SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

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robjesi
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SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da robjesi »

SONO IN ASPETTATIVA PER CAUSA DI SERVIZIO DAL 1 MAGGIO 2012
E' HO RAGGIUNTO I 18 MESI. ORA ?


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angri62
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da angri62 »

robjesi ha scritto:SONO IN ASPETTATIVA PER CAUSA DI SERVIZIO DAL 1 MAGGIO 2012
E' HO RAGGIUNTO I 18 MESI. ORA ?
al termine dei 548 giorni continuativi si viene dispensati dal servizio
legge 3/57 art. 68 c.3 - art.71
saluti
ZioSam
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da ZioSam »

Bisogna vedere se appartenente a corpo di Polizia civile o militare.

Il numero di giorni di aspettativa in tal caso è diverso.

Se sei CC o Finanziere vieni dispensato dal servizio al superamento dei 730 gg di aspettativa.
Inoltre, se non hai presentato causa di servizio per la (o le) malattia per la quale sei in aspettativa, oltre i 18 mesi hai la decurtazione completa dello stipendio.
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da antoniougrigiu »

niente entri nel ventesimo mese
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angri62
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da angri62 »

ZioSam ha scritto:Bisogna vedere se appartenente a corpo di Polizia civile o militare.

Il numero di giorni di aspettativa in tal caso è diverso.

Se sei CC o Finanziere vieni dispensato dal servizio al superamento dei 730 gg di aspettativa.
Inoltre, se non hai presentato causa di servizio per la (o le) malattia per la quale sei in aspettativa, oltre i 18 mesi hai la decurtazione completa dello stipendio.
scusa zio, se scrive nella polizia penitenziaria penso che ci appartenga. che dici?
ciao
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da antoniougrigiu »

visto che dici che la convalescenza e per causa di servizio non vai incontro in nessuna decurtazione.
al compimento dei 911 giorni nel quinquennio o 548 continuativi sei dispensato e se ai più di 15 anni di servizio ai diritto a pensione. l'unica cosa che ti può succedere e che non hai diritto ai ruoli civili , e non ti danno i benefici sul tfr.
per altro non rischi nulla.
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da antoniougrigiu »

ma ti dovrebbero riformare a più presto in quanto sei a 548 continuativi. in ogni caso la direzione ha l'obbligo in base alla circolare ministeriale che non ricordo il numero ma si può risalire facilmente, che al compimento massimo 548 continuativo o 911 in cinque anni di inviarti il giorno di compimento alla cmo di appartenenza ai fini della dispensa .
quindi sei in una botte di ferro, anche perche la malattia e per causa di servizio. altrimenti se non hai causa di servizio in corso ti avrebbero fatto la decurtazione già dal 12 mese.
quindi stai tranquillo sei in una botte di ferro. l'unica cosa che rischi sono la cifra di euro 4000 sulla buonuscita.
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angri62
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da angri62 »

antoniougrigiu ha scritto:ma ti dovrebbero riformare a più presto in quanto sei a 548 continuativi. in ogni caso la direzione ha l'obbligo in base alla circolare ministeriale che non ricordo il numero ma si può risalire facilmente, che al compimento massimo 548 continuativo o 911 in cinque anni di inviarti il giorno di compimento alla cmo di appartenenza ai fini della dispensa .
quindi sei in una botte di ferro, anche perche la malattia e per causa di servizio. altrimenti se non hai causa di servizio in corso ti avrebbero fatto la decurtazione già dal 12 mese.
quindi stai tranquillo sei in una botte di ferro. l'unica cosa che rischi sono la cifra di euro 4000 sulla buonuscita.
i giorni nen quinquennio sono 913.
poi che sono ste 4000?
ZioSam
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da ZioSam »

angri62 ha scritto:
scusa zio, se scrive nella polizia penitenziaria penso che ci appartenga. che dici?
ciao

Il fatto è che molti che scrivono non appartengono alla forza di Polizia alla quale si riferisce la sezione specifica del forum. Tutto qui.
panorama
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da panorama »

Personale PolPen.

collocamento in aspettativa d'ufficio della istante per il periodo dal 20 febbraio 2009 al 13 dicembre 2009, nella parte in cui dispone la decurtazione del trattamento economico nella misura del 50%.

PUNTI PARTICOLARI DEL RICORSO/SENTENZA.

1) - La ricorrente, ex vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria emesso nei suoi confronti dalla C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare di Taranto in data 20 febbraio 2009 – in quanto affetta da “Disturbo ansioso-depressivo reattivo” – transitava, su domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione e in data 14 dicembre 2009, essendo stata inquadrata nella posizione economica B3 - profilo professionale di Cancelliere di Tribunale - prendeva servizio presso il Tribunale di OMISSIS, Sezione Distaccata di OMISSIS.

2) - Sulla scorta di ciò, con il decreto impugnato l’Amministrazione disponeva il collocamento in aspettativa d’ufficio della ricorrente ai sensi dell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992 per il periodo intercorrente dall’accertamento della non idoneità al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria (20 febbraio 2009) sino a tutto il periodo precedente all’immissione in servizio nei ruoli civili (13 dicembre 2009), stabilendo che, per il suddetto periodo, alla dipendente fosse corrisposto il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, ossia nella misura del 50% di quello spettante.

3) - A sostegno del gravame la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 del DPR n. 170/2007 e l’eccesso di potere sotto distinti profili.

4) - In particolare, ella si duole dell’omessa applicazione del comma 3 della citata disposizione,

IL TAR DI LECCE precisa:

5) - La normativa invocata dalla ricorrente non è applicabile al caso di specie.

6) - A ben guardare, infatti, l’art. 12, comma 3, del DPR n. 170/2007 disciplina il trattamento economico da riservare al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare che sia stato destinatario di un giudizio di inidoneità permanente al servizio, per il periodo intercorrente dal giudizio di non idoneità alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

7) - Nel caso in esame, invece, la dipendente non ha mai chiesto né ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per cui è stata giudicata non idonea al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, cosicchè correttamente l’Amministrazione ha fatto applicazione della diversa disciplina contenuta nell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992, secondo cui il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato giudicato non idoneo per motivi di salute, trasferito su domanda nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato “nel periodo intercorrente … è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

8) - Pertanto, poiché quando è stato pronunciato il giudizio di non idoneità la ricorrente percepiva il 50% del trattamento economico complessivo per aver ella maturato, alla data del 13 febbraio 2009, dodici mesi consecutivi di assenza dal servizio per malattia non dipendente da causa di servizio - ai sensi di quanto disposto dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 e dal DPR n. 724/1994 - , anche per il periodo in cui è stata collocata in aspettativa d’ufficio l’Amministrazione le ha riconosciuto il medesimo trattamento economico.

Per completezza vi invito anche ha leggere il tutto qui sotto.
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12/09/2013 201301885 Sentenza 2


N. 01885/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2013, proposto da:
M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caniglia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Nicola De Pietro in Lecce, via B. Martello, 19;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento
del decreto n. …/12/ASP datato 23 maggio 2012 emesso dal Provveditore Regionale per la Puglia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio della istante per il periodo dal 20 febbraio 2009 al 13 dicembre 2009, nella parte in cui dispone la decurtazione del trattamento economico nella misura del 50%.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 102/2013;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi, nei preliminari, l’avv. C. Caniglia per la ricorrente e l’avv. dello Stato M. G. Invitto per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, ex vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di OMISSIS, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria emesso nei suoi confronti dalla C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare di Taranto in data 20 febbraio 2009 – in quanto affetta da “Disturbo ansioso-depressivo reattivo” – transitava, su domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione e in data 14 dicembre 2009, essendo stata inquadrata nella posizione economica B3 - profilo professionale di Cancelliere di Tribunale - prendeva servizio presso il Tribunale di OMISSIS, Sezione Distaccata di OMISSIS.

Sulla scorta di ciò, con il decreto impugnato l’Amministrazione disponeva il collocamento in aspettativa d’ufficio della ricorrente ai sensi dell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992 per il periodo intercorrente dall’accertamento della non idoneità al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria (20 febbraio 2009) sino a tutto il periodo precedente all’immissione in servizio nei ruoli civili (13 dicembre 2009), stabilendo che, per il suddetto periodo, alla dipendente fosse corrisposto il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, ossia nella misura del 50% di quello spettante.

Tale ultimo provvedimento è stato contestato dall’interessata proprio nella parte in cui dispone detta decurtazione del 50%.

A sostegno del gravame la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 del DPR n. 170/2007 e l’eccesso di potere sotto distinti profili.

In particolare, ella si duole dell’omessa applicazione del comma 3 della citata disposizione, in base al quale “il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.

Con atto depositato in data 7 febbraio 2013, integrato da successiva produzione documentale, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto.

La normativa invocata dalla ricorrente non è applicabile al caso di specie.

A ben guardare, infatti, l’art. 12, comma 3, del DPR n. 170/2007 disciplina il trattamento economico da riservare al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare che sia stato destinatario di un giudizio di inidoneità permanente al servizio, per il periodo intercorrente dal giudizio di non idoneità alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Nel caso in esame, invece, la dipendente non ha mai chiesto né ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per cui è stata giudicata non idonea al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria, cosicchè correttamente l’Amministrazione ha fatto applicazione della diversa disciplina contenuta nell’art. 76, comma 12, del d.lgs. n. 443/1992, secondo cui il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato giudicato non idoneo per motivi di salute, trasferito su domanda nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato “nel periodo intercorrente … è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

Pertanto, poiché quando è stato pronunciato il giudizio di non idoneità la ricorrente percepiva il 50% del trattamento economico complessivo per aver ella maturato, alla data del 13 febbraio 2009, dodici mesi consecutivi di assenza dal servizio per malattia non dipendente da causa di servizio - ai sensi di quanto disposto dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 e dal DPR n. 724/1994 - (cfr. nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di OMISSIS prot. 2549 del 3 marzo 2009), anche per il periodo in cui è stata collocata in aspettativa d’ufficio l’Amministrazione le ha riconosciuto il medesimo trattamento economico.

III. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
panorama
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Re: SUPERO I 19 MESI DI ASPETTATIVA. CHE MI PUO' SUCCEDERE

Messaggio da panorama »

1) - diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il periodo di "servizio attivo" di 96 giorni continuativamente prestato nell'arco temporale dal 6.10.2011 al 8.1.2012 ai fini dell'interruzione del periodo di aspettativa ex art. 70 del D.P.R. n.3/1957 e , comunque, a vedersi quantificare i giorni di aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3/1957;

2) - parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del capo del dipartimento Ufficio studi e ricerche dell'8.5.2013, prot. n. 539 P.U.;

3) - circolari dipartimentali menzionate nel decreto n. 03/13.

4) - Egli, rientrato in servizio in data 6.1.2011 dall’ultimo periodo di aspettativa, ha svolto 96 giorni continuativi di servizio (dal 6.10.2011 all’8.1.2012), durante i quali ha usufruito di 6 giorni di permesso per assistere il figlio di 10 anni, in applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

IL TAR precisa:

5) - L’art. 70 del d.p.r. n. 3/1957 prevede che i periodi di aspettativa per ragioni di salute si sommano tra loro, ai fini della determinazione del limite massimo di 18 mesi, quando tra essi non intercorrano più di tre mesi di servizio attivo.

6) - Il calcolo dei periodi di aspettativa, ex art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, riguarda tutti giorni di aspettativa del quinquennio non interrotti da almeno tre mesi e un giorno di servizio attivo;

- ) - diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che sia ricorso a due periodi di aspettativa e chi invece abbia frazionato lo stesso tempo di aspettativa in vari distinti periodi ravvicinati tra loro.

Ricorso PERSO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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03/09/2014 201401418 Sentenza 1


N. 01418/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il periodo di "servizio attivo" di 96 giorni continuativamente prestato nell'arco temporale dal 6.10.2011 al 8.1.2012 ai fini dell'interruzione del periodo di aspettativa ex art. 70 del D.P.R. n.3/1957 e , comunque, a vedersi quantificare i giorni di aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3/1957; e conseguentemente, del diritto a vedersi corrispondere la retribuzione spettante nel periodo dal 23.8.2013 al 23.10.2013 (pari ad euro 3.600);

per la condanna
a ricalcolare il periodo di aspettativa spettante al ricorrente e, conseguentemente, a corrispondergli la retribuzione non erogatagli nel periodo dal 23.8.2013 al 23.10.2013, pari ad euro 3600 (o quella, anche diversa, che risulterà di giustizia); previa, ove occorrendo
la disapplicazione e/o annullamento
- del decreto del 14.9.2013, prot. n. 03/13;
- della nota del 26.8.2013, prot. n. 7818/UD;
- della nota del 2.9.2013 prot. n. 35925/II;
- del parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del capo del dipartimento Ufficio studi e ricerche dell'8.5.2013, prot. n. 539 P.U.;
- delle lettere circolari dipartimentali menzionate nel decreto n. 03/13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS-, dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di assistente capo, presta servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione di -OMISSIS-.

A decorrere dal 2006 il ricorrente, a causa di -OMISSIS-, ha dovuto avvalersi di periodi di aspettativa per infermità.

Egli, rientrato in servizio in data 6.1.2011 dall’ultimo periodo di aspettativa, ha svolto 96 giorni continuativi di servizio (dal 6.10.2011 all’8.1.2012), durante i quali ha usufruito di 6 giorni di permesso per assistere il figlio di 10 anni, in applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

In data 1.3.2012 la Direzione O.P.G. di -OMISSIS- ha comunicato al deducente l’impossibilità di considerare come servizio attivo l’utilizzo dei permessi previsti dal citato art. 33, e che quindi gli stessi non determinavano l’interruzione dell’aspettativa prevista dall’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957.

Per effetto di tale linea interpretativa, alla data del 1.3.2012 residuavano al ricorrente pochi giorni di aspettativa per infermità retribuita ex art. 68, comma 3, del d.p.r. n. 3/1957 e la possibilità di richiedere, in forza dell’art. 70, comma 3, del d.p.r. n. 3/1957, la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

A decorrere dal 22.8.2013 l’interessato, avendo esaurito secondo l’Amministrazione i 18 mesi di aspettativa retribuita, è stato collocato in aspettativa senza assegni, come disposto con decreto del Direttore della Direzione O.P.G. di -OMISSIS- datato 14.9.2013, il quale ha accolto la richiesta di concessione di 62 giorni (dal 23.8.2013 al 23.10.2013) di aspettativa non retribuita (documento n. 10 allegato al gravame), ad esito del giudizio di temporanea inidoneità al servizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-(documento n. 8).

Sottoposto nuovamente a visita il signor -OMISSIS-, in data 23.10.2013, è stato riconosciuto idoneo al servizio, cosicchè da tale giorno egli ha ripreso servizio (documento n. 11).

Avverso il predetto decreto, ai fini dell’accertamento del diritto a vedersi riconoscere il periodo di servizio attivo di 96 giorni, il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992; violazione del d.lgs. n. 216/2003; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 68 e 70 del d.p.r. n. 3/1957.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n. -OMISSIS- questo TAR ha respinto l’istanza cautelare.

Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-.

All’udienza dell’11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità della prestazione lavorativa; a conferma di ciò, l’istante richiama il parere del Ministero del lavoro del 5.5.2004, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8.3.2005 e il decreto n. 6/2012 del Direttore del Dipartimento di -OMISSIS- (secondo i quali l’utilizzo dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 non determina decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità), il parere del Consiglio di Stato n. 3889 del 9.11.2005 (che, interpellato in merito agli effetti sulle ferie dei permessi ex art. 33, ha chiarito che essi sono assenze brevi che si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità e sono riconducibili ad un quadro di tutela di valori presidiati da norme costituzionali), l’art. 71, comma 5, del d.l. n. 112/2008 (secondo cui l’assenza per i permessi ex art. 33, al pari delle assenze per maternità, sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa), la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datata 8.5.2013 (secondo cui sono considerati servizio attivo anche i periodi fruiti a titolo di congedo ordinario, di riposo ex legge n. 937/1977, di congedo per maternità e di interdizione anticipata riconosciuta dall’Ispettorato del Lavoro nei casi di gravidanza a rischio).

La censura è infondata.

L’art. 70 del d.p.r. n. 3/1957 prevede che i periodi di aspettativa per ragioni di salute si sommano tra loro, ai fini della determinazione del limite massimo di 18 mesi, quando tra essi non intercorrano più di tre mesi di servizio attivo.

Orbene, la locuzione “servizio attivo” utilizzata dal legislatore, che non si rinviene in altre disposizioni normative (nemmeno quelle relative ai giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992), deve essere intesa in senso lessicale come attività di servizio effettivamente prestata mediante reale esplicazione delle mansioni; invero, il significato letterale della parola “attivo” sottintende la chiara volontà del legislatore di attribuire rilevanza, ai fini dell’interruzione dell’aspettativa, solo a “vere e proprie prestazioni lavorative effettivamente svolte” (Corte dei Conti, sez. contr., 24.3.1993, n. 42).

Non depone in senso contrario la circostanza che l’assenza per permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 non determini decurtazioni di ferie, tredicesima o importi da distribuire in applicazione della contrattazione decentrata.

Invero da un lato manca, in relazione a detti permessi (previsti in aggiunta al congedo straordinario riservato, dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, al genitore, coniuge o parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste il soggetto disabile), una disposizione che li qualifichi come servizio attivo, dall’altro occorre considerare che anche il congedo straordinario, sebbene sia definito, dall’art. 40, ultimo comma, del d.p.r. n. 3/1957, utile a tutti gli effetti diversi da quelli relativi a indennità per funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario, è stato reiteratamente ritenuto, da una considerevole parte della giurisprudenza amministrativa, non qualificabile come servizio attivo (TAR Liguria, I, 3.9.1991, n. 530; TAR Toscana, III, 13.12.1990, n. 149; Cons. Stato, IV, 5.6.1979, n. 427), sia perché si tratta comunque di “sospensione della prestazione dell’attività lavorativa” (Cons. Stato, parere, 17.11.1986, n. 233) “privando l’impiegato dell’esercizio giuridico e materiale dell’attività professionale oggetto del rapporto”, sia perché il citato art. 40 non equipara il congedo straordinario al servizio attivo (Corte Conti, sez. contr., 24.3.1993, n. 42).

Tale conclusione non contraddice il sistema di tutela, costituzionalmente rilevante, destinato ai genitori di soggetti disabili, i quali comunque beneficiano di un ausilio incisivo e differenziato per effetto delle disposizioni di favore contenute nella legge n. 104/1992, nell’art. 3, comma 38, della legge n. 537/1993 (in forza del quale i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di giorni di congedo straordinario) e nell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 (che aggiunge ai permessi mensili il congedo straordinario per il genitore che assiste la persona con handicap grave).

Del resto anche il precetto di cui all’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, come letto dal Ministero resistente, risponde ad un principio costituzionalmente rilevante, quale quello di economicità della Pubblica Amministrazione, valorizzato dall’art. 97 della Costituzione.

L’accoglimento dell’interpretazione propugnata dal deducente, inoltre, svuoterebbe di contenuto l’espressione “servizio attivo”, il cui senso letterale e logico non può che essere quello di alludere ad una prestazione di lavoro reale ed effettiva, costituente corrispettivo della retribuzione erogata dall’Amministrazione.

Con la seconda censura l’istante sostiene che la valutazione del raggiungimento del limite di 18 mesi non può basarsi sulla sommatoria di tutti i periodi di aspettativa fruiti nell’ultimo quinquennio, in quanto l’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957 riferisce il suddetto limite alla somma di due periodi di aspettativa.

Il rilievo è infondato.

Il calcolo dei periodi di aspettativa, ex art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, riguarda tutti giorni di aspettativa del quinquennio non interrotti da almeno tre mesi e un giorno di servizio attivo; diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che sia ricorso a due periodi di aspettativa e chi invece abbia frazionato lo stesso tempo di aspettativa in vari distinti periodi ravvicinati tra loro.

In base al precetto normativo la causa di interruzione costituita dal minimo previsto di servizio attivo riguarda l’arco temporale intercorrente tra un periodo di aspettativa e l’altro, senza che per questo la norma sia circoscritta alle aspettative distribuite complessivamente su due periodi: al limite dei 18 mesi concorrono le assenze distribuite anche su plurimi archi temporali, considerati continui qualora non siano separati tra loro da un lasso di tempo di servizio attivo superiore a tre mesi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
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