Pensione privileggiata
Pensione privileggiata
PENSIONE PRIVILEGGIATA E COMITATO DI VERIFICA
Vorrei sapere quando ha iniziato il comitato di verifica a valutare le richiesta di cause di servizio in quanto
in data 13/01/1996 mi è stata concessa la causa di servizio Tab. B misura massima con equo indennizzo concesso in data 15/09/1998 e aggravamento riconosciuto dalla CMO della patologia in data 16/05/2005 con attribuzione della Tab. A Categ. 8^
Posso richiedere la pensione privileggiata in caso dovrei essere riformato?
Grazie a tutti
Vorrei sapere quando ha iniziato il comitato di verifica a valutare le richiesta di cause di servizio in quanto
in data 13/01/1996 mi è stata concessa la causa di servizio Tab. B misura massima con equo indennizzo concesso in data 15/09/1998 e aggravamento riconosciuto dalla CMO della patologia in data 16/05/2005 con attribuzione della Tab. A Categ. 8^
Posso richiedere la pensione privileggiata in caso dovrei essere riformato?
Grazie a tutti
Re: Pensione privileggiata
Essendo la patologia del 1996 con categoria B e confermando che ti hanno liquidato l'equo indennizzo nel 1998 vuol dire che ti è stata decretata in quell'anno ed in allegato al decreto dovresti trovare (oltre ad essere menzionato sul decreto) il parere dell'ex Comitato per le Pensioni Privilegiate (che sarebbe l'attuale Comitato di Verifica sorto dopo l'entrata in vigore del dpr 461/2001).
Per cui tranquillo, la patologia è SI dipendente e valutata dal Comitato che allora aveva l'altra denominazione.
Per cui tranquillo, la patologia è SI dipendente e valutata dal Comitato che allora aveva l'altra denominazione.
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Re: Pensione privileggiata
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Una volta che il Comitato di Verifica di Roma la riconosce lei puo' stare tranquillo sulla sua richiesta di Pensione Privilegiata.
Mi sembra di aver capito che sulla sua infermita ha gia ' richiesto ed ottenuto l' aggravamento con passaggio alla ctg.8* tab.A
Puo' rritenersi fortunato.
Cordialmente
Lucia Astore
Mi sembra di aver capito che sulla sua infermita ha gia ' richiesto ed ottenuto l' aggravamento con passaggio alla ctg.8* tab.A
Puo' rritenersi fortunato.
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: Pensione privileggiata
Messaggio da Insoddisfatto »
Buongiorno a tutti.
Scrivo per conto di un’amico Assistente Capo, in congedo per riforma dall’11.11.2009 per Stato Ansioso, il quale ha chiesto il mio aiuto per conoscere la procedura al fine di ottenere la Pensione Privilegiata Ordinaria.
Al collega, nel corso della carriera erano state riconosciute diverse cause di servizio ottenendo il riconoscimento delle patologie ascrivibili a categoria dalla 2^ alla 5^, dati desunti dal codice esenzione tiket “S02”, in quanto non riesce più a trovare i relativi decreti.
All’atto della riforma 11.11.2009 e nei giorni successivi durante le operazioni di congedo, la propria amministrazione ha provveduto a far redigere anche la domanda di P.P.O. da inviare al Ministero per le ulteriori incombenze.
A tutt’oggi il collega non è mai stato convocato a visita medica collegiale per il riconoscimento della PPO, né ha mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.
Gli ho consigliato di chiamare l’URP del Comitato di Verifica per le cause di servizio, cosa che ha fatto nella giornata di ieri, venendo a conoscenza che sul suo conto non risulta alcuna pratica pendente, nonché l’ultima pratica in ordine di tempo relativa a riconoscimento di altra patologia ricevuta a novembre 2008 è stata restituita il 25.11.2008 al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio 2^ - Polizia Penitenziaria, per supplemento di documentazione e mai restituita per le valutazioni del caso.
Chiedo:-
se qualcuno dell’Amministrazione della Polizia Penitenziaria ha incontrato le medesime difficoltà e come si è districato in proposito;
se il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio 2^ - Polizia Penitenziaria si identifica nel Ministero di Grazia e Giustizia, oppure se si identifica nell’Ufficio Personale della Casa Circondariale di _______.
Ringrazio anticipatamente per l’aiuto che potete fornirmi.
Insoddisfatto
Scrivo per conto di un’amico Assistente Capo, in congedo per riforma dall’11.11.2009 per Stato Ansioso, il quale ha chiesto il mio aiuto per conoscere la procedura al fine di ottenere la Pensione Privilegiata Ordinaria.
Al collega, nel corso della carriera erano state riconosciute diverse cause di servizio ottenendo il riconoscimento delle patologie ascrivibili a categoria dalla 2^ alla 5^, dati desunti dal codice esenzione tiket “S02”, in quanto non riesce più a trovare i relativi decreti.
All’atto della riforma 11.11.2009 e nei giorni successivi durante le operazioni di congedo, la propria amministrazione ha provveduto a far redigere anche la domanda di P.P.O. da inviare al Ministero per le ulteriori incombenze.
A tutt’oggi il collega non è mai stato convocato a visita medica collegiale per il riconoscimento della PPO, né ha mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.
Gli ho consigliato di chiamare l’URP del Comitato di Verifica per le cause di servizio, cosa che ha fatto nella giornata di ieri, venendo a conoscenza che sul suo conto non risulta alcuna pratica pendente, nonché l’ultima pratica in ordine di tempo relativa a riconoscimento di altra patologia ricevuta a novembre 2008 è stata restituita il 25.11.2008 al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio 2^ - Polizia Penitenziaria, per supplemento di documentazione e mai restituita per le valutazioni del caso.
Chiedo:-
se qualcuno dell’Amministrazione della Polizia Penitenziaria ha incontrato le medesime difficoltà e come si è districato in proposito;
se il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio 2^ - Polizia Penitenziaria si identifica nel Ministero di Grazia e Giustizia, oppure se si identifica nell’Ufficio Personale della Casa Circondariale di _______.
Ringrazio anticipatamente per l’aiuto che potete fornirmi.
Insoddisfatto
Re: Pensione privileggiata
1) - ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.
2) - Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008), a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.
3) - L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
LA CORTE precisa:
4) - E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.
5) - Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.
6) - Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.
7) - Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).
N.B.: rileggi i punti sopra n. 4,6 e 7
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 16/03/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 2015 PENSIONI 16/03/2015
228/2015/A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili , iscritto al n. 46087 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS ex INPDAP, quale successore ex lege, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane;
avverso la sentenza n. 419/2012, depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;
e nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Giuseppe Orsini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale dell’Avv. Gianfranco Falcone,
Visto l’ atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Maria Passarelli, in delega, per l’INPS e l’Avv. Giuseppe Orsini per la parte appellata;
FATTO
Con la sentenza gravata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso del signor OMISSIS, ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.
Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008) oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.
L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata il giorno 11 settembre 2013, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 8.04.2013.
Ha poi ritenuto comunque inammissibile il gravame, sia perché notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 dicembre 2013, sia perché privo della indicazione dei capi della decisione per i quali si intende appellare.
Nel merito, la difesa di parte appellata ha insistito per l’infondatezza dell’appello, dal momento che il OMISSIS deve intendersi cessato dal servizio all’atto della cessazione di quelle mansioni che lo hanno reso inabile al servizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2014, udito il consigliere relatore, l’Avv. Maria Passarelli per l’INPS e l’Avv. Orsini per l’appellato si sono riportati agli atti.
Considerato in
DIRITTO
Va in primo luogo esaminata la tempestività dell’appello dell’INPS, avendo la parte appellata eccepito la tardività del gravame.
Il motivo di appello è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado, per l’udienza del 27 novembre 2012, si era formalmente costituito l’INPS, Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Saragat s.n.c., come si evince dalla costituzione in giudizio a firma del Dirigente di Sede dr. Giuseppe Ferrigno, inserita nel fascicolo di primo grado. La notifica della sentenza impugnata risulta invece effettuata al legale rappresentante della sede INPDAP di Chieti e non a quella de L’Aquila, che si era invece costituito in giudizio.
Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e dunque il gravame, notificato il 22 giugno 2013, deve considerarsi tempestivo.
Non è meritevole di accoglimento neppure la censura di inammissibilità fondata sul mancato rispetto del termine di sei mesi per impugnare, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni di appello tale termine non trova applicazione per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in presenza della disciplina specifica dettata dal comma 5 bis della legge n. 19/1994, art. 1, che si ritiene invece prevalente.
Nel merito l’appello, in cui i motivi di gravame – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – sono ben delineati, deve ritenersi fondato.
Ed infatti risulta dagli atti di causa che in data 28.11.2007 il OMISSIS è stato dichiarato dalla C.M.O. di Chieti, per causa dipendente dal servizio, “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, sì idoneo al reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Giustizia” dove è stato inquadrato nel profilo professionale di collaboratore, posizione economica B2 .- Operatore amministrativo, e tale risulta ancora in servizio.
E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.
A conforto di tale tesi, che questo Collegio condivide, va poi rilevato che il primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) stabilisce che “Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.
Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.
Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.
Per le considerazioni sopra esposte l’appello dell’INPS merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Sono poste a carico dell’appellato, a cagione della soccombenza, le spese sostenute dall’INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma dell’impugnata sentenza
- ACCOGLIE l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 419/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 21.12.2012 e, per l’effetto, dichiara che al signor OMISSIS spetta l’assegno rinnovabile e la tredicesima mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ovvero dal 1.10.2010.
Spese legali a carico dell’appellato euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS:
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.10.2014.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO Piera MAGGI
Depositata in Segreteria il 16 MAR. 2015
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
2) - Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008), a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.
3) - L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
LA CORTE precisa:
4) - E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.
5) - Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.
6) - Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.
7) - Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).
N.B.: rileggi i punti sopra n. 4,6 e 7
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 16/03/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 2015 PENSIONI 16/03/2015
228/2015/A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili , iscritto al n. 46087 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS ex INPDAP, quale successore ex lege, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane;
avverso la sentenza n. 419/2012, depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;
e nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Giuseppe Orsini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale dell’Avv. Gianfranco Falcone,
Visto l’ atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Maria Passarelli, in delega, per l’INPS e l’Avv. Giuseppe Orsini per la parte appellata;
FATTO
Con la sentenza gravata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso del signor OMISSIS, ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.
Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008) oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.
L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata il giorno 11 settembre 2013, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 8.04.2013.
Ha poi ritenuto comunque inammissibile il gravame, sia perché notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 dicembre 2013, sia perché privo della indicazione dei capi della decisione per i quali si intende appellare.
Nel merito, la difesa di parte appellata ha insistito per l’infondatezza dell’appello, dal momento che il OMISSIS deve intendersi cessato dal servizio all’atto della cessazione di quelle mansioni che lo hanno reso inabile al servizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2014, udito il consigliere relatore, l’Avv. Maria Passarelli per l’INPS e l’Avv. Orsini per l’appellato si sono riportati agli atti.
Considerato in
DIRITTO
Va in primo luogo esaminata la tempestività dell’appello dell’INPS, avendo la parte appellata eccepito la tardività del gravame.
Il motivo di appello è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado, per l’udienza del 27 novembre 2012, si era formalmente costituito l’INPS, Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Saragat s.n.c., come si evince dalla costituzione in giudizio a firma del Dirigente di Sede dr. Giuseppe Ferrigno, inserita nel fascicolo di primo grado. La notifica della sentenza impugnata risulta invece effettuata al legale rappresentante della sede INPDAP di Chieti e non a quella de L’Aquila, che si era invece costituito in giudizio.
Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e dunque il gravame, notificato il 22 giugno 2013, deve considerarsi tempestivo.
Non è meritevole di accoglimento neppure la censura di inammissibilità fondata sul mancato rispetto del termine di sei mesi per impugnare, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni di appello tale termine non trova applicazione per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in presenza della disciplina specifica dettata dal comma 5 bis della legge n. 19/1994, art. 1, che si ritiene invece prevalente.
Nel merito l’appello, in cui i motivi di gravame – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – sono ben delineati, deve ritenersi fondato.
Ed infatti risulta dagli atti di causa che in data 28.11.2007 il OMISSIS è stato dichiarato dalla C.M.O. di Chieti, per causa dipendente dal servizio, “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, sì idoneo al reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Giustizia” dove è stato inquadrato nel profilo professionale di collaboratore, posizione economica B2 .- Operatore amministrativo, e tale risulta ancora in servizio.
E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.
A conforto di tale tesi, che questo Collegio condivide, va poi rilevato che il primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) stabilisce che “Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.
Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.
Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.
Per le considerazioni sopra esposte l’appello dell’INPS merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Sono poste a carico dell’appellato, a cagione della soccombenza, le spese sostenute dall’INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma dell’impugnata sentenza
- ACCOGLIE l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 419/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 21.12.2012 e, per l’effetto, dichiara che al signor OMISSIS spetta l’assegno rinnovabile e la tredicesima mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ovvero dal 1.10.2010.
Spese legali a carico dell’appellato euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS:
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.10.2014.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO Piera MAGGI
Depositata in Segreteria il 16 MAR. 2015
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
Re: Pensione privileggiata
Personale PolPen, Accolto
per il bene dei colleghi della PolPen, pubblico quanto qui sotto in modo da non subire abusi.
1) - Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione.
- ) - La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
2) - Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
3) - Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
La CdC scrive:
4) - Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
5) - Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
6) - il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 731 Pubblicazione 07/08/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
D.ssa Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 731/2018
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 63874 del registro di segreteria, depositato in data 20/10/2016, proposto da G. V., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Trimarco del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito nella via Augusto Aubry n.3. Il legale ha chiesto di ricevere le comunicazioni di legge presso il suo indirizzo PEC: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org.
contro
il Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – in personale del legale rappresentante p.t.;
INPS – rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Sparacino
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 2018 il ricorrente e l’INPS come da verbale di udienza.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Assistente capo UPG della Polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio il 15.5.1994, rappresentava di avere inoltrato istanza, il 21.4.1994, per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato.
A tal fine, adduceva di soffrire delle seguenti infermità: 1) OMISSIS, 2) OMISSIS e 3) OMISSIS; sottoposto a visita medica della CMO di Palermo il 2.8.1995, riceveva la diagnosi della sussistenza delle predette patologie e di idoneità al servizio.
Il C.P.P.O., nella seduta del 28.10.1998, riconosceva le predette infermità come dipendenti da causa di servizio ascrivendo la prima alla Tab. A VIII categoria, la seconda a nessuna categoria e la terza alla Tab. B per due annualità di pensione di VIII categoria; complessivamente, riteneva che la menomazione dell’integrità fisica fosse ascrivibile alla categoria VIII per 4 anni.
Con D.M. n. 40505 del 14.5.2001, al G. veniva negata la pensione privilegiata ordinaria sul presupposto della mancanza del requisito dell’inidoneità al servizio di cui all’art. 64 del DPR n. 1092/1973.
Parte ricorrente, richiamandosi all’art. 67 del medesimo DPR, affermava il proprio diritto ad ottenere la pensione privilegiata in base al solo giudizio di dipendenza da causa di servizio della patologia riconosciuta appartenente alla Tab. A, per effetto della disciplina di favore prevista per gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare cui il Corpo della polizia penitenziaria è assimilabile.
Con l’odierno ricorso, l’istante impugnava quindi il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza e chiedeva il riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno pensionistico di privilegio, sin dalla data della domanda, con corresponsione delle somme arretrate spettanti, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
L’INPS si costituiva con memoria depositata il 14.5.2018 affermando la legittimità del proprio operato ed eccependo la prescrizione delle somme eventualmente spettanti anteriori al quinquennio che precede la notifica del ricorso. Con nota depositata il 24.5.2018 l’ente previdenziale produceva la documentazione con cui il Ministero della Giustizia ha conferito al G. l’indennità una volta tanto, pari a due annualità della Categoria VIII della tabella B per l’infermità “OMISSIS”.
L’Amministrazione resistente inviava il fascicolo amministrativo il 13.6.2018.
Con nota depositata il 6.7.2018, il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
All'udienza del giorno 19 luglio 2018 il difensore di parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e quello dell’INPS si riportava agli atti depositando documentazione integrativa. Assente l’Amministrazione resistente.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).
Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.
Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi - da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente - che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.
Nella fattispecie in esame, il requisito della dipendenza da causa di servizio è sussistente, derivando direttamente dall’accertamento compiuto dal CPPO.
Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
Ciò premesso, non vi è dubbio che al ricorrente vada riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda.
In ordine alle spettanze arretrate, in assenza di atti interruttivi ulteriori rispetto all’odierno ricorso, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e, pertanto, vanno dichiarati prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso.
Le amministrazioni resistenti vanno quindi condannate a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione, previo recupero di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo.
Sulle somme da corrispondersi andranno poi computati, dalle singole scadenze al saldo, gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice I.S.T.A.T. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l’orientamento giurisprudenziale costante della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d’Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d’Appello n. 182/2003), le cui argomentazioni sono condivise da questo Giudice.
2. L’esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A, da durare a vita, per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda;
- dichiara prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso;
- condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione e con scomputo di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come in motivazione.
Spese compensate.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente. A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 luglio 2018.
Il Giudice
F.to D.ssa Giuseppa Cernigliaro
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo,31 luglio 2018
Pubblicata il 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro
Ai sensi dell’art. 52 del d. leg.vo 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. V. nato OMISSIS.
Palermo 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro
per il bene dei colleghi della PolPen, pubblico quanto qui sotto in modo da non subire abusi.
1) - Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione.
- ) - La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
2) - Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
3) - Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
La CdC scrive:
4) - Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
5) - Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
6) - il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 731 Pubblicazione 07/08/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
D.ssa Giuseppa Cernigliaro
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 731/2018
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 63874 del registro di segreteria, depositato in data 20/10/2016, proposto da G. V., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Trimarco del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito nella via Augusto Aubry n.3. Il legale ha chiesto di ricevere le comunicazioni di legge presso il suo indirizzo PEC: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org.
contro
il Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – in personale del legale rappresentante p.t.;
INPS – rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Sparacino
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 2018 il ricorrente e l’INPS come da verbale di udienza.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Assistente capo UPG della Polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio il 15.5.1994, rappresentava di avere inoltrato istanza, il 21.4.1994, per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato.
A tal fine, adduceva di soffrire delle seguenti infermità: 1) OMISSIS, 2) OMISSIS e 3) OMISSIS; sottoposto a visita medica della CMO di Palermo il 2.8.1995, riceveva la diagnosi della sussistenza delle predette patologie e di idoneità al servizio.
Il C.P.P.O., nella seduta del 28.10.1998, riconosceva le predette infermità come dipendenti da causa di servizio ascrivendo la prima alla Tab. A VIII categoria, la seconda a nessuna categoria e la terza alla Tab. B per due annualità di pensione di VIII categoria; complessivamente, riteneva che la menomazione dell’integrità fisica fosse ascrivibile alla categoria VIII per 4 anni.
Con D.M. n. 40505 del 14.5.2001, al G. veniva negata la pensione privilegiata ordinaria sul presupposto della mancanza del requisito dell’inidoneità al servizio di cui all’art. 64 del DPR n. 1092/1973.
Parte ricorrente, richiamandosi all’art. 67 del medesimo DPR, affermava il proprio diritto ad ottenere la pensione privilegiata in base al solo giudizio di dipendenza da causa di servizio della patologia riconosciuta appartenente alla Tab. A, per effetto della disciplina di favore prevista per gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare cui il Corpo della polizia penitenziaria è assimilabile.
Con l’odierno ricorso, l’istante impugnava quindi il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza e chiedeva il riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno pensionistico di privilegio, sin dalla data della domanda, con corresponsione delle somme arretrate spettanti, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
L’INPS si costituiva con memoria depositata il 14.5.2018 affermando la legittimità del proprio operato ed eccependo la prescrizione delle somme eventualmente spettanti anteriori al quinquennio che precede la notifica del ricorso. Con nota depositata il 24.5.2018 l’ente previdenziale produceva la documentazione con cui il Ministero della Giustizia ha conferito al G. l’indennità una volta tanto, pari a due annualità della Categoria VIII della tabella B per l’infermità “OMISSIS”.
L’Amministrazione resistente inviava il fascicolo amministrativo il 13.6.2018.
Con nota depositata il 6.7.2018, il ricorrente ha replicato alle difese dell’INPS richiamando la nota operativa n. 67 del 23.11.2006 dell’INPDAP a sé favorevole.
All'udienza del giorno 19 luglio 2018 il difensore di parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e quello dell’INPS si riportava agli atti depositando documentazione integrativa. Assente l’Amministrazione resistente.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.
Si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del Dpr n. 1092/1973 relativo all’inidoneità al servizio.
Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.
In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).
Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.
Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi - da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente - che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.
Nella fattispecie in esame, il requisito della dipendenza da causa di servizio è sussistente, derivando direttamente dall’accertamento compiuto dal CPPO.
Occorre a questo punto valutare se agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria siano applicabili le disposizioni di maggior favore contenute nel menzionato art. 67.
Al riguardo, va osservato che il predetto Corpo è stato istituito con l’art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che lo ha qualificato come un corpo civile. Tuttavia, l’art. 56 del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, al quarto comma, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (sul punto, si vedano Sez. Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008 e Sez. Veneto, n. 6 del 2007 e le stesse istruzioni operative dell’Inpdap del 23.11.2006 n. 67).
Ciò premesso, non vi è dubbio che al ricorrente vada riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda.
In ordine alle spettanze arretrate, in assenza di atti interruttivi ulteriori rispetto all’odierno ricorso, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e, pertanto, vanno dichiarati prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso.
Le amministrazioni resistenti vanno quindi condannate a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione, previo recupero di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo.
Sulle somme da corrispondersi andranno poi computati, dalle singole scadenze al saldo, gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice I.S.T.A.T. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l’orientamento giurisprudenziale costante della Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d’Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d’Appello n. 182/2003), le cui argomentazioni sono condivise da questo Giudice.
2. L’esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A, da durare a vita, per l’infermità “OMISSIS” sin dalla data di formulazione della domanda;
- dichiara prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso;
- condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente quanto dovuto, nei limiti della dichiarata prescrizione e con scomputo di quanto eventualmente già riconosciuto per la predetta infermità ad altro titolo, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come in motivazione.
Spese compensate.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente. A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 luglio 2018.
Il Giudice
F.to D.ssa Giuseppa Cernigliaro
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo,31 luglio 2018
Pubblicata il 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro
Ai sensi dell’art. 52 del d. leg.vo 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. V. nato OMISSIS.
Palermo 07 agosto 2018
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina Verro
Re: Pensione privileggiata
Scusate dopo aver letto questo messaggio, avrei un quesito al riguardo da rivolgere a chi sarà così gentile da rispondermi. Ho anche io una causa di servizio riconosciuta come categoria 8°A con relativo Equo Indennizzo già liquidato, tra l'altro questa è conseguenza di infortunio sul lavoro per cui sono stato riconosciuto anche parzialmente idoneo in modo definitivo. Ora la domanda è la seguente, siccome nelle specifiche della mia categoria 8 A non c'è scritto a vita, qualcuno, mi ha detto che quando chiederò la Privilegiata molto probabilmente la categoria sarà retrocessa a B. Volevo sapere se quanto sopra corrisponde a realtà. Grazie
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