Pensate se il mezzo in questione si sarebbe rotto durante la guida, A chi venivano addebitate i danni? Come al solito al conducente.
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1) - Nel corso degli anni ha ritenuto doveroso segnalare alcune situazioni di inadeguatezza dei mezzi di trasporto utilizzati per il servizio.
2) - A seguito della rottura del piantone di guida di una autopompa, verificatasi a veicolo fermo, ha inviato una lettera al Comando, in cui rilevava la situazione di difficoltà, e si chiedeva l’intervento sostitutivo dei mezzi, a fronte di quanto accaduto, segnalando che quel tipo di rottura del mezzo avrebbe potuto avere conseguenze disastrose.
3) - Con nota del 5.7.2007, veniva contestata la violazione degli artt 35 L. 521/88 e 26 DPR 76/2004 e L. 139/2006, essendo state utilizzate frasi sconvenienti e irrispettose.
4) - Il ricorrente controdeduceva, con la lettera del 23.7.2007, facendo presente la gravità di quanto accaduto e la assoluta carenza di sicurezza dei mezzi utilizzati.
5) - Con il provvedimento qui gravato viene irrogata la sanzione della censura, sull’assunto che il contenuto della lettera presenti “carattere diffamatorio e ingiurioso, ma, tenuto conto della lettera di risposta, non riveste i connotati della gravità tale da giustificare una misura interdittiva tout court”
IL TAR di Milano precisa:
6) - Nel caso di specie la sanzione risulta sproporzionata e illogica rispetto al fatto contestato.
7) - Il lavoratore può esercitare il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per la realtà lavorativa in cui opera.
8) - Nel caso di specie sono state utilizzate sicuramente frasi “vivaci”, con toni perentori, ma giustificate dalla circostanza che l’incidente poteva essere causa di un disastro, dal momento che l’autopompa trasporta più persone e la rottura del piantone di guida, nel caso di mezzo in movimento, rende il mezzo incontrollabile.
9) - La situazione della inadeguatezza dei mezzi di trasporto, era tra l’altro stata segnalata dal ricorrente in precedenza, ma mai riscontrata.
10) - Questa situazione giustifica certamente l’esasperazione cui era giunto il OMISSIS, che, seppure con parole “accese” ha voluto sollecitare l’attenzione dei superiori ad un problema reale.
11) - In considerazione dell’episodio per il quale è stata presentata la lettera, del contenuto della stessa, che non contiene frasi ingiuriose verso i superiori, ma sollecita la necessità di un intervento per la messa in sicurezza dei mezzi, la censura pare una sanzione sproporzionata e carente di motivazione circa la gravità dei fatti contestati.
Ricorso ACCOLTO.
Per completezza leggete qui sotto.
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30/07/2013 201302024 Sentenza 3
N. 02024/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Cesare Battisti 21;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, presso i cui uffici è domiciliato, in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura ex art 37 comma 1 lett. b) del CCNL 5.4.96 e artt. 11 e 12 del CCNL vigente, art 26 DPR 76/2004;
del provvedimento di contestazione degli addebiti, del 5.7.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente sin dal 198.., svolge servizio di vigile del fuoco volontario, presso il distaccamento del Comando dei Vigili del Fuoco di Seregno.
Nel corso degli anni ha ritenuto doveroso segnalare alcune situazioni di inadeguatezza dei mezzi di trasporto utilizzati per il servizio.
A seguito della rottura del piantone di guida di una autopompa, verificatasi a veicolo fermo, ha inviato una lettera al Comando, in cui rilevava la situazione di difficoltà, e si chiedeva l’intervento sostitutivo dei mezzi, a fronte di quanto accaduto, segnalando che quel tipo di rottura del mezzo avrebbe potuto avere conseguenze disastrose.
Con nota del 5.7.2007, veniva contestata la violazione degli artt 35 L. 521/88 e 26 DPR 76/2004 e L. 139/2006, essendo state utilizzate frasi sconvenienti e irrispettose.
Il ricorrente controdeduceva, con la lettera del 23.7.2007, facendo presente la gravità di quanto accaduto e la assoluta carenza di sicurezza dei mezzi utilizzati.
Con il provvedimento qui gravato viene irrogata la sanzione della censura, sull’assunto che il contenuto della lettera presenti “carattere diffamatorio e ingiurioso, ma, tenuto conto della lettera di risposta, non riveste i connotati della gravità tale da giustificare una misura interdittiva tout court”
Avverso la sanzione vengono articolate le seguenti censure:
1) incompetenza; violazione e falsa applicazione degli artt 2,3,4 e 21 e 97 Cost.; dell’art 51 c.p.; della L. 241/90; 521/88, del D. lgs. 139/2006; DPR 76/2004: la sanzione deve essere applicata dalla competente commissione di disciplina;
2) eccesso di potere per sviamento, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto, manifesta ingiustizia, illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria contrasto con precedenti manifestazioni di volontà: il ricorrente è stato sanzionato solo per aver esercitato un diritto di critica, al fine di garantire la sicurezza di tutti i volontari.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4 giugno 2013.
II) il ricorso è fondato.
Al ricorrente è stata inflitta una sanzione in qualità di vigile del fuoco volontario, a seguito di una lettera in cui lo stesso si lamentava della inadeguatezza e della pericolosità dei mezzi di trasporto.
Nella prima censura parte ricorrente lamenta l’incompetenza dell’organo che ha irrigato la sanzione, cioè il Comandante Provinciale, in quanto in base all’art 32 L. 521/88 la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla commissione disciplinare.
La censura non è fondata.
Ai sensi dell’art 11 del D.lgs. 139/2006 il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle sanzioni disciplinari ivi indicate, tra cui la minore la censura.
Anche per le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni si rinvia alla disciplina prevista per il personale permanente del Corpo nazionale, (cioè la L. 521/88, il DPR 76/2004 e il D. lgs. 139/2006), in base alla quale la censura viene inflitta dal Comandante.
È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo in cui si lamenta l’illegittimità della sanzione per eccesso di potere sotto vari profili.
Come ricordato dalla difesa erariale, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblici dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.
Nel caso di specie la sanzione risulta sproporzionata e illogica rispetto al fatto contestato.
Il lavoratore può esercitare il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per la realtà lavorativa in cui opera.
Nel caso di specie sono state utilizzate sicuramente frasi “vivaci”, con toni perentori, ma giustificate dalla circostanza che l’incidente poteva essere causa di un disastro, dal momento che l’autopompa trasporta più persone e la rottura del piantone di guida, nel caso di mezzo in movimento, rende il mezzo incontrollabile.
La situazione della inadeguatezza dei mezzi di trasporto, era tra l’altro stata segnalata dal ricorrente in precedenza, ma mai riscontrata.
Questa situazione giustifica certamente l’esasperazione cui era giunto il OMISSIS, che, seppure con parole “accese” ha voluto sollecitare l’attenzione dei superiori ad un problema reale.
In considerazione dell’episodio per il quale è stata presentata la lettera, del contenuto della stessa, che non contiene frasi ingiuriose verso i superiori, ma sollecita la necessità di un intervento per la messa in sicurezza dei mezzi, la censura pare una sanzione sproporzionata e carente di motivazione circa la gravità dei fatti contestati.
IV) Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sanzione.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Ministero dell’Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
Sanzione disciplinare
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