info assegno incollocabilità
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Messaggio da Ciccioquinci »
Buongiorno a tutti, sono stato riformato in modo assoluto ad agosto 2013, si abile al ruolo civile al quale ho rinunciato. Ho la tabella A cat. 7 ed a breve dovrei essere richiamato a visita alla cmo sia per la ppo che per l'assegno di incollocabilità. Ho tral'altro in corso una domanda di cds per "disturbo dell'adattamento", patologia oggetto di riforma. Ho letto che vi sono diversi colleghi ai quali è stato riconosciuto l'assegno di incollocabilità anche se abili al ruolo civile. Attendo vostri consigli e suggerimenti. Grazie, Francesco
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Re: info assegno incollocabilità
Messaggio da luigino2010 »
....la visita per l'assegno di incollocabilità non si fa alla cmo ma alla asl competente, la domanda va fatta dopo aver ricevuto il decreto di ppo, ma sei sicuro di aver fatto l'istanza? dove ?
Re: info assegno incollocabilità
Messaggio da Insoddisfatto »
L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA?
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo è quanto c'è da sapere in merito.
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo è quanto c'è da sapere in merito.
Re: info assegno incollocabilità
Messaggio da Insoddisfatto »
L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA?
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo è quanto c'è da sapere in merito.
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo è quanto c'è da sapere in merito.
Re: info assegno incollocabilità
IL sottoscritto percepisce l'assegno di incollocabilatà e vero che la norma parla per PPO dalla 2^ alla 8^,-Insoddisfatto ha scritto:L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA?
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
Questo è quanto c'è da sapere in merito.
Ma per averlo e molto difficile, viene in special modo concesso per le patologie psichiche, e l'iter e abbastanzza tortuoso- Occorre in particolare che la commissione della asl deve scrivere nel verbale che le tue patologie riconosciute causa di servizio ascritta a categoria, posso essere di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza degli impianti- Senza questa dicitura non si prende nulla occorre avere per una patologia psichicia almeno una 5-6- categoria
Re: info assegno incollocabilità
Messaggio da Insoddisfatto »
IL sottoscritto percepisce l'assegno di incollocabilatà e vero che la norma parla per PPO dalla 2^ alla 8^,-
Ma per averlo e molto difficile, viene in special modo concesso per le patologie psichiche, e l'iter e abbastanzza tortuoso- Occorre in particolare che la commissione della asl deve scrivere nel verbale che le tue patologie riconosciute causa di servizio ascritta a categoria, posso essere di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza degli impianti- Senza questa dicitura non si prende nulla occorre avere per una patologia psichicia almeno una 5-6- categoria[/quote]
Io ancora non posso fare la domanda, ancorchè riformato per stato ansioso depressivo reattivo riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e ascritto all'8^ ctg per soli 4 anni + 2 unatantum. Sono in terapia farmacologica e in attesa da oltre 10 mesi che fissino una data per la visita collegiale per il riconoscimento a vita. Mi è stato anche riferito che proprio le patologie psichiche non vengono proprio prese in considerazione, ma quando sarà il momento tentare non nuoce.
Un abbraccio
Ma per averlo e molto difficile, viene in special modo concesso per le patologie psichiche, e l'iter e abbastanzza tortuoso- Occorre in particolare che la commissione della asl deve scrivere nel verbale che le tue patologie riconosciute causa di servizio ascritta a categoria, posso essere di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza degli impianti- Senza questa dicitura non si prende nulla occorre avere per una patologia psichicia almeno una 5-6- categoria[/quote]
Io ancora non posso fare la domanda, ancorchè riformato per stato ansioso depressivo reattivo riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e ascritto all'8^ ctg per soli 4 anni + 2 unatantum. Sono in terapia farmacologica e in attesa da oltre 10 mesi che fissino una data per la visita collegiale per il riconoscimento a vita. Mi è stato anche riferito che proprio le patologie psichiche non vengono proprio prese in considerazione, ma quando sarà il momento tentare non nuoce.
Un abbraccio
Re: info assegno incollocabilità
Io ancora non posso fare la domanda, ancorchè riformato per stato ansioso depressivo reattivo riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e ascritto all'8^ ctg per soli 4 anni + 2 unatantum. Sono in terapia farmacologica e in attesa da oltre 10 mesi che fissino una data per la visita collegiale per il riconoscimento a vita. Mi è stato anche riferito che proprio le patologie psichiche non vengono proprio prese in considerazione, ma quando sarà il momento tentare non nuoce.Insoddisfatto ha scritto:IL sottoscritto percepisce l'assegno di incollocabilatà e vero che la norma parla per PPO dalla 2^ alla 8^,-
Ma per averlo e molto difficile, viene in special modo concesso per le patologie psichiche, e l'iter e abbastanzza tortuoso- Occorre in particolare che la commissione della asl deve scrivere nel verbale che le tue patologie riconosciute causa di servizio ascritta a categoria, posso essere di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza degli impianti- Senza questa dicitura non si prende nulla occorre avere per una patologia psichicia almeno una 5-6- categoria
Un abbraccio[/quote]
Un consiglio dimentica perchè altrimenti spendi solo soldi,per perizie ecc. e nessun risultato avrai per una 8° categoria- Guarda che per l'assegno di incollocabilità questo viene dato solo per patologie psichiche, perchè se sei su una sedia a rotella ti danno la 1^ categoria, ma non l'assegno di incollocabilità
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- Iscritto il: ven apr 02, 2010 5:13 pm
Re: info assegno incollocabilità
Messaggio da luigino2010 »
Vale la pena aggiungere che i titolari di patente di guida che vengono ritenuti dalla commissione medica della U.S.L. "incollocabili" vengono sempre segnalati alla motorizzazione competente. Questi pertanto verranno successivamente sottoposti ad una nuova visita medica che deve verificare la loro idoneità alla guida. Solitamente a seguito di tale visita di controllo a questi soggetti viene disposto il rinnovo della patente di guida con scadenze ravvicinate rispetto a quelle normalmente previste , di solito la rinnovano ogni due anni. Nei casi più gravi la patente può essere anche revocata.
Re: info assegno incollocabilità
Non sempre a me la commissione ha segnalato alla motorizzazione civile sono pssati quattro anni e nessuna visita ho fatto in merito alla patente- conosco altri che nessuna segnalazione e stata fattaluigino2010 ha scritto:Vale la pena aggiungere che i titolari di patente di guida che vengono ritenuti dalla commissione medica della U.S.L. "incollocabili" vengono sempre segnalati alla motorizzazione competente. Questi pertanto verranno successivamente sottoposti ad una nuova visita medica che deve verificare la loro idoneità alla guida. Solitamente a seguito di tale visita di controllo a questi soggetti viene disposto il rinnovo della patente di guida con scadenze ravvicinate rispetto a quelle normalmente previste , di solito la rinnovano ogni due anni. Nei casi più gravi la patente può essere anche revocata.
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