74° corso allievi marescialli della Guardia di Finanza.
Il TAR LAZIO precisa:
1) - Ritiene il Collegio di non doversi discostare da un invero costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale, in caso di assegnazione della prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora legge n. 86 del 2001 in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva – come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto in tale fase l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, non costituendo conseguentemente la destinazione alla sede di impiego al termine del corso di addestramento trasferimento d'autorità, ma prima assegnazione di sede (cfr., da ultimo, T.A.R. Marche, 10 febbraio 2012 n. 110 ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204 e 13 luglio 1998 n. 10831).
2) - A ben considerare, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essa stessa essere considerata sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine di tale fase non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede; pertanto, in tal caso non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 23 ottobre 2008 n. 5257).
Ricorso RESPINTO.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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12/06/2013 201305914 Sentenza 2
N. 05914/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06995/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2005, proposto da:
( congruo nr. di ricorrenti - OMISSIS - ), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso l’avv. Cinzia Meco in Roma, via Nomentana, 91;
contro
Ministero delle Finanze, Ministero del Tesoro; Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 1 l. 86/2001 a favore del personale della guardia di finanza trasferito d'autorita'
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, appartenenti al contingente ordinario, hanno frequentato il corso allievi marescialli della Guardia di Finanza ed al termine dello stesso sono stati assegnati presso vari comandi del Corpo.
Con il ricorso in esame chiedono la corresponsione della indennità di cui alla legge n. 100 del 1987, ora legge n. 86 del 2001, sostenendo che la destinazione a nuovo reparto, al termine di corso di istruzione, non è equiparabile ad un provvedimento di prima assegnazione , configurandosi piuttosto come un trasferimento di autorità.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare da un invero costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale, in caso di assegnazione della prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora legge n. 86 del 2001 in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva – come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto in tale fase l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, non costituendo conseguentemente la destinazione alla sede di impiego al termine del corso di addestramento trasferimento d'autorità, ma prima assegnazione di sede (cfr., da ultimo, T.A.R. Marche, 10 febbraio 2012 n. 110 ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204 e 13 luglio 1998 n. 10831).
A ben considerare, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essa stessa essere considerata sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine di tale fase non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede; pertanto, in tal caso non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 23 ottobre 2008 n. 5257).
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, va rilevata la infondatezza della pretesa dedotta con il ricorso in esame, pretesa correlata alla assegnazione di sede (agli odierni ricorrenti) susseguente all’espletamento del 74° corso allievi marescialli.
Il ricorso va dunque respinto poiché infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
Indennità di trasferimento NON spetta a fine corso Allievi
Re: Indennità di trasferimento NON spetta a fine corso Allie
75° Corso per allievi marescialli della Guardia di Finanza presso il Comando scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila.
Ricorso RESPINTO.
Per completezza vi rimando alla lettura qui sotto.
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12/06/2013 201305904 Sentenza 2
N. 05904/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2009, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS -), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bacci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via L. Capuana n. 207;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
delle determinazioni dei rispettivi Comandi della Guardia di Finanza di appartenenza con le quali sono state rigettate le istanze tendenti ad ottenere “gli emolumenti non percepiti in relazione alla frequenza del 75° Corso AA.MM. Sabotino II”, ossia l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001;
e per l’accertamento
del diritto ad essere ammessi al beneficio del pagamento l'indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86/2001;
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute al detto titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 75° Corso per allievi marescialli, bandito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza era aperto sia al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che al personale civile, ossia ai cittadini italiani; al predetto corso i ricorrenti hanno partecipato in qualità di appartenenti al Corpo, premurandosi di compilare l’allegata modulistica anche nella parte relativa all’indicazione della sede di servizio di gradimento.
Essendo risultati vincitori i ricorrenti sono stati avviati dai rispettivi Comandi/Reparti d’appartenenza alla frequenza al corso di formazione per allievi marescialli presso il Comando scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila, ciascun con apposito ordine di trasferimento.
Con il ricorso in trattazione hanno impugnato le determinazioni dei rispettivi Comandi della Guardia di Finanza di appartenenza con le quali sono state rigettate le istanze tendenti ad ottenere “gli emolumenti non percepiti in relazione alla frequenza del 75° Corso AA.MM. Sabotino II”, ossia l'indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86/2001, chiedendo, altresì, l’accertamento del diritto ad essere ammessi al beneficio del pagamento dell'indennità predetta nonché conseguentemente la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo.
Ne hanno dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 100 del 1987 e dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 ed eccesso di potere per sviamento, difetto ed erroneità dei presupposti.
2- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 100 del 1987 e dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 sotto altro profilo ed eccesso di potere.
3- Violazione dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione della Direttiva del Comando generale della Guardia di Finanza n. 73829 del 26.2.2003 – impartita a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 2432/2002 nell’adunanza del 22.10.2002 -, per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria.
In sostanza i ricorrenti ritengono, anche alla luce della funzionalità propria dell’indennità in questione, la sussistenza di plurimi elementi dai quali conseguirebbe il loro diritto alla corresponsione dell’indennità di cui trattasi, che avrebbe come unico presupposto il trasferimento d’ufficio del militare ad una sede situata in un comune diverso rispetto a quello relativo all’attuale servizio, e, in particolare, dei seguenti elementi:
- i ricorrenti hanno partecipato al concorso con successo proprio in considerazione dell’appartenenza al Corpo, che gli ha consentito di prendervi parte nel rispetto di un limite massimo di età di 35 anni, innalzato rispetto a quello ordinario di 26 anni valevole per il personale civile;
- il meccanismo di assegnazione del punteggio previsto nel bando prendeva in considerazione con valutazione particolare proprio la detta circostanza della preesistente appartenenza al Corpo;
- hanno tutti continuato a percepire per tutta la durata del corso la retribuzione già in precedenza spettantegli e molti, inoltre, con il grado di “finanziere”, in virtù del meccanismo automatico per l’avanzamento al grado superiore per anzianità, nel biennio in cui si è svolto il corso hanno ricevuto il grado superiore di “finanziere scelto”, il tutto a testimoniare che vi sarebbe stata una continuità con il pregresso rapporto lavorativo;
- nessuno dei ricorrenti ha perso mai il grado in precedenza rivestito in costanza di rapporto con l’amministrazione;
- tutti sono stati impegnati oltre l’orario di effettuazione delle lezioni del corso in compiti e turnazioni di servizio (improprie);
- il monte ore nel quale è stato articolato il corso superava di gran lunga il tetto massimo delle 36 ore settimanali di cui al C.C.N.L., rimanendo essi a disposizione dell’amministrazione anche a conclusione delle ore di lezione del corso, invece di potere disporre della libera uscita;
- sono stati tutti trasferiti con “ordini di trasferimento d’autorità” a reparti differenti da quelli di rispettiva provenienza;
- avevano tutti maturato una permanenza nell’originaria sede di servizio inferiore ai quattro anni;
- avevano espresso una dichiarazione di gradimento per sede differente rispetto a quella prescelta in occasione del trasferimento da parte dell’amministrazione;
- l’amministrazione non ha fornito la prova che il posto in ruolo conseguito da ciascuno dei ricorrenti appartenesse effettivamente alla quota di riserva prevista nel ruolo di maresciallo per l’anno di competenza come indicato nel richiamato parere del C.d.S. .
In via subordinata il mancato riconoscimento della richiesta indennità sarebbe comunque illegittimo in quanto la normativa richiamata non opererebbe alcuna distinzione tra prima assegnazione e assegnazioni successive né si tratterebbe effettivamente della costituzione di un nuovo rapporto di impiego, per le considerazioni in precedenza svolte.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio in data 20.3.2009 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale hanno argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto.
Con la successiva memoria del 23.6.2009 le amministrazioni hanno reiterato le proprie difese, insistendo ai fini del rigetto del ricorso.
Infine, con la memoria del 23.3.2013 i ricorrenti hanno contro dedotto alle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 24.4.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito per le brevi considerazioni che seguono.
Si premette che l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 dispone testualmente che “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.”.
Ne consegue che, successivamente all'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale del Corpo della Guardia di finanza ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento d'autorità, ma a condizione che la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 luglio 2012, n. 3868).
La norma richiamata presuppone, tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, che il trasferimento presso una diversa sede di servizio sia stato disposto d'ufficio dall'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio e non su richiesta dell'interessato; e, pertanto, disposto esclusivamente per esigenze organizzative dell'amministrazione, senza alcun concorso della volontà del dipendente. E, tuttavia, rientrano nel concetto di trasferimento d'autorità non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'amministrazione militare, non rilevandosi la domanda, seppure presentata a seguito dell'invito diramato.
Inoltre il diritto all'indennità di trasferimento d'autorità, avente natura non retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento, si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Sardegna-Cagliari, sez. I, 19 dicembre 2011, n. 1253).
Tanto premesso, la pretesa azionata si appalesa del tutto priva di pregio, essendo al riguardo jus receptum che l’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 86 del 2001, spettante al personale militare che venga trasferito d'autorità prima d'aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, presuppone che il servizio istituzionalmente consenta in via ordinaria una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro anni, sicché essa non è dovuta nel caso d’ assegnazione ad una sede di servizio a conclusione del procedimento d’addestramento, atteso che il militare non è trasferito in senso proprio, ma è destinato alla prima sede d’impiego (cfr., per tutti, TAR Lazio-Roma, sez. II, n. 7822/2006; idem, n. 7824/2006; idem, n. 7828/2006; Cons. St., IV, 5 novembre 2004 n. 7204).
Il ricorso in epigrafe deve essere, pertanto, rigettato, ma si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
Ricorso RESPINTO.
Per completezza vi rimando alla lettura qui sotto.
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12/06/2013 201305904 Sentenza 2
N. 05904/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2009, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS -), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bacci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via L. Capuana n. 207;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
delle determinazioni dei rispettivi Comandi della Guardia di Finanza di appartenenza con le quali sono state rigettate le istanze tendenti ad ottenere “gli emolumenti non percepiti in relazione alla frequenza del 75° Corso AA.MM. Sabotino II”, ossia l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001;
e per l’accertamento
del diritto ad essere ammessi al beneficio del pagamento l'indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86/2001;
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute al detto titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 75° Corso per allievi marescialli, bandito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza era aperto sia al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che al personale civile, ossia ai cittadini italiani; al predetto corso i ricorrenti hanno partecipato in qualità di appartenenti al Corpo, premurandosi di compilare l’allegata modulistica anche nella parte relativa all’indicazione della sede di servizio di gradimento.
Essendo risultati vincitori i ricorrenti sono stati avviati dai rispettivi Comandi/Reparti d’appartenenza alla frequenza al corso di formazione per allievi marescialli presso il Comando scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila, ciascun con apposito ordine di trasferimento.
Con il ricorso in trattazione hanno impugnato le determinazioni dei rispettivi Comandi della Guardia di Finanza di appartenenza con le quali sono state rigettate le istanze tendenti ad ottenere “gli emolumenti non percepiti in relazione alla frequenza del 75° Corso AA.MM. Sabotino II”, ossia l'indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86/2001, chiedendo, altresì, l’accertamento del diritto ad essere ammessi al beneficio del pagamento dell'indennità predetta nonché conseguentemente la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo.
Ne hanno dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi:
1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 100 del 1987 e dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 ed eccesso di potere per sviamento, difetto ed erroneità dei presupposti.
2- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 100 del 1987 e dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 sotto altro profilo ed eccesso di potere.
3- Violazione dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione della Direttiva del Comando generale della Guardia di Finanza n. 73829 del 26.2.2003 – impartita a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 2432/2002 nell’adunanza del 22.10.2002 -, per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria.
In sostanza i ricorrenti ritengono, anche alla luce della funzionalità propria dell’indennità in questione, la sussistenza di plurimi elementi dai quali conseguirebbe il loro diritto alla corresponsione dell’indennità di cui trattasi, che avrebbe come unico presupposto il trasferimento d’ufficio del militare ad una sede situata in un comune diverso rispetto a quello relativo all’attuale servizio, e, in particolare, dei seguenti elementi:
- i ricorrenti hanno partecipato al concorso con successo proprio in considerazione dell’appartenenza al Corpo, che gli ha consentito di prendervi parte nel rispetto di un limite massimo di età di 35 anni, innalzato rispetto a quello ordinario di 26 anni valevole per il personale civile;
- il meccanismo di assegnazione del punteggio previsto nel bando prendeva in considerazione con valutazione particolare proprio la detta circostanza della preesistente appartenenza al Corpo;
- hanno tutti continuato a percepire per tutta la durata del corso la retribuzione già in precedenza spettantegli e molti, inoltre, con il grado di “finanziere”, in virtù del meccanismo automatico per l’avanzamento al grado superiore per anzianità, nel biennio in cui si è svolto il corso hanno ricevuto il grado superiore di “finanziere scelto”, il tutto a testimoniare che vi sarebbe stata una continuità con il pregresso rapporto lavorativo;
- nessuno dei ricorrenti ha perso mai il grado in precedenza rivestito in costanza di rapporto con l’amministrazione;
- tutti sono stati impegnati oltre l’orario di effettuazione delle lezioni del corso in compiti e turnazioni di servizio (improprie);
- il monte ore nel quale è stato articolato il corso superava di gran lunga il tetto massimo delle 36 ore settimanali di cui al C.C.N.L., rimanendo essi a disposizione dell’amministrazione anche a conclusione delle ore di lezione del corso, invece di potere disporre della libera uscita;
- sono stati tutti trasferiti con “ordini di trasferimento d’autorità” a reparti differenti da quelli di rispettiva provenienza;
- avevano tutti maturato una permanenza nell’originaria sede di servizio inferiore ai quattro anni;
- avevano espresso una dichiarazione di gradimento per sede differente rispetto a quella prescelta in occasione del trasferimento da parte dell’amministrazione;
- l’amministrazione non ha fornito la prova che il posto in ruolo conseguito da ciascuno dei ricorrenti appartenesse effettivamente alla quota di riserva prevista nel ruolo di maresciallo per l’anno di competenza come indicato nel richiamato parere del C.d.S. .
In via subordinata il mancato riconoscimento della richiesta indennità sarebbe comunque illegittimo in quanto la normativa richiamata non opererebbe alcuna distinzione tra prima assegnazione e assegnazioni successive né si tratterebbe effettivamente della costituzione di un nuovo rapporto di impiego, per le considerazioni in precedenza svolte.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio in data 20.3.2009 depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale hanno argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto.
Con la successiva memoria del 23.6.2009 le amministrazioni hanno reiterato le proprie difese, insistendo ai fini del rigetto del ricorso.
Infine, con la memoria del 23.3.2013 i ricorrenti hanno contro dedotto alle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 24.4.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito per le brevi considerazioni che seguono.
Si premette che l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 dispone testualmente che “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.”.
Ne consegue che, successivamente all'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale del Corpo della Guardia di finanza ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento d'autorità, ma a condizione che la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 luglio 2012, n. 3868).
La norma richiamata presuppone, tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, che il trasferimento presso una diversa sede di servizio sia stato disposto d'ufficio dall'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio e non su richiesta dell'interessato; e, pertanto, disposto esclusivamente per esigenze organizzative dell'amministrazione, senza alcun concorso della volontà del dipendente. E, tuttavia, rientrano nel concetto di trasferimento d'autorità non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'amministrazione militare, non rilevandosi la domanda, seppure presentata a seguito dell'invito diramato.
Inoltre il diritto all'indennità di trasferimento d'autorità, avente natura non retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento, si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Sardegna-Cagliari, sez. I, 19 dicembre 2011, n. 1253).
Tanto premesso, la pretesa azionata si appalesa del tutto priva di pregio, essendo al riguardo jus receptum che l’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 86 del 2001, spettante al personale militare che venga trasferito d'autorità prima d'aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, presuppone che il servizio istituzionalmente consenta in via ordinaria una permanenza nella medesima sede anche per più di quattro anni, sicché essa non è dovuta nel caso d’ assegnazione ad una sede di servizio a conclusione del procedimento d’addestramento, atteso che il militare non è trasferito in senso proprio, ma è destinato alla prima sede d’impiego (cfr., per tutti, TAR Lazio-Roma, sez. II, n. 7822/2006; idem, n. 7824/2006; idem, n. 7828/2006; Cons. St., IV, 5 novembre 2004 n. 7204).
Il ricorso in epigrafe deve essere, pertanto, rigettato, ma si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
Re: Indennità di trasferimento NON spetta a fine corso Allie
Messaggio da nabboni »
Confermo il suicidio. Per me ci sarebbero gli estremi di ricorso solo per i già appartenenti che ad esempio da finanziere facevano servizio in un Comando (Biella) e poi vinto il concorso (non da interno che rimandano tutti al precedente reparto) da maresciallo, lo trasferiscono in un altro Comando (Palermo).
Re: Indennità di trasferimento NON spetta a fine corso Allie
Messaggio da nabboni »
Per me ci sono gli estremi e in questo caso, io appellerei al CDS, perché nel merito il colleggio ha statuito di prima assegnazione a termine del corso di formazione, ma in realtà è almeno la seconda e poi i ricorrenti dovrebbero dimostrare che nei reparti cui erano in precedenza vi sono andati gli altri paricorso a termine dell'attività addestrativa e devono però anche dimostrare, di aver richiesto nelle schede di preferenza, come prima preferenza il reparto cui facevano servizio precedentemente al concorso, per dimostrare la vbolontà di rientrare al vecchio reparto. Se questi sono i presupposti del ricorso dei colleghi (ma da quanto leggo dubito), il TAR ha preso una cantonata ed è dimostrato dal fatto che invece, per i concorsi interni, se un collega non rientra al reparto di appartrenenza ha ottenuto i benefici della legge 100 (a seguito di ricorso e infatti oggi non avviene più). Ma come, non hanno terminato anche loro un periodo addestrativo e sono stati assegnati in prima assegnazione con il nuovo grado ad un nuovo reparto?panorama ha scritto:La seconda sentenza parla di personale già in servizio nel corpo della GdF e che ha partecipato al concorso come Allievo M.llo.
Risultato? Ricorso perso.
Re: Indennità di trasferimento NON spetta a fine corso Allie
... di solito quando si fanno questo tipo di concorsi, la mobilità è la regola prima.nabboni ha scritto:Per me ci sono gli estremi e in questo caso, io appellerei al CDS, perché nel merito il colleggio ha statuito di prima assegnazione a termine del corso di formazione, ma in realtà è almeno la seconda e poi i ricorrenti dovrebbero dimostrare che nei reparti cui erano in precedenza vi sono andati gli altri paricorso a termine dell'attività addestrativa e devono però anche dimostrare, di aver richiesto nelle schede di preferenza, come prima preferenza il reparto cui facevano servizio precedentemente al concorso, per dimostrare la vbolontà di rientrare al vecchio reparto. Se questi sono i presupposti del ricorso dei colleghi (ma da quanto leggo dubito), il TAR ha preso una cantonata ed è dimostrato dal fatto che invece, per i concorsi interni, se un collega non rientra al reparto di appartrenenza ha ottenuto i benefici della legge 100 (a seguito di ricorso e infatti oggi non avviene più). Ma come, non hanno terminato anche loro un periodo addestrativo e sono stati assegnati in prima assegnazione con il nuovo grado ad un nuovo reparto?panorama ha scritto:La seconda sentenza parla di personale già in servizio nel corpo della GdF e che ha partecipato al concorso come Allievo M.llo.
Risultato? Ricorso perso.
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