Vittime del dovere per azioni criminose
Vittime del dovere per azioni criminose
Volevo rivolgere una domanda agli utenti più ferrati in materia:- quali differenze ci sono tra chi è riconosciuto "Vittima del Dovere" e chi è riconosciuto "Vittima del Dovere a seguito di azioni criminose"? Ovvero, vi è una differenziazione anche dei benefici concessi? Quali nel dettaglio?
Grazie per le risposte ed un saluto a tutti
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Re: Vittime del dovere per azioni criminose
lcu1972 ha scritto:Volevo rivolgere una domanda agli utenti più ferrati in materia:- quali differenze ci sono tra chi è riconosciuto "Vittima del Dovere" e chi è riconosciuto "Vittima del Dovere a seguito di azioni criminose"? Ovvero, vi è una differenziazione anche dei benefici concessi? Quali nel dettaglio?
Grazie per le risposte ed un saluto a tutti
SOSTANZIALMENTE STA NELL ASSEGNO DI 500 ANZICHE' 258
NEGLI ARRETRATI IN QUANTO L'ASSEGNO DA 500 PARTE DAL MESE SUCCESSIVO ALL EVENTO
MENTRE PER LE VITTIME DOVERE 66/05 PARTONE DAL 2006
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Scusa Francesco ti faccio una piccola correzione, gli assegni di € 500 e € 1033 partono dal giorno successivo all'evento, confermato ieri dal call center per la mia posizionefranruggi ha scritto:lcu1972 ha scritto:Volevo rivolgere una domanda agli utenti più ferrati in materia:- quali differenze ci sono tra chi è riconosciuto "Vittima del Dovere" e chi è riconosciuto "Vittima del Dovere a seguito di azioni criminose"? Ovvero, vi è una differenziazione anche dei benefici concessi? Quali nel dettaglio?
Grazie per le risposte ed un saluto a tutti
SOSTANZIALMENTE STA NELL ASSEGNO DI 500 ANZICHE' 258
NEGLI ARRETRATI IN QUANTO L'ASSEGNO DA 500 PARTE DAL MESE SUCCESSIVO ALL EVENTO
MENTRE PER LE VITTIME DOVERE 66/05 PARTONE DAL 2006
Ciao
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Ciao mauro ti ribadisco che per i destinatari della legge n 388 (azioni criminose)vanno dalla data delle evento per ciò che attiene l assegno da 500 se è avvenuto dopo il 1/1/04 mentre dal 1/1/08 quello da 1033. inoltre aggiungo che se l evento fosse antecedente al 2004 l assegno e'di 258 dal 20/11/08 ( entrata in vigore della legge)al giorno del evento. Poi segue quello da 500.mentre quello da 1033 dal 1/1/08. Se il tuo e del 2009 e'avvio che entrambi gli assegni decorrono dal mese dopo l evento. Riconfermo sulla mia pelle che i destinata delle legge 266/05 gli assegni decorrono 258 dal 1/1/06 e 1033 dal 1/1/08
Spero di aver chiarito questo post
Saluti
Francesco
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Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Messaggio da christian71 »
Scusami Francesco, ma non mi è ancora ben chiara una cosa, mi confermi che una "Vittima del Dovere per azioni criminose" (legge 388) in realtà è a tutti gli effetti una "Vittima della della criminalità organizzata"?, se non erro per entrambe si fa riferimento ad avvenimenti che riportano nell'Art. 416 bis (mafia e camorra) e quindi possiamo dire che è impropriamente definita "Vittima del Dovere per azioni criminose"..... altrimenti in cosa si differenziano?....spero di essermi spiegato......franruggi ha scritto:Ciao mauro ti ribadisco che per i destinatari della legge n 388 (azioni criminose)vanno dalla data delle evento per ciò che attiene l assegno da 500 se è avvenuto dopo il 1/1/04 mentre dal 1/1/08 quello da 1033. inoltre aggiungo che se l evento fosse antecedente al 2004 l assegno e'di 258 dal 20/11/08 ( entrata in vigore della legge)al giorno del evento. Poi segue quello da 500.mentre quello da 1033 dal 1/1/08. Se il tuo e del 2009 e'avvio che entrambi gli assegni decorrono dal mese dopo l evento. Riconfermo sulla mia pelle che i destinata delle legge 266/05 gli assegni decorrono 258 dal 1/1/06 e 1033 dal 1/1/08
Spero di aver chiarito questo post
Saluti
Francesco
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Re: Vittime del dovere per azioni criminose
A mio avviso la legge 388 porta ancora più confusione e disparità di trattamento economico.
Gli importi sono uguali x il 416 bis e anche la decorrenza degli importi arretrati.
I 416 bis come quelli del terrorismo ecco la sostanziale differenza con quelli del dovere .
i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961
i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo) (benefici pensionistici 1° aprile 2006
i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/1/2008)
le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
le vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 34, comma 3, lett. a) della legge n.222 del 2007; benefici pensionistici dal 1°/09/2004)
il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell’evento (benefici art. 2 della legge n. 206 del 2004. decorrenza 1°/09/2004).
In più l'esenzione Irpef delle pensioni.
Saluti
Francesco
Gli importi sono uguali x il 416 bis e anche la decorrenza degli importi arretrati.
I 416 bis come quelli del terrorismo ecco la sostanziale differenza con quelli del dovere .
i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961
i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo) (benefici pensionistici 1° aprile 2006
i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/1/2008)
le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
le vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 34, comma 3, lett. a) della legge n.222 del 2007; benefici pensionistici dal 1°/09/2004)
il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell’evento (benefici art. 2 della legge n. 206 del 2004. decorrenza 1°/09/2004).
In più l'esenzione Irpef delle pensioni.
Saluti
Francesco
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Inoltre......
Le vittime portatrici di invalidità inferiore all’80%, nonché i familiari anche superstiti della vittima, conseguono il diritto al trattamento pensionistico diretto secondo la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori.
I trattamenti pensionistici riconosciuti nell’applicazione di tale normativa non sono imponibili ai fini Irpef per l’intera somma; tale criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette.
Le pensioni di reversibilità o indirette sono poste in pagamento per un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità, in caso di decesso della vittima al momento dell’evento terroristico o dell’azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolta a soggetti indeterminati e posta in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in caso di decesso della vittima portatrice di invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa che abbia proseguito l’attività lavorativa e abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento, beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dalla L. 222/2007, che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo: la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%.
AUMENTO FIGURATIVO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
Nell’attribuzione della maggiorazione, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo “status” del beneficiario quando si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime e ai loro familiari anche superstiti, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che - per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita, incrementata del 7,5%, dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
INVALIDI PERMANENTI NON INFERIORI AL 25%
Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita. A tali soggetti si applica la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori.
ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA ANNUALITÀ
a) superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice con invalidità non inferiore al 25 per cento.
La legge 206/2004, attribuisce ai familiari aventi diritto un trattamento di “doppia annualità” della pensione ai superstiti in caso di decesso delle vittime.
La doppia annualità spetta sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
L’importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
b) Estensione dei destinatari della doppia annualità (articolo 2, comma 105 della 24 dicembre 2007, n. 244).
Dal 1° gennaio 2008, il diritto alla doppia annualità è stato esteso ai superstiti aventi diritto delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci deceduti a seguito di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni.
Relativamente ai soggetti superstiti delle vittime della criminalità organizzata delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, si fa presente che in tali fattispecie, qualora l’evento si è verificato prima dell’11.12.1998, l’importo da prendere a base per la liquidazione delle due annualità è l’importo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto alla data dell’11.12.1998. Per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell’11.12.1998, l’ importo è pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
Quanto sopra illustrato è operante per le domande definite entro il 17/04/2012.
Per le domande pendenti alla data del 17/04/2012 o presentate successivamente a tale data, deve essere preso come parametro l’importo della pensione ai superstiti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell’art. 2 della legge 244/2007 (1° gennaio 2008) qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data. Per i decessi successivi alla predetta data deve essere preso a riferimento l’importo pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
Sugli importi erogati a titolo di doppia annualità della pensione ai superstiti agli aventi diritto a detto trattamento quali superstiti di vittima della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni è effettuata la ritenuta d’acconto, in quanto sulla pensione ai superstiti in argomento non sono attribuiti i benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’attribuzione della doppia annualità compete ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali secondo le quote di reversibilità stabilite per ognuno dall’articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
Per l’attribuzione del beneficio ai soggetti in argomento, dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Chiaro intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, e ai loro familiari. Pertanto il beneficio va concesso anche a coloro che- pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima- hanno perso alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 tale titolarità.
CLAUSOLA D'ORO
L’art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività , che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e -al suo decesso- sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari.
ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
Il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda presso:
la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l’evento;
la Prefettura della Provincia di residenza;
il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.
Il Prefetto o il Console, acquisiti gli elementi necessari per la valutazione del caso (informative, rapporti, atti processuali, verbali delle Commissioni mediche competenti per l’accertamento della invalidità subita) e verificata la sussistenza dei requisiti, emana un decreto di concessione o di diniego dei benefici richiesti.
La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
In considerazione della particolarità dei casi in esame, si ritiene idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, né la patologia invalidante.
La domanda di pensione o di ricostituzione dovrà essere corredata da detta certificazione. Non deve comunque essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovranno presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico, al fine di ottenere i benefici in argomento ,dovranno documentare che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico, mediante presentazione di certificato di stato di famiglia della vittima o dichiarazione sostituiva.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Ministero dell’Interno è competente all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’Inps e dell’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata.
Saluti
Francesco
Le vittime portatrici di invalidità inferiore all’80%, nonché i familiari anche superstiti della vittima, conseguono il diritto al trattamento pensionistico diretto secondo la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori.
I trattamenti pensionistici riconosciuti nell’applicazione di tale normativa non sono imponibili ai fini Irpef per l’intera somma; tale criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette.
Le pensioni di reversibilità o indirette sono poste in pagamento per un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità, in caso di decesso della vittima al momento dell’evento terroristico o dell’azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolta a soggetti indeterminati e posta in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in caso di decesso della vittima portatrice di invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa che abbia proseguito l’attività lavorativa e abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento, beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dalla L. 222/2007, che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo: la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%.
AUMENTO FIGURATIVO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
Nell’attribuzione della maggiorazione, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo “status” del beneficiario quando si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime e ai loro familiari anche superstiti, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che - per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita, incrementata del 7,5%, dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
INVALIDI PERMANENTI NON INFERIORI AL 25%
Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita. A tali soggetti si applica la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori.
ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA ANNUALITÀ
a) superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice con invalidità non inferiore al 25 per cento.
La legge 206/2004, attribuisce ai familiari aventi diritto un trattamento di “doppia annualità” della pensione ai superstiti in caso di decesso delle vittime.
La doppia annualità spetta sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
L’importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
b) Estensione dei destinatari della doppia annualità (articolo 2, comma 105 della 24 dicembre 2007, n. 244).
Dal 1° gennaio 2008, il diritto alla doppia annualità è stato esteso ai superstiti aventi diritto delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci deceduti a seguito di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni.
Relativamente ai soggetti superstiti delle vittime della criminalità organizzata delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, si fa presente che in tali fattispecie, qualora l’evento si è verificato prima dell’11.12.1998, l’importo da prendere a base per la liquidazione delle due annualità è l’importo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto alla data dell’11.12.1998. Per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell’11.12.1998, l’ importo è pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
Quanto sopra illustrato è operante per le domande definite entro il 17/04/2012.
Per le domande pendenti alla data del 17/04/2012 o presentate successivamente a tale data, deve essere preso come parametro l’importo della pensione ai superstiti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del comma 105 dell’art. 2 della legge 244/2007 (1° gennaio 2008) qualora il decesso della vittima sia avvenuto prima di tale data. Per i decessi successivi alla predetta data deve essere preso a riferimento l’importo pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
Sugli importi erogati a titolo di doppia annualità della pensione ai superstiti agli aventi diritto a detto trattamento quali superstiti di vittima della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni è effettuata la ritenuta d’acconto, in quanto sulla pensione ai superstiti in argomento non sono attribuiti i benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’attribuzione della doppia annualità compete ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali secondo le quote di reversibilità stabilite per ognuno dall’articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
Per l’attribuzione del beneficio ai soggetti in argomento, dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Chiaro intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, e ai loro familiari. Pertanto il beneficio va concesso anche a coloro che- pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima- hanno perso alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 tale titolarità.
CLAUSOLA D'ORO
L’art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività , che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e -al suo decesso- sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari.
ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
Il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda presso:
la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l’evento;
la Prefettura della Provincia di residenza;
il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.
Il Prefetto o il Console, acquisiti gli elementi necessari per la valutazione del caso (informative, rapporti, atti processuali, verbali delle Commissioni mediche competenti per l’accertamento della invalidità subita) e verificata la sussistenza dei requisiti, emana un decreto di concessione o di diniego dei benefici richiesti.
La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
In considerazione della particolarità dei casi in esame, si ritiene idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, né la patologia invalidante.
La domanda di pensione o di ricostituzione dovrà essere corredata da detta certificazione. Non deve comunque essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovranno presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico, al fine di ottenere i benefici in argomento ,dovranno documentare che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico, mediante presentazione di certificato di stato di famiglia della vittima o dichiarazione sostituiva.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Ministero dell’Interno è competente all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’Inps e dell’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata.
Saluti
Francesco
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Secondo me, ma è solo in mio modestissimo parere, l'azione criminosa può essere compiuta da un singolo individuo (ed. coltellata) e quindi prendi più soldi ma sei vittima del dovere.
Il buon Francesco che stimo e saluto, mi correggerà.
Salutu
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Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Messaggio da christian71 »
Per Franruggi e Pietro17
Sto provando a ristudiarmi l'art.82 delle legge 388, l'art.1,2,3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, a cui fa riferimento la 388 e la legge 28 novembre 1975, n. 624 e all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, a cui fa riferimento la legge 466....pare che si rimpallano l'una con l'altra e se non mi si frigge prima il cervello e mi ricoverano per stato d'ansia e crisi depressiva proverò a riferirvi cosa ho capito.....almeno spero di capirci qualcosa.....
ne riparliamo dopo cena.....saluti...
Sto provando a ristudiarmi l'art.82 delle legge 388, l'art.1,2,3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, a cui fa riferimento la 388 e la legge 28 novembre 1975, n. 624 e all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, a cui fa riferimento la legge 466....pare che si rimpallano l'una con l'altra e se non mi si frigge prima il cervello e mi ricoverano per stato d'ansia e crisi depressiva proverò a riferirvi cosa ho capito.....almeno spero di capirci qualcosa.....
ne riparliamo dopo cena.....saluti...
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Riprendendo l'argomento iniziale, che cosa spinge a determinare in uno o nell'altro senso?
Il tipo di istanza formulata oppure, come credo dovrebbe essere, la dinamica dell'evento?
Nel mio caso, ad es., ho formulato l'istanza chiedendo il riconoscimento dello status di vittima del dovere perchè rimasto gravemente ferito (in Puglia durante il periodo del contrabbando), durante uno scontro con oltre 10 contrabbandieri...
Allo stato, mi trovo inserito nell'ultima graduatoria, per cui, da quanto letto nei vari post (le vittime di azioni criminose non compaiono in graduatoria), ritengo di essere stato riconosciuto come "Vittima del Dovere" e non come "Vittima del Dovere a seguito di azioni criminose".
Da quello che ho letto in questi anni, mi sembra di aver intuito che la determinazione in uno o nell'altro senso sia piuttosto arbitraria, lasciata più che altro alla interpretazione/discrezionalità del funzionario di turno che esamina l'istanza.
E' così?
Saluti a tutti,
Darluc
Il tipo di istanza formulata oppure, come credo dovrebbe essere, la dinamica dell'evento?
Nel mio caso, ad es., ho formulato l'istanza chiedendo il riconoscimento dello status di vittima del dovere perchè rimasto gravemente ferito (in Puglia durante il periodo del contrabbando), durante uno scontro con oltre 10 contrabbandieri...
Allo stato, mi trovo inserito nell'ultima graduatoria, per cui, da quanto letto nei vari post (le vittime di azioni criminose non compaiono in graduatoria), ritengo di essere stato riconosciuto come "Vittima del Dovere" e non come "Vittima del Dovere a seguito di azioni criminose".
Da quello che ho letto in questi anni, mi sembra di aver intuito che la determinazione in uno o nell'altro senso sia piuttosto arbitraria, lasciata più che altro alla interpretazione/discrezionalità del funzionario di turno che esamina l'istanza.
E' così?
Saluti a tutti,
Darluc
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Con questi periodi di crisi, si attaccano a tutto pur di non risarcire il giusto. Da come dici, pur non sapendo i fatti, potresti rientrare nelle vittime del dovere - da azione criminosa.
Se ti va, accenna brevemente l'accaduto, potremmo essere tutti più precisi.
Saluti.
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Se ti va, accenna brevemente l'accaduto, potremmo essere tutti più precisi.
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Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Pensa sono stato dichiarato vittima del dovere per lesioni riportate durante un servizio antidroga altamente operativo conclusasu con il sequestro di 10 kg di coca trovati nella macchina del delinquente che non ha esitato a travolgermi. Ben tre interventi all arto superiore eppure sono stato considerato così! Altro che aggressione! Se mi sparava mi faceva meno danni! Vedrò se sarà possibile fare ricorso
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Re: Vittime del dovere per azioni criminose
Cristian non scervellarti la norma e' proprio così x non renderla comprensibile. Sono anni che cerco di interpretarla ma i risultati sono sempre ambigui. La mia esperienza di basa sui racconti dei colleghi già decretati e di wuelli prossimi. Nell occasione ringrazio pietro 17 amico con quale trascorriamo buon tempo al telefono cercando di ricavare il meglio dall esperienza di ognuno
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
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