Polizia Postale, indennità per servizio esterno.

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Polizia Postale, indennità per servizio esterno.

Messaggio da panorama »

Il CdS ha accolto l'Appello del Ministero dell'Interno

Per i fatti e le motivazioni vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------

15/01/2014 201400111 Sentenza 3


N. 00111/2014REG.PROV.COLL.
N. 08490/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro
A. F., F. P., M. A., A. L., A. P. P., V. L., M. M., G. A., M. C., D. G. T. e M. E., non costituitisi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 3158 del 20 luglio 2006, resa tra le parti, concernente il riconoscimento dell’indennità per servizio esterno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Dante D'Alessio; Udita per la parte appellante, alla stessa udienza, l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza della Sezione I, n. 3158 del 20 luglio 2006, ha accolto in parte il ricorso che era stato proposto dai signori A. F., F. P., M. A., A. L., A. P. P., V. L., M. M., G. A., M. C., D. G. T. e M. E., all’epoca addetti alla Polizia Postale di Grosseto, per l’accertamento del loro diritto a conseguire il supplemento di indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato), «per i turni di servizio esterno effettivamente espletati in forza di ordini formali di servizio, o comunque mediante regolare turnazione, a decorrere dal 1° luglio 1990, con la maggiorazione, trattandosi di crediti aventi natura retributiva, degli interessi e della rivalutazione, … in quanto, quali operatori della Polizia di Stato, sono addetti alla vigilanza ed alla scorta ai furgoni e vagoni ferroviari e postali e ciò in relazione all'effettivo e specifico (servizio) svolto e fino alla data di svolgimento dello stesso».

Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha ritenuto in particolare che esuli dall’àmbito di applicazione della disposizione invocata il solo servizio esterno avente natura occasionale e sporadica; caratteri, questi, che non avevano i servizi svolti dai ricorrenti.

2.- Il Ministero dell’Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare l’Amministrazione ha sostenuto che, anche sulla scorta della giurisprudenza più recente, l’originario ricorso collettivo doveva ritenersi inammissibile, poiché carente delle necessarie indicazioni in ordine alla sede, alla tipologia dei servizi, agli ordini ricevuti, per ciascuno dei singoli ricorrenti.

Nel merito della questione controversa ha poi sostenuto che l’indennità prevista dal citato art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990 poteva essere riconosciuta solamente in favore di dipendenti che avevano svolto servizi esterni, da intendersi all’aria aperta, per l’intero arco della giornata, prima che il successivo D.P.R. 254 del 1999 estendesse tale beneficio anche al personale di Polizia addetto ad attività di tutela, scorta, traduzione e vigilanza presso altri uffici; in ogni caso “il servizio svolto dagli istanti presso i posti fissi di Polizia postale non costituisce servizio esterno”, qualificabile come “servizio svolto presso enti e strutture di terzi”.

3. L’appello è fondato.

4.- Deve essere invero accolta la censura di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza delle posizioni fatte valere con un ricorso collettivo.

I ricorrenti di primo grado avevano, infatti, proposto un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di essere stati assegnati al Posto di Polizia Postale di Grosseto, dove svolgevano servizi esterni di prelievo posta e valori, servizi di vigilanza esterna, scorta di furgoni postali e portavalori, senza tuttavia minimamente specificare, se non mediante riferimenti meramente generici ( non puntuali, né personalizzati), in relazione ai diversi servizi svolti, a quale anno risaliva la loro assegnazione a quell’Ufficio, a quale tipologia di servizi esterni essi erano stati nel tempo addetti, in base a quale ordini di servizio e con quale periodicità avevano svolto l’attività per la quale avevano chiesto l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva.

In particolare, non avevano indicato per quali periodi ciascuno di loro era stato impegnato nei servizi esterni, né i turni di servizio (richiesti dall'art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990), stabili e periodici, nell'ambito dei quali detti servizi sarebbero stati prestati e, soprattutto, sulla scorta di quali ordini formali.

Il ricorso da essi proposto non poteva ritenersi quindi ammissibile.

Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie (sentenze n. 2649 del 15 maggio 2013 e n. 4005 del 4 luglio 2011), chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l'omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

Del resto l'attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio (specie laddove, come nella fattispecie, si faccia valere un diritto soggettivo nell’àmbito di un rapporto paritetico) e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.

4.- Per completezza si deve aggiungere che il ricorso di primo grado si rivela, come pure dedotto con l’atto di appello, comunque infondato, tenuto conto del fatto che i ricorrenti avevano sostenuto di essere stati addetti alla vigilanza ed alla scorta ai furgoni e vagoni ferroviari e postali nel periodo decorrente dall'entrata in vigore dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 147 del 1990 (azionando una pretesa per emolumenti da corrispondersi per il periodo 1990 - 1996) e considerato che, per tale periodo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che «i servizi di scorta e tutela non erano in origine contemplati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero elencanti i servizi esterni remunerabili, ciò sul presupposto che tali protocolli d'intesa e tali circolari applicative non possano avere valore solo esemplificativo, attesi i riflessi finanziari dell'individuazione di tali servizi e l'espressa considerazione del servizio di scorta - e di vigilanza - quale servizio esterno, solo a decorrere dal 1 giugno 1999 con il D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4005 del 4 luglio 2011 cit.); e peraltro solo con il D.P.R. n. 164 del 2002 è stata prevista la remunerabilità di quei servizi di durata minore dell’intero turno, ma non inferiore alle tre ore.

In ogni caso - il significato di "servizio esterno" adoperato dalle norme citate va direttamente correlato allo stato di disagio e non a prestazioni proprie del militare impiegato, per specifico compito d'istituto ed in via normale, a compiere l'attività di lavoro presso uffici terzi (p.es., le Sezioni di Polizia postale), alle cui dirette dipendenze per legge il Corpo è chiamato ad operare (arg. ex Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 469 del 2008) e che costituiscono l’ordinaria sede di servizio del personale stesso.

5. Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso collettivo proposto in primo grado deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 3158 del 20 luglio 2006, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Polizia Postale, indennità per servizio esterno.

Messaggio da panorama »

Polizia Postale, servizi esterni svolti dal 1997 al 2001 e negati dal Ministero dell’Interno con nota del 30.6.2003 sul presupposto dell’impossibilità di estensione della sentenza n. 2218/00 di questo Tribunale, sentenza che gli istanti avevano richiamato ai soli fini di perorare la fondatezza del diritto invocato.

Ricorso Accolto

Il resto leggetelo qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------------------

05/03/2014 201400292 Sentenza 1


N. 00292/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2004, proposto da:
F. D. e D. C., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pansini, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro
Ministero dell'Interno - (Rm), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il compenso previsto dagli artt. 2 della legge n. 135/1975 e 12 del DPR n. 147/1990 per i servizi esterni svolti dal 1997 al 2001 e organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, con la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle indennità spettanti a ogni ricorrente, oltre alla rivalutazione e agli interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - (Rm);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’epigrafato gravame gli odierni ricorrenti, in servizio presso la Sezione della Polizia postale di ….., hanno chiesto l’accertamento del diritto al compenso - negato dal Ministero dell’Interno con nota del 30.6.2003 sul presupposto dell’impossibilità di estensione della sentenza n. 2218/00 di questo Tribunale, sentenza che gli istanti avevano richiamato ai soli fini di perorare la fondatezza del diritto invocato - previsto dagli artt. 2 della legge n. 135/1975 e 12 del DPR n. 147/1990 per i servizi interni ed esterni svolti presso il Centro Meccanografico Postale e presso le Poste Centrali nell’arco temporale compreso tra il 1997 e il 2001.

Resisteva in giudizio l’intimata Amministrazione eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata attivazione del procedimento di silenzio rifiuto previsto dall’art. 25 del DPR n. 3/1957 e comunque rilevando, nel merito, la sua infondatezza e chiedendone conseguentemente, la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 13 febbraio 2014.

DIRITTO

1.- Per consolidata giurisprudenza, il meccanismo del silenzio rifiuto ex art. 25 del TU n. 3 del 1957 è attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo in cui il “petitum” riguarda l'accertamento del diritto a pretese patrimoniali l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di un'azione di accertamento e condanna attinente all'esercizio di tali diritti (CdS, V, 30.11.2007 n. 6138; TAR Napoli, V, 4.2.2008 n. 509; TAR Roma, III quater, 4.2.2009 n. 1100), sicché è da ritenersi inammissibile la richiesta di annullamento del silenzio rifiuto, eventualmente formulata, relativo all'istanza concernente detta pretesa (CdS, IV, 2.11.204 n. 7088 del 2004).

È conseguentemente infondata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Ministero.

2.- Nel merito, il ricorso è fondato.

Evidenziato, preliminarmente, come non vi sia contestazione, da parte del Ministero, in ordine ai profili fattuali e cronologici evidenziati dai ricorrenti, è sufficiente richiamare e ribadire quanto già affermato da questa sezione con la sentenza n. 2218 del 2000, ove - dato atto che l’art. 2 della legge n. 135 del 1975 prevede la corresponsione, anche al personale della Polizia di Stato, di un supplemento giornaliero di indennità di istituto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e l’art. 12 del DPR n. 147 del 1990 dispone che lo stesso supplemento è triplicato, con decorrenza dal 1° luglio 1990, per il personale impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio – si è rimarcato come la stessa Amministrazione, con le circolari 7.5.1993 n. 333-A/9807.F.D.1 e 18.4.1996 n. 333.A/9802.B.B.5.4, avesse riconosciuto che l’indennità di cui all’art. 12 del DPR n. 147/90 spettasse anche al personale della polizia postale che effettuava servizi esterni articolati in turni non continuativi, che non coprano, cioè, l’intero arco delle 24 ore e, dunque, al personale che si trovava nella situazione su cui gli odierni ricorrenti fondano la loro domanda.

Ivi si è detto – e non sussistono ragioni per discostarsi - come l’interpretazione perorata con le predette circolari, rilevanti nel solo ordinamento interno, non fosse dipesa da variazioni della disciplina di legge:

pertanto, se l’Amministrazione aveva affermato che l’indennità in parola andava attribuita anche per i servizi che non coprissero l’intero arco della giornata, si doveva ritenere che, dovendo essa operare nel rispetto del principio di legalità, avesse fondato tale conclusione su di una rinnovata interpretazione dello stesso art. 12, sicchè non poteva legittimamente stabilire, per la corresponsione della stessa indennità, una decorrenza diversa da quella della citata norma di legge.

Ciò stante, l’indennità in questione va riconosciuta al personale che svolga un servizio esterno – tale essendo, non ponendo il citato art. 12 del DPR n. 147/90 alcuna limitazione, qualsiasi servizio posto in essere dal personale della Polizia di Stato al di fuori del proprio ufficio di appartenenza - sulla base di una regolare turnazione, indipendentemente dalla durata di quello, essendo irrilevante che lo stesso non si sia protratto per l’intera giornata: e d’altronde se, come pare indiscutibile, con l’art. 12 si è inteso garantire una indennità economica al personale che presta la propria attività lavorativa in condizioni disagiate (e cioè all’esterno della sede di assegnazione), queste certo non vengono meno solo perché il servizio non copre l’intera giornata.

In conclusione, dunque, gli odierni ricorrenti hanno titolo a percepire l’indennità di cui al richiamato art. 12 per tutti i servizi esterni concretamente svolti dal primo luglio 1997 al 2001 presso il Centro Meccanografico Postale e presso le Poste Centrali (strutture, queste, non fisicamente coincidenti con gli uffici della sezione di Polizia postale a cui appartengono gli interessati), purché organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio: ma la sussistenza di tali presupposti non è stata contestata dall’Amministrazione.

3.- Il ricorso va pertanto accolto e l’Amministrazione resistente condannata a versare ai ricorrenti l’indennità di cui all’art. 12 del DPR n. 147 del 1990 e s.m.i. per i servizi esterni da ciascuno prestati, con gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, in applicazione del disposto di cui all’art. 22, XXXVI comma della legge n. 724/1994.

La natura della controversia induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
Rispondi