SENTENZA DIRITTO SAM ORD-011 SPECCHIO RIEPILOGATIVO

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SENTENZA DIRITTO SAM ORD-011 SPECCHIO RIEPILOGATIVO

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.



T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 28 ottobre 2008, n. 5208


N. 5208/08 Reg. Sent.
N. 1593/2008 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1593 del 2008
proposto, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 1034/1971, dal sig.
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Fontana 18
contro il
MINISTERO DELLA DIFESA
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1
per l’accertamento
e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla richiesta volta all’ottenimento degli specchi mensili riepilogativi dell’attività lavorativa effettuata durante il servizio a partire dal 5 luglio 2004, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva SMA-ORD 011 (edizione febbraio 2003)
e, conseguentemente, per l’ordine
al Ministero della Difesa di fornire tempestivamente e senza ritardi tutte le suindicate schede mensili riepilogative dell’attività di servizio svolta dal ricorrente a partire dal 5 luglio 2004.

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI tutti gli atti e documenti di causa;
NOMINATO relatore, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2008, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;
UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;
CONSIDERATO quanto segue in

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, sig. Manlio Davide Mario Ferrario, nella sua qualità di Sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio dal 5 luglio 2004 presso il 6° Stormo A.M. di Ghedi e successivamente, dal 27 settembre 2004, presso il Teleposto A.M. di Monte Bisbino, in Cernobbio (CO). A tutt’oggi conserva la dipendenza amministrativa e logistica dal 6° Stormo A.M. di Ghedi, nonostante il suo attuale Comando di Corpo sia il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica – C.N.M.C.A. di Pratica di Mare.
Durante il servizio presso il suddetto Teleposto, il ricorrente, quale Capo del medesimo: - provvedeva alla tenuta dei registri su supporto cartaceo, atti a rilevare la presenza dei militari suoi sottoposti all’interno del Teleposto;
- inviava quotidianamente al Comando del 6° Stormo A.M. di Ghedi il 6° Stormo A.M. di Ghedi uno “statino della forza giornaliera” del Teleposto, recante indicazione del personale quotidianamente presente, con la tipologia del servizio da svolgere, nonché di quello assente, con specificazione della tipologia dell’assenza;
- trasmetteva mensilmente al predetto Comando, a mezzo raccomandata a.r., le schede giornaliere del mese di riferimento, debitamente numerate, sottoscritte e rilegate.
Tuttavia, nonostante quanto prescritto dal punto e) dell’art. 8 della direttiva SMA-ORD 011 – edizione febbraio 2003, il Comando destinatario ometteva di fornire al Capo del Teleposto gli specchi mensili riepilogativi dell’attività lavorativa.
Secondo il citato punto e), infatti, nello specchio riepilogativo dell’attività lavorativa si debbono segnare, per ciascun dipendente, l’attività lavorativa mensile (orario di inizio e fine, lavoro straordinario, riposi compensativi, ecc.) ed il tipo di servizio dal quale essa è scaturita, “in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio l’interessato possa attestare la veridicità dei dati in esso riportati” (dati tratti dai predetti fogli firma giornalieri). Spetterà poi al Comandante del Corpo o al Capo Ufficio a livello centrale (ovvero ad un delegato) controfirmare il documento, per assicurarsi della concordanza dell’interessato sull’attività lavorativa dallo stesso espletata e riepilogata, per l’appunto, nello specchio.
Essendo stato l’odierno ricorrente collocato prima in licenza straordinaria per motivi di salute e poi in aspettativa per la medesima ragione, gli subentrava un altro militare con l’incarico di Capo del Teleposto. Nemmeno il nuovo Capo del Teleposto, però, riusciva ad ottenere la trasmissione delle schede (o specchi) riepilogative mensili dell’attività di lavoro svolta dal personale in forza al Teleposto, nonostante le svariate comunicazioni inviate in proposito al Comando del 6° Stormo di Ghedi. Peraltro, dal giorno 16 giugno 2006 l’attività meteorologica del Teleposto veniva sospesa operativamente fino a nuova comunicazione.
Con lettera datata 10 aprile 2008, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. al C.N.C.M.A. di Pratica di Mare, l’odierno ricorrente provvedeva a richiedere all’Amministrazione che gli fossero fornite le poc’anzi indicate schede (o specchi) riepilogative.
Tale richiesta rimaneva, però, priva di riscontro.
1.1. Dolendosi dell’inerzia dell’Amministrazione, il sig. Ferrario ha quindi proposto il ricorso indicato in epigrafe, con cui ha chiesto, previa declaratoria dell’illegittimità di detta inerzia, la condanna del Ministero della Difesa a fornirgli tempestivamente tutte le schede mensili riepilogative della propria attività lavorativa, per il periodo che va dal 5 luglio 2004 “fino alla data di effettiva produzione delle schede mensili”.
A sostegno del gravame, in cui deduce la doglianza di violazione e falsa applicazione di legge, ha dedotto l’inadempimento, da parte dell’Amministrazione, alla disciplina della direttiva SMA-ORD 011 in punto di fornitura delle citate schede riepilogative mensili, a fronte delle richieste avanzate al riguardo dal Capo del Teleposto, nonché dal ricorrente medesimo, evidenziando la necessità di conoscere – tramite le schede in questione – la consistenza esatta dell’attività di servizio svolta.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con atto di costituzione formale.
1.3. Nella Camera di consiglio del 17 settembre 2008, il Collegio, accertato il rispetto del termine di cui all’art. 21-bis, primo comma, primo periodo, della l. n. 1034/1971, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Va premesso, al riguardo, che la lettura del testo del ricorso potrebbe ingenerare il dubbio che quest’ultimo sia, in effetti, un ricorso in materia di accesso agli atti ex art. 25 della l. n. 241/1990, con il corollario dell’inammissibilità dello stesso, qualora inteso nel senso di essere rivolto ad ottenere un facere da parte dell’Amministrazione. È noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza, l’istanza di accesso agli atti è inammissibile ove presupponga un facere dell’Amministrazione, qualora, cioè, implichi l’effettuazione, da parte di quest’ultima, di attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle cui sono chiamate normalmente le strutture amministrative (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326, riguardante proprio un caso in cui era richiesta la redazione di appositi elenchi analitici di dati che, sebbene ricavabili dagli atti, documenti e pezze d’appoggio di cui era in possesso la P.A., postulavano le suddette attività nuove ed ulteriori a carico della P.A. medesima).
Il dubbio può tuttavia essere superato – nel senso di concludere che il ricorso abbia ad oggetto il cd. silenzio rifiuto della P.A. – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il petitum del ricorso giurisdizionale si ricava non solo dalle specifiche espressioni letterali attraverso le quali si formulano le proprie doglianze, ma dall’intero contesto dello strumento di impugnazione (C.d.S., Sez. V, 8 settembre 1994, n. 976). La giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 1993, n. 1256) ha anche chiarito che, a tal fine, non ci si può limitare a quanto risulta dall’epigrafe del ricorso: epigrafe che, nella fattispecie ora in esame, è quella che appunto ingenera perplessità, in quanto vi si parla di impugnazione del silenzio del Ministero della Difesa sulla richiesta di ottenimento degli specchi mensili riepilogativi dell’attività lavorativa svolta dall’interessato durante il servizio.
Nondimeno, andando ad analizzare l’intero contesto dell’atto introduttivo del giudizio (C.d.S., Sez. V, n. 1256/1993 cit.), se ne deduce che ciò di cui si duole effettivamente il ricorrente è l’inadempienza dell’Amministrazione all’obbligo previsto dall’art. 8, punto e) della direttiva SMA-ORD 011 – ed. febbraio 2003, avente ad oggetto la fornitura del documento contenente lo specchio mensile dell’attività lavorativa, “in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio l’interessato possa attestare la veridicità dei dati in esso riportati”, nonostante le richieste avanzate sul punto dal Capo del Teleposto subentrato al sig. Ferrario, nonché da quest’ultimo.
Bisogna considerare del resto, che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 8, punto e), cit., l’Amministrazione è onerata non solo della “produzione”, ma anche della redazione dei citati specchi riepilogativi, sicché legittimamente la pretesa dell’odierno ricorrente pare rivolta ad ottenere l’adempimento di un obbligo di facere – e non solo di dare – facente capo al resistente Ministero.
2.2. Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto il fondamento giuridico che consente di affermare la sussistenza, in capo all’Amministrazione, di un obbligo di provvedere, va ravvisato nell’art. 8, punto e) della direttiva SMA-ORD 011 – edizione febbraio 2003. Come si è già visto, infatti, quest’ultimo attribuisce al dipendente, al quale si riferiscono i dati riportati negli specchi riepilogativi dell’attività lavorativa (dati attinenti all’attività lavorativa prestata mensilmente), un potere di verificare l’esattezza dei dati stessi, tanto che il modulo prevede una dichiarazione sottostante allo specchio riepilogativo, nella quale il dipendente interessato attesti la veridicità delle informazioni in esso riportate. La disposizione in esame prevede, poi, il controllo, da parte del Comandante di Corpo o Capo Ufficio a livello centrale o suo delegato, dell’assenso rilasciato dall’interessato sui dati riepilogativi della propria attività lavorativa mensile.
Si dispone, quindi, una prerogativa a favore del dipendente interessato, di controllo dei dati attinenti al servizio da questo prestato: prerogativa che appare speciale solo per le modalità attraverso cui si esplica, ma che, in linea di principio, costituisce espressione del fondamentale diritto, che ogni interessato ha, all’esattezza dei dati personali che lo riguardano (cfr. art. 11, comma 1, lett. c), ed art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, cd. Codice privacy).
Né serve ribattere che lo specchio riepilogativo mensile è un documento che si prefigge il solo obiettivo di registrare l’attività lavorativa ordinaria e straordinaria autorizzata, e non la presenza del personale motivata da ragioni diverse dall’espletamento di attività di lavoro, come riporta il medesimo art. 8, punto e), giacché il perseguimento di un tale obiettivo non comporta, a ben guardare, la necessità che l’interessato esprima il proprio assenso sui dati riepilogativi riportati: assenso che, alla luce di quanto detto, va invece ricondotto ad una prerogativa di controllo sui dati relativi alla propria attività di lavoro, attribuita dalla disposizione in esame al dipendente interessato.
Si consideri, del resto, che i suddetti specchi riepilogativi possono assolvere pure ad una ulteriore funzione di tutela degli interessi dell’odierno ricorrente, mettendolo in grado, ove ne ricorrano i requisiti, di avanzare pretese economiche connesse alle prestazioni di lavoro straordinario.
Quanto, infine, al decorso del termine assegnato alla P.A. per provvedere, esso risulta dimostrato per implicito dalla circostanza che la documentazione di che trattasi è stata varie volte richiesta anche dal (nuovo) Capo del Teleposto (v. in specie la raccomandata del 16 giugno 2006 a firma del M.llo Petrosino, doc. 5 del ricorrente).
3. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Per conseguenza, va dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza del ricorrente del 10 aprile 2008, nonché la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione medesima di procedere senza indugio – e comunque entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente decisione – al riscontro dell’istanza stessa e, perciò, alla trasmissione al ricorrente degli specchi riepilogativi mensili dell’attività lavorativa che lo riguarda, a far data dal 5 luglio 2004.
Il Collegio si riserva di procedere alla successiva nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della resistente Amministrazione si protragga oltre il predetto termine di trenta giorni.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione III ^, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero della Difesa sull’istanza del ricorrente del 10 aprile 2008 e per conseguenza ordina al Ministero di riscontrare la suddetta istanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano dal T.A.R. per la Lombardia, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
DOMENICO GIORDANO Presidente
PIETRO DE BERARDINIS Ref., estensore
RAFFAELLO GISONDI Referendario




REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Ordinanze: 109/09
Registro Generale: 1593/2008
nelle persone dei Signori:
Domenico Giordano Presidente
Pietro De Berardinis Primo Ref., relatore
Dario Simeoli Referendario
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009
Visto il ricorso n. 1593/2008 proposto da:

FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Milano, via Fontana 18

contro
MINISTERO DELLA DIFESA
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1

per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla richiesta volta all’ottenimento degli specchi riepilogativi mensili dell’attività lavorativa effettuata durante il servizio a partire dal 5 luglio 2004
e per l’ordine
al Ministero della Difesa di fornire tempestivamente e senza ritardi tutte le indicate schede mensili riepilogative dell’attività di servizio svolta dal ricorrente a partire dal 5 luglio 2004.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 5208 del 28 ottobre 2008;
Vista l’istanza per la nomina di un Commissario ad acta, depositata dal ricorrente il 9 gennaio 2009;
Visti tutti gli atti di causa;
Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, con sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 1034/1971 e per l’effetto ha assegnato all’Amministrazione il termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta sentenza per ottemperare alla stessa e, quindi, per fornire il riscontro all’istanza del ricorrente;
Preso atto che, a fronte della comunicazione in via amministrativa in data 31 ottobre 2008, l’Amministrazione non risulta ad oggi avere ottemperato alla sentenza;
Considerato che, ai sensi dell’art. 21-bis, secondo comma, secondo periodo, della l. n. 1034/1971, ove l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine (al massimo di trenta giorni) assegnatole dal giudice per ottemperare alla sentenza di totale ovvero parziale accoglimento del ricorso di cui all’art. 21-bis cit., il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un Commissario che provveda in luogo della stessa;
Ritenuto, conseguentemente, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21-bis, secondo comma, secondo periodo, cit., di dover nominare il Prefetto di Milano (o un funzionario da questi delegato) quale Commissario ad acta per l’ottemperanza alla succitata sentenza, assegnandogli per provvedere il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione (qualora anteriore) della presente ordinanza

P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda di esecuzione e per conseguenza nomina il Prefetto di Milano o un funzionario da questi delegato, quale Commissario ad acta incaricato di provvedere all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n.5208 del 28 ottobre 2008, assegnandogli per provvedere il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione (ove anteriore) della presente ordinanza.
Rinvia a successiva Camera di Consiglio la verifica dell’intervenuta ottemperanza e la liquidazione del compenso al Commissario ad acta.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Milano, li 22 gennaio 2009
Il Presidente L’Estensore



UN SALUTO A TUTTI


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