia Baldassarri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alba Giordano in Roma, via Muzio Clementi n. 58;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l’assegno di lungo servizio all’estero - A.L.S.E., istituito e disciplinato dall’art. 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642, commisurato a 30 diarie di missione intere previste per il Paese estero di destinazione, calcolato sulla base della misura della ridetta diaria intera, quale vigente alla data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;
previo annullamento, in quanto occorra,
di ogni provvedimento della P.A., di esecuzione del citato decreto legge n. 223/2006, ove contenente la previsione di una riduzione dell’A.L.S.E., nella misura del 20%, pari alla riduzione dell’importo delle diarie per missioni all’estero, disposta con l’art. 28 del richiamato d.l.. n. 223/2006;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale, rispettivamente, ex artt. 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, un trattamento economico complessivo, in relazione al servizio presso la sede estera nella quale sono stati trasferiti, pari a quello costituito dalla sommatoria dell’indennità speciale e dell’A.L.S.E., quest'ultimo nell’importo determinato prima della riduzione per cui è causa;
e, per l’effetto, dell’obbligo, per l’Amministrazione, di adeguare il trattamento economico complessivo attribuito ai ricorrenti per i titoli predetti a quello corrisposto prima dell’entrata in vigore del citato d.l. n. 223/2006, mediante adeguato incremento dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/1961.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 13 aprile 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti – ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica Militare – in servizio presso la R.A.M.I. di Sheppard (U.S.A.), titolari del diritto a percepire l’assegno di lungo servizio all’estero (A.L.S.E.), già commisurato a trenta diarie intere di missione per il Paese di destinazione, qui lamentano che, a far data dal rateo del mese di settembre 2006, hanno visto ridurre tale assegno, loro corrisposto, in misura pari al 20%, in applicazione dell’art. 28 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
I.1 - Essi sono destinatari anche dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge 8.7.1961, n. 642, aggiuntiva rispetto all’A.L.S.E.; secondo detta disposizione, ne è prevista l’attribuzione “qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente”.
I.2 - L’art. 28 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, ha ridotto del 20% le diarie di missione all’estero. L’Amministrazione avrebbe ritenuto erroneamente che la norma si applicasse anche all’A.L.S.E., nonostante si tratti di emolumento il cui importo è solo ragguagliato a 30 diarie di missione intere.
Infatti le diarie di missione ridotte sarebbero solo quelle relative alle missioni ‘di breve durata’, così come statuito dal R.D. n. 941 del 1926 che disciplina appunto il trattamento di missione.
Al contrario, l’A.L.S.E. riguarda i militari ‘trasferiti’ all’estero presso rappresentanze o delegazioni militari per un periodo superiore a sei mesi, i quali conducono con sé la famiglia e devono sopportare oneri di gran lunga superiori a quelli del personale inviato in missione di breve durata.
Peraltro dell’A.L.S.E. non sarebbe mai stata fatta menzione nella relazione di accompagnamento al citato d.l. n. 223/2006, né nei lavori parlamentari inerenti alla legge di conversione, la cui finalità sarebbe solo la riduzione della spesa sostenuta per l’indennità giornaliera dovuta al personale che svolge incarichi di missione all’estero.
I.3 - I ricorrenti col presente ricorso chiedono la declaratoria del diritto a percepire detto assegno commisurato a 30 diarie di missione intere previste per il Paese estero di destinazione, calcolato sulla base della misura della ridetta diaria intera, quale vigente alla data antecedente alla entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
I.4 - Essi sostengono che, per l’ipotesi che si acceda alla lettura “estensiva”, fatta dalla P.A. e qui contestata, dell’art. 28 del d.l. n. 223/06, riferita anche all’A.L.S.E., la P.A. sarebbe comunque onerata a garantire agli interessati un trattamento economico complessivo per il servizio all’estero pari a quello loro assicurato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 223/2006, in virtù della sommatoria dell’indennità speciale e dell’A.L.S.E., nell’importo ante riduzione di quest’ultimo emolumento.
I.5 - In tal caso dovrebbe adeguarsi l’importo dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642 del 1961. Al fine suddetto in questa sede si chiede che sia dichiarato appunto il loro diritto a percepire, a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale, rispettivamente ex artt. 1 e 3 della legge n. 642/1961, un trattamento economico complessivo, in relazione al servizio presso la sede estera nella quale sono stati trasferiti, pari a quello costituito dalla sommatoria dell’indennità speciale e dell’ALSE, quest’ultimo nell’importo determinato prima della riduzione per cui è causa.
II - I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248 - Violazione del canone di interpretazione “ubi voluit…dixit” - violazione dell’art. 12, 1° comma, e dell’art. 14 delle Preleggi.
Non essendo specificato in modo chiaro l’ambito applicativo dell’art. 28 citato, ne andrebbe individuata la portata sulla base del criterio ermeneutico stabilito dal 1° comma dell’art. 12 delle Preleggi.
Nella relazione illustrativa al richiamato d.l. n. 223/2006 si legge che “la norma è rivolta a contenere la spesa sostenuta…per l’indennità giornaliera dovuta al personale che svolge incarichi di missione all’estero”, per cui dovrebbe escludersi che la ridetta riduzione riguardasse il trattamento economico del personale, come i ricorrenti, ‘trasferito’ presso altra sede ordinaria di servizio, situata in Paese estero.
In applicazione del canone interpretativo “ubi voluit...dixit”, sarebbe preclusa l’estensione della portata di disposizioni normative al di fuori dell’ambito definito dalla norma stessa, in contrasto anche con la ratio legis.
Si deduce anche la violazione dell’art. 14 delle Preleggi, atteso che la dichiarata natura eccezionale della norma di cui all’art. 28 d.l. n. 223/2006 ne precluderebbe l’applicazione al di fuori della tassativa previsione ivi contenuta.
2) Violazione del divieto di reformatio in pejus, del principio della tutela dell’affidamento e dei canoni di buon andamento, imparzialità e razionalità dell’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97 della Costituzione - violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sanciti, con previsione immediatamente cogente, dall’art. 36 Cost. - violazione dell’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - violazione dell’obbligo, posto dall’art. 3 della legge 8.7.1961, n. 642, a carico della P.A., di attribuire ai militari ivi individuati un’indennità speciale, di importo adeguato a garantire un trattamento economico complessivo sufficiente a consentire loro di fronteggiare gli oneri conseguenti alle particolari condizioni di servizio - vizio della funzione sotto i profili della contraddittorietà di comportamento, della illogicità e della ingiustizia grave e manifesta.
L’assegno di lungo servizio all’estero avrebbe natura di retribuzione, ancorché accessoria, con lo scopo precipuo di consentire al militare, assegnato a prestare servizio all’estero, presso rappresentanze o delegazioni militari, di far fronte alle spese ed agli oneri richiesti per il mantenimento proprio e dei propri familiari ed in relazione agli obblighi di servizio.
Per tale ragione l’art. 3 delle ridetta legge n. 642 del 1961 dispone che, qualora l’A.L.S.E. non sia sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, possa essere attribuita un’indennità speciale, in effetti riconosciuta a tutti gli odierni ricorrenti.
Sarebbe singolare che la P.A., dopo avere apprezzato e stabilito che l’A.L.S.E. spettante ai ricorrenti era insufficiente, tanto da avere loro concesso l’indennità speciale, pretenda poi di ridurre il ridetto A.L.S.E. mensile, in virtù di una norma – l’art. 28 del d.l. n.223/2006 - finalizzata al solo contenimento della spesa per l’indennità di missione giornaliera all’estero, in violazione dell’interesse pubblico al buon andamento dell’organizzazione amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost..
In questo caso si sarebbe determinata la violazione del canone costituzionale di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e di quello di sufficienza della retribuzione medesima, per soddisfare l’esigenza di assicurare al lavoratore ad ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, così come sancito dall’art. 36 Cost..
Considerata la natura retributiva dell’A.L.S.E., l’applicazione del citato art. 28 del d.l. n.223/2006, mediante l’estensione della riduzione della diaria di missione all’estero anche allo stesso sarebbe lesiva del divieto di reformatio in pejus della retribuzione.
III - Il Ministero della Difesa, regolarmente chiamato in giudizio, non risulta, tuttavia, costituito.
IV - A seguito di avviso di perenzione del 5.11.2013, i Signori Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto e Trivelli Stefano non hanno manifestato rituale dichiarazione di interesse al ricorso.
IV.1 - I Signori Re Davide e Spaziani Gianni hanno invece successivamente comunicato di non avere più interesse al ricorso, autorizzando i difensori a dichiararlo.
IV.2 - La parte ricorrente in data 12.3.2018 ha depositato una memoria.
In tale memoria, in particolare, i ricorrenti che avevano mantenuto l’interesse al ricorso hanno dichiarato di “non insistere sull’accoglimento della domanda principale” – riferita alla decurtazione del 20% dell’assegno di lungo servizio all’estero (A.L.S.E.)-, ma di chiedere l’adeguamento dell’indennità speciale, in modo che l’importo complessivamente percepito a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale rimanesse invariato.
V - Nella pubblica udienza straordinaria del 13.4.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.
VI - Esso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, rispetto ai ricorrenti Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Re Davide e Spaziani Gianni.
VI.1 - Permane invece l’interesse ad una decisione nel merito per i ricorrenti Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Mancini Giovanni, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Zavatti Paolo e Scrivieri Marco.
VII - Passando quindi al merito, occorre in primo luogo richiamare l’art. 28 della legge n. 223/2006, di cui nella specie è stata fatta concreta applicazione, il quale stabilisce: “Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”.
VII.1 - Com’è stato osservato dalla giurisprudenza (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma sez. I-bis, n. 2011/2007; id. n. 3118/2018; Cons. St. – sez. IV – n. 3526/2008), la citata disposizione va applicata anche al cosiddetto “assegno di lungo servizio all’estero”, il quale viene appunto rapportato alle predette diarie, così come stabilito dall’art. 1 della legge n. 642 del 1961.
In questo modo si è, infatti, determinato un collegamento permanente tra il detto assegno e le menzionate diarie, con conseguente automatico ricalcolo del primo in relazione alle modifiche che intervengano relativamente a queste ultime.
VII.2 - In ragione di quanto appena evidenziato, non poteva evidentemente ammettersi che la misura mensile dell’assegno fosse ragguagliata ad un trattamento di missione ormai non più esistente.
VIII - Va peraltro evidenziato che la decurtazione delle diarie delle missioni all’estero prevista dal menzionato art. 28 del d.l. n. 223/2006 costituisce una misura di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Essa, infatti, s’inserisce in un decreto legge specificamente recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. Quindi logicamente tale misura, la cui ratio è quella di ridurre la spesa pubblica, va a colpire anche l’assegno de quo.
IX - D’altronde, laddove la sua applicazione è stata esclusa, vi è stata una previsione espressa in tal senso, come nel caso, previsto dal combinato disposto degli artt. 2 e 4 del successivo d.l. 28.8.2006, n. 253, del personale militare impiegato nella missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
IX.1 - La circostanza che la riduzione della misura delle diarie non sia stata destinata ad incidere su tutti i trattamenti di missione all'estero, non ha vanificato di per sé le finalità di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, essendo rimessa al legislatore la scelta delle misure concretamente da adottare ai detti fini e potendosi ragionevolmente disciplinare in maniera diversa situazioni giuridiche non perfettamente coincidenti, senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
X - Neppure può fondatamente assumersi la lesione dell’affidamento e la violazione del divieto di “reformatio in pejus”, che sarebbero stati causati dalla corresponsione di emolumenti minori rispetto a quelli in precedenza versati, trattandosi di una riduzione del tutto limitata relativa soltanto ad un assegno aggiuntivo rispetto al trattamento economico spettante, la quale peraltro, riconducendosi ad una generale diminuzione dell’entità delle diarie di missione, s’inquadra in un più ampio scenario di spending review, che ha toccato una molteplicità di soggetti.
XI - Va poi considerata la natura dell’A.L.S.E. e, in particolare, la ratio sottesa alla sua attribuzione, che è quella di consentire al militare, inviato (presso le delegazioni e le rappresentanze) all’estero, di fronteggiare le ingenti spese derivanti dal trasferimento e dalla permanenza in quella sede; tale finalità è esattamente quella sottesa all’attribuzione dell’indennità di missione, la quale notoriamente non ha natura retributiva per la funzione svolta, ma di reintegro delle spese sostenute a causa della prestazione del servizio fuori della sede ordinaria (cfr. Cons. St. - sez. IV, n. 682/2011, che richiama sez. IV, n. 5832/2003).
XII - La parte ricorrente ha avanzato una domanda subordinata, per il caso che questo Tribunale avesse ritenuto l’assegno di lungo periodo colpito dalla riduzione prevista dall’art. 28 del d.l. n. 223/2006. Essa ha chiesto l’adeguamento dell’indennità speciale, pure percepita, in modo che l’importo complessivamente conseguito a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale rimanesse invariato. In altre parole, ha chiesto che il trattamento economico complessivo non risultasse modificato, mediante adeguato incremento della indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/1961.
XII.1 - Anche tale ultima domanda va disattesa. Con la stessa s’intende perseguire una finalità elusiva della norma, con frustrazione della suindicata ratio sottesa alla riduzione delle diarie di missione e conseguentemente dell’assegno di lungo servizio all’estero alle stesse commisurato, stante comunque l’invarianza dell’esborso per lo Stato, per effetto della richiesta di sostanziale compensazione tra minor assegno e maggiore indennità speciale.
XIII - Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato nei confronti dei ricorrenti che hanno dichiarato di avere ancora interesse ad una decisione di merito.
XIV - In conclusione il ricorso deve essere respinto rispetto a detti ricorrenti e deve invece essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo agli altri ricorrenti.
XV - Nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo ai ricorrenti Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Re Davide e Spaziani Gianni;
- lo respinge in relazione ai ricorrenti Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Mancini Giovanni, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Zavatti Paolo e Scrivieri Marco;
- nulla dispone sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018, con l’intervento dei Magistrati:
Anna Bottiglieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Anna Bottiglieri
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806165, - Public 2018-06-04 -
Pubblicato il 04/06/2018
N. 06165/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06145/2007 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6145 del 2007, proposto da
Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Casali Luigi, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Luisi Enrico, Mancini Giovanni, Mariotti Francesco, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Re Davide, Romanet Perroldt Jean Louis, Spaziani Gianni, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Zavatti Paolo, Scrivieri Marco, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Alba Giordano e Gaia Baldassarri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alba Giordano in Roma, via Muzio Clementi n. 58;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l’assegno di lungo servizio all’estero - A.L.S.E., istituito e disciplinato dall’art. 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642, commisurato a 30 diarie di missione intere previste per il Paese estero di destinazione, calcolato sulla base della misura della ridetta diaria intera, quale vigente alla data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;
previo annullamento, in quanto occorra,
di ogni provvedimento della P.A., di esecuzione del citato decreto legge n. 223/2006, ove contenente la previsione di una riduzione dell’A.L.S.E., nella misura del 20%, pari alla riduzione dell’importo delle diarie per missioni all’estero, disposta con l’art. 28 del richiamato d.l.. n. 223/2006;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale, rispettivamente, ex artt. 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, un trattamento economico complessivo, in relazione al servizio presso la sede estera nella quale sono stati trasferiti, pari a quello costituito dalla sommatoria dell’indennità speciale e dell’A.L.S.E., quest'ultimo nell’importo determinato prima della riduzione per cui è causa;
e, per l’effetto, dell’obbligo, per l’Amministrazione, di adeguare il trattamento economico complessivo attribuito ai ricorrenti per i titoli predetti a quello corrisposto prima dell’entrata in vigore del citato d.l. n. 223/2006, mediante adeguato incremento dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/1961.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 13 aprile 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti – ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica Militare – in servizio presso la R.A.M.I. di Sheppard (U.S.A.), titolari del diritto a percepire l’assegno di lungo servizio all’estero (A.L.S.E.), già commisurato a trenta diarie intere di missione per il Paese di destinazione, qui lamentano che, a far data dal rateo del mese di settembre 2006, hanno visto ridurre tale assegno, loro corrisposto, in misura pari al 20%, in applicazione dell’art. 28 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
I.1 - Essi sono destinatari anche dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge 8.7.1961, n. 642, aggiuntiva rispetto all’A.L.S.E.; secondo detta disposizione, ne è prevista l’attribuzione “qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente”.
I.2 - L’art. 28 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, ha ridotto del 20% le diarie di missione all’estero. L’Amministrazione avrebbe ritenuto erroneamente che la norma si applicasse anche all’A.L.S.E., nonostante si tratti di emolumento il cui importo è solo ragguagliato a 30 diarie di missione intere.
Infatti le diarie di missione ridotte sarebbero solo quelle relative alle missioni ‘di breve durata’, così come statuito dal R.D. n. 941 del 1926 che disciplina appunto il trattamento di missione.
Al contrario, l’A.L.S.E. riguarda i militari ‘trasferiti’ all’estero presso rappresentanze o delegazioni militari per un periodo superiore a sei mesi, i quali conducono con sé la famiglia e devono sopportare oneri di gran lunga superiori a quelli del personale inviato in missione di breve durata.
Peraltro dell’A.L.S.E. non sarebbe mai stata fatta menzione nella relazione di accompagnamento al citato d.l. n. 223/2006, né nei lavori parlamentari inerenti alla legge di conversione, la cui finalità sarebbe solo la riduzione della spesa sostenuta per l’indennità giornaliera dovuta al personale che svolge incarichi di missione all’estero.
I.3 - I ricorrenti col presente ricorso chiedono la declaratoria del diritto a percepire detto assegno commisurato a 30 diarie di missione intere previste per il Paese estero di destinazione, calcolato sulla base della misura della ridetta diaria intera, quale vigente alla data antecedente alla entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
I.4 - Essi sostengono che, per l’ipotesi che si acceda alla lettura “estensiva”, fatta dalla P.A. e qui contestata, dell’art. 28 del d.l. n. 223/06, riferita anche all’A.L.S.E., la P.A. sarebbe comunque onerata a garantire agli interessati un trattamento economico complessivo per il servizio all’estero pari a quello loro assicurato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 223/2006, in virtù della sommatoria dell’indennità speciale e dell’A.L.S.E., nell’importo ante riduzione di quest’ultimo emolumento.
I.5 - In tal caso dovrebbe adeguarsi l’importo dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642 del 1961. Al fine suddetto in questa sede si chiede che sia dichiarato appunto il loro diritto a percepire, a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale, rispettivamente ex artt. 1 e 3 della legge n. 642/1961, un trattamento economico complessivo, in relazione al servizio presso la sede estera nella quale sono stati trasferiti, pari a quello costituito dalla sommatoria dell’indennità speciale e dell’ALSE, quest’ultimo nell’importo determinato prima della riduzione per cui è causa.
II - I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248 - Violazione del canone di interpretazione “ubi voluit…dixit” - violazione dell’art. 12, 1° comma, e dell’art. 14 delle Preleggi.
Non essendo specificato in modo chiaro l’ambito applicativo dell’art. 28 citato, ne andrebbe individuata la portata sulla base del criterio ermeneutico stabilito dal 1° comma dell’art. 12 delle Preleggi.
Nella relazione illustrativa al richiamato d.l. n. 223/2006 si legge che “la norma è rivolta a contenere la spesa sostenuta…per l’indennità giornaliera dovuta al personale che svolge incarichi di missione all’estero”, per cui dovrebbe escludersi che la ridetta riduzione riguardasse il trattamento economico del personale, come i ricorrenti, ‘trasferito’ presso altra sede ordinaria di servizio, situata in Paese estero.
In applicazione del canone interpretativo “ubi voluit...dixit”, sarebbe preclusa l’estensione della portata di disposizioni normative al di fuori dell’ambito definito dalla norma stessa, in contrasto anche con la ratio legis.
Si deduce anche la violazione dell’art. 14 delle Preleggi, atteso che la dichiarata natura eccezionale della norma di cui all’art. 28 d.l. n. 223/2006 ne precluderebbe l’applicazione al di fuori della tassativa previsione ivi contenuta.
2) Violazione del divieto di reformatio in pejus, del principio della tutela dell’affidamento e dei canoni di buon andamento, imparzialità e razionalità dell’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97 della Costituzione - violazione dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sanciti, con previsione immediatamente cogente, dall’art. 36 Cost. - violazione dell’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - violazione dell’obbligo, posto dall’art. 3 della legge 8.7.1961, n. 642, a carico della P.A., di attribuire ai militari ivi individuati un’indennità speciale, di importo adeguato a garantire un trattamento economico complessivo sufficiente a consentire loro di fronteggiare gli oneri conseguenti alle particolari condizioni di servizio - vizio della funzione sotto i profili della contraddittorietà di comportamento, della illogicità e della ingiustizia grave e manifesta.
L’assegno di lungo servizio all’estero avrebbe natura di retribuzione, ancorché accessoria, con lo scopo precipuo di consentire al militare, assegnato a prestare servizio all’estero, presso rappresentanze o delegazioni militari, di far fronte alle spese ed agli oneri richiesti per il mantenimento proprio e dei propri familiari ed in relazione agli obblighi di servizio.
Per tale ragione l’art. 3 delle ridetta legge n. 642 del 1961 dispone che, qualora l’A.L.S.E. non sia sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, possa essere attribuita un’indennità speciale, in effetti riconosciuta a tutti gli odierni ricorrenti.
Sarebbe singolare che la P.A., dopo avere apprezzato e stabilito che l’A.L.S.E. spettante ai ricorrenti era insufficiente, tanto da avere loro concesso l’indennità speciale, pretenda poi di ridurre il ridetto A.L.S.E. mensile, in virtù di una norma – l’art. 28 del d.l. n.223/2006 - finalizzata al solo contenimento della spesa per l’indennità di missione giornaliera all’estero, in violazione dell’interesse pubblico al buon andamento dell’organizzazione amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost..
In questo caso si sarebbe determinata la violazione del canone costituzionale di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione e di quello di sufficienza della retribuzione medesima, per soddisfare l’esigenza di assicurare al lavoratore ad ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, così come sancito dall’art. 36 Cost..
Considerata la natura retributiva dell’A.L.S.E., l’applicazione del citato art. 28 del d.l. n.223/2006, mediante l’estensione della riduzione della diaria di missione all’estero anche allo stesso sarebbe lesiva del divieto di reformatio in pejus della retribuzione.
III - Il Ministero della Difesa, regolarmente chiamato in giudizio, non risulta, tuttavia, costituito.
IV - A seguito di avviso di perenzione del 5.11.2013, i Signori Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto e Trivelli Stefano non hanno manifestato rituale dichiarazione di interesse al ricorso.
IV.1 - I Signori Re Davide e Spaziani Gianni hanno invece successivamente comunicato di non avere più interesse al ricorso, autorizzando i difensori a dichiararlo.
IV.2 - La parte ricorrente in data 12.3.2018 ha depositato una memoria.
In tale memoria, in particolare, i ricorrenti che avevano mantenuto l’interesse al ricorso hanno dichiarato di “non insistere sull’accoglimento della domanda principale” – riferita alla decurtazione del 20% dell’assegno di lungo servizio all’estero (A.L.S.E.)-, ma di chiedere l’adeguamento dell’indennità speciale, in modo che l’importo complessivamente percepito a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale rimanesse invariato.
V - Nella pubblica udienza straordinaria del 13.4.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.
VI - Esso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, rispetto ai ricorrenti Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Re Davide e Spaziani Gianni.
VI.1 - Permane invece l’interesse ad una decisione nel merito per i ricorrenti Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Mancini Giovanni, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Zavatti Paolo e Scrivieri Marco.
VII - Passando quindi al merito, occorre in primo luogo richiamare l’art. 28 della legge n. 223/2006, di cui nella specie è stata fatta concreta applicazione, il quale stabilisce: “Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”.
VII.1 - Com’è stato osservato dalla giurisprudenza (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma sez. I-bis, n. 2011/2007; id. n. 3118/2018; Cons. St. – sez. IV – n. 3526/2008), la citata disposizione va applicata anche al cosiddetto “assegno di lungo servizio all’estero”, il quale viene appunto rapportato alle predette diarie, così come stabilito dall’art. 1 della legge n. 642 del 1961.
In questo modo si è, infatti, determinato un collegamento permanente tra il detto assegno e le menzionate diarie, con conseguente automatico ricalcolo del primo in relazione alle modifiche che intervengano relativamente a queste ultime.
VII.2 - In ragione di quanto appena evidenziato, non poteva evidentemente ammettersi che la misura mensile dell’assegno fosse ragguagliata ad un trattamento di missione ormai non più esistente.
VIII - Va peraltro evidenziato che la decurtazione delle diarie delle missioni all’estero prevista dal menzionato art. 28 del d.l. n. 223/2006 costituisce una misura di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Essa, infatti, s’inserisce in un decreto legge specificamente recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. Quindi logicamente tale misura, la cui ratio è quella di ridurre la spesa pubblica, va a colpire anche l’assegno de quo.
IX - D’altronde, laddove la sua applicazione è stata esclusa, vi è stata una previsione espressa in tal senso, come nel caso, previsto dal combinato disposto degli artt. 2 e 4 del successivo d.l. 28.8.2006, n. 253, del personale militare impiegato nella missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
IX.1 - La circostanza che la riduzione della misura delle diarie non sia stata destinata ad incidere su tutti i trattamenti di missione all'estero, non ha vanificato di per sé le finalità di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, essendo rimessa al legislatore la scelta delle misure concretamente da adottare ai detti fini e potendosi ragionevolmente disciplinare in maniera diversa situazioni giuridiche non perfettamente coincidenti, senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
X - Neppure può fondatamente assumersi la lesione dell’affidamento e la violazione del divieto di “reformatio in pejus”, che sarebbero stati causati dalla corresponsione di emolumenti minori rispetto a quelli in precedenza versati, trattandosi di una riduzione del tutto limitata relativa soltanto ad un assegno aggiuntivo rispetto al trattamento economico spettante, la quale peraltro, riconducendosi ad una generale diminuzione dell’entità delle diarie di missione, s’inquadra in un più ampio scenario di spending review, che ha toccato una molteplicità di soggetti.
XI - Va poi considerata la natura dell’A.L.S.E. e, in particolare, la ratio sottesa alla sua attribuzione, che è quella di consentire al militare, inviato (presso le delegazioni e le rappresentanze) all’estero, di fronteggiare le ingenti spese derivanti dal trasferimento e dalla permanenza in quella sede; tale finalità è esattamente quella sottesa all’attribuzione dell’indennità di missione, la quale notoriamente non ha natura retributiva per la funzione svolta, ma di reintegro delle spese sostenute a causa della prestazione del servizio fuori della sede ordinaria (cfr. Cons. St. - sez. IV, n. 682/2011, che richiama sez. IV, n. 5832/2003).
XII - La parte ricorrente ha avanzato una domanda subordinata, per il caso che questo Tribunale avesse ritenuto l’assegno di lungo periodo colpito dalla riduzione prevista dall’art. 28 del d.l. n. 223/2006. Essa ha chiesto l’adeguamento dell’indennità speciale, pure percepita, in modo che l’importo complessivamente conseguito a titolo di A.L.S.E. e di indennità speciale rimanesse invariato. In altre parole, ha chiesto che il trattamento economico complessivo non risultasse modificato, mediante adeguato incremento della indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/1961.
XII.1 - Anche tale ultima domanda va disattesa. Con la stessa s’intende perseguire una finalità elusiva della norma, con frustrazione della suindicata ratio sottesa alla riduzione delle diarie di missione e conseguentemente dell’assegno di lungo servizio all’estero alle stesse commisurato, stante comunque l’invarianza dell’esborso per lo Stato, per effetto della richiesta di sostanziale compensazione tra minor assegno e maggiore indennità speciale.
XIII - Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato nei confronti dei ricorrenti che hanno dichiarato di avere ancora interesse ad una decisione di merito.
XIV - In conclusione il ricorso deve essere respinto rispetto a detti ricorrenti e deve invece essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo agli altri ricorrenti.
XV - Nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo ai ricorrenti Casali Luigi, Luisi Enrico, Mariotti Francesco, Romanet Perroldt Jean Lois, Surace Alberto, Trivelli Stefano, Re Davide e Spaziani Gianni;
- lo respinge in relazione ai ricorrenti Amato Pasquale, Bernardini Pietro, Campi Fabio, Cecchetti Salvatore, Cencini Vittorio, Cipriano Giuseppe, Conca Claudio, Contristano Gerardo, Guaragno Luca, Labianca Celestino, Lombardi Salvatore, Mancini Giovanni, Mini Francesco, Molari Matteo, Mucci Massimo, Nannelli Filippo, Nigro Vito Antonio, Paoletti Massimiliano, Pizzuti Gabriele, Zavatti Paolo e Scrivieri Marco;
- nulla dispone sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018, con l’intervento dei Magistrati:
Anna Bottiglieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Anna Bottiglieri
IL SEGRETARIO
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