ia domanda
Messaggioda diego84 » lun ott 07, 2013 11:09 pm
grazie per la risposta che mi ha dato mi indicherebbe qua in sardegna chi sono gli avv che si occupanp della materia e sopreattutto se questi art che ora citDal 9 ottobre 2010 è entrato in vigore il nuovo Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs 66 del 2010) e tutte le leggi vecchie sono state abrogate e confluite nel suo interno... quindi devi considerare che l'articolo di legge, per il quale ti hanno riformato, potrebbe avere cambiato denominazione.
In particolare devi fare riferimento agli articoli 1939 e 1982, del codice succitato, che ti trascrivo per la parte che ti interessa:
Art. 1939
Autotutela amministrativa
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale:
a) [...omissis...]
b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.
Art. 1982
Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal fine delegata.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.
Presenta quindi istanza a "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" richiedendo la revisione e revoca del provvedimento di riforma, ai sensi dell'articolo 1939 del Codice dell'Ordinamento Militare, per il motivo che la tua patologia non è più in essere e/o non è più causa di non idoneità al servizio militare incondizionato.o posso valere anche per me e como posso presentare domanda.
puo rsp se questi art vanno bene
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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