Salve, sono un sovrintendente, mi sono arruolato il 28 Gennaio 1982, dal 12 ottobre 1981 al 27 gennaio 1982 ho prestato servizio militare. Ho 51 anni e riscattato gli anni con l'Inpdap, compresi i mesi di servizio militare.
In che data avro' la possibilità di andare in pensione?
Ringrazio.
Requisito Pensione
Re: Requisito Pensione
dracmes ha scritto:Salve, sono un sovrintendente, mi sono arruolato il 28 Gennaio 1982, dal 12 ottobre 1981 al 27 gennaio 1982 ho prestato servizio militare. Ho 51 anni e riscattato gli anni con l'Inpdap, compresi i mesi di servizio militare.
In che data avro' la possibilità di andare in pensione?
Ringrazio.
........2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Re: Requisito Pensione
scrivo per un collega. e' stato espulso dal corpo per motivi penali con 34 anni effetti di servizio. non prende la pensione, ma gli hanno detto che puo' versare i contributi volontari, ma non sa fino a quanti anni lo deve fare, chiede lumi in genere. grazie.-
Re: Requisito Pensione
se si rivolge ad un patronato non è meglio?rocco61 ha scritto:scrivo per un collega. e' stato espulso dal corpo per motivi penali con 34 anni effetti di servizio. non prende la pensione, ma gli hanno detto che puo' versare i contributi volontari, ma non sa fino a quanti anni lo deve fare, chiede lumi in genere. grazie.-
Re: Requisito Pensione
====================rocco61 ha scritto:scrivo per un collega. e' stato espulso dal corpo per motivi penali con 34 anni effetti di servizio. non prende la pensione, ma gli hanno detto che puo' versare i contributi volontari, ma non sa fino a quanti anni lo deve fare, chiede lumi in genere. grazie.-
....CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
La contribuzione volontaria è la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l'INPDAP, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
LA PROSECUZIONE VOLONTARIA E' AMMESSA:
• nei casi di interruzione del servizio
ossia per tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo.
Ad esempio: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio.
• nei casi di cessazione dal servizio
in questa ipotesi, la prosecuzione volontaria è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico.LA PROSECUZIONE VOLONTARIA NON E' AMMESSA qualora l'interessato, per gli stessi periodi, risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria, l'interessato deve far valere presso l'INPDAP, nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione per la prosecuzione volontaria, almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione anche non continuativa.
Per contribuzione effettiva si intende quella riferita a:
• periodi lavorativi che hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e quindi al versamento contributivo
• periodi ricongiunti
• periodi riscattati
Per delimitare il quinquennio nel quale ricercare i 36 contributi mensili richiesti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria non sono da considerare: • i periodi di servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo, servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via si sviluppo;
• i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge n.1204/71;
• i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge;
• i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
• i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante.
Per determinare l'onere si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione. La retribuzione media contributiva annua dovrà essere trasformata in retribuzione contributiva settimanale (dividendo l'importo per n.52 settimane) e, successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata l'aliquota di finanziamento al fine di determinare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.
L'aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria (32,35%).
L'importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
Gli obblighi per il richiedente sono:
• presentare apposita domanda di autorizzazione alla sede dell'INPDAP.
• corredare la domanda con la certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato.
• versare l'importo dei contributi volontari trimestrali per periodi trimestrali solari mediante appositi bollettini di c/c postale n.99391005, intestati a "INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive - contribuzione volontaria"; i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione.
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data del rilascio dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.
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