1) - Il maresciallo della Guardia di Finanza, in forza presso il Comando di Brigata di …….., chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso proposto per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità speciale di. seconda lingua prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n.1165 ( omissis ) per il periodo di missione svolto presso la Procura militare della Repubblica della Spezia, dal …… 2004 al …….. 2005, previo annullamento della determinazione negativa del 28 marzo 2006 del competente Comando.
2) - detta indennità “non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati al primo comma”, ossia in sedi o uffici che non siano situati nel territorio della provincia di Bolzano o che, pur essendo situati in quello della provincia di Trento, non abbiano competenza regionale.
Il Consiglio di Stato chiarisce che:
3) - La chiara lettera della legge, che, con il termine “destinazione anche temporanea” mostra l’irrilevanza del concreto titolo giuridico in forza del quale il pubblico dipendente è chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza, e dell’eventuale necessario uso del bilinguismo anche nella diversa destinazione, non consente interpretazioni diverse da quella resa dall’Amministrazione, che ha negato la corresponsione dell’indennità per il periodo in cui il ricorrente è stato inviato in missione alla Spezia.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
21/06/2013 201303377 Sentenza 6
N. 03377/2013REG.PROV.COLL.
N. 04616/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Fava e Maurizio Calò, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 74/2007, resa tra le parti, concernente diritto alla corresponsione dell'indennità per seconda lingua
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Calò e l'avvocato dello Stato Carla Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il maresciallo della Guardia di Finanza OMISSIS, in forza presso il Comando di Brigata di …….., chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso proposto per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità speciale di. seconda lingua prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n.1165 (Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale) per il periodo di missione svolto presso la Procura militare della Repubblica della Spezia, dal …… 2004 al …….. 2005, previo annullamento della determinazione negativa del 28 marzo 2006 del competente Comando.
L’appello è infondato.
Come ricorda lo stesso ricorrente, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge sopra ricordata, che dispone l'attribuzione dell' indennità di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, ai magistrati e agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate in servizio in provincia di Bolzano o in uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame ed ottenuto l'attestazione di bilinguismo, stabilisce che detta indennità “non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati al primo comma”, ossia in sedi o uffici che non siano situati nel territorio della provincia di Bolzano o che, pur essendo situati in quello della provincia di Trento, non abbiano competenza regionale.
La chiara lettera della legge, che, con il termine “destinazione anche temporanea” mostra l’irrilevanza del concreto titolo giuridico in forza del quale il pubblico dipendente è chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza, e dell’eventuale necessario uso del bilinguismo anche nella diversa destinazione, non consente interpretazioni diverse da quella resa dall’Amministrazione, che ha negato la corresponsione dell’indennità per il periodo in cui il ricorrente è stato inviato in missione alla Spezia.
Nemmeno, stante l’indisponibilità del beneficio per come strutturato dalla norma, hanno pregio le censure svolte con l’appello, sia quelle relative a pretese carenze di istruttoria o di motivazione, sia quelle tendenti alla dimostrazione di difformi precedenti, poiché l’eventuale illegittimità di corresponsioni disposte in contrasto con il precetto normativo non vale a renderne doverosa la continuazione.
Ne consegue l’infondatezza dell’appello, che deve essere respinto; le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2013
Indennità di bilinguismo (indennità per seconda lingua)
Re: Indennità di bilinguismo (indennità per seconda lingua)
Per corredo sentenze utili.
il Ministero dell'Interno ha denegato la richiesta di ripristino dell'indennità di bilinguismo
1) - il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, veniva posto in aspettativa retribuita per la durata di quattro anni - dall’1.11.2010 al 31.10.2014 - perché ammesso, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 476 del 1984 e 52, comma 57 della legge n. 448 del 2001, alla partecipazione del dottorato di ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
2) - Per quanto sopra l’Amministrazione sospendeva la corresponsione dell’indennità di bilinguismo in favore del medesimo a decorrere dall’1.11.2010.
3) - In data 23.3.2011, in seguito a visita medica effettuata dal medico della Polizia di Stato di Bolzano, il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per un periodo di sessanta giorni, al termine del quale veniva inviato alla C.M.O. di Milano per accertamenti e connessi provvedimenti medico legali.
4) - Con decreto del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige veniva pertanto disposta la “sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale … sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” e l’interessato veniva posto in congedo straordinario per malattia a decorrere dal 24.3.2011.
IL TAR PRECISA
Il ricorso è parzialmente fondato.
5) - Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, vada operata una distinzione tra il periodo nel quale l’interessato risultava in aspettativa per dottorato di ricerca (dall’1.11.2010) ed il periodo nel quale (a decorrere dal 24.3.2011) la suddetta aspettativa è stata formalmente sospesa per congedo straordinario per malattia.
6) - Consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l’“indennità speciale di seconda lingua” (c.d. indennità di bilinguismo) “da corrispondersi mensilmente” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23.10.1961, n. 1165, seppur ricompresa nell’ambito del trattamento economico accessorio, è equiparata, per espressa previsione di legge, al trattamento economico fondamentale, trattandosi di indennità fissa e continuativa.
7) - L’impugnato provvedimento va pertanto annullato in parte qua e, in parziale accoglimento delle domande proposte in giudizio, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) per il periodo di congedo straordinario per malattia, decorrente dal 24.3.2011.
Per comprendere al meglio tutte le vicende vi rimando alla lettura integrale della qui sotto sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
03/07/2013 201300231 Sentenza 1
N. 00231/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. in Bolzano, via Claudia dé Medici n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
provvedimento prot. n. 333/G/3.biling. del 17 gennaio 2012, notificato l’1 marzo 2012, con il quale il Ministero dell'Interno ha denegato la richiesta di ripristino dell'indennità di bilinguismo, riportandosi alla motivazione espressa nel precedente provvedimento negativo del 12.05.2011, nonché di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il Cons. Terenzio Del Gaudio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, veniva posto in aspettativa retribuita per la durata di quattro anni - dall’1.11.2010 al 31.10.2014 - perché ammesso, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 476 del 1984 e 52, comma 57 della legge n. 448 del 2001, alla partecipazione del dottorato di ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
Per quanto sopra l’Amministrazione sospendeva la corresponsione dell’indennità di bilinguismo in favore del medesimo a decorrere dall’1.11.2010.
In data 23.3.2011, in seguito a visita medica effettuata dal medico della Polizia di Stato di Bolzano, il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per un periodo di sessanta giorni, al termine del quale veniva inviato alla C.M.O. di Milano per accertamenti e connessi provvedimenti medico legali.
Con decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige veniva pertanto disposta la “sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale … sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” e l’interessato veniva posto in congedo straordinario per malattia a decorrere dal 24.3.2011.
Con istanza dd. 4.4.2011 l’interessato chiedeva all’Amministrazione di appartenenza “che venga ripristinata l’indennità di bilinguismo, sospesa legittimamente dal 1° novembre 2010 in quanto immatricolato presso la U.L.I.M. Libera Università di Moldova, per il Phd internazionale della durata di anni 4 (31 ottobre 2014) ed essendo stato posto in aspettativa per dottorato di ricerca con relativo decreto Compartimentale. Tale istanza è motivata dal fatto che lo scrivente per motivi di salute, si trova in convalescenza dal giorno 24 marzo 2011 e quindi di fatto ha interrotto l’aspettativa concessa per il Phd internazionale. Si fa presente che lo scrivente non ha rinunciato al Phd ”.
Con lettera prot. n. 333/G/3.Biling. dd. 12.5.2011 il Direttore della Divisione III della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza esprimeva il parere che “il ripristino della corresponsione possa avvenire soltanto allorché tale prestazione sia di nuovo concretamente resa, circostanza che può verificarsi soltanto con l’effettiva ripresa del servizio, e non certo con l’interruzione di fatto dell’aspettativa a seguito di congedo straordinario per malattia. Nel caso di specie si osserva, oltretutto, che il OMISSIS, per quanto dichiarato nell’istanza che si riscontra, non ha nemmeno rinunciato al dottorato di ricerca, che, si presume, riprenderà non appena sarà giudicato nuovamente idoneo al servizio. Pertanto, qualora nel periodo di congedo per malattia, fosse ripristinata l’indennità di seconda lingua, si avrebbe la corresponsione temporanea dello speciale emolumento a fronte di una interruzione del servizio che si protrae senza soluzione di continuità”.
Con ulteriore istanza dd. 28.11.2011 l’interessato chiedeva di “ripristinare con effetto immediato … l’indennità di bilinguismo con tutti gli arretrati a partire dal 24 marzo 2011, e valutare attentamente la concessione di quelli a partire dal 1° novembre 2010, primo giorno di aspettativa per Phd di ricerca internazionale con trattamento economico …”.
Con lettera prot. n. 333/G/3.Biling. dd. 17.1.2012 il Direttore della Divisione III della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel confermare il parere precedentemente emesso, comunicava che l’istanza non poteva essere accolta, trattandosi di trattamento economico accessorio non ricompreso nel “trattamento economico in godimento” che l’Amministrazione deve garantire al dipendente in aspettativa per dottorato e che “l’indennità in argomento potrà essere nuovamente corrisposta soltanto all’atto del rientro del rientro in servizio dell’interessato …”.
Il suddetto provvedimento viene impugnato con il presente ricorso, a sostegno del quale viene dedotto il seguente motivo d’impugnazione:
“Violazione e falsa applicazione L. n. 476 /1984 e L. n. 1165/61. Violazione e falsa applicazione art. 12 e ss. Preleggi. Ingiustizia e contraddittorietà manifesta”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 9.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dispone l’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165 che “…agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità …”.
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha acquisito la suddetta attestazione nell’anno 1984 ed ha percepito l’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) fino a quando, con decorrenza 1.11.2010, è stato posto in aspettativa retribuita, siccome ammesso alla frequenza del dottorato di Ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
Successivamente, con formale decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige, il suddetto periodo di aspettativa per dottorato di ricerca veniva sospeso a decorrere dal giorno 24.3.2011, data in cui l’interessato veniva collocato in congedo straordinario per malattia.
Nell’impugnare il provvedimento indicato in epigrafe, il ricorrente invoca il proprio diritto a percepire l’indennità in questione dalla data in cui è stato posto in aspettativa per dottorato di ricerca e chiede la condanna del Ministero resistente “al rimborso delle somme non versate mensilmente a titolo di indennità di bilinguismo, con decorrenza dall’1.11.2010, maggiorate d’interessi e rivalutazione come per legge…”.
Un tanto premesso, la questione rimessa alla decisione del Collegio consiste anzitutto nello stabilire la natura dell’indennità di bilinguismo e, poi, se il ricorrente ha diritto alla corresponsione della stessa a decorrere dalla data in cui è stato collocato in aspettativa per dottorato di ricerca nell’Università della Repubblica di Moldova.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, vada operata una distinzione tra il periodo nel quale l’interessato risultava in aspettativa per dottorato di ricerca (dall’1.11.2010) ed il periodo nel quale (a decorrere dal 24.3.2011) la suddetta aspettativa è stata formalmente sospesa per congedo straordinario per malattia.
A) Riguardo al periodo di aspettativa per dottorato di ricerca
L’art. 2 della legge n. 476 del 1984 dispone, per quanto d’interesse, che “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro …”.
L’Amministrazione sostiene che la locuzione “trattamento economico in godimento”, usata dal legislatore per indicare il regime patrimoniale dei dipendenti posti in aspettativa per l’ammissione a dottorato di ricerca, sia riferito ai soli elementi fondamentali della retribuzione e non a quelli accessori, tra i quali va ricompresa l’indennità di bilinguismo.
Il ricorrente, invece, deduce che l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 non consentirebbe di operare una distinzione tra elementi fondamentali ed accessori della retribuzione e che la previsione in esso contenuta vada pertanto riferita all’intero trattamento economico, ivi compresa l’indennità di bilinguismo; ed un tanto in quanto l’art. 68, comma 5 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3 dispone che: “Durante l'aspettativa (n.d.r. per infermità) l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia”.
Aggiunge trattarsi di norma che, per espressa previsione di cui all’art. 52 del d.P.R. 335 del 1982 (che stabilisce che “Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato”) trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.
La deduzione non ha pregio.
L’art. 1, della legge 23.10.1961, n. 1165, che prevede l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, ai magistrati e agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate in servizio in provincia di Bolzano o in uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame ed ottenuto l'attestazione di bilinguismo, stabilisce, all’ultimo comma, che detta indennità:
- “non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati al primo comma”, ossia in sedi o uffici che non siano situati nel territorio della provincia di Bolzano o che, pur essendo situati in quello della provincia di Trento, non abbiano competenza regionale;
- “non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza” (cfr. anche art. 5 L. 13.8.1980, n. 454).
Dunque, per espressa previsione di legge l’indennità speciale di seconda lingua, per quanto d’interesse, non è erogabile durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sede ed uffici diversi da quelli ubicati nella provincia di Bolzano e non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Non essendo pensionabile e rimanendo esclusa dalla tredicesima mensilità, consegue che la speciale indennità di seconda lingua non fa parte del trattamento retributivo ordinario, configurandosi piuttosto come trattamento economico accessorio.
E come tale è definito anche dall’art. 13 del Contratto di raccordo – Comparto Ministeri del 25.11.1999, riguardante, invero, il personale civile delle Amministrazioni dello Stato (cfr. allegati al doc. n. 9 del Ministero).
Come affermato dalla giurisprudenza, si tratta di un emolumento “chiaramente finalizzato a compensare il maggiore bagaglio di conoscenza”, non richiesto a chi presta la sua attività al di fuori della provincia di Bolzano (o fuori regione nel caso di personale appartenente a “Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale”) e che, come si legge nell’art. 1 d.P.R. 752/1976, è finalizzato "alle esigenze del buon andamento del servizio" in considerazione del fatto che il bilinguismo costituisce "requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ... in provincia di Bolzano" (cfr. Cass. civile, Sez. lavoro 5.10.1998, n. 9880).
La ratio della norma è dunque quella di indennizzare coloro che “per il disimpegno delle loro funzioni sono tenuti ad usare necessariamente la lingua tedesca” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17.5.2006, n. 4408).
La giurisprudenza ha anche avuto modo di affermare che l’erogazione della suddetta indennità, non erogabile nel caso in cui il pubblico dipendente sia chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 28.2.2007, n. 74), non è invece ostacolata dalla frequenza di corsi di formazione che vengano disposti dall’Amministrazione in sede diversa dall’Ufficio di appartenenza; ed un tanto perché tale scelta rientra nelle esigenze organizzative dell’Amministrazione stessa e non può comportare alcun pregiudizio per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27.12.1994, n. 1066; T.R.G.A. Bolzano 27.4.1991, n. 52).
Va del resto rammentato che l’art. 15 del d.P.R. 26.7.1976, n. 752 considera, a tutti gli effetti, prestazione di servizio “l’addestramento dei dipendenti non attuabile in provincia di Bolzano”.
Nel caso di specie, l’aspettativa è stata concessa, su specifica richiesta dell’interessato, per consentire al medesimo di frequentare il dottorato di ricerca in “Journalism and Communication Sciences” presso l’Università della Repubblica di Moldova.
Non è dato dunque ravvisare, in tale posizione giuridica, alcun nesso funzionale con l’Amministrazione di appartenenza; sicché, come affermato dalla giurisprudenza, l'attività del dottorato di ricerca non è assimilabile al servizio effettivo, che si caratterizza, invece, per lo svolgimento delle funzioni inerenti allo status (Cons. Stato, Sez. VI 4.9.2007, n. 4628; Sez. I, parere 4.3.1998, n. 67).
Non si ravvisa, oltretutto, alcun motivo logico che giustifichi la corresponsione al dipendente pubblico dell’indennità di bilinguismo durante il periodo di aspettativa per dottorato di ricerca quando il legislatore, con il termine “destinazione anche temporanea” utilizzata all’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1165 del 1961 mostra, nel negare il diritto alla suddetta indennità, l’irrilevanza del concreto titolo giuridico in forza del quale il dipendente stesso è chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza.
B) Riguardo al periodo di congedo straordinario per malattia
In data 23.3.2011, dunque durante il periodo di aspettativa per dottorato, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica da parte del medico della Polizia di Stato di Bolzano ed è stato giudicato “t.n.i. al servizio per sessanta giorni con invio … alla C.M.O. di Milano al termine del periodo suddetto per accertamenti e provvedimenti medico legali”.
Con propria determinazione n. 2.10/5207 del 19.4.2011, il dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria ha decretato “la sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale …. sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” proprio sul presupposto che l’interessato, a decorrere dal 24.3.2011, “deve considerarsi posto in congedo straordinario per malattia”.
La suddetta determinazione appare dirimente ai fini della decisione del ricorso in parte qua.
Va infatti osservato che, per effetto della citata determinazione del 19.4.2011, il periodo di aspettativa concesso all’interessato per dottorato ricerca è stato formalmente sospeso, con la conseguenza che, a far data dal 24.3.2011, la stessa posizione giuridica del ricorrente non è differente da quella di qualsiasi altro appartenente alla Polizia di Stato che fruisca di un congedo straordinario per motivi di malattia.
Ebbene, il trattamento economico spettante al “personale del pubblico impiego” assente per malattia è disciplinato, in via generale, dall’art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112 (convertito con modifiche nella legge 6.8.2008, n. 133) che dispone che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa” (comma 1).
Va però osservato che in seguito alle modiche introdotte dalla legge di conversione 6.8.2008, n. 133 è stato introdotto l’art. 1bis che, come sostituito dall'art. 17, comma 23, lett. a), D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009, n. 102, prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.
Consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l’“indennità speciale di seconda lingua” (c.d. indennità di bilinguismo) “da corrispondersi mensilmente” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23.10.1961, n. 1165, seppur ricompresa nell’ambito del trattamento economico accessorio, è equiparata, per espressa previsione di legge, al trattamento economico fondamentale, trattandosi di indennità fissa e continuativa.
L’impugnato provvedimento va pertanto annullato in parte qua e, in parziale accoglimento delle domande proposte in giudizio, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) per il periodo di congedo straordinario per malattia, decorrente dal 24.3.2011.
Il predetto importo deve essere maggiorato degli interessi legali, a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2.11.2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1.1.1995.
Alla parziale soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE parzialmente come motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato provvedimento.
ACCERTA il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme non versate mensilmente a titolo di indennità speciale di seconda lingua a decorrere dal 24.3.2011, data in cui è stato posto in congedo straordinario per malattia e CONDANNA l’Amministrazione al pagamento delle somme non versate, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
RIGETTA per il resto il ricorso.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano nella misura della metà del loro ammontare, liquidato in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2013, 9 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
il Ministero dell'Interno ha denegato la richiesta di ripristino dell'indennità di bilinguismo
1) - il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, veniva posto in aspettativa retribuita per la durata di quattro anni - dall’1.11.2010 al 31.10.2014 - perché ammesso, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 476 del 1984 e 52, comma 57 della legge n. 448 del 2001, alla partecipazione del dottorato di ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
2) - Per quanto sopra l’Amministrazione sospendeva la corresponsione dell’indennità di bilinguismo in favore del medesimo a decorrere dall’1.11.2010.
3) - In data 23.3.2011, in seguito a visita medica effettuata dal medico della Polizia di Stato di Bolzano, il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per un periodo di sessanta giorni, al termine del quale veniva inviato alla C.M.O. di Milano per accertamenti e connessi provvedimenti medico legali.
4) - Con decreto del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige veniva pertanto disposta la “sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale … sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” e l’interessato veniva posto in congedo straordinario per malattia a decorrere dal 24.3.2011.
IL TAR PRECISA
Il ricorso è parzialmente fondato.
5) - Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, vada operata una distinzione tra il periodo nel quale l’interessato risultava in aspettativa per dottorato di ricerca (dall’1.11.2010) ed il periodo nel quale (a decorrere dal 24.3.2011) la suddetta aspettativa è stata formalmente sospesa per congedo straordinario per malattia.
6) - Consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l’“indennità speciale di seconda lingua” (c.d. indennità di bilinguismo) “da corrispondersi mensilmente” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23.10.1961, n. 1165, seppur ricompresa nell’ambito del trattamento economico accessorio, è equiparata, per espressa previsione di legge, al trattamento economico fondamentale, trattandosi di indennità fissa e continuativa.
7) - L’impugnato provvedimento va pertanto annullato in parte qua e, in parziale accoglimento delle domande proposte in giudizio, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) per il periodo di congedo straordinario per malattia, decorrente dal 24.3.2011.
Per comprendere al meglio tutte le vicende vi rimando alla lettura integrale della qui sotto sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
03/07/2013 201300231 Sentenza 1
N. 00231/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. in Bolzano, via Claudia dé Medici n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
provvedimento prot. n. 333/G/3.biling. del 17 gennaio 2012, notificato l’1 marzo 2012, con il quale il Ministero dell'Interno ha denegato la richiesta di ripristino dell'indennità di bilinguismo, riportandosi alla motivazione espressa nel precedente provvedimento negativo del 12.05.2011, nonché di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il Cons. Terenzio Del Gaudio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, veniva posto in aspettativa retribuita per la durata di quattro anni - dall’1.11.2010 al 31.10.2014 - perché ammesso, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 476 del 1984 e 52, comma 57 della legge n. 448 del 2001, alla partecipazione del dottorato di ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
Per quanto sopra l’Amministrazione sospendeva la corresponsione dell’indennità di bilinguismo in favore del medesimo a decorrere dall’1.11.2010.
In data 23.3.2011, in seguito a visita medica effettuata dal medico della Polizia di Stato di Bolzano, il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per un periodo di sessanta giorni, al termine del quale veniva inviato alla C.M.O. di Milano per accertamenti e connessi provvedimenti medico legali.
Con decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige veniva pertanto disposta la “sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale … sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” e l’interessato veniva posto in congedo straordinario per malattia a decorrere dal 24.3.2011.
Con istanza dd. 4.4.2011 l’interessato chiedeva all’Amministrazione di appartenenza “che venga ripristinata l’indennità di bilinguismo, sospesa legittimamente dal 1° novembre 2010 in quanto immatricolato presso la U.L.I.M. Libera Università di Moldova, per il Phd internazionale della durata di anni 4 (31 ottobre 2014) ed essendo stato posto in aspettativa per dottorato di ricerca con relativo decreto Compartimentale. Tale istanza è motivata dal fatto che lo scrivente per motivi di salute, si trova in convalescenza dal giorno 24 marzo 2011 e quindi di fatto ha interrotto l’aspettativa concessa per il Phd internazionale. Si fa presente che lo scrivente non ha rinunciato al Phd ”.
Con lettera prot. n. 333/G/3.Biling. dd. 12.5.2011 il Direttore della Divisione III della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza esprimeva il parere che “il ripristino della corresponsione possa avvenire soltanto allorché tale prestazione sia di nuovo concretamente resa, circostanza che può verificarsi soltanto con l’effettiva ripresa del servizio, e non certo con l’interruzione di fatto dell’aspettativa a seguito di congedo straordinario per malattia. Nel caso di specie si osserva, oltretutto, che il OMISSIS, per quanto dichiarato nell’istanza che si riscontra, non ha nemmeno rinunciato al dottorato di ricerca, che, si presume, riprenderà non appena sarà giudicato nuovamente idoneo al servizio. Pertanto, qualora nel periodo di congedo per malattia, fosse ripristinata l’indennità di seconda lingua, si avrebbe la corresponsione temporanea dello speciale emolumento a fronte di una interruzione del servizio che si protrae senza soluzione di continuità”.
Con ulteriore istanza dd. 28.11.2011 l’interessato chiedeva di “ripristinare con effetto immediato … l’indennità di bilinguismo con tutti gli arretrati a partire dal 24 marzo 2011, e valutare attentamente la concessione di quelli a partire dal 1° novembre 2010, primo giorno di aspettativa per Phd di ricerca internazionale con trattamento economico …”.
Con lettera prot. n. 333/G/3.Biling. dd. 17.1.2012 il Direttore della Divisione III della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel confermare il parere precedentemente emesso, comunicava che l’istanza non poteva essere accolta, trattandosi di trattamento economico accessorio non ricompreso nel “trattamento economico in godimento” che l’Amministrazione deve garantire al dipendente in aspettativa per dottorato e che “l’indennità in argomento potrà essere nuovamente corrisposta soltanto all’atto del rientro del rientro in servizio dell’interessato …”.
Il suddetto provvedimento viene impugnato con il presente ricorso, a sostegno del quale viene dedotto il seguente motivo d’impugnazione:
“Violazione e falsa applicazione L. n. 476 /1984 e L. n. 1165/61. Violazione e falsa applicazione art. 12 e ss. Preleggi. Ingiustizia e contraddittorietà manifesta”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 9.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dispone l’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165 che “…agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità …”.
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha acquisito la suddetta attestazione nell’anno 1984 ed ha percepito l’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) fino a quando, con decorrenza 1.11.2010, è stato posto in aspettativa retribuita, siccome ammesso alla frequenza del dottorato di Ricerca internazionale presso l’Università della Repubblica di Moldova (U.L.I.M.).
Successivamente, con formale decreto prot. n. 2.10/5207 del 19.4.2011 del Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria (di seguito Polfer) per Verona ed il Trentino Alto Adige, il suddetto periodo di aspettativa per dottorato di ricerca veniva sospeso a decorrere dal giorno 24.3.2011, data in cui l’interessato veniva collocato in congedo straordinario per malattia.
Nell’impugnare il provvedimento indicato in epigrafe, il ricorrente invoca il proprio diritto a percepire l’indennità in questione dalla data in cui è stato posto in aspettativa per dottorato di ricerca e chiede la condanna del Ministero resistente “al rimborso delle somme non versate mensilmente a titolo di indennità di bilinguismo, con decorrenza dall’1.11.2010, maggiorate d’interessi e rivalutazione come per legge…”.
Un tanto premesso, la questione rimessa alla decisione del Collegio consiste anzitutto nello stabilire la natura dell’indennità di bilinguismo e, poi, se il ricorrente ha diritto alla corresponsione della stessa a decorrere dalla data in cui è stato collocato in aspettativa per dottorato di ricerca nell’Università della Repubblica di Moldova.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, vada operata una distinzione tra il periodo nel quale l’interessato risultava in aspettativa per dottorato di ricerca (dall’1.11.2010) ed il periodo nel quale (a decorrere dal 24.3.2011) la suddetta aspettativa è stata formalmente sospesa per congedo straordinario per malattia.
A) Riguardo al periodo di aspettativa per dottorato di ricerca
L’art. 2 della legge n. 476 del 1984 dispone, per quanto d’interesse, che “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro …”.
L’Amministrazione sostiene che la locuzione “trattamento economico in godimento”, usata dal legislatore per indicare il regime patrimoniale dei dipendenti posti in aspettativa per l’ammissione a dottorato di ricerca, sia riferito ai soli elementi fondamentali della retribuzione e non a quelli accessori, tra i quali va ricompresa l’indennità di bilinguismo.
Il ricorrente, invece, deduce che l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 non consentirebbe di operare una distinzione tra elementi fondamentali ed accessori della retribuzione e che la previsione in esso contenuta vada pertanto riferita all’intero trattamento economico, ivi compresa l’indennità di bilinguismo; ed un tanto in quanto l’art. 68, comma 5 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3 dispone che: “Durante l'aspettativa (n.d.r. per infermità) l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia”.
Aggiunge trattarsi di norma che, per espressa previsione di cui all’art. 52 del d.P.R. 335 del 1982 (che stabilisce che “Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato”) trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.
La deduzione non ha pregio.
L’art. 1, della legge 23.10.1961, n. 1165, che prevede l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, ai magistrati e agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate in servizio in provincia di Bolzano o in uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame ed ottenuto l'attestazione di bilinguismo, stabilisce, all’ultimo comma, che detta indennità:
- “non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati al primo comma”, ossia in sedi o uffici che non siano situati nel territorio della provincia di Bolzano o che, pur essendo situati in quello della provincia di Trento, non abbiano competenza regionale;
- “non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza” (cfr. anche art. 5 L. 13.8.1980, n. 454).
Dunque, per espressa previsione di legge l’indennità speciale di seconda lingua, per quanto d’interesse, non è erogabile durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sede ed uffici diversi da quelli ubicati nella provincia di Bolzano e non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Non essendo pensionabile e rimanendo esclusa dalla tredicesima mensilità, consegue che la speciale indennità di seconda lingua non fa parte del trattamento retributivo ordinario, configurandosi piuttosto come trattamento economico accessorio.
E come tale è definito anche dall’art. 13 del Contratto di raccordo – Comparto Ministeri del 25.11.1999, riguardante, invero, il personale civile delle Amministrazioni dello Stato (cfr. allegati al doc. n. 9 del Ministero).
Come affermato dalla giurisprudenza, si tratta di un emolumento “chiaramente finalizzato a compensare il maggiore bagaglio di conoscenza”, non richiesto a chi presta la sua attività al di fuori della provincia di Bolzano (o fuori regione nel caso di personale appartenente a “Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale”) e che, come si legge nell’art. 1 d.P.R. 752/1976, è finalizzato "alle esigenze del buon andamento del servizio" in considerazione del fatto che il bilinguismo costituisce "requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ... in provincia di Bolzano" (cfr. Cass. civile, Sez. lavoro 5.10.1998, n. 9880).
La ratio della norma è dunque quella di indennizzare coloro che “per il disimpegno delle loro funzioni sono tenuti ad usare necessariamente la lingua tedesca” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17.5.2006, n. 4408).
La giurisprudenza ha anche avuto modo di affermare che l’erogazione della suddetta indennità, non erogabile nel caso in cui il pubblico dipendente sia chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 28.2.2007, n. 74), non è invece ostacolata dalla frequenza di corsi di formazione che vengano disposti dall’Amministrazione in sede diversa dall’Ufficio di appartenenza; ed un tanto perché tale scelta rientra nelle esigenze organizzative dell’Amministrazione stessa e non può comportare alcun pregiudizio per il dipendente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27.12.1994, n. 1066; T.R.G.A. Bolzano 27.4.1991, n. 52).
Va del resto rammentato che l’art. 15 del d.P.R. 26.7.1976, n. 752 considera, a tutti gli effetti, prestazione di servizio “l’addestramento dei dipendenti non attuabile in provincia di Bolzano”.
Nel caso di specie, l’aspettativa è stata concessa, su specifica richiesta dell’interessato, per consentire al medesimo di frequentare il dottorato di ricerca in “Journalism and Communication Sciences” presso l’Università della Repubblica di Moldova.
Non è dato dunque ravvisare, in tale posizione giuridica, alcun nesso funzionale con l’Amministrazione di appartenenza; sicché, come affermato dalla giurisprudenza, l'attività del dottorato di ricerca non è assimilabile al servizio effettivo, che si caratterizza, invece, per lo svolgimento delle funzioni inerenti allo status (Cons. Stato, Sez. VI 4.9.2007, n. 4628; Sez. I, parere 4.3.1998, n. 67).
Non si ravvisa, oltretutto, alcun motivo logico che giustifichi la corresponsione al dipendente pubblico dell’indennità di bilinguismo durante il periodo di aspettativa per dottorato di ricerca quando il legislatore, con il termine “destinazione anche temporanea” utilizzata all’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 1165 del 1961 mostra, nel negare il diritto alla suddetta indennità, l’irrilevanza del concreto titolo giuridico in forza del quale il dipendente stesso è chiamato a prestare servizio fuori dalla sede di appartenenza.
B) Riguardo al periodo di congedo straordinario per malattia
In data 23.3.2011, dunque durante il periodo di aspettativa per dottorato, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica da parte del medico della Polizia di Stato di Bolzano ed è stato giudicato “t.n.i. al servizio per sessanta giorni con invio … alla C.M.O. di Milano al termine del periodo suddetto per accertamenti e provvedimenti medico legali”.
Con propria determinazione n. 2.10/5207 del 19.4.2011, il dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria ha decretato “la sospensione del provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di dottorato di ricerca internazionale …. sino all’acquisizione dell’idoneità al servizio del dipendente” proprio sul presupposto che l’interessato, a decorrere dal 24.3.2011, “deve considerarsi posto in congedo straordinario per malattia”.
La suddetta determinazione appare dirimente ai fini della decisione del ricorso in parte qua.
Va infatti osservato che, per effetto della citata determinazione del 19.4.2011, il periodo di aspettativa concesso all’interessato per dottorato ricerca è stato formalmente sospeso, con la conseguenza che, a far data dal 24.3.2011, la stessa posizione giuridica del ricorrente non è differente da quella di qualsiasi altro appartenente alla Polizia di Stato che fruisca di un congedo straordinario per motivi di malattia.
Ebbene, il trattamento economico spettante al “personale del pubblico impiego” assente per malattia è disciplinato, in via generale, dall’art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112 (convertito con modifiche nella legge 6.8.2008, n. 133) che dispone che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa” (comma 1).
Va però osservato che in seguito alle modiche introdotte dalla legge di conversione 6.8.2008, n. 133 è stato introdotto l’art. 1bis che, come sostituito dall'art. 17, comma 23, lett. a), D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009, n. 102, prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.
Consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l’“indennità speciale di seconda lingua” (c.d. indennità di bilinguismo) “da corrispondersi mensilmente” ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23.10.1961, n. 1165, seppur ricompresa nell’ambito del trattamento economico accessorio, è equiparata, per espressa previsione di legge, al trattamento economico fondamentale, trattandosi di indennità fissa e continuativa.
L’impugnato provvedimento va pertanto annullato in parte qua e, in parziale accoglimento delle domande proposte in giudizio, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità speciale di seconda lingua (c.d. indennità di bilinguismo) per il periodo di congedo straordinario per malattia, decorrente dal 24.3.2011.
Il predetto importo deve essere maggiorato degli interessi legali, a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2.11.2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1.1.1995.
Alla parziale soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE parzialmente come motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato provvedimento.
ACCERTA il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme non versate mensilmente a titolo di indennità speciale di seconda lingua a decorrere dal 24.3.2011, data in cui è stato posto in congedo straordinario per malattia e CONDANNA l’Amministrazione al pagamento delle somme non versate, con la maggiorazione degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
RIGETTA per il resto il ricorso.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, che si liquidano nella misura della metà del loro ammontare, liquidato in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2013, 9 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
Rispondi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE