Simo65 ha scritto:Sono un appuntato scelto con 30 anni di servizio. Il 13/05/2013 sono stato giudicato dall'Osp.militare di Chieti come inabile al lavoro. Di conseguenza mi hanno riconosciuto l'inabilità al lavoro (l.335/95). Quando ho riconsegnato l'arma, le manette ecc..., ho effettuato domanda di pensione, TFR, cassa sottoufficiali. Mi è stato detto peró che non mi conveniva fare domanda per la pensione privilegiata, pur avendone diritto in quanto in possesso di causa di servizio di 8ª categoria. Volevo chiedervi se questo consiglio è esatto oppure se mi conveniva fare domanda per la privilegiata.
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....P.S. Non facciamo confusione:-
...N.B. Se e' vero, come e' vero, che e' stato dichiarato/riconosciuto all'Art.2 comma 12 della legge 335/95, l'ufficio gli ha detto bene, in quanto con l'importo pensionistico spettante con ivi la p.p.. non arrivera' all'importo che eventualmente gli verra' corrisposto con la determinazione della citata legge.-
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ART. 2
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
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