Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
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Leggendo il punto 2,lettera "a" chi compie al 2011 l'80% non deve fare i tre mesi in più,giusto?
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Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
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Diramazione fino a livello di
Comando di Corpo
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA
Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464 Roma, 15 novembre 2013
All.: 1
OGGETTO: Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale militare.
A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
Seguito:
a.
Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0556029 in data 28 dicembre 2009;
b.
Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0317783 in data 30 giugno 2010;
c.
Circolare n. M_D GMIL0 II 4 1 0102348 in data 8 marzo 2011;
d.
Circolare n. M_D/GPREV/1^/1000/122/2010 in data 7 dicembre 2010.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. PREMESSA
L’articolo 24, comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, per il personale appartenente al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, l’adozione di un apposito regolamento al fine di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.
In considerazione del fatto che tale regolamento non è stato ancora emanato e che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013, ha ribadito che per detto personale continuano ad applicarsi le norme e i requisiti pensionistici vigenti, adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e disposizioni integrative/applicative del citato messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
In particolare, si chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’incremento dell’adeguamento della speranza di vita, pari a tre mesi, si applica ai requisiti anagrafici maturati nel predetto lasso di tempo e, nella ipotesi che l’accesso alla
./.
./.
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pensione avvenga a prescindere dall’età, anche a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Resta, inoltre, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (cosiddetta “finestra mobile”).
2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
a.
PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L’ISTITUTO DELL’ADEGUAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
L’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, anche se la cessazione dal servizio permanente intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:
-
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni;
-
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età di almeno 53 anni;
-
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.
A detto personale, quindi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla circolare a seguito c..
b.
RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ (articolo 924 e seguenti del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66)
L’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni, ha disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, per il solo personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza, che non abbia, a tale data, già maturato le condizioni previste per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico considerato per l’accesso alla pensione di anzianità deve essere incrementato di tre mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze per l’accesso al trattamento pensionistico introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetta “finestra mobile”).
Si riportano, di seguito, alcuni esempi:
Limiti di età
1° marzo 2013
Anzianità contributiva al 1° marzo 2013
Data di acquisizione dell’accesso al trattamento pensionistico
60 anni
36 anni
2 marzo 2013 (essendo decorso un anno dalla maturazione del requisito per la pensione di anzianità)
60 anni
35 anni
2 marzo 2014 (12 mesi dal
raggiungimento del limite di età)
60 anni
meno di 35 anni
2 giugno 2014 (15 mesi dal
raggiungimento del limite di età)
Si ritiene opportuno, allo scopo di rendere ancora più chiaro lo specchio sovrastante, fornire le seguenti delucidazioni.
Nel primo degli esempi sopra riportati, il raggiungimento del limite di età coincide con la data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico, avendo il militare maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità (anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un età di almeno 57 anni) il 1° marzo 2012.
Nel secondo non si applica, comunque, l’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età ha maturato
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il requisito di accesso al trattamento pensionistico, applicandosi, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile”, pari a un anno.
Nel terzo caso invece, oltre all’applicazione del periodo di un anno di “finestra mobile”, si dà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età non ha maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico.
c.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA (articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010)
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza vita, di cui al citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso alla pensione anticipata avviene se in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:
-
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età;
-
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni e 3 mesi;
-
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’ aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Per il personale militare, che chieda di cessare dal servizio permanente anticipatamente, ai sensi dell’articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010, e che maturi i sopra citati requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’accesso al trattamento pensionistico –secondo quanto previsto dal regime della cosiddetta “finestra mobile” di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122– si acquisisce decorsi 12 mesi, tranne nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva che subisce, rispetto ai citati 12 mesi, un ulteriore posticipo di 2 o 3 mesi, per i requisiti rispettivamente maturati nel 2013 o nel 2014 (articolo 18, comma 22-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
Si riportano, di seguito, alcuni esempi illustrativi:
Primo requisito utile maturato ai fini dell’accesso alla pensione anticipata
Data maturazione del requisito
Data di acquisizione dell’accesso trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva
1° aprile 2013
2 aprile 2014 (12 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva
1° febbraio 2014
2 febbraio 2015 (12 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva
1° aprile 2013
2 giugno 2014 (14 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva
1° febbraio 2014
2 maggio 2015 (15 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
Si ribadisce che il regime dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applica al personale militare che abbia, comunque, maturato i prescritti requisiti per l’accesso
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alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2012, secondo quanto già specificato nel precedente sottopara a.
d.
CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (articolo 909 del decreto legislativo n. 66/2010)
Gli incrementi legati alla cosiddetta “speranza di vita” nonché gli ulteriori posticipi di due o tre mesi si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora gli stessi non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti (anagrafici e/o contributivi) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze del trattamento pensionistico previsto dalla “finestra mobile”.
3) DISPOSIZIONI FINALI
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni impartite a suo tempo con la circolare a seguito c. anche in materia di tempistiche e adempimenti da osservare nella istruzione dei procedimenti in argomento.
F.to IL DIRETTORE GENERALE F.to IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Maura PAOLOTTI) (Gen. C.A. Francesco TARRICONE)
Allegato “A” al f.n. . M_D GMIL2 VDGM SGR/0308464 in data 15 novembre 2013
ELENCO INDIRIZZI
A
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Ufficio per gli Affari Militari
ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Consigliere Militare
ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA
-
Gabinetto del Ministro
-
Ufficio Legislativo
ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA
ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ROMA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
ROMA
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
ROMA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
SEDE
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
ROMA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
ROMA
DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
ROMA
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE
ROMA
COMANDO SQUADRA AEREA
ROMA
٪
- 2 -
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA
ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO
ROMA
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE
ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL’AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA
BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
ROMA
DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA
ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE
NISIDA (NA)
ISPETTORATO DI SANITA’ DELLA MARINA MILITARE
ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA MILITARE
ROMA
DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA
ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA
ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO
ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO
ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO
ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA
SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA
VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE
BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL’ESERCITO
ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO
VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
DELL’ALTO TIRRENO
LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
DELLO IONIO E DEL CANALE D’OTRANTO
TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA
CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA
AUGUSTA (SR)
٪
- 3 -
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE
ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA
MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"
MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"
PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"
ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"
NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"
MESSINA
COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO”
ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA` DIFESA
ROMA
MAGISTRATURA MILITARE
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO
ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO
ROMA
TRIBUNALE MILITARE
VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE MILITARE
VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA
ROMA
Comando di Corpo
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA
Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464 Roma, 15 novembre 2013
All.: 1
OGGETTO: Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale militare.
A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
Seguito:
a.
Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0556029 in data 28 dicembre 2009;
b.
Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0317783 in data 30 giugno 2010;
c.
Circolare n. M_D GMIL0 II 4 1 0102348 in data 8 marzo 2011;
d.
Circolare n. M_D/GPREV/1^/1000/122/2010 in data 7 dicembre 2010.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. PREMESSA
L’articolo 24, comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, per il personale appartenente al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, l’adozione di un apposito regolamento al fine di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.
In considerazione del fatto che tale regolamento non è stato ancora emanato e che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013, ha ribadito che per detto personale continuano ad applicarsi le norme e i requisiti pensionistici vigenti, adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e disposizioni integrative/applicative del citato messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
In particolare, si chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’incremento dell’adeguamento della speranza di vita, pari a tre mesi, si applica ai requisiti anagrafici maturati nel predetto lasso di tempo e, nella ipotesi che l’accesso alla
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pensione avvenga a prescindere dall’età, anche a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Resta, inoltre, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (cosiddetta “finestra mobile”).
2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
a.
PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L’ISTITUTO DELL’ADEGUAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
L’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, anche se la cessazione dal servizio permanente intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:
-
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni;
-
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età di almeno 53 anni;
-
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.
A detto personale, quindi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla circolare a seguito c..
b.
RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ (articolo 924 e seguenti del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66)
L’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni, ha disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, per il solo personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza, che non abbia, a tale data, già maturato le condizioni previste per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico considerato per l’accesso alla pensione di anzianità deve essere incrementato di tre mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze per l’accesso al trattamento pensionistico introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetta “finestra mobile”).
Si riportano, di seguito, alcuni esempi:
Limiti di età
1° marzo 2013
Anzianità contributiva al 1° marzo 2013
Data di acquisizione dell’accesso al trattamento pensionistico
60 anni
36 anni
2 marzo 2013 (essendo decorso un anno dalla maturazione del requisito per la pensione di anzianità)
60 anni
35 anni
2 marzo 2014 (12 mesi dal
raggiungimento del limite di età)
60 anni
meno di 35 anni
2 giugno 2014 (15 mesi dal
raggiungimento del limite di età)
Si ritiene opportuno, allo scopo di rendere ancora più chiaro lo specchio sovrastante, fornire le seguenti delucidazioni.
Nel primo degli esempi sopra riportati, il raggiungimento del limite di età coincide con la data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico, avendo il militare maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità (anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un età di almeno 57 anni) il 1° marzo 2012.
Nel secondo non si applica, comunque, l’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età ha maturato
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il requisito di accesso al trattamento pensionistico, applicandosi, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile”, pari a un anno.
Nel terzo caso invece, oltre all’applicazione del periodo di un anno di “finestra mobile”, si dà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi tre, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età non ha maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico.
c.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA (articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010)
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza vita, di cui al citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso alla pensione anticipata avviene se in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:
-
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età;
-
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni e 3 mesi;
-
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’ aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Per il personale militare, che chieda di cessare dal servizio permanente anticipatamente, ai sensi dell’articolo 933 del decreto legislativo n. 66/2010, e che maturi i sopra citati requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, l’accesso al trattamento pensionistico –secondo quanto previsto dal regime della cosiddetta “finestra mobile” di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122– si acquisisce decorsi 12 mesi, tranne nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva che subisce, rispetto ai citati 12 mesi, un ulteriore posticipo di 2 o 3 mesi, per i requisiti rispettivamente maturati nel 2013 o nel 2014 (articolo 18, comma 22-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
Si riportano, di seguito, alcuni esempi illustrativi:
Primo requisito utile maturato ai fini dell’accesso alla pensione anticipata
Data maturazione del requisito
Data di acquisizione dell’accesso trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva
1° aprile 2013
2 aprile 2014 (12 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
57 anni e 3 mesi e 35 anni di anzianità contributiva
1° febbraio 2014
2 febbraio 2015 (12 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva
1° aprile 2013
2 giugno 2014 (14 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva
1° febbraio 2014
2 maggio 2015 (15 mesi dalla
maturazione dell’anzianità contributiva)
Si ribadisce che il regime dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applica al personale militare che abbia, comunque, maturato i prescritti requisiti per l’accesso
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alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2012, secondo quanto già specificato nel precedente sottopara a.
d.
CESSAZIONE A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (articolo 909 del decreto legislativo n. 66/2010)
Gli incrementi legati alla cosiddetta “speranza di vita” nonché gli ulteriori posticipi di due o tre mesi si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora gli stessi non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti (anagrafici e/o contributivi) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze del trattamento pensionistico previsto dalla “finestra mobile”.
3) DISPOSIZIONI FINALI
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni impartite a suo tempo con la circolare a seguito c. anche in materia di tempistiche e adempimenti da osservare nella istruzione dei procedimenti in argomento.
F.to IL DIRETTORE GENERALE F.to IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Maura PAOLOTTI) (Gen. C.A. Francesco TARRICONE)
Allegato “A” al f.n. . M_D GMIL2 VDGM SGR/0308464 in data 15 novembre 2013
ELENCO INDIRIZZI
A
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Ufficio per gli Affari Militari
ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Consigliere Militare
ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA
-
Gabinetto del Ministro
-
Ufficio Legislativo
ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA
ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ROMA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
ROMA
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
ROMA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
SEDE
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
ROMA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
ROMA
DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
ROMA
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE
ROMA
COMANDO SQUADRA AEREA
ROMA
٪
- 2 -
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA
ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
ROMA
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Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da melo »
chiedo scusa,son riuscito a postarla.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da melo »
Salve a tutti.Leggendo il punto 2,lettera "a" ,chi ha maturato al 2011 l' 80%, Non deve fare in poche parole i tre mesi in più,giusto?
Cioè,io farò a dicembre 53 anni e posso produrre domanda di pensione a dicembre 2013 stante a questa ultima circolare,senza attendere marzo 2014,credo sia utile per tutti,grazie.
Cioè,io farò a dicembre 53 anni e posso produrre domanda di pensione a dicembre 2013 stante a questa ultima circolare,senza attendere marzo 2014,credo sia utile per tutti,grazie.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da Antonio_1961 »
No devi fare 53 + 3 e poi fare la domanda.melo ha scritto:Salve a tutti.Leggendo il punto 2,lettera "a" ,chi ha maturato al 2011 l' 80%, Non deve fare in poche parole i tre mesi in più,giusto?
Cioè,io farò a dicembre 53 anni e posso produrre domanda di pensione a dicembre 2013 stante a questa ultima circolare,senza attendere marzo 2014,credo sia utile per tutti,grazie.
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Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da maurizio1962 »
L’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, anche se la cessazione dal servizio permanente intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età di almeno 53 anni.
massima anzianità contributiva pari all'80% entro il 31.12.2011 e
53 anni di età entro il 31.12.2012.
Mi sembra non sia cambiato niente.
Chi, come te, compie i 53 anni nel 2013 deve aggiungere i tre mesi dell'adeguamento.
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età di almeno 53 anni.
massima anzianità contributiva pari all'80% entro il 31.12.2011 e
53 anni di età entro il 31.12.2012.
Mi sembra non sia cambiato niente.
Chi, come te, compie i 53 anni nel 2013 deve aggiungere i tre mesi dell'adeguamento.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
==========================================================================melo ha scritto:Salve a tutti.Leggendo il punto 2,lettera "a" ,chi ha maturato al 2011 l' 80%, Non deve fare in poche parole i tre mesi in più,giusto?
Cioè,io farò a dicembre 53 anni e posso produrre domanda di pensione a dicembre 2013 stante a questa ultima circolare,senza attendere marzo 2014,credo sia utile per tutti,grazie.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Inviato: gio nov 21, 2013 6:28 pm
Da: gino59
A: melo
melo ha scritto:
Ciao Gino,vedi che ho postato l'ultima circolare del ministero difesa del 15 novembre,se ci puoi dare deluicidazioni a tutti,perchè per quello che ho capito chi ha compiuto al 2011 l'80% non deve fare i tre mesi in più,vedi te,grazie caro.
===============
....L'80% al 31.12.2011 e 53 anni al 31.12.2012.- Ciaoooooooo
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da melo »
Grazie a tutti,ora è tutto chiaro,presento domanda il 1° aprile 2014,per andare via il 1° aprile 2015,ok.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da Antonio_1961 »
Scusa Maurizio, per piacere non confondiamo le idee, hai scritto: massima anzianità contributiva pari all'80% entro il 31.12.2011 emaurizio1962 ha scritto:L’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2012, anche se la cessazione dal servizio permanente intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età di almeno 53 anni.
massima anzianità contributiva pari all'80% entro il 31.12.2011 e
53 anni di età entro il 31.12.2012.
Mi sembra non sia cambiato niente.
Chi, come te, compie i 53 anni nel 2013 deve aggiungere i tre mesi dell'adeguamento.
53 anni di età entro il 31.12.2012.
Mi sembra non sia cambiato niente.
Chi, come te, compie i 53 anni nel 2013 deve aggiungere i tre mesi dell'adeguamento.[/quote]
Detto cosi sembra che quelli che compiono 53 anni nel 2014 , non rientrano in questi requisiti. cioè mi stai escludendo. diciamo che questi requisiti sono validi sino al 31.12.2015.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
No, Maurizio1962 ha scritto giustissimo, l'80% entro il 31/12/2011 e i 53 entro il 31/12/2012, rispondendo all'argomento del forum. I suddetti requisiti sono per "saltare" i tre mesi di aspettativa di vita. Poi, fino al 2015 nessuno è escluso (almeno per ora) ma con l'aggiunta dei tre mesi!
Saluti
Saluti
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da Antonio_1961 »
Ema, non dubbito quello che scrive l amico Maurizio, intendevo solo precisare che oramai il 31/12/2012 è trascorso. quindi parliamo del futuro. piuttosto inserisci quei requisiti del collega della PS con il quale hai affermato che arruolatosi nel mese di Marzo 1980 , senza servizio di supervalutazione, ha gia' il decreto in tasca....sarei curioso di questo.ema ha scritto:No, Maurizio1962 ha scritto giustissimo, l'80% entro il 31/12/2011 e i 53 entro il 31/12/2012, rispondendo all'argomento del forum. I suddetti requisiti sono per "saltare" i tre mesi di aspettativa di vita. Poi, fino al 2015 nessuno è escluso (almeno per ora) ma con l'aggiunta dei tre mesi!
Saluti
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da Antonio_1961 »
Ecco ema, cito le tue testuale parole : "Cmq sono abbastanza tranquillo: ho incontrato un amico della P.S. cl. 1960, arruolato a marzo 1980, come me senza lavoro esterno né confine né altro di aggiuntivo. Ha già in mano il Decreto e andrà in pensione a maggio 2014."Antonio_1961 ha scritto:Ema, non dubbito quello che scrive l amico Maurizio, intendevo solo precisare che oramai il 31/12/2012 è trascorso. quindi parliamo del futuro. piuttosto inserisci quei requisiti del collega della PS con il quale hai affermato che arruolatosi nel mese di Marzo 1980 , senza servizio di supervalutazione, ha gia' il decreto in tasca....sarei curioso di questo.ema ha scritto:No, Maurizio1962 ha scritto giustissimo, l'80% entro il 31/12/2011 e i 53 entro il 31/12/2012, rispondendo all'argomento del forum. I suddetti requisiti sono per "saltare" i tre mesi di aspettativa di vita. Poi, fino al 2015 nessuno è escluso (almeno per ora) ma con l'aggiunta dei tre mesi!
Saluti
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Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da cristoforo58 »
Se esaminate attentamente tale circolare si nota che i requisiti per la pensione di "anzianità", per la maggior parte del personale militare, sono quasi uguali ai requisiti per la pensione di "vecchiaia".
In pratica non vogliono svecchiare chissà perchè?????
.....forse mancano i soldi??????
....... dove sono finiti i contributi previdenziali versati nel fondo pensione individuale?????????
.........forse c'è stato qualche furto ??????
............o forse una pessima gestione previdenziale dell'Inpdap ora Inps????????
In pratica non vogliono svecchiare chissà perchè?????
.....forse mancano i soldi??????
....... dove sono finiti i contributi previdenziali versati nel fondo pensione individuale?????????
.........forse c'è stato qualche furto ??????
............o forse una pessima gestione previdenziale dell'Inpdap ora Inps????????
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
Messaggio da melo »
scusate,dovrebbe funzionare così sino al 2015:
Per non fare i tre mesi in più
Bisogna aver compito l'80% al 2011 ed aver compiuto 53 anni di età al 2012
Chi è obbligato a fare i tre mesi in più
Chi ha compiuto l'80% al 2011 è non ha maturato i 53 anni di età al 2012 deve fare i tre mesi in più,questo sino al 2015,ho scritto papale papale alla paesana,come sempre grazie a Gino e company che si capisce qualcosa,poteva aggiungere il ministero difesa per non fare i tre mesi in più si deve aver maturato i 53 anni al 2012.....ciaoooooo
p.s.-Io compio i 53 anni a dicembre 2013 e dovrò fare i tre mesi in più.
Per non fare i tre mesi in più
Bisogna aver compito l'80% al 2011 ed aver compiuto 53 anni di età al 2012
Chi è obbligato a fare i tre mesi in più
Chi ha compiuto l'80% al 2011 è non ha maturato i 53 anni di età al 2012 deve fare i tre mesi in più,questo sino al 2015,ho scritto papale papale alla paesana,come sempre grazie a Gino e company che si capisce qualcosa,poteva aggiungere il ministero difesa per non fare i tre mesi in più si deve aver maturato i 53 anni al 2012.....ciaoooooo
p.s.-Io compio i 53 anni a dicembre 2013 e dovrò fare i tre mesi in più.
Re: Ultima Circolare - Cessazione dal servizio permanente
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