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==================================================================torre88 ha scritto:prendo atto delle critiche
mi sono iscritto tre gironi fa per cui non ho avuto modo ancora di vedere i vari argomenti trattati nei forum
cerchiamo di fare ordine sulle questioni:
a quali 6 scatti mi riferisco:
L'art.1, comma 15 Bis della legge 468/1987 recita
LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468 (GU n. 268 del 16/11/1987)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 379 , RECANTE MISURE URGENTI PER LA CONCESSIONE DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE MILITARE E PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEI DIRIGENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO E DEL PERSONALE AD ESSI COLLEGATO ED EQUIPARATO.
"15-BIS. AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, COMPRESI QUELLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA SINO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI, PROMOSSI AI SENSI DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1971, N. 536 , ED AI MARESCIALLI MAGGIORI E MARESCIALLI MAGGIORI AIUTANTI ED APPUNTATI, CHE CESSANO DAL SERVIZIO PER ETÀ O PERCHÉ DIVENUTI PERMANENTEMENTE INABILI AL SERVIZIO INCONDIZIONATO O PERCHÉ DECEDUTI, SONO ATTRIBUITI, AI SOLI FINI PENSIONISTICI E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA, SEI SCATTI DI STIPENDIO IN AGGIUNTA A QUALSIASI ALTRO BENEFICIO SPETTANTE. DETTO BENEFICIO SI ESTENDE ANCHE AI SOTTUFFICIALI PROVENIENTI DAGLI APPUNTATI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PER GLI STESSI MOTIVI SOPRA SPECIFICATI A CONDIZIONE CHE ABBIANO COMPIUTO TRENT'ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO. DI DETTO BENEFICIO NON SI TIENE CONTO PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI AUSILIARIA DI CUI ALL' ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 212 .
i colleghi che mi hanno accennato a questo aspetto ( più di uno e da contesti diversi ) mi hanno detto che l'importo sulla pensione relativo a questi 6 scatti era sugli 80 euro mensili; mi rendo conto dal forum che si parla di oltre 3000 euro annuali, presumendo che si tratti almeno 250 euro mensili; ma cercherò di avere ragguagli su tale emolumento.
ps sul forum è riportato da parte di un LGT che sulla buonuscita non gli sono stati riconosciuti a causa della infermità non causa di servizio.
Tale aspetto , al di là dell'importo certamente rilevante ( mi risulta essere intorno ai 10 se non più mila euro, ricavabile in aggiunta alla normale buonusciuta, proprio in virtù dell'incremento stipendiale dovuto ai 6 scatti ), è da chiarire per l'identica questione, in quanto io mi ci troverei.
Quindi occorre appurare con riferimenti di legge quali sono le legittime aspettative su tale emolumento in riferimento ad un riforma per infermità del soggetto non a causa di servizio.
Per quanto concerne il trattamento pensionistico, nel frattempo in queste ore qualche informazione l'ho acquisita:
la normativa vigente in tema di pensione anticipata (combinato disposto
dell’art. 24 co. 10 del decreto “Salva Italia” e dell’art. 6 co. 2.quater del D.L. n.216/2011) prevede
la non applicazione delle “penalizzazioni” per i soggetti che maturano il requisito di accesso alla
pensione anticipata entro il 31.12.2017
ma non ancora l'intera questione mi è chiara: continuerò l'esplorazione sui vari blog militari.
in riferimento al punto 1 della Sua risposta: immagino che l'argomento sia abbastanza recente per non essere stato ancora espresso nelle varie peculiarità e casistiche che di per sé si trascina una tale incisiva riforma che a tutt'oggi è in itinere ed oggetto di contestazioni proprio da parte dei militari.
in riferimento al punto 2: come le ho già accennato è proprio l'importo pensionistico che ne deriverebbe nel mio caso, a preoccuparmi: mi starebbe bene se continuassi a percepire una pensione in linea con quella che è la media dei miei stipendi attuali, senza rilevanti penalizzazioni, che a dispetto di quanto trovato da poco sul "combinato disposto" non sono affatto sicuro che sia applicabile laddove per cause di infermità, non si siano potuti raggiungere i limiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata ( 37 contro i 42 anni ).
in ultimo, la mia richiesta di aiuto sulla comprensione delle dinamiche attuali è una semplice richiesta, ovviamente dettagliata per quanto mi è possibile, in maniera da non fornire elementi superficiali e poco chiari, proprio per consentire all'interlocutore più preparato di aiutarmi ove possibile.
tutto qui.
non cerco affatto polemiche, semmai risposte franche e inerenti gli argomenti laddove sia possibile in evidenza alle normative attuate ed attuabili, visto il tempestoso e variabile momento storico nel quale si vanno a collocare le modifiche altalenanti delle riforme pensionistiche.
Per me Lei è una risorsa preziosa dal quale avere supporto e qualche chiarimento, in aggiunta al lavoro che sto cercando di fare per inquadrare correttamente e coerentemente l'aspetto pensionistico anticipato.
Una sola volta nella mia carriera mi è capitato di prendere una decisione ponderandola per le informazioni pervenute dai colleghi, per altro corrette, ma insufficienti di una piccolo apparentemente insignificante dettaglio su un regolamento che nei fatti si è dimostrato vincolante per quella decisione, che io presi non conoscendo tale dettaglio, ma che forse un esperto avrebbe potuto rappresentarmi. il risultato fu una decisione importante sbagliata, i cui effetti sono stati pesanti.
Ad oggi non vorrei incorrere nello stesso errore di impreparazione dettagliatissima su ogni singolo e peculiare aspetto di una decisione importantissima quale la scelta di un pensionamento anticipato; da qui, l'esigenza di acquisire quante più concrete ed aggiornate informazioni sulla questione, anche per tramite il contributo di esperti, quale sono sicuro che sia Lei, meglio se esterni alla mia Amministrazione.
per ora la saluto e grazie per le risposte franche che mi fornisce.
torre88
....Adesso e' più chiaro il concetto: non vuoi sbagliare neanche di una virgola su
decisioni importanti da prendere in un prossimo futuro, ma se ti fai un giro
troverai tante, ma tante informazioni e anche tanta confusione...!!!!!!
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...N.B. i 6 scatti che il collega non ha trovato sul tfs/r, riformato "no causa di servizio" il motivo e' perche' ha superato il limite max dell'aspettativa.-
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Un esempio normale come tanti:
Re: 6 aumenti periodici di stipendio
Messaggioda gino59 » ven gen 18, 2013 7:01 pm
webstar ha scritto:
montiovis ha scritto:
aggiungo a quanto sopra "per la buona uscita"
in "soldoni",orientativamente quanto si perde?Grazie
:arrow: Tieni presente che questi in allegato sono attribuiti ad un Ltg. e quindi per un ass.capo sono
:arrow: di meno.-N.B. :arrow: Cerca sul motore di ricerca "6 SCATTI " e cosi' puoi vedere anche i tuoi.-
:arrow: P.S. :arrow: Passati un po' il tempo.... :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ciaooooooooooo
:arrow: e: importo tfs e pensione
da MAIK » mar nov 27, 2012 8:48 pm
Cari colleghi, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla mia P.A.L. comunico quanto segue:
grado LGT
Parametro 139
Quadro II - Trattamento diretto..prospetto INPDAP.....................
Retribuzione pensionabile alla cessazione...............Euro 41.766,00;
Prima Quota di pensione...................................Euro 16,497,57;
Seconda Quota di pensione.................................Euro 19.477,51;
Totale prima e seconda quota.............................Euro 35,975,07;
Importo benefici DL 165/97 art.4..........................Euro 3.805,34;
Importo benefici da contabilizzare sulla pensione......Euro 3.044,27; ( sono i famosi 6 scatti);
TOTALE P.A.L .................................................Euro 39.019,35........
Spero di essere stato utile e auguro a tutti un sereno natale con le vostre famiglie.........ciao
56° Messaggio al Personale - 23/07/2013
Aggiornamenti in tema di trattamento economico
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...Ti allego tutto il discorso (ultimo aggiornamento), cosi capirai tutto su i 6 scatti art.4 del D.Lgs.165/97
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23/07/2013 -
Accesso al trattamento pensionistico
Nel 52° Messaggio al Personale si è comunicato che la legge sulla “spending review” ha disposto il differimento al 31 ottobre 2012 del termine previsto per l’adozione del regolamento di armonizzazione della normativa pensionistica riferita al personale del Comparto Sicurezza – Difesa – Vigili del fuoco e Soccorso pubblico ai nuovi requisiti previsti dalla “riforma Fornero”. Tuttavia, il relativo iter normativo, finalizzato ad assicurare un processo di armonizzazione dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione - tenendo conto delle obiettive peculiarità/esigenze (la “specificità”) del comparto detto, nonché delle disposizioni in itinere inerenti alla revisione dello strumento militare - alla data odierna è ancora in corso. Al riguardo, il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati uno schema di regolamento governativo per l’avvio del previsto iter parlamentare.
Ciò posto, in merito ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico del personale militare, si ritiene opportuno, anche alla luce dei numerosi quesiti informali pervenuti, fornire un punto di situazione circa la normativa attualmente vigente.
Sull’argomento l’I.N.P.S., con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013, emanato in ordine all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei predetti requisiti, ha fornito opportune informazioni per un corretto instaurarsi del procedimento pensionistico sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia sia per quella di anzianità/anticipata, a partire dal 1 gennaio 2013.
In definitiva, l’I.N.P.S. ha chiarito che, nelle more dell’emanazione del citato regolamento di armonizzazione, nei confronti del personale appartenente al Comparto richiamato in premessa continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici di settore vigenti, aggiornati, a decorrere dal 1 gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi delle speranze di vita. Detti requisiti sono riportati nell’allegata scheda “Requisiti per l’accesso al pensionamento”.
Lo Stato Maggiore Aeronautica seguirà gli sviluppi dell’iter di approvazione del regolamento di cui si tratta, tenendo informato il personale.
“Scivolo”
Con il 55° Messaggio al Personale sono state fornite informazioni in merito alla legge sulla cosiddetta “spending review” e ai relativi decreti attuativi. In tale messaggio si è, tra l’altro, comunicato che nel periodo transitorio della “spending review” (2013-2015), gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale che scaturiscono dall’introduzione di tale provvedimento dovrebbero trovare un’applicazione residuale e di massima solo su base volontaria, poiché gli istituti giuridici già vigenti (aspettativa per riduzione quadri per dirigenti, cessazione per raggiunti limiti d’età ordinamentale, “scivolo”, cessazione anticipata), dovrebbero consentire una fisiologica fuoriuscita di personale tale da permettere di raggiungere la riduzione richiesta dalla “spending review”, anche attraverso una rimodulazione dei reclutamenti.
Nell’ambito di detti vigenti istituti giuridici il cosiddetto “scivolo”, in particolare, disciplinato dall’art. 2229 del Codice dell’Ordinamento Militare, prevede che, al fine del progressivo conseguimento dei volumi organici (1), è data facoltà al Ministro della difesa, fino al 31 dicembre 2020, di disporre il collocamento in ausiliaria di un contingente di Ufficiali e Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
A titolo informativo, nel 2013, a fronte di un contingente potenziale di personale da collocare in ausiliaria fissato in 35 Ufficiali e 595 Marescialli, solo per gli Ufficiali si è arrivati a individuare il numero stabilito, mentre per i Marescialli ci si è fermati a 468, così che 127 posti sono rimasti non attribuiti. Al fine di coprire i posti rimasti vacanti, la Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto una procedura straordinaria, il cui termine di scadenza per presentare istanza è stato fissato al 30 settembre 2013, riservata ai soli Marescialli che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per la cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico. Maggiori dettagli al riguardo sono contenuti nella circolare prot. n. M_D/GMIL2/VDGM/II/2013/0188330 del 3 luglio 2013, reperibile sul sito internet della citata D.G. al link http://www.difesa.it/segretario-sgd-dna ... lenco.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;.
Per il 2014 i limiti del contingente massimo annuo sono stati fissati in 38 Ufficiali e 650 Marescialli.
Fermo restando quanto indicato nella suddetta circolare del 3 luglio u.s. con riferimento alla procedura straordinaria per il 2013, nell’allegata scheda informativa è riportata una sintesi inerente agli aspetti salienti dello “scivolo” e ai requisiti per accedervi.
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) – anno 2012
Il Ministro della Difesa, con decreto del 13 maggio 2013, ha individuato, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le condizioni di servizio e d’impiego cui collegare l’attribuzione del compenso in titolo nell’ambito dell’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2012 e ha determinato i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse.
In particolare, la misura lorda dei compensi spettanti varia in relazione al grado rivestito e alla tipologia del servizio effettuato: attività di funzionamento presso le strutture di vertice, individuate dal decreto stesso, oppure incentivazione della produttività collettiva presso comandi/unità/enti e strutture diverse da quelle di vertice.
I compensi previsti dal predetto decreto sono stati corrisposti al personale militare con il cedolino stipendiale del corrente mese.
[1]Aggiornati dal recente regolamento attuativo della legge sulla “spending review”, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29.
Autore : SMA 1° Reparto
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Stato Maggiore dell’Aeronautica
1° Reparto
Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico del personale
militare, nelle more dell’emanazione del regolamento di
armonizzazione con la “riforma Fornero”
Di seguito vengono indicati i requisiti per l’accesso al pensionamento, vigenti dal 1 gennaio
2013 fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli stessi saranno oggetto di un’ulteriore
revisione.
Accesso alla pensione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia continua ad essere conseguita al raggiungimento dell’età
anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, senza l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita. Per il personale militare tale età è statuita dagli articoli
924 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare: ad es., 60° anno di età fino al grado
di Tenente Colonnello.
Tuttavia, qualora il militare raggiunga la predetta età anagrafica massima ordinamentale
nel 2013 senza aver maturato i requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
(si veda il successivo punto), tale età anagrafica deve essere incrementata di 3 mesi ed il
personale militare consegue il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza dopo
ulteriori 12 mesi (cosiddetta “finestra mobile”).
Accesso alla pensione di anzianità.
L’accesso alla pensione di anzianità avviene con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età
anagrafica;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, compresi i contributi figurativi, e un’età
anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi;
- massima anzianità contributiva, pari all’aliquota dell’80%, conseguita entro e non oltre
il 31 dicembre 2011, nonché un’età anagrafica non inferiore a 53 anni e 3 mesi.
Il personale militare che matura i sopra indicati requisiti consegue il diritto all’accesso al
trattamento in quiescenza dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
(”finestra mobile”).
Peraltro, limitatamente al caso di accesso alla pensione di anzianità con il requisito dei 40
anni e 3 mesi di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, la decorrenza del
trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile di cui sopra, un
ulteriore posticipo di due mesi, per i requisiti maturati nell’anno 2013, e di tre mesi, per i
requisiti maturati a decorrere dal 2014.
Dunque, l’accesso al trattamento di quiescenza avverrà, nel 2013, dopo 14 mesi e, nel
biennio 2014-15, dopo 15 mesi dal conseguimento dei 40 anni e 3 mesi di anzianità
contributiva utile.