Parziale inidoneita' al servizio

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pap2015

Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da pap2015 »

Egregio Roberto,approfitto della disponibilita', volevo chiederti: per avere riconosciuta la parziale inidoneita' al servizio, e' necessario avere gia' una causa di servizio oppure la si puo' vedere discussa presso la CMO al solo manifestarsi di una infermita' penalizzante ma non dipendente?


Roberto Mandarino
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Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da Roberto Mandarino »

La parziale idoneità al servizio d'istituto, può essere rilasciata soltanto per patologie dipendenti da causa di servizio oppure in corso di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Il personale che per aggravamento di una patologia, già riconosciuta dipendente da causa di servizio in passato dal Comitato di Verifica, viene dichiarato parzialmente idoneo, rientra tranquillamente in servizio nel Corpo di appartenenza con particolari mansioni ridotte previste per tale personale.
Il personale che viene dichiarato parzialmente idoneo al servizio per una patologia per la quale è in corso l'iter per la definizione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, viene posto in una speciale aspettativa malattia, a stipendio intero, che a volte dura anche 4-5 anni, alla fine di tale procedura se la patologia viene riconosciuta dipendente dal servizio dal Comitato di Verifica, l'interessato rientra nel Corpo di appartenenza con compiti meno gravosi da parzialmente idoneo, se viceversa il Comitato non concede la dipendenza da c.d.s., questo viene considerarto riformato in modo totale, quindi posto in pensione d'invalidità (se ha maturato almeno 15 anni di contributi), oppure se risulta risulta "idoneo al transito ai ruoli civili" nel verbale di riforma della cmo, e lo stesso lo desidera, può transitare nei ruoli civili del Ministero di appartenenza, producendone richiesta tassativamente entro 30 gg. dalla notifica di riforma totale.
Il personale che si trova nella speciale aspettativa malattia prevista per i parzialmente idonei, deve restituire le somme del 50% dello stipendio percepito dopo il 12° mese e del 100% dello stipendio percepito dopo il 18° mese di tale speciale aspettativa. La restituzione delle somme non viene effettuata se, dal giorno di stesura del verbale della Commissione Medica attestante la parziale idoneità al servizio, al giorno della notifica del non riconoscimento della dipendenza da c.d.s. effettuata dall'amministrazione, sono passati più di 24 mesi.


Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
pap2015

Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da pap2015 »

Egregio Roberto, riprendo questo topic per farti una nuova domanda alla luce della tua esperienza: io ho due cause di servizio ricosciute, una dal C.d V. ed una dalla sola C.M.O. prima che venisse istituito il C.d.V. Ora, posso avanzare istanza alla mia Amministrazione per essere posto a svolgere servizi consoni con le infermita' ricosciute oppure devo prima chiedere l'aggravamento ( e sarebbe intempestivo) ottenere la parziale inidoneita' e poi chiedere quanto sopra? Grazie.
Roberto Mandarino
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Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da Roberto Mandarino »

RISPONDO ALLE DOMANDE..

Egregio Roberto, riprendo questo topic per farti una nuova domanda alla luce della tua esperienza: io ho due cause di servizio ricosciute, una dal C.d V. ed una dalla sola C.M.O. prima che venisse istituito il C.d.V. Ora,
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LA CMO NON HA MAI RICONOSCIUTO DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO NESSUNA PATOLOGIA.
PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N.461/2001, LA COMMISSIONE MEDICA SUL VERBALE, ESPRIMEVA UN PARERE SUL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA C.D.S. DELLA PATOLOGIA, CON LA DICITURA "SI DIPENDENTE" OPPURE "NO DIPENDENTE", MA L'UNICO ORGANO A DECIDERE SE TALE PATOLOGIA DIPENDEVA DAL SERVIZIO PRESTATO DALL'INTERESSATO ERA ED E' IL COMITATO DI VERIFICA, PRIMA DENOMINATO COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE.
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posso avanzare istanza alla mia Amministrazione per essere posto a svolgere servizi consoni con le infermita' ricosciute oppure devo prima chiedere l'aggravamento ( e sarebbe intempestivo) ottenere la parziale inidoneita' e poi chiedere quanto sopra? Grazie.
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L'AGGRAVAMENTO SEPPUR INTEMPESTIVO (PER AVER LASCIATO TRASCORRERE OLTRE CINQUE ANNI DALLA NOTIFICA DEL PRECEDENTE DECRETO DI EQUO INDENNIZZO), E' VALIDO AI FINI DELL'EVENTUALE PARZIALE IDONEITA' AL SERVIZIO.
SICURAMENTE, AI FINI DELLE RIDOTTE MANSIONI, L'AMMINISTRAZIONE TERREBBE PIU' IN CONSIDERAZIONE LA PARZIALE IDONEITA' RISPETTO ALLA SEMPLICE ASCRIZIONE A CATEGORIA DELLA TABELLA "A" DELLA PATOLOGIA.

Saluti Roberto
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pap2015

Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da pap2015 »

Prima del 2001 pero' il Comitato non veniva interpellato per esprimersi sulla dipendenza o meno delle cause di servizio riconosciute dalla CMO o sbaglio?
Roberto Mandarino
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Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da Roberto Mandarino »

SBAGLIA E DI GROSSO..!!!!!!

IL COMITATO, ESISTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R.1092/1973, QUESTO ERA DENOMIANTO "COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE".
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N.461/2001 HA CAMBIATO DENOMINAZIONE IN "COMITATO DI VERIFICA".
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pap2015

Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da pap2015 »

Si ho capito che era denominato ecc.ecc. ma non deliberava sulla dipendenza.....la causa di servizio nasceva e moriva li' o tutt'al piu' si poteva fare ricorso in 2' istanza. POI e' subentrato il Comitato a cui spetta "adesso" l'ultima parola...
Roberto Mandarino
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Re: Parziale inidoneita' al servizio

Messaggio da Roberto Mandarino »

PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N.461/2001, LA COMMISSIONE MEDICO MILITARE RILASCIAVA UN PARERE, FAVOREVOLE O CONTRARIO (SI DIPENDENTE-NO DIPENDENTE), SUL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, MA L'ORGANO PREPOSTO A DECIDERE SE LA PATOLOGIA DIPENDESSE O MENO DAL SERVIZIO PRESTATO DALL'INTERESSATO, ERA SEMPRE IL COMITATO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE, OGGI DENOMINATO COMITATO DI VERIFICA.

IL PARERE DEL COMITATO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N.461/2001 ERA PREVISTO DALL'ART.177 DEL D.P.R. 1092 DEL 29.12.1973, CHE RIPORTO DI SEGUITO:

Casi in cui è richiesto il parere del comitato.

Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.

Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della commissione medica ospedaliera.

Saluti Roberto
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