ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Feed - CARABINIERI

Rispondi
ema
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 74
Iscritto il: mar dic 06, 2011 12:35 pm

ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da ema »

Saluti a tutti. Mia moglie sta per aprire un'attività commerciale nel territorio della Stazione ove presto servizio; mi dicono i colleghi che la cosa non é compatibile e dovrò essere trasferito, ma non riesco a trovare alcuna circolare in merito. Qualcuno può aiutarmi???
Grazie in anticipo!!


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13213
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da panorama »

Vedi circolare allegata

Interpretazione del n. 393 del RGA
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13213
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da panorama »

respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare.

1) - perché: "Ispettore comandante di aliquota radiomobile ometteva di comunicare ai superiori la persistenza d’interessi economico commerciali del suocero nell’ambito del territorio della Compagnia cui egli è effettivo, nonché l’acquisizione da parte della moglie della titolarità di azienda assicuratrice nel territorio stesso”.

2) - L'interessato contesta la legittimità dell’irrogazione della sanzione e del successivo mancato accoglimento del ricorso gerarchico ritenendolo affetto da violazione dell’art. 393 R.G.A.;

3) - Tale conclusione sarebbe suffragata dalla nota n. 21/77- 26-3 del 26 dicembre 2002 dell’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, là dove si evidenzia che la modifica dell’articolo n. 393 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri intervenuta nel 1999, «con l’eliminazione dell’obbligo per il militare di comunicare l’attività lavorativa dei congiunti ha, di fatto, superato ogni dubbio interpretativo circa la necessità di tale notifica ai Comandi superiori».

Ricorso PERSO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-----------------------------------------------------------------

30/09/2014 201400761 Sentenza 1


N. 00761/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2005, proposto da: S. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso il signor OMISSIS;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della determinazione 8.2.2005, n. …/4-2004 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare irrogatagli in data 22.11.2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna la determinazione dell’8 febbraio 2005, prot. …/4 - 2004, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare irrogatagli in data 22.11.2004.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha inflitto al Maresciallo Aiutante USP la sanzione disciplinare di Corpo di giorni 2 di consegna perché: "Ispettore comandante di aliquota radiomobile ometteva di comunicare ai superiori la persistenza d’interessi economico commerciali del suocero nell’ambito del territorio della Compagnia cui egli è effettivo, nonché l’acquisizione da parte della moglie della titolarità di azienda assicuratrice nel territorio stesso”.

L'interessato contesta il visto diniego ritenendolo affetto da violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, atteso che l’obbligo di comunicazione, discendente dal combinato disposto dell’art. 393 R.G.A. e dell’art. 52 R.D.M., varrebbe essenzialmente per i militari che intendono contrarre matrimonio.

Si è costituto il Ministero della Difesa depositando atti e documenti.

Con ordinanza n. 375/2005 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza del 3.4.2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna la determinazione dell’8 febbraio 2014, prot. …/42004, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare irrogatagli in data 22 novembre 2004.

L'interessato contesta la legittimità dell’irrogazione della sanzione e del successivo mancato accoglimento del ricorso gerarchico ritenendolo affetto da violazione dell’art. 393 R.G.A.; disposizione quest’ultima che postula la comunicazione essenzialmente per i militari che intendono contrarre matrimonio.

Tale conclusione sarebbe suffragata dalla nota n. 21/77- 26-3 del 26 dicembre 2002 dell’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, là dove si evidenzia che la modifica dell’articolo n. 393 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri intervenuta nel 1999, «con l’eliminazione dell’obbligo per il militare di comunicare l’attività lavorativa dei congiunti ha, di fatto, superato ogni dubbio interpretativo circa la necessità di tale notifica ai Comandi superiori».

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

Osserva anzitutto il Collegio che il D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 costituisce il “Regolamento della Disciplina Militare”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, inerenti i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal precitato “Regolamento di Disciplina Militare”, entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della suddetta legge n. 382 del 1978.

In particolare, le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, vengono graduate, dall’articolo 14 della legge n. 382 del 1978 in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre l’art. 57 del Regolamento ne stabilisce i presupposti: “costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.

Il successivo art. 60 del D.P.R. n.545 del 1986 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio”, punendo con maggior rigore “le infrazioni intenzionali”, mentre l’art.63 disciplina la fattispecie specifica del “rimprovero”, consistente in una “dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.

Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del suddetto regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, trova collocazione l’art. 52, comma 5°, il quale stabilisce :

“Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a ) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b ) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.

Ciò, fermo restando che il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti” (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).

Ad avviso del Collegio, nel caso in questione, appare corretta la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie di cui all’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”.

Come puntualmente rilevato dalla difesa erariale con f.n. 21 96/T- 49 del 16.04.2003, il Comando Regione Carabinieri Lazio aveva infatti richiesto al militare di …“rappresentare tutte le variazioni a quanto comunicato” in sede di notifica di matrimonio.

Tale comunicazione doveva essere, dunque, eseguita dal ricorrente in stretta osservanza dei visti doveri generali del R.D.M..

Ciò in quanto l’amministrazione militare aveva, in particolare, disposto che – con specifico riferimento all’attività esercitata dai prossimi congiunti del ricorrente - il comportamento del militare fosse tenuto sotto costante verifica da parte dei superiori gerarchici (cfr. fn. 2196/T 49 del 16.4.2003).

In effetti, dalla documentazione versata appare incontestato che il coniuge del ricorrente aveva ricoperto alcuni incarichi e, precisamente: dal mese di novembre 1998 e sino all’ottobre del 2003 era stata socio amministratore in attività di agenzia di assicurazioni per conto della s.p.a. “Verona Assicurazioni” e del gruppo “Società Cattolica di Assicurazioni” nelle sedi OMISSIS e di OMISSIS.

Ne consegue la piena legittimità degli atti impugnati, atteso che il ricorrente, né all’atto di annunzio del matrimonio, né successivamente, ha comunicato che, nell’ambito del territorio della Compagnia in cui operava, la moglie svolgesse un’attività economica, anche per consentire all’Amministrazione di valutare se fosse opportuno o meno che il ricorrente continuasse a prestare servizio in quella sede.

In conclusione il ricorso deve esser respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2014
ema
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 74
Iscritto il: mar dic 06, 2011 12:35 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da ema »

Grazie Panorama!
Il problema l'ho risolto diversamente, ho inoltrato domanda per altra sede di servizio che è stata accolta.
Cmq avrei potuto limitarmi a comunicarlo, poi se decidevano di trasferirmi loro dovevano darmi i soldini!
Saluti!
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13213
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da panorama »

L'informazione serve per questo.
ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13213
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da panorama »

per i colleghi Carabinieri

vedi/leggi e scarica art. 393 R.G.A.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13213
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE DL CONIUGE

Messaggio da panorama »

Novità in tema di comunicazione, concordati anche 2 punti di vista anche dal Ministero della Difesa.

Per il futuro tenetene conto.

---------------------------------------------

1) - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.

2) - Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.

Il CdS con il ricorso Straordinario al PdR precisa:

3) - Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.

4) - La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.

5) - In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare.

6) - Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.

N.B.: rileggi i punti n. 3, 5 e 6.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801131 - Public 2018-05-02 -

Numero 01131/2018 e data 30/04/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 01025/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M.. C.., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Savona, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento del 24 giugno 2012;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1195746 del 09/10/2014, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso.
Con provvedimento notificato il 21 maggio 2012, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.

Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.

Con istanza del 20 giugno 2012 il Tenente proponeva ricorso gerarchico al Comando Provinciale di Savona.

Con provvedimento n.321/a – 2012 del 24 luglio 2012, notificato l’8 agosto 2012 il ricorso veniva rigettato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti vizi, per come riportati:

I) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1046, lett. h), n.6 del d.P.R. n. 90/2010; dell’art. 1398, comma 4 e 5, d.lg. 66/2010 e art. 21-bis l. n. 241/90;

II) violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare dell’art. 748 comma 5 lett. b) d.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per difetto istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta; eccesso di potere per violazione dell’autovincolo regolamentare imposto dalla direttiva M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, datata 31.07.08.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.

La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.

In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare. Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Rispondi