licenza 104,straordinaria?
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licenza 104,straordinaria?
Messaggio da ilbrown78 »
Salve Avv. come da lei indirizzato,ho fatto domanda per usufruire dei 3giorni previsti dalla legge 104 per assistenza ad un mio parente di primo grado,dopo 3 mesi ho avuto risposta positiva dalla commissione M.M. ed adesso volevo chiederle,io usufruisco dei 3 giorni separatamente e vorrei capire perchè viene nomenclata nelle mia licenza cartacea il termine "straordinaria"? è una licenza straordinaria? perchè la straordinaria non si può inserire con un giorno successivo festivo.cioè se io devo usufruire del permesso sabato che è lavorativo mi viene fatta 2 licenze,la prima per il sabato e mi viene smarcato uno dei 3 giorni di 104 e nella seconda licenza la domenica ,festivo.ma è normale tutto questo o c è un pò di confusione?La ringrazio per le sue risposte precise ed altamente professionali.
Re: licenza 104,straordinaria?
Messaggio da ilbrown78 »
no io firmo due licenze,la prima il venerdi essendo lavorativo (legge 104) ,la seconda due giorni festivi(sabato e domenica),perchè mi è stato detto dalla segreteria che essendo una licenza straordinaria(legge 104) non può essere inserita con i festivi.A me sembra che abbiano un pò di confusione in testa.sn stato chiaro?
Re: licenza 104,straordinaria?
La segreteria ha ragione; del resto, basta consultare un qualsiasi regolamento della licenza, per rendersene conto.ilbrown78 ha scritto:no io firmo due licenze,la prima il venerdi essendo lavorativo (legge 104) ,la seconda due giorni festivi(sabato e domenica),perchè mi è stato detto dalla segreteria che essendo una licenza straordinaria(legge 104) non può essere inserita con i festivi.A me sembra che abbiano un pò di confusione in testa.sn stato chiaro?
- skywalker58
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Re: licenza 104,straordinaria?
Messaggio da skywalker58 »
Non per contraddire nessuna ma la 104 non è una licenza, sono permessi che possono erre fruiti in due modalità,: o oraria o a giornate.
Essesdo permessi e non licenza straordinaria, non c'è necessità di "coprire" i giorni non lavorativi successivi. Ad esempi la malattia è considerata licenza straordinaria nel limite dei 45 gg calendariali, cioè sabato e festivi inclusi. Non potresti mai prendere una giornata di 104 di domenica in quanto non puoi prendere un permesso se già non lavori! Questo è almeno quello che succede nella mia amministrazione.
Essesdo permessi e non licenza straordinaria, non c'è necessità di "coprire" i giorni non lavorativi successivi. Ad esempi la malattia è considerata licenza straordinaria nel limite dei 45 gg calendariali, cioè sabato e festivi inclusi. Non potresti mai prendere una giornata di 104 di domenica in quanto non puoi prendere un permesso se già non lavori! Questo è almeno quello che succede nella mia amministrazione.
Re: licenza 104,straordinaria?
Messaggio da sprite1000 »
[quote="skywalker58"]Non per contraddire nessuna ma la 104 non è una licenza, sono permessi che possono erre fruiti in due modalità,: o oraria o a giornate.
Esatto....o 2 ore al giorno o 3 giorni mensili (sempre come permesso retribuito)
Esatto....o 2 ore al giorno o 3 giorni mensili (sempre come permesso retribuito)
Re: licenza 104,straordinaria?
Buongiorno.
La l. 104/92, essendo tale, cioè una legge dello Stato, vale per tutte le categorie; per cui si da la possibilità al lavoratore che ne abbia necessità, debitamente provata e documentata, di usufruire di 3 giorni di permesso mensili, oppure di 18 ore, frazionabili comunque nell'arco temporale mensile.
Orbene, trattandosi di permessi, sappiamo bene che il militare può usufruire di "permesso recupero ore" (lavoro straordinario non pagato).
Quando il militare si assenta per il giorno intero, nel caso della l. 104/92, ed essendo il permesso propriamente detto, il "recupero compensativo" (quindi, ho accumulato 8 ore di lavoro straordinario...prendo 1 giorno di permesso senza dover motivare nulla), comunque è considerato in licenza straordinaria, che non è comprensiva nella licenza straordinaria annuale il cui tetto massimo è di 45 giorni, la quale comprende invece, ad esempio, la licenza di trasferimento, il congedo parentale, l' assenza per malattia dal 16° giorno continuativo in poi.
Tanto è vero che, in questi giorni di assenza al militare viene revocata l'indennità di impiego operativo (campagna, supercampagna, di traffico aereo di 1°, 2°, 3° livello, ecc.), proprio come nel caso di assenza per licenza straordinaria computabile nel tetto massimo di 45 giorni nel corso dell'anno, cosa che invece non succede nel caso di assenza giornaliera per recupero compensativo.
Ribadisco: la licenza straordinaria è divisa in computabile nel tetto massimo dei 45 giorni annuali e non computabile.
Anche il giorno di permesso per i donatori di sangue (che è un permesso, per gli altri lavoratori), è considerato, per il militare, giorno di "licenza straordinaria" e, come tale, soggetto alla revoca dell'indennità di impiego operativo.
Sperando di essere stato chiaro, piuttosto che aver creato maggior confusione, saluto tutti.
La l. 104/92, essendo tale, cioè una legge dello Stato, vale per tutte le categorie; per cui si da la possibilità al lavoratore che ne abbia necessità, debitamente provata e documentata, di usufruire di 3 giorni di permesso mensili, oppure di 18 ore, frazionabili comunque nell'arco temporale mensile.
Orbene, trattandosi di permessi, sappiamo bene che il militare può usufruire di "permesso recupero ore" (lavoro straordinario non pagato).
Quando il militare si assenta per il giorno intero, nel caso della l. 104/92, ed essendo il permesso propriamente detto, il "recupero compensativo" (quindi, ho accumulato 8 ore di lavoro straordinario...prendo 1 giorno di permesso senza dover motivare nulla), comunque è considerato in licenza straordinaria, che non è comprensiva nella licenza straordinaria annuale il cui tetto massimo è di 45 giorni, la quale comprende invece, ad esempio, la licenza di trasferimento, il congedo parentale, l' assenza per malattia dal 16° giorno continuativo in poi.
Tanto è vero che, in questi giorni di assenza al militare viene revocata l'indennità di impiego operativo (campagna, supercampagna, di traffico aereo di 1°, 2°, 3° livello, ecc.), proprio come nel caso di assenza per licenza straordinaria computabile nel tetto massimo di 45 giorni nel corso dell'anno, cosa che invece non succede nel caso di assenza giornaliera per recupero compensativo.
Ribadisco: la licenza straordinaria è divisa in computabile nel tetto massimo dei 45 giorni annuali e non computabile.
Anche il giorno di permesso per i donatori di sangue (che è un permesso, per gli altri lavoratori), è considerato, per il militare, giorno di "licenza straordinaria" e, come tale, soggetto alla revoca dell'indennità di impiego operativo.
Sperando di essere stato chiaro, piuttosto che aver creato maggior confusione, saluto tutti.
- skywalker58
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Re: licenza 104,straordinaria?
Messaggio da skywalker58 »
Grazie Skorpios per l'esautivo (come sempre del resto) chiarimento.
Quello però che secondo me non è legittimo, nel caso in questione, è l'obbligo di "coprire" i due giorni successivi al permesso L104, quando questo copre la giornata del venerdì (sabato e domenica non lavorativi con quale licenza si coprono?).
La licenza ordinaria,nel caso l'attività di servizio sia articolata su 5 giorni, si interrompe il sabato e riprende il lunedì, o sbaglio? QUindi come si fà a richiedere una licenza per dei giorni non lavorativi? Faccio queste domande non per polemizzare, sia chiaro, ma per avere conoscenza di cose "amministrative" che per me sono abbastanza oscure!
Grazie a tutti
Quello però che secondo me non è legittimo, nel caso in questione, è l'obbligo di "coprire" i due giorni successivi al permesso L104, quando questo copre la giornata del venerdì (sabato e domenica non lavorativi con quale licenza si coprono?).
La licenza ordinaria,nel caso l'attività di servizio sia articolata su 5 giorni, si interrompe il sabato e riprende il lunedì, o sbaglio? QUindi come si fà a richiedere una licenza per dei giorni non lavorativi? Faccio queste domande non per polemizzare, sia chiaro, ma per avere conoscenza di cose "amministrative" che per me sono abbastanza oscure!
Grazie a tutti
Re: licenza 104,straordinaria?
Figurati, non penso assolutamente che tu voglia polemizzare.skywalker58 ha scritto:Grazie Skorpios per l'esautivo (come sempre del resto) chiarimento.
Quello però che secondo me non è legittimo, nel caso in questione, è l'obbligo di "coprire" i due giorni successivi al permesso L104, quando questo copre la giornata del venerdì (sabato e domenica non lavorativi con quale licenza si coprono?).
La licenza ordinaria,nel caso l'attività di servizio sia articolata su 5 giorni, si interrompe il sabato e riprende il lunedì, o sbaglio? QUindi come si fà a richiedere una licenza per dei giorni non lavorativi? Faccio queste domande non per polemizzare, sia chiaro, ma per avere conoscenza di cose "amministrative" che per me sono abbastanza oscure!
Grazie a tutti
Come spesso dico, siamo in un forum e, quindi, che ben venga qualsiasi scambio di idee e di opinioni; non può farci altro che bene.
I giorni festivi non lavorativi, non (dico non) devono essere " coperti" dal giorno di permesso di l. 104/92, come si evince dal comma 3, art. 1 del D.M. di seguito riportato:
D.M. 21-07-2000, n. 278 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari (G.U. 11-10-2000, n. 238, Serie Generale)
Preambolo Art. 1. - Permessi retribuiti Art. 2. - Congedi per gravi motivi familiari Art. 3. - Documentazione Art. 4. - Disposizioni finali e entrata in vigore
Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. - Permessi retribuiti 1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. 2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. 5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2. - Congedi per gravi motivi familiari 1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2,e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. 2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. 3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze. 4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre
giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6. 6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. 7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3. - Documentazione 1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. 2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. 3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste. 4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento. 5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art. 4. - Disposizioni finali e entrata in vigore 1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento. 2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo
stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Saluti.
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- skywalker58
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Re: licenza 104,straordinaria?
Messaggio da skywalker58 »
accidenti skorpios....sei ferratissimo in materia!! Ma che sei per caso il capo di qualche diregione generale per il personale militare? Se non è così qualcuno farebbe bene ad assumerti che di persone preparate in materia ce ne sono veramente poche! E meno male quindi che ci sono persone come te che ci sanno dare qualche "dritta" sull'intricata foresta di leggi, decreti,regolamenti e chi più ne ha più ne metta!
;)
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Re: licenza 104,straordinaria?
Ti ringrazio.skywalker58 ha scritto:accidenti skorpios....sei ferratissimo in materia!! Ma che sei per caso il capo di qualche diregione generale per il personale militare? Se non è così qualcuno farebbe bene ad assumerti che di persone preparate in materia ce ne sono veramente poche! E meno male quindi che ci sono persone come te che ci sanno dare qualche "dritta" sull'intricata foresta di leggi, decreti,regolamenti e chi più ne ha più ne metta!
;)
Ti assicuro che, di persone preparate anche assai più di me, ce ne sono nei vari uffici, centrali o periferici che siano, solo che...beh, avrai senz'altro capito...
Saluti.
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