SENTENZA DIRITTO CURE TERMALI

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aeronatica
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SENTENZA DIRITTO CURE TERMALI

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.

T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 23 aprile 2009, n. 3574

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Sentenze: /2009
Registro Generale: 269/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2009
Visto il ricorso 269/2009 proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso da:
ZACCAGLINO GIUSEPPE
con domicilio eletto in MILANO 3908AF
VIA FONTANA 18
presso
ZACCAGLINO GIUSEPPE
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
per l'annullamento previa adozione di provvedimento cautelare,
del silenzio rifiuto del Ministero della Difesa relativa all’istanza prodotta dal ricorrente in data 11 aprile 2008 per la fruizione delle cure termali anno 2008.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. STEFANO COZZI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugnava l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza indicata in epigrafe.
Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Alla Camera di Consiglio dell’ 1 aprile 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendo decorsi i termini previsti dall’art. 21 bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, espone di avere presentato all’amministrazione in data 11 aprile 2008 un’istanza per la fruizione di cure balneo termali (anno 2008) in relazione a patologia (trauma rachide cervicale e lombosacrale) riconosciuta dipendente da causa di servizio, sulla quale l’amministrazione non ha adottato alcuna determinazione. Egli chiede pertanto che venga dichiarata da questo Giudice l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza, e che l’autorità amministrativa venga condannata a dare riscontro alla stessa.
3.1. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha depositato in giudizio la circolare emessa dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare –, datata 18 gennaio 2008, con la quale viene disciplinato il procedimento per l’ammissione alle cure termali del personale dipendente dal suddetto Ministero, in applicazione della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
In essa è stabilito che gli interessati debbono inoltrare le loro istanze entro il 30 aprile 2008, e che il provvedimento finale – emesso al culmine di una articolata istruttoria svolta dagli enti competenti al ricevimento delle domande e dal Dirigente del Servizio Sanitario presso detti enti – deve essere adottato dalla Direzione Generale della Sanità in tempo utile per consentire agli interessati (la cui domanda abbia avuto riscontro negativo) di presentare ricorso alla Commissione Unica Interforze entro il 31 luglio 2008. E’ pertanto ovvio che, in base a tali disposizioni, l’atto conclusivo del procedimento deve intervenire prima dello scadere di quest’ultimo termine.
Nel caso concreto, nonostante il ricorrente abbia depositato in tempo la propria istanza e pur essendo i suddetti termini ampiamente scaduti, nessun provvedimento è stato adottato dall’amministrazione resistente.
Ciò premesso, deve rilevarsi come la domanda avanzata col presente ricorso sia quindi fondata.
4. Il ricorrente chiede inoltre che la p.a. venga condannata a sottoporre il Ferrario a visita medica.
Ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere invece accolta.
In proposito si osserva che la procedura delineata nella richiamata circolare per l’ammissione al ciclo di cure termali dei militari che abbiano contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio non prevede l’effettuazione di una nuova visita medica, ma soltanto l’emissione di un parere motivato del Dirigente del Servizio sanitario circa la necessarietà della terapia termale e la concessione delle cure, da formulare sulla scorta della documentazione sanitaria allegata alla domanda.
5. Richiamando le illustrate motivazioni, il ricorso deve essere accolto.
6. La peculiarità della fattispecie consente di configurare giusti elementi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica..
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2009, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. Domenico Giordano Presidente
dott. Stefano Cozzi Referendario est.
dott. Fabrizio Fornataro Referendario




N. 05679/2009 REG. SEN.
N. 00269/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 269 del 2009, proposto da:
Ferrario Manlio Davide Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Lombardia di Milano n. 3574/2009 in data 1 aprile 2009 su ricorso amministrativo rubricato al n. 269/2009 R.G., e istanza di nomina di Commissario ad acta ex art. 2 L. n. 205/2000

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il sig. Ferrario chiede, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, l’esecuzione della sentenza n. 3574 del 23 aprile 2009, con la quale questo Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere sulla sua istanza, datata 11 aprile 2008, avente ad oggetto la fruizione di cure balneo termali per l’anno 2008, non avendo l’amministrazione stessa ottemperato alla suindicata prescrizione entro il termine di trenta giorni disposto in sentenza.
In prossimità della camera di consiglio, tenutasi in data 19 novembre 2009, il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio una relazione a firma del Direttore del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica Militare (Istituto dal quale dipende il ricorrente); da tale relazione si evince che, pur non essendovi alcun elemento ostativo alla concessione del beneficio richiesto dall’interessato, l’istanza di quest’ultimo non è stata evasa a causa di un disguido procedurale (mancata ricezione della pratica da parte dell’infermeria che avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente a visita medica). Si evince inoltre che, essendo la richiesta del ricorrente relativa alle cure termali per l’anno 2008 ed essendo il disguido stato accertato dall’amministrazione solo nel mese di novembre 2008, era ormai tardi per porvi rimedio.
A questo punto risulta del tutto evidente che questo Giudice non può provvedere sull’istanza di esecuzione avanzata dall’interessato, giacché l’interesse di quest’ultimo a beneficiare delle cure balneo termali per l’anno 2008 è ovviamente irrimediabilmente compromesso.
Resta peraltro salva, una volta accertata l’illegittimità del silenzio, la possibilità di proporre domanda di risarcimento danni; domanda che tuttavia va posta in autonomo giudizio.
In conclusione va dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza in esame.
Le spese di giudizio debbono essere poste a carico dell’amministrazione, che con il suo comportamento omissivo ha costretto il ricorrente alla proposizione dell’azione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di esecuzione.
Condanna l’amministrazione a rifondere le spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500, oltre IVA e c.p.a. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



UN SALUTO A TUTTI


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