Ritenuta IRPEF

Feed - CARABINIERI

Rispondi
acquariooo
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 7
Iscritto il: ven feb 15, 2013 3:02 pm

Ritenuta IRPEF

Messaggio da acquariooo »

Ciao a tutti, la mia domanda è questa;
Quest'anno ho percepito l'emolumento della cassa sottufficiali dove non è stata fatta la ritenuta dell'Irpef, la mia domanda è; ma l'anno prossimo in sede di denuncia dei redditi dovrò dichiarare di aver percepito tale somma ? Oppure il citato emolumento è privo di ritenuta IRPEF ?
Grazie a tutti per la risposta.


schoenberg
Altruista
Altruista
Messaggi: 118
Iscritto il: gio feb 21, 2013 4:35 pm

Re: Ritenuta IRPEF

Messaggio da schoenberg »

acquariooo ha scritto:Ciao a tutti, la mia domanda è questa;
Quest'anno ho percepito l'emolumento della cassa sottufficiali dove non è stata fatta la ritenuta dell'Irpef, la mia domanda è; ma l'anno prossimo in sede di denuncia dei redditi dovrò dichiarare di aver percepito tale somma ? Oppure il citato emolumento è privo di ritenuta IRPEF ?
Grazie a tutti per la risposta.
Io ho fatto inserire sia la liquidazione che la cassa sott.li perché credo che a prescindere dalla ritenuta irpef tutti gli introiti debbano essere dichiarati. Sarà cura di chi ti compila la dichiarazione dei redditi (nel mio caso un patronato) effettuare i relativi conteggi. Ricordo che nell'anno di questa dichiarazione, anche se non rilevante, ho avuto una maggiore tassazione. D'altro canto l'importo delle sanzioni per questo tipo di omissioni sono talmente alte che obiettivamente non conviene.
adklv
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 37
Iscritto il: sab ott 02, 2010 12:16 am

Re: Ritenuta IRPEF

Messaggio da adklv »

ma la liquidazione viene già tassata alla fonte non capisco perché dovrebbe andare a cumulare il reddito!!!

Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Marco64
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 217
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:29 am

Re: Ritenuta IRPEF

Messaggio da Marco64 »

A mio modesto parere non si debbono assolutamente dichiarare i proventi come la Cassa sott. e il tfs anche perché sono già tassate. Allora si dovrebbe dichiarare anche l'introito relativo alla missioni estere anch'essi già tassate!!!
Marco
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Ritenuta IRPEF

Messaggio da gino59 »

Marco64 ha scritto:A mio modesto parere non si debbono assolutamente dichiarare i proventi come la Cassa sott. e il tfs anche perché sono già tassate. Allora si dovrebbe dichiarare anche l'introito relativo alla missioni estere anch'essi già tassate!!!
Marco
===========


.....Marco64 condivido.- Più tassati/tartassati di cosi...??? Salutoni


La tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR - Testo Unico Imposte sul Reddito) consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi.

La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).

La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.
Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

Ad esempio:
•per il TFR, in base all’aliquota media di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo 19 del TUIR (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione);
•per gli arretrati (gli emolumenti arretrati sono tutti quelli che per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti), applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

L’imposta corrispondente alle somme percepite, ad esempio, a titolo di TFR (o indennità equipollenti) e di arretrati di lavoro dipendente è trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) attraverso una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le somme sono riscosse al netto dell’imposta dovuta, chi le riceve non deve indicarle nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro privato che ha alle proprie dipendenze una colf, un giardiniere, eccetera), è lo stesso lavoratore che deve determinare l’imposta dovuta. In tali ipotesi, egli deve riportare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versare l’imposta, nella misura del 20 per cento, a titolo d’acconto (NB: si utilizza il Modello F24, indicando il codice tributo 4200). Dal 1997 (redditi 1996) è infatti dovuto un anticipo, nella misura del 20%, per i redditi soggetti a tassazione separata, d indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Il relativo versamento si effettua in corrispondenza del saldo Irpef annuale con le stese modalità previste per le imposte sui redditi.

Le tipologie di reddito assoggettate all’acconto e i relativi termini di versamento sono riassunti nel quadro seguente:

Proventi derivanti da:
•Plusvalenze da cessione di aziende possedute/esercitate da più di 5 anni
•Plusvalenze da cessione di terreni edificabili
•Indennità per perdita avviamento (locazione, immobili urbani e farmacie)
•Indennità risarcitorie per perdita di redditi relativi a più anni
•Redditi da recesso di società di persone
•Reddito di alcuni proventi di capitale
•Rimborsi di oneri o imposte
•TFR, compresi anticipi e arretrati (se non soggetti a ritenute alla fonte)
•Indennità cess. Collaborazione Coordinata e continuativa (se committente non sostituto d’imposta)
•Indennità sostitutiva del preavviso
•Somme percepite dagli eredi o legatari di diritto del deceduto (esclusi redditi fondiari o di imprese)


Versamento: Acconto 20% sui redditi a tassazione separata
•Va effettuato nei termini e con le modalità previsti per quelli a saldo delle imposte sui redditi



Per i rapporti di lavoro cessati dall’1/1/1998 la deduzione è stata elevata a € 309,87 (era £ 300.000 fino al 31/12/1997) per ogni anno di anzianità effettiva. La deduzione è inoltre ridotta per i rapporti di lavoro con un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e per gli iscritti ad un Fondo pensionistico.
Dal 1993 il TFR non deve essere indicato nella dichiarazione delle persone fisiche in quanto soggetto a ritenuta alla fonte; gli Uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte tassandolo separatamente o facendolo concorrere nell’imponibile dell’anno in cui è percepito, se ciò è più favorevole per il contribuente.

E’ importante sottolineare che ai redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali comunali e regionali dell’Irpef. In alcuni casi, inoltre, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Detta opzione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la percezione, in tutto o in parte, del reddito. In presenza di più redditi dello stesso tipo (tassabili separatamente), ma non appartenenti a categorie diverse, l’opzione in questione esercitata per uno di essi è vincolante per tutti gli altri.

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria (cioè facendo concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti). In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più vantaggiosa per il contribuente.

Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare l’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata.

Come già accennato l’articolo 17 del TUIR contiene le tipologie di reddito cui è applicabile la tassazione separata. In realtà, i redditi a tassazione separata sono attualmente indicati dalle seguenti norme del TUIR e disposizioni speciali:
•l’art. 17 già citato;
•il co. 3 dell’art. 7 TUIR, relativo ai redditi percepiti da eredi;
•l’art. 18 TUIR, concernente l’imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera dei residenti non assoggettati a ritenute o imposta sostitutiva all’atto dell’erogazione;
•redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1.4.1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
•i redditi di impresa ordinaria e di partecipazione in società di persone conseguiti dal 2008 da persone fisiche

Le principali innovazioni in materia di tassazione separata sono:
•l’inserimento, tra i redditi di lavoro soggetti a tassazione separata, delle indennità di cessazione da funzioni notarili e delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività; dall’anno 2001 è prevista la tassazione separata delle rendite pensionistiche derivanti dal riscatto di posizioni individuali, purché non volontario;
•la tassazione separata delle plusvalenze e dell’avviamento, realizzati in sede di liquidazione (ora anche concorsuale) di imprese individuali commerciali, è subordinata al possesso o all’esercizio diretto da più di 5 anni; la tassazione separata va richiesta nella dichiarazione dei redditi;
•l’esclusione della tassazione separata delle plusvalenze (e dell’avviamento) derivanti dalla cessione di aziende commerciali per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) ed assimilate per i soggetti Ires; inoltre l’opzione per la tassazione separata qualora tali redditi siano conseguiti da imprenditori individuali;
•l’allargamento della tassazione separata a tutte le indennità per perdita dell’avviamento commerciale e ai compensi spettanti al conduttore in caso di cessazione di locazioni non abitative; inoltre sono aggiunte le indennità di avviamento per le farmacie spettanti al precedente titolare;
•l’esplicita previsione che i risarcimenti (anche assicurativi) possono essere tassati separatamente quando sono a fronte di perdite di reddito (lucro cessante) verificatesi in più anni;
•l’inclusione dei redditi derivanti da recesso, esclusione, riduzione di capitale e liquidazione (anche concorsuale) realizzati da soci di società (o dagli eredi dei soci) sia di persone che di capitale e cooperative, quando il periodo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio del recesso, esclusione, riduzione, liquidazione ecc. è superiore a 5 anni (per il calcolo di questi redditi le Disposizioni Attuative rimandano all’art 47 TUIR all’1.1.2004, per effetto dell’abrogazione della lett. m dell’art. 17 non è più applicabile la tassazione separata a tali redditi quando conseguono da società soggette all’Ires. Ora questi redditi rientrano tra gli utili da partecipazione tassati in base al comma 7, dell’art. 47 TUIR;
•l’inclusione dei redditi di capitale derivanti alla scadenza dei seguenti contratti e titoli aventi durata superiore a 5 anni e quando non sono soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta definitiva, quali:◦utili da mutui, depositi, conti correnti;
◦utili da obbligazioni e titoli similari;
◦utili da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza;
◦utili da mandati ad enti che gestiscono collettivamente massa patrimoniali;

•l’opzione per la tassazione ordinaria su cui ci si è soffermati in precedenza.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Ritenuta IRPEF

Messaggio da gino59 »

P

Inviato: mer ott 23, 2013 11:37 pm
Da: acquariooo
A: gino59

Ciao Gino 59 ma tu in questo momento sei in linea ?
==============================================

......Mi mandi i msg in MP...!!! cosa vuol dire, cosa significa " sei in linea.?"........!!!!!!
Rispondi