PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Sono un appuntato scelto con 30 anni di servizio. Il 13/05/2013 sono stato giudicato dall'Osp.militare di Chieti come inabile al lavoro. Di conseguenza mi hanno riconosciuto l'inabilità al lavoro (l.335/95). Quando ho riconsegnato l'arma, le manette ecc..., ho effettuato domanda di pensione, TFR, cassa sottoufficiali. Mi è stato detto peró che non mi conveniva fare domanda per la pensione privilegiata, pur avendone diritto in quanto in possesso di causa di servizio di 8ª categoria. Volevo chiedervi se questo consiglio è esatto oppure se mi conveniva fare domanda per la privilegiata.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Chi ti ha dato tale notizia ?Simo65 ha scritto:Sono un appuntato scelto con 30 anni di servizio. Il 13/05/2013 sono stato giudicato dall'Osp.militare di Chieti come inabile al lavoro. Di conseguenza mi hanno riconosciuto l'inabilità al lavoro (l.335/95). Quando ho riconsegnato l'arma, le manette ecc..., ho effettuato domanda di pensione, TFR, cassa sottoufficiali. Mi è stato detto peró che non mi conveniva fare domanda per la pensione privilegiata, pur avendone diritto in quanto in possesso di causa di servizio di 8ª categoria. Volevo chiedervi se questo consiglio è esatto oppure se mi conveniva fare domanda per la privilegiata.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Buongiorno, se hai una patologia riconosciuta SI dipendenete da causa di servizizio ed ascritta a TABELLA A ,Categ. 8^, la pensione privilegiata ti spetta. Fai subito la domanda. Credo che adesso si faccia direttamente all' INPS onlaine. Lascia perdere chi ti ha detto queste castronerie. Ciao ed in bocca al lupo per tutto.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
================================================================Simo65 ha scritto:Sono un appuntato scelto con 30 anni di servizio. Il 13/05/2013 sono stato giudicato dall'Osp.militare di Chieti come inabile al lavoro. Di conseguenza mi hanno riconosciuto l'inabilità al lavoro (l.335/95). Quando ho riconsegnato l'arma, le manette ecc..., ho effettuato domanda di pensione, TFR, cassa sottoufficiali. Mi è stato detto peró che non mi conveniva fare domanda per la pensione privilegiata, pur avendone diritto in quanto in possesso di causa di servizio di 8ª categoria. Volevo chiedervi se questo consiglio è esatto oppure se mi conveniva fare domanda per la privilegiata.
....P.S. Non facciamo confusione:-
...N.B. Se e' vero, come e' vero, che e' stato dichiarato/riconosciuto all'Art.2 comma 12 della legge 335/95, l'ufficio gli ha detto bene, in quanto con l'importo pensionistico spettante con ivi la p.p.. non arrivera' all'importo che eventualmente gli verra' corrisposto con la determinazione della citata legge.-
===============================================================================
ART. 2
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
=======================================
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Messaggio da Pino68 »
Saluti e salute a tutti . Chiedo scusa ma avrei un piccolo quesito da porre in relazione alla citata legge 335/95. Orbene mi trovo nella seguente situazione : aps arr 1987 26 anni di servizio effettivo, più i 5 = 32. Ho 52 anni e nn ho altri contributi esterni da riscattare. Attualmente mi trovo a disposizione della CMO per ansia ipertensione etc. Ho una 6 cat riconosciuta per diverse patologie, mi chiedevo quindi nel caso mi dovessero riformare posto che la pensione dovrebbe essere calcolata sui 40 anni di contributi o sui 60 di età a quanto ammonterebbe grosso modo l' importo della pensione? Inoltre presentando altre domande per c.d.s credo che potrei anche arrivare ad ottenere una 4 cat a. Come mi dovrei comportare ? In anticipo invio i ll mio ringraziamento al sempre presente e professionale Gino ed a tt gli amici del forum.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
x ansia e ipertensione, possono riformarti, prenderesti cmq il 10% in + sulla PAL, che andresti con 40 anni di contributi o 60 di età? boh?Pino68 ha scritto:Saluti e salute a tutti . Chiedo scusa ma avrei un piccolo quesito da porre in relazione alla citata legge 335/95. Orbene mi trovo nella seguente situazione : aps arr 1987 26 anni di servizio effettivo, più i 5 = 32. Ho 52 anni e nn ho altri contributi esterni da riscattare. Attualmente mi trovo a disposizione della CMO per ansia ipertensione etc. Ho una 6 cat riconosciuta per diverse patologie, mi chiedevo quindi nel caso mi dovessero riformare posto che la pensione dovrebbe essere calcolata sui 40 anni di contributi o sui 60 di età a quanto ammonterebbe grosso modo l' importo della pensione? Inoltre presentando altre domande per c.d.s credo che potrei anche arrivare ad ottenere una 4 cat a. Come mi dovrei comportare ? In anticipo invio i ll mio ringraziamento al sempre presente e professionale Gino ed a tt gli amici del forum.
ti auguro che sia così xchè con 26 anni prenderesti pochino. P.S. (26+5=31)
saluti
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Pino68 ha scritto:Saluti e salute a tutti . Chiedo scusa ma avrei un piccolo quesito da porre in relazione alla citata legge 335/95. Orbene mi trovo nella seguente situazione : aps arr 1987 26 anni di servizio effettivo, più i 5 = 32. Ho 52 anni e nn ho altri contributi esterni da riscattare. Attualmente mi trovo a disposizione della CMO per ansia ipertensione etc. Ho una 6 cat riconosciuta per diverse patologie, mi chiedevo quindi nel caso mi dovessero riformare posto che la pensione dovrebbe essere calcolata sui 40 anni di contributi o sui 60 di età a quanto ammonterebbe grosso modo l' importo della pensione? Inoltre presentando altre domande per c.d.s credo che potrei anche arrivare ad ottenere una 4 cat a. Come mi dovrei comportare ? In anticipo invio i ll mio ringraziamento al sempre presente e professionale Gino ed a tt gli amici del forum.
.....Se si viene riformato per causa di servizio, l'Art.2 Comma 12 legge 335/95 non c'entra nulla.-
......Ragazzi leggete/studiate/visionate/consultate questa benedetta legge 335/95, in particolar modo,
l'art.2 comma 12......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ART. 2
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Simo65 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Volevo chiedere a GINO59 perché non mi consiglia di fare domanda in quanto non ho ben capito.
Grazie!
......Con quale ti po di riforma:- ..... RISPONDI.....!!!!
•inabilità assoluta e permanente alla mansione
•inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
•inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
•inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Messaggio da Pino68 »
Inabilita assoluta per qualsiasi attività lavorativa
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Gino scusa, io sono stato riformato in modo permanente ed assoluto nei ruoli della p.p. no causa di servizio, si nei ruoli civili- qual'è la mia posizione?gino59 ha scritto:Simo65 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Volevo chiedere a GINO59 perché non mi consiglia di fare domanda in quanto non ho ben capito.
Grazie!
......Con quale ti po di riforma:- ..... RISPONDI.....!!!!
•inabilità assoluta e permanente alla mansione
•inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
•inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
•inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
ti ringrazio e ti saluto
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
zLa pensione ottenuta per inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, non e' compatibile con la pensione prilegiata.Bisogna optare per una oppure l'altra.L'argomento e' stato sviscerato tante volte in questo forum.Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
angri62 ha scritto:Gino scusa, io sono stato riformato in modo permanente ed assoluto nei ruoli della p.p. no causa di servizio, si nei ruoli civili- qual'è la mia posizione?gino59 ha scritto:Simo65 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Volevo chiedere a GINO59 perché non mi consiglia di fare domanda in quanto non ho ben capito.
Grazie!
......Con quale ti po di riforma:- ..... RISPONDI.....!!!!
•inabilità assoluta e permanente alla mansione
•inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
•inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
•inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
ti ringrazio e ti saluto
•inabilità assoluta e permanente alla mansione.- Ciaoooooooooooooooooo
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
..........Per tagliare la testa al toro.....!!!!!!!!
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
inabilità assoluta e permanente alla mansione
inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Inabilità assoluta e permanente alla mansione
^
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
^
Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )
^
La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%.-
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
inabilità assoluta e permanente alla mansione
inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Inabilità assoluta e permanente alla mansione
^
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
^
Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )
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La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%.-
Re: PENSIONE PRIVILEGIATA O NO !!!
Messaggio da Pino68 »
Gentili amici, scusate se ritorno in argomento, ma fondamentalmente mi chiedo nel caso mi dovessero riformare per inabilità a svolgere qulsiasi attività lavorativa, l importo della pensione secondo i parametri sopraddetti a qunto a m monterebbe ? Par. 111,50. Vi ringrazio, e scusate i ma anche se mi immagino le risposte mi trovo in uno stato che ho bisogno di conferme.
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