SENTENZA ANNULLAMENTO CONGEDO PER SUPERAMENTO 730 GIORNI ASP

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SENTENZA ANNULLAMENTO CONGEDO PER SUPERAMENTO 730 GIORNI ASP

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.



N. 00019/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01398/2008 REG.RIC.

N. 00722/2009 REG.RIC.

N. 01518/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2009, proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2010, proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1398 del 2008:
della comunicazione telex n. M-D/GMILLII/6/1/2008/0270871 datato 21 maggio 2008 con cui è stato comunicato il collocamento in congedo del ricorrente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;
della comunicazione prot. n. RS6-H2/2/509/S1- in data 1 aprile 2008 del Comando 6^ Stormo di Ghedi con la quale si invitava il ricorrente a sottoporsi a visita medica in vista della dispensa dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa;
della Comunicazione prot. n. RS6-H2/2/752/P3-4 in data 18 aprile 2008 del Comando 6^ Stormo di Ghedi;
del provvedimento n. 57 del 18 aprile 2008 del Comandante del 6^ Stormo di Ghedi con cui si è disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 343 dal 13 aprile 2005 al 21 marzo 2006;
della comunicazione prot. n. CMN/0/4643/P13 del 5 maggio 2008;
della comunicazione prot. n. CMN/0/4644/P13 del 5 maggio 2008;
del provvedimento n. 125 del 28 aprile 2008 con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa d’ufficio del ricorrente per la durata di mesi 1 e giorni 1 dal 25 marzo 2008 al 24 aprile 2008 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 599/54;
del provvedimento n. 126 del 28 maggio 2008 con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa d’ufficio del ricorrente per la durata di giorni 29 dal 25 aprile 2008 al 23 maggio 2008 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 599/54,
quanto al ricorso n. 722 del 2009:
del Decreto Dirigenziale n. 1538 in data 20 maggio 2008 con il quale si è disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 365 giorni dal 26 aprile 2007 al 24 aprile 2008, nonché il collocamento in congedo del medesimo, categoria della riserva;
della comunicazione del Ministero della Difesa; Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, Sesta Divisione Stato Avanzamento Sottufficiali in s.p. prot. n. M_D GMIL II 61-2008/0603159 in data 18 dicembre 2008
quanto al ricorso n. 1518 del 2010:
della comunicazione telex n. M-D/GMILII/6/1/2010/0246678 datata 11 maggio 2010,
del Decreto Dirigenziale n. 1029 datato 05 maggio 2010 richiamato nella predetta comunicazione telex con il quale è stata disposta la revoca del Decreto Dirigenziale n. 322 del 16 febbraio 2009 (con cui si era prevista la riammissione in servizio del ricorrente) ed il ripristino degli effetti del Decreto Dirigenziale n. 1538 del 20 maggio 2008 (con il quale era stata decretata la collocazione in congedo del ricorrente).
quanto ai motivi aggiunti al ricorso n. 1518/2010
della comunicazione prot. n. 196369 del 14 ottobre 2010.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riveste la qualifica di Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare.
Con provvedimento n. 1538 del 20 maggio 2008, il Ministero della Difesa lo ha collocato in congedo, categoria riserva, a decorrere dal 25 aprile 2008, in ragione del superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Mediante i ricorsi rubricati ai numeri 1398/2008 e 722/2009 viene impugnato tale provvedimento in uno con tutti gli atti presupposti e consequenziali, con i quali l’Amministrazione lo ha, dapprima, collocato in aspettativa per infermità e, successivamente, gli ha comunicato l’intervenuto collocamento in congedo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per opporsi all’accoglimento del gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 1335 del 4 settembre 2008, ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che il collocamento in congedo avrebbe potuto considerarsi legittimo solo ove non fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un’infermità per la quale il ricorrente aveva subito un ricovero ospedaliero.
Dopo l’ordinanza il ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
L’Autorità amministrativa, in esecuzione di tale ordinanza, ha emanato il provvedimento n. 322 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata disposta la riammissione in servizio del ricorrente, in attesa del compimento della procedura atta a verificare la dipendenza da causa di servizio della suindicata infermità.
Successivamente, con provvedimento n. 1029 del 5 maggio 2010, il Ministero della Difesa, constatato che tale procedimento non aveva avuto alcun esito in ragione del fatto che il ricorrente non si era presentato a visita medica nonostante tre successive convocazioni inviategli, ha revocato l’atto di riammissione in servizio ed ha, conseguentemente, preso atto del ripristinarsi degli effetti dell’atto di collocamento in congedo.
Avverso tale ultimo provvedimento è diretto il ricorso rubricato al numero 1518/2010 di R.G.
Anche in questo giudizio si è costituito il Ministero della Difesa per opporsi all’accoglimento del gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 819 del 28 luglio 2010, ha respinto l’istanza cautelare in esso dedotta.
Tutti e tre i ricorsi sono stati chiamati, per la decisione di merito, all’udienza del 27 ottobre 2011.
Le parti in prossimità della stessa hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritiene innanzitutto il Collegio che i ricorsi debbano essere riuniti in ragione della loro evidente connessione soggettiva e soggettiva.
La doglianza relativa al mancato scomputo dai periodi di aspettativa delle ferie non godute nell’anno 2004 è meritevole di accoglimento e può essere considerata allo stato assorbente (Si può pertanto prescindere dall’esame dell’accertamento della eventuale necessità di scomputo del periodo di assenza coincidente con il ricovero ospedaliero dovuto all’infermità occorsa in data 26 aprile 2008, per il quale l’Amministrazione ha negato la dipendenza da causa di servizio con provvedimento n. 3589/C del 14 settembre 2010 oggetto del ricorso rubricato al n. 802/2011 allo stato pendente presso la IV Sezione di questo Tribunale).
Prima di passare all’esame della doglianza il Collegio intende chiarire che, vertendo la presente controversia sull’interesse alla conservazione del posto di lavoro da parte di un pubblico dipendente, ed avendo tale interesse consistenza di diritto soggettivo, non vengono in rilievo problematiche attinenti al rispetto del termine decadenziale per la proposizione del ricorso e per la deduzione di ulteriori doglianze mediante motivi aggiunti.
Ciò premesso va osservato che l’art. 15, comma 3, della legge 31 luglio 1954 n. 599 (recante “Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 400, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ma applicabile ai fatti di causa ratione temporis) stabilisce che “l'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti”.
Come si vede in base a tale a norma, l’Amministrazione, prima di collocare il sottufficiale in aspettativa per infermità, deve concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti.
La disposizione trova conferma nell’art. 29, comma primo, della stessa legge, che disciplina le ipotesi in cui il militare deve essere collocato in congedo a causa di infermità. Tale norma stabilisce invero che “il sottufficiale che (…) che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.
La ratio sottesa a queste disposizioni è evidentemente quella di consentire al sottufficiale di scomputare dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità i periodi di licenza non ancora goduta, affinché tali periodi non assumano rilevanza ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Il quadro normativo illustrato è stato oggetto esplicazione nella circolare PERSOMIL del 26 ottobre 2000, emanata dal Ministero della Difesa, nella quale viene chiarito che il personale assente per infermità deve essere collocato, in prima battuta, in licenza straordinaria di convalescenza per un periodo massimo di 45 giorni.
Una volta terminato il periodo di licenza straordinaria (o almeno trascorso un mese dal suo inizio), il medesimo personale può fruire a domanda, prima di essere collocato in aspettativa, della licenza ordinaria non ancora goduta. La domanda di fruizione della licenza ordinaria deve essere presentata prima della scadenza dei 45 giorni della licenza straordinaria di convalescenza.
Nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente, in data 10 aprile 2005, ha chiesto di poter fruire, dopo il primo mese di licenza straordinaria (dal 27 febbraio 2005 al 12 aprile 2005), della licenza ordinaria maturata nell’anno 2004 e non ancora goduta.
L’Amministrazione, invece di procedere come richiesto dal dipendente e come stabilito dalla nomativa di settore, ha mantenuto quest’ultimo in licenza straordinaria sino al compimento del periodo massimo di 45 giorni e, successivamente, a decorrere dal 13 aprile 2005, lo ha collocato in aspettativa per infermità.
Non è dato sapere quanti giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2004 il ricorrente avesse ancora a disposizione e quindi quanti giorni si sarebbero dovuti scomputare nel calcolo del periodo massimo di aspettativa fruibile; tuttavia il fatto che l’Amministrazione non si sia pronunciata sull’istanza rende di per sé il illegittimo il provvedimento di collocamento in congedo n. 1538 in data 20 maggio 2008 e tutti gli altri provvedimenti impugnati ad esso connessi, giacché non si può escludere che, se la domanda di licenza ordinaria fosse stata presa in considerazione, alla data del 25 aprile 2008 (giorno di collocamento in congedo del dipendente) il periodo di massimo di aspettativa non sarebbe stato ancora superato.
Va peraltro respinto il rilievo secondo il quale la suddetta istanza non poteva essere esaminata in quanto non indicante il numero dei giorni di licenza ordinaria relativi all’anno 2004 ancora spettanti al dipendente, e quindi generica: l’Amministrazione avrebbe infatti potuto ricavare agevolmente il dato attingendo dai propri archivi.
Allo stesso modo non può imputarsi al dipendente il fatto che il Comandante di Corpo, organo al quale, a detta dell’Amministrazione, competeva il rilascio dell’autorizzazione allo scorporo della licenza, non si sia pronunciato: è evidente che, una volta presenta l’istanza, spettava alle articolazioni dell’Amministrazione stessa far pervenire questa agli organi competenti.
Per queste ragioni i ricorsi in epigrafe vanno accolti.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi in epigrafe indicati;
- accoglie i medesimi e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati, salve le ulteriori determinazioni dellamministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



N. 02422/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2012, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 19 di data 5 gennaio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 19 del 5 gennaio 2012, questa Sezione ha annullato una serie di provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa, con i quali era stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica), per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
In particolare, si è osservato nella sentenza che l’Amministrazione, in violazione del’art. 15, comma terzo, della legge 31 luglio 1954 n. 599, aveva collocato in aspettativa per infermità il dipendente senza provvedere previamente a concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti (e precisamente di quelli non fruiti nell’anno 2004) i quali, a differenza dell’aspettativa per infermità, non rilevano ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Il ricorrente lamenta ora che tale sentenza non sarebbe stata eseguita e, per tale ragione, ne chiede l’ottemperanza; evidenziando che nel frattempo la sentenza è passata in giudicato, avendo egli provveduto a notificarla all’Amministrazione intimata in data 16 gennaio 2012, e non avendo questa interposto appello nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, previsto dall’art. 92, comma primo, c.p.a.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa eccepisce che, con provvedimenti n. 616 in data 18 aprile 2012 e n. 1336 in data 27 aprile 2012, si è provveduto a dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale.
Rileva in particolare che, con il primo, si è annullato l’atto dispositivo n. 57 del 18 aprile 2008, con il quale il ricorrente era stato collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 13 aprile 2005; e si è disposto che, una volta scomputati per intero tutti giorni di licenza maturati nell’anno 2004, l’aspettativa debba decorrere dal 28 maggio 2005.
Con il secondo sono stati annullati i provvedimenti n. 1538 del 20 maggio 2008, n. 322 del 16 febbraio 2009 e n. 1029 del 5 maggio 2010, i cui effetti avevano determinato il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 25 aprile 2008. Nello stesso provvedimento, tuttavia, l’Amministrazione ha constatato che il medesimo ricorrente, dopo il 25 aprile 2008, ha maturato ulteriori giorni aspettativa per infermità i quali, in data 9 giugno 2008, hanno nuovamente determinato il superamento del periodo di comporto; per tale ragione, a decorrere da quella data, il Maresciallo Ferrario è stato nuovamente collocato in congedo.
Ritiene il Collegio che con l’adozione dei due provvedimenti summenzionati il Ministero della Difesa abbia in parte dato esecuzione alla sentenza n. 19/2012; giacché con tali atti l’Amministrazione ha provveduto a scomputare dall’aspettativa per infermità concessa i giorni di licenza dell’anno 2004 non fruiti, così come prescritto dalla medesima sentenza.
Per ciò che riguarda invece il nuovo collocamento in congedo, va rilevato che esso è stato disposto sulla base di valutazioni differenti da quelle effettuate con i provvedimenti impugnati (il superamento massimo dell’aspettativa fruibile nel periodo successivo al 25 aprile 2008); valutazioni che non sono state oggetto di scrutinio nella sentenza della quale si chiede in questa sede l’ottemperanza. Pertanto l’illegittimità di tale determinazione esula dal presente giudizio, dovendo la parte, se lo ritiene, dedurla con nuovo ricorso.
L’interssato lamenta anche che l’Autorità amministrativa non ha ancora provveduto a corrispondergli le competenze stipendiali maturate dal 25 aprile 2008 (data di collocamento in congedo disposta dai provvedimenti annullati in sede giurisdizionale) sino al 9 giugno 2008 (data di collocamento in congedo disposta dal provvedimento n. 1336 del 27 aprile 2012).
Per questa parte la domanda dell’interessato deve essere accolta, in quanto la ricostruzione di carriera del dipendente illegittimamente collocato in congedo costituisce tipico effetti ripristinatorio della sentenza di annullamento; l’Amministrazione, pertanto, in esecuzione della stessa, avrebbe dovuto provvedere a corrispondere il trattamento economico sospeso.
Non può essere invece accolta la domanda con la quale l’interessato chiede al giudice di ordinare all’Amministrazione di dar corso alla procedura amministrativa funzionale al riconoscimento del trattamento pensionistico.
L’avvio di tal procedura non dipende dall’annullamento degli atti di collocamento in congedo annullati da questo giudice; ma da un successivo atto di collocamento in congedo del quale questo giudice non ha avuto alcuna cognizione.
Ne consegue che tale ritenuto comportamento omissivo dell’Amministrazione non può essere dedotto con ricorso di ottemperanza.
In conclusione, per le motivazioni illustrate, in parziale accoglimento del presente ricorso, il Collegio ritiene di assegnare all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere alla corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008; avvertendo sin da ora che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando,
ASSEGNA all’Amministrazione intimata il termine di sessanta giorni per provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008, avvertendo che in mancanza si procederà alla nomina di commissario ad acta;
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 00349/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2012, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza TAR Lombardia n. 19 del 5 gennaio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 19 del 5 gennaio 2012, questa Sezione ha annullato una serie di provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa, con i quali era stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente (Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica) a decorrere dal 25 aprile 2008, per avere questi superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio.
Con successiva sentenza n. 2422 del 26 settembre 2012, la Sezione ha accolto parzialmente il ricorso per l’ottemperanza della precedente pronuncia, ordinando all’Amministrazione intimata di provvedere, in esecuzione della stessa, alla corresponsione del trattamento economico al ricorrente per il periodo 25 aprile 2008 - 9 giugno 2008, e disponendo il rinvio, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
In data 5 novembre 2012, il Ministero della Difesa ha depositato una nota con la quale comunica l’avvenuto pagamento delle spettanze dovute al ricorrente.
Il ricorrente, in prossimità della succitata camera di consiglio, ha depositato memoria con la quale dà atto dell’avvenuto pagamento, ma lamenta: a) la mancata corresponsione della retribuzione per il giorno 9 giugno 2008; b) il mancato riconoscimento dell’indennità di supercampagna in luogo dell’indennità operativa base (effettivamente corrisposta); c) il mancato riconoscimento di rivalutazione ed interessi.
Il Collegio deve osservare che, per ciò che concerne il punto sub a), l’Amministrazione ha correttamente omesso di corrispondere la retribuzione relativa al giorno 9 giugno, considerato che a decorrere da quella data il ricorrente è stato nuovamente collocato in congedo con provvedimento n. n. 1336 in data 27 aprile 2012.
L’indicazione contenuta nella sentenza n. 2422 del 26 settembre 2012, trattandosi di giudizio di ottemperanza, può essere corretta in questa sede.
Per quanto riguarda il punto sub c), il Collegio ritiene che la domanda sia fondata posto che, in base all’art. 429 c.p.c., il ritardato pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro dipendente comporta ex se l’obbligo di corresponsione di rivalutazione ed interessi.
In proposito va tuttavia precisato che tali accessori non possono essere cumulati; e ciò in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il quale ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995..
Va altresì precisato che, ai sensi dell’art. 1194 c.c., le somme già corrisposte al ricorrente vanno prioritariamente imputate ad interessi.
Per quanto riguarda il punto sub b), il Collegio osserva che la questione relativa alla spettanza dell’indennità di supercampagna non ha formato oggetto del giudicato, tuttavia l’esecuzione di questo implica la restituito in integrum nella posizione economica cui il ricorrente avrebbe avuto diritto se non fosse stato anticipatamente collocato in congedo. Si rende quindi necessario acquisire dall’Amministrazione intimata una relazione che chiarisca se, per il periodo considerato (25 aprile/8 giugno 2008), ricorrano le condizioni (servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, rispetto dei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale) per il riconoscimento dell’indennità di supercampagna in favore del ricorrente.
In conclusione, per le motivazioni illustrate, in parziale accoglimento del presente ricorso, il Collegio ritiene di dover assegnare all’Amministrazione intimata il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere alla corresponsione di rivalutazione ed interessi, secondo le modalità sopra indicate, e per depositare una relazione riguardante l’indennità di supercampagna..
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, assegna all’Amministrazione intimata il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere al pagamento di rivalutazione ed interessi, secondo le modalità indicate in motivazione, e per depositare, presso la Segreteria della Sezione, la relazione riguardante l’indennità di supercampagna.
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 26 marzo 2013.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



N. 00821/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2012, proposto da: Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Giuseppe Zaccaglino in Milano, via Fontana 18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lombardia n. 19 del 5 gennaio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha proposto un giudizio d’ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Milano n. 19/12.
Alla camera di consiglio l’Avvocatura dello Stato ha presentato documentazione dalla quale risulta il pagamento effettuato e che il ricorrente ha accettato.
Il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

UN SALUTO A TUTTI


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