Personale PolPen, Accolto
per il bene dei colleghi della PolPen, pubblico quanto qui sotto in modo da non subire abusi.
1) - Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione.
- ) - La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
2) - Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
3) - Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
La CdC scrive:
4) - Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
5) - Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
6) - il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 731 Pubblicazione 07/08/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
D.ssa Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 731/2018
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 63874 del registro di segreteria, depositato in data 20/10/2016, proposto da G. V., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Trimarco del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito nella via Augusto Aubry n.3. Il legale ha chiesto di ricevere le comunicazioni di legge presso il suo indirizzo PEC:
ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org.
contro
il Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – in personale del legale rappresentante p.t.;
INPS – rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Sparacino
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 2018 il ricorrente e l’INPS come da verbale di udienza.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Assistente capo UPG della Polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio il 15.5.1994, rappresentava di avere inoltrato istanza, il 21.4.1994, per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato.
A tal fine, adduceva di soffrire delle seguenti infermità: 1) OMISSIS, 2) OMISSIS e 3) OMISSIS; sottoposto a visita medica della CMO di Palermo il 2.8.1995, riceveva la diagnosi della sussistenza delle predette patologie e di idoneità al servizio.
Il C.P.P.O., nella seduta del 28.10.1998, riconosceva le predette infermità come dipendenti da causa di servizio ascrivendo la prima alla Tab. A VIII categoria, la seconda a nessuna categoria e la terza alla Tab. B per due annualità di pensione di VIII categoria; complessivamente, riteneva che la menomazione dell’integrità fisica fosse ascrivibile alla categoria VIII per 4 anni.
Con D.M. n. 40505 del 14.5.2001, al G. veniva negata la pensione privilegiata ordinaria sul presupposto della mancanza del requisito dell’inidoneità al servizio di cui all’art. 64 del DPR n. 1092/1973.
Parte ricorrente, richiamandosi all’art. 67 del medesimo DPR, affermava il proprio diritto ad ottenere la pensione privilegiata in base al solo giudizio di dipendenza da causa di servizio della patologia riconosciuta appartenente alla Tab. A, per effetto della disciplina di favore prevista per gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare cui il Corpo della polizia penitenziaria è assimilabile.
Con l’odierno ricorso, l’istante impugnava quindi il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza e chiedeva il riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno pensionistico di privilegio, sin dalla data della domanda, con corresponsione delle somme arretrate spettanti, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
L’INPS si costituiva con memoria depositata il 14.5.2018 affermando la legittimità del proprio operato ed eccependo la prescrizione delle somme eventualmente spettanti anteriori al quinquennio che precede la notifica del ricorso. Con nota depositata il 24.5.2018 l’ente previdenziale produceva la documentazione con cui il Ministero della Giustizia ha conferito al G. l’indennità una volta tanto, pari a due annualità della Categoria VIII della tabella B per l’infermità “OMISSIS”.
L’Amministrazione resistente inviava il fascicolo amministrativo il 13.6.2018.
Con nota depositata il 6.7.2018, il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
All'udienza del giorno 19 luglio 2018 il difensore di parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e quello dell’INPS si riportava agli atti depositando documentazione integrativa. Assente l’Amministrazione resistente.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).
Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.
Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi - da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente - che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.
Nella fattispecie in esame, il requisito della dipendenza da causa di servizio è sussistente, derivando direttamente dall’accertamento compiuto dal CPPO.
Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
Ciò premesso, non vi è dubbio che al ricorrente vada riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda.
In ordine alle spettanze arretrate, in assenza di atti interruttivi ulteriori rispetto all’odierno ricorso, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e, pertanto, vanno dichiarati prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso.
Le amministrazioni resistenti vanno quindi condannate a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione, previo recupero di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo.
Sulle somme da corrispondersi andranno poi computati, dalle singole scadenze al saldo, gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice I.S.T.A.T. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l’orientamento giurisprudenziale costante della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d’Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d’Appello n. 182/2003), le cui argomentazioni sono condivise da questo Giudice.
2. L’esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A, da durare a vita, per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda;
- dichiara prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso;
- condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione e con scomputo di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come in motivazione.
Spese compensate.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente. A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 luglio 2018.
Il Giudice
F.to D.ssa Giuseppa Cernigliaro
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo,31 luglio 2018
Pubblicata il 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro
Ai sensi dell’art. 52 del d. leg.vo 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. V. nato OMISSIS.
Palermo 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro