Monetizzazione licenza

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aquila61cr

Monetizzazione licenza

Messaggio da aquila61cr »

Ciao a tutti, sono un 1° M.llo A.M. e sono stato riformato l'altro ieri dal .M.O. per infermità; ero in aspettativa da Marzo 2013 e non ho fruito di quasi tutta la licenza ordinaria, avrei bisogno del modulo di richiesta per la monetizzazione, c'è qualcuno in grado di inviarmelo magari in allegato alla risposta? Vi ringrazio anticipatamente e saluto


rola61

Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da rola61 »

Ciao aquila61.
Un modulo di richiesta non esiste.
Sei tu che tramite il tuo capo servizio fai la richiesta scitta al Comando della monetizzazione della licenza ordinaria non goduta ovviamente in dodicesimi fino alla data del congedo.
Ti allego file della circolare di PERSOMIL che regola il tutto.
Compenso sostitutivo della licenza ordinaria - Circolarel 28.02.2011.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
aquila61cr

Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da aquila61cr »

Ok, va benissimo! E grazie mille!!
Vinc.
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da Vinc. »

Ciao a tutti, sono un 1° M.llo Lgt A.M., pure io come aquila61cr sono stato riformato l'altro ieri dalla C.M.O. per infermità dopo tanta aspettativa.
Lunedì mi devo recare in ufficio per iniziare le pratiche e tutto il resto, non so cosa dovrò compilare e quant'altro, tra cui anche chiedere il recupero della licenza del 2012 e 2013. Tutti coloro che si sono trovati nelle nostre stesse condizioni, sarebbero così gentili da fornirci indicazioni utili su cosa dobbiamo chiedere alla nostra amministrazione e di cosa abbiamo bisogno.
Inoltre, qualcuno sa se per evitare il rimborso dei soldi percepiti, nel caso in cui non venga assegnata la causa di servizio, o che venga definita dopo 24 mesi, è sufficiente che sul foglio di riforma ci sia scritto "SI REIMPIEGABILE NEI RUOLI CIVILI DELL' AMMINISTRAZIONE DIFESA", o è necessario fare domanda nei ruoli civili.
Lo chiedo perchè mi sembra di ricordare che la legge parla solo di dicitura da parte del foglio di riforma, e che non accenna affatto se il riformato la chiede oppure no.
Sicuro che molti di voi preparati in materia sapranno darci utili info.
Ringrazio per la vostra collaborazione.
panorama
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da panorama »

Quello che si può anche fare.

1) - Pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo.

2) - obbligo per l’amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del privato.

Il resto leggetelo qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/11/2013 201302554 Sentenza Breve 1


N. 02554/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 117 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2013, proposto da:
E. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 18

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta dal ricorrente in data 21.12.2012 per la corresponsione del pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2013, E. M., Sottoufficiale dell’Aeronautica militare, rappresentava di essere cessato dal servizio permanente effettivo in data 16 luglio 2009 e di avere proposto all’amministrazione convenuta la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite a causa della cessazione suddetta.

Poiché l’organo competente ad esprimersi in ordine all’istanza del ricorrente – rinnovata nel dicembre 2012 – non si era ancora pronunciato sulla stessa, il sig. OMISSIS chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione convenuta e la nomina di un Commissario ad acta per l’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento.

Si costituiva il Ministero della Difesa, che resisteva al ricorso con memoria di mero stile, e, dopo un’ordinanza istruttoria volta a verificare lo stato del procedimento amministrativo attivato dal sig. OMISSIS, la causa veniva discussa e passava in decisione a seguito di camera di consiglio svoltasi in data 23 ottobre 2013.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente obbligo per l’amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del privato.

Il sig. OMISSIS ha attivato un procedimento amministrativo volto ad ottenere la corresponsione, in presenza dei presupposti di fatto, di un compenso retributivo previsto e disciplinato dalla normativa di settore, e il Ministero competente non si è attivato in modo positivo, serbando un comportamento da qualificarsi come illegittimo, a fronte di un preciso obbligo di rispondere al suo ex dipendente con un provvedimento espresso e dell’avvenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento (la nuova istanza è stata infatti notificata in data 3 gennaio 2013).

Ne deriva che l’amministrazione è obbligata a provvedere sull’istanza del sig. OMISSIS entro trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Sussistendo una domanda in tal senso da parte del ricorrente, e avendo il Collegio constatato una perdurante ed ingiustificata inerzia da parte dell’amministrazione interessata, occorre altresì nominare quale Commissario ad acta, ai fini dell’esecuzione della presente sentenza, la dott.ssa Paola Velluso, capo della Seconda Sezione Contenzioso presso l’Ufficio del Trattamento economico sottufficiali e truppa della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, che procederà nei termini di cui in motivazione, ove il competente Ufficio non adempia nel termine assegnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione i)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del sig. OMISSIS, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- ordina al Ministero della Difesa di provvedere sulla suddetta istanza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta, ai fini dell’esecuzione della presente sentenza, la dott.ssa Paola Velluso, capo della Seconda Sezione Contenzioso presso l’Ufficio del Trattamento economico sottufficiali e truppa della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa.

Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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panorama
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da panorama »

Quello che si può anche fare.

1) - Pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo.

2) - obbligo per l’amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del privato.

Il resto leggetelo qui sotto.
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20/11/2013 201302554 Sentenza Breve 1


N. 02554/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 117 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2013, proposto da:
E. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 18

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza prodotta dal ricorrente in data 21.12.2012 per la corresponsione del pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2013, E. M., Sottoufficiale dell’Aeronautica militare, rappresentava di essere cessato dal servizio permanente effettivo in data 16 luglio 2009 e di avere proposto all’amministrazione convenuta la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite a causa della cessazione suddetta.

Poiché l’organo competente ad esprimersi in ordine all’istanza del ricorrente – rinnovata nel dicembre 2012 – non si era ancora pronunciato sulla stessa, il sig. OMISSIS chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione convenuta e la nomina di un Commissario ad acta per l’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento.

Si costituiva il Ministero della Difesa, che resisteva al ricorso con memoria di mero stile, e, dopo un’ordinanza istruttoria volta a verificare lo stato del procedimento amministrativo attivato dal sig. OMISSIS, la causa veniva discussa e passava in decisione a seguito di camera di consiglio svoltasi in data 23 ottobre 2013.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente obbligo per l’amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del privato.

Il sig. OMISSIS ha attivato un procedimento amministrativo volto ad ottenere la corresponsione, in presenza dei presupposti di fatto, di un compenso retributivo previsto e disciplinato dalla normativa di settore, e il Ministero competente non si è attivato in modo positivo, serbando un comportamento da qualificarsi come illegittimo, a fronte di un preciso obbligo di rispondere al suo ex dipendente con un provvedimento espresso e dell’avvenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento (la nuova istanza è stata infatti notificata in data 3 gennaio 2013).

Ne deriva che l’amministrazione è obbligata a provvedere sull’istanza del sig. OMISSIS entro trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Sussistendo una domanda in tal senso da parte del ricorrente, e avendo il Collegio constatato una perdurante ed ingiustificata inerzia da parte dell’amministrazione interessata, occorre altresì nominare quale Commissario ad acta, ai fini dell’esecuzione della presente sentenza, la dott.ssa Paola Velluso, capo della Seconda Sezione Contenzioso presso l’Ufficio del Trattamento economico sottufficiali e truppa della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, che procederà nei termini di cui in motivazione, ove il competente Ufficio non adempia nel termine assegnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione i)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del sig. OMISSIS, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- ordina al Ministero della Difesa di provvedere sulla suddetta istanza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta, ai fini dell’esecuzione della presente sentenza, la dott.ssa Paola Velluso, capo della Seconda Sezione Contenzioso presso l’Ufficio del Trattamento economico sottufficiali e truppa della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa.

Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
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Vinc.
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Re: Monetizzazione licenza / stipendio tredicesima

Messaggio da Vinc. »

Buongiorno a tutti, felice di essere tornato a scrivere su questo forum.
Vi riporto subito alcuni dubbi, sicuro che voi altri sarete in grado di dissipare.
1. Ho chiesto alla mia AMM. la monetizzazione della licenza per gli anni 2011-ordinaria / 2012-ordinaria+legge 937 / 2013-ordinaria+legge 937, mi hanno rimandato la pratica indietro dicendo che la legge 937 non spetta perchè non è monetizzabile. Ora chiedo a voi se è vero, e se qualcuno è in possesso di una eventuale direttiva dove si evince che è monetizzabile.

2. Ho scoperto ieri che che oltre ad avere lo stipendio di novembre, mi hanno pagato anche la tredicesima, credo in dodicesimi ( fino a settembre, sono stato riformato ad ottobre ), facendo alcuni calcoli sembra che sia per 9 mesi, è giusto cosi, o doveva essere comunque la mia amministrazione a darmi la tredicesima, completa, nello stesso modo in cui mi da ancora lo stipendio? e poi devo fare richiesta a ex-inpdap per il recupero della parte mancante, o avverrà tutto in automatico?

Chiedo ad aquila61cr, visto che ci troviamo nelle stesse condizioni, se stà avendo i miei stessi problemi, sia chiaro, problemi risolvibili, che però ti fanno rodere un pochettino.
Ringrazio per le risposte che tutti voi posterete nel chiarire i dubbi sopra esposti.
ghirappa66

Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da ghirappa66 »

AL COMANDO......
OGGETTO: RICHEISTA NUMERAZIONE LICENZA ORDINARIA.
IL SOTTOSCRITTO.................................................
IN SERVIZIO.....E DI ESSERE STATO IN ASPETTATIVA CONTINUATA SINO AL ..........E SUCCESSIVAMENTE POSTO IN CONGEDO IN DATA................. CHIEDE IL PAGAMENTO DELLA SEGUENTE LICENZA:
(ESEMPIO) ANNO 2012 LICENZA ORDINARIA SPETTANTE 39 USUFRITA 21 RIMANENZA 18
ANNO 2013 LICENZA ORDINARIA SPETTANTE 39 USUFRITA 00 RIMANENZA 39


FIRMATO
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ZioSam
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da ZioSam »

Nei Carabinieri la richiesta è previsto che venga fatta d'UFFICIO dal Comando che concede la licenza (anche se spesso molti comandi CC ignorano, o vogliono ignorare, tale disposizione).

Detto Comando invia la richiesta al nostro Centro Nazionale Amministrativo in Chieti che provvede a liquidare gli interessati.

Sicuri che la pratica non debba essere fatta d'ufficio anche in Aeronautica?
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pietro17
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da pietro17 »

ZioSam penso che ogni amministrazione faccia come meglio crede. Nella Gdf non ti fanno proprio nulla. O la presenti tu o ti attacchi. La differenza è che da voi la pagano dopo più di un anno, da noi, normalmente, un paio di mesi.


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ZioSam
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da ZioSam »

Quindi pro e contro.
L'avevo buttata lì, visto che da noi molti comandi fanno finta di non sapere nulla quando alla fine è prevista che la cosa venga fatta d'ufficio.
panorama
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da panorama »

per Vinc.
vai alla sezione Carabinieri ove io ho postato tutte le sentenze che riguardano il mancato pagamento delle festività soppresse di cui alla legge 937.
Logicamente, rinnova la richiesta citando gli estremi delle sentenze postate da me e vedi cosa ti scriveranno e poi in caso negativo, l'unica strada da percorrere è il ricorso al Tar.
Quello che ti raccomando nel caso che tu fai ricorso al Tar, digli e pretendi, da parte del tuo avvocato che deve citare le sentenze in modo da far capire al Tar che già analoghi Tribunali amministrativi hanno deciso in tale riconoscimento, anzi, vedi che un collega ha chiesto anche la monetizzazione dei riposi settimanali NON fruiti nell'intermedio della spettanza della licenza ordinaria. Pertanto, prendi spunto.
Vinc.
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da Vinc. »

Grazie di cuore a tutti, prenderò in esame le sentenze e cercherò di portarli all'attenzione della mia amministrazione.
Da quello che ho letto mi sembra di capire che non esiste una normativa a riguardo, quindi non si può andare in ufficio e puntare i piedi, non abbiamo carte di appoggio, ci tocca solo fare ricorso una volta accreditati i giorni da loro dati. Mi sembra che anche la parte sulla tassazione è molto confusionaria, pure in quel caso non è chiaro se devono essere tassati oppure no.
Spero che qualcuno più informato di noi pubblichi normative a riguardo, in modo da chiarirci le idee e poter puntare i piedi una volta e per sempre.
Ringrazio tutti voi
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pietro17
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da pietro17 »

Comunque sia loro sanno bene che, considerato l'importo esiguo delle festività soppresse, nessuno farà mai ricorso al TAR. (Costi / benefici)
Saluti.


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panorama
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Re: Monetizzazione licenza

Messaggio da panorama »

Qui si parla di Licenza Ordinaria e di Licenza Speciale (festività soppresse)

Il ricorrente appartiene al Corpo Forestale dello Stato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) - ricorre al TAR per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

- per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2) - IL RICORRENTE invoca l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

3) - Si è costituito il Ministero, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4) - Ma il ricorrente non ci sta poiché non ha ottenuto ciò che gli spettava di diritto.

5) - Pertanto, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite;

IL TAR PRECISA per quanto riguarda le sole Festività Soppresse non pagate:

6) - Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

7) - Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

8) - Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

02/01/2014 201400011 Sentenza 1


N. 00011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2011, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gubbini, con domicilio eletto presso Laura Modena, in Perugia, via Alessi, 32;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Isp. Generale - Servizio III - Div. 11^ Ufficio Trattamento Economico Accessorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010 del Capo del Corpo Forestale dello Stato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno istante impugna il decreto n. 227/10/utea del 22 dicembre 2010 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con cui gli è stato riconosciuto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito nonché delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 limitatamente al periodo non trascorso in costanza di aspettativa per malattia.

Chiede, pertanto, oltre all’annullamento parziale del suesposto decreto per la parte lesiva, l’accertamento del diritto alla monetizzazione anche per il suesposto periodo in aspettativa e relativa condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle somme dovute.

A sostegno del ricorso deduce articolate censure di violazione di legge (art. 18 D.P.R. 254/1999, art. 14 D.P.R. 395/1995, art. 36 Cost.) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, invocando l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2013, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Alla luce del sopravvenuto decreto di annullamento parziale in autotutela, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa azionata nel presente giudizio concernente la monetizzazione per il periodo di aspettativa delle giornate spettanti e non fruite di congedo ordinario, determinandosi sullo specifico punto controverso la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 cod. proc. amm.

Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

3. Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente a questo segmento della pretesa azionata, con annullamento in parte qua del decreto impugnato ed accertamento del diritto del ricorrente al pagamento sostitutivo delle suddette giornate di riposo (legge 937/1977) con condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Per i suesposti motivi, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e l’accoglimento del ricorso per la parte rimanente.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara in parte la cessazione della materia del contendere;

- accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato e condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme dovute, come da motivazione;

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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