Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grado

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Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grado

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Per notizia, poiché accade anche questo.

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N. 00430/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento
della lettera prot. n. ……… del 13/3/2012 del ministero della difesa, con la quale si inibisce il passaggio al servizio civile nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente – sottoufficiale ....... – ha chiesto, a suo tempo, di transitare nel servizio civile connesso a tale servizio militare. Il detto passaggio gli è stato rifiutato dal provvedimento qui in discussione nella fondamentale ragione della già sua intervenuta rimozione dal servizio stesso (v. provvedimento 16/12/2011; ricorso 482/012; uguale data di udienza).

2 – Al riguardo di tale rifiuto sono affacciati i seguenti vizi:
a – mancata sottoscrizione del provvedimento;
b – asserito superamento, al momento della decisione de qua, del termine perentorio di 150 giorni decorrente dalla data di attivazione del relativo procedimento (DM 22680: art. 2, comma 4° );
c – eccesso di potere sotto vari profili, art. 14, comma 5° DM citato; in sostanza si sostiene che la domanda di transito avrebbe determinato anche la sospensione del procedimento disciplinare (ut supra).

3 - Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale; la medesima, ex adverso deducendo e premessa eccezione di competenza giurisdizionale, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

4 – All’Udienza Pubblica del 23/4/2013, la causa è stata spedita in decisione.

5 – La vista eccezione, sopra brevemente riassunta, non ha qui ingresso. Infatti la vicenda pertiene ad una fase certamente antecedente alla compiuta instaurazione di un rapporto lavorativo di natura civilistica e può essere qualificata come connessa ad una esclusiva giurisdizione di legittimità.

6 – Il ricorso tuttavia non ha pregio.
Infatti, se si prende in considerazione il provvedimento di rimozione del 16.12.2011 (ritenuto in termine adottato all’esito del ricorso 482/012 di uguale data di udienza), si può osservare che il relativo procedimento si è chiuso ben prima della scadenza del termine dei 150 giorni qui invocato dal ricorrente per quanto di ragione. E al seguito di tutto ciò va ricordato che lo stesso ricorrente ha perso il proprio grado ed è stato licenziato con perdita del relativo stato di militare. Sicché quest’ultimo rapporto lavorativo sui generis è venuto meno in modo determinante in tempo utile non potendosi così altrimenti declinare che, in relazione a quanto diversamente qui dedotto, il transito richiesto si sia concretizzato tramite la finzione giuridica del silenzio accoglimento. In particolare va anche osservato che l’atto di rimozione non è uno di quelli il cui relativo procedimento sia soggetto alla sospensione allorquando viene introdotta la domanda di cui è causa di transito. Invero la sospensione riguarda solo modifiche di posizioni di stato o di avanzamento di carriera e null’altro. La relativa ratio è ben comprensibile: invero il legislatore tende ad evitare che una utile finzione giuridica finisca coll’essere sproporzionalmente utile soprattutto sotto il profilo economico a causa dell’interferenze burocratiche si da impedire anche superfetazioni di funzioni o mansioni non corrispondenti alle allocazioni di provenienza esistenti all’atto della domanda stessa. Sicché non potevasi altro che provvedere a mente dell’art. 923, comma 5° del D.Lgs 66/010: in disparte qualche dubbio sulla soluzione di continuità dell’interesse di specie. Infine non è revocabile in dubbio anche la certa provenienza soggettiva del diniego in discorso.
Le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013


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Re: Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grad

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Questa sentenza non riguarda la rimozione del grado ma ha che fare sempre con i processi.

1) - è stata ritenuta non accoglibile la domanda del ricorrente di transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali;

IL TAR LAZIO ha sentenziato:

2) - Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, non costituendo la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze;

3) - Rilevato che la pretesa al transito scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) dovendo escludersi la possibilità per l'Amministrazione militare di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 novembre 2012 n. 9034);

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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02/07/2013 201306533 Sentenza Breve 2


N. 06533/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04482/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Anna Maria Pitzolu in Roma, via Crescenzio, 49;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.02.2013, n. ….., notificato in data 11.03.2013, con il quale è stata ritenuta non accoglibile la domanda del ricorrente di transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, non costituendo la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze;

Considerato, infatti, che l'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”;

Rilevato che il procedimento di transito è stato disciplinato dal D.M. 18 aprile 2002 che, agli artt. 1 e 2, in particolare, ha poi delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito;

Rilevato che la pretesa al transito scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) dovendo escludersi la possibilità per l'Amministrazione militare di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 novembre 2012 n. 9034);

Considerato che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all'Amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all'entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14);

Rilevato che l'articolo in esame vincola ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del Ministero interessato alla valutazione dell'unico presupposto della inidoneità al servizio militare incondizionato, dovendo il presupposto per l'applicazione della norma individuarsi nella sussistenza di un rapporto in atto con l'Amministrazione militare nonché nel previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CMO chiamata a valutare la idoneità fisica o psichica dell'interessato;

Rilevato che, alla luce della lettera della legge, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell’istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.

Essendo, quindi, la discrezionalità dell’Amministrazione resistente limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, la stessa non poteva negare l’inserimento in ruolo del ricorrente o sospendere il relativo procedimento, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente, non potendo spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata);

Essendo incontestabile che la competente Commissione medica abbia comunque ritenuto il ricorrente idoneo al transito negli impieghi civili, deve osservarsi che, con riferimento alle vicende penali che interessano il ricorrente, l’Amministrazione conserva comunque il potere di attivare, sussistendone i presupposti, le iniziative disciplinari ritenute più opportune (Cons. St., sez. IV, ord. n. 2998/2007, cit.);

Ravvisata, pertanto, l’illegittimità del gravato provvedimento, il quale va conseguentemente annullato;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico della soccombente Amministrazione, e liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4482/2013 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il gravato provvedimento.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/07/2013
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Re: Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grad

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Rigetto dell'istanza di transito ai ruoli civili in conseguenza della pendenza di un procedimento penale.

Il Tar Lazio precisa:

1) - .... non si rinvengono motivi per discostarsi sul punto in questione dall’orientamento espresso dalla sezione sul punto nel recente precedente reso in fattispecie analoga e secondo cui “La pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze (art. 14, co. 5, l. n. 266/1999). Infatti in presenza di giudizio positivo sulla idoneità fisica o psichica dell'interessato formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e della presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare, la discrezionalità dell'Amministrazione resistente è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente.” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2 luglio 2013, n. 6533);

Ricorso Accolto.
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16/12/2013 201310866 Sentenza Breve 2

N. 10866/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08360/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8360 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS, in Roma, via Conca D'Oro n.184/190 - Pal. D;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al prot. n. ….. del …..7.2013 di rigetto dell'istanza di transito ai ruoli civili del Ministero presentata in data ….7.2013;
- della nota di cui al prot. n. …. del ….2.2013;
- nonché di ogni altro atto presupposto inerente e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con il ricorso in trattazione, il sig. OMISSIS - arruolato nella Guardia di Finanza e giudicato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato a decorrere dal 2011 ma idoneo nei corrispondenti ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha impugnato la nota del suddetto Ministero, di cui al prot. n. …. Del ...7.2013, adottata in sede di riscontro alla sua richiesta di riesame della sospensione della procedura di transito ai ruoli civili ai sensi della legge n. 266 del 1999, di cui alla nota prot. n. … del ….2.2013, nonché la predetta nota del ….2.2013, sospensione che è stata disposta in conseguenza della pendenza a suo carico di un procedimento penale … e nelle more della relativa definizione;

Considerato che, condividendone appieno le argomentazione e le conseguenti conclusioni, non si rinvengono motivi per discostarsi sul punto in questione dall’orientamento espresso dalla sezione sul punto nel recente precedente reso in fattispecie analoga e secondo cui “La pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze (art. 14, co. 5, l. n. 266/1999). Infatti in presenza di giudizio positivo sulla idoneità fisica o psichica dell'interessato formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e della presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare, la discrezionalità dell'Amministrazione resistente è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente.” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2 luglio 2013, n. 6533);

Considerato che, pertanto, il ricorso in trattazione deve essere accolto siccome fondato nel merito con la conseguente declatoria dell’illegittimità del gravato provvedimento, il quale deve, dunque, essere annullato;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico della soccombente amministrazione, e liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquidano forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2013
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Re: Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grad

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stante la pendenza di procedimenti penali, si sospendeva la procedura di transito ai ruoli civili dei ricorrente.
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1) - In data 25.10.2012 presentava domanda di transito ai ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto da secondo comma art. 2 del DM 18.42002 ...., chiedendo di essere assegnato all' Agenzia delle Dogane.

2) - In data 9.4.2013 gli è stata notificata la nota dell’1.3.2013 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale è stata comunicata l’impossibilità di poterlo reimpiegare in relazione all’espletamento delle attività istituzionali dell' Agenzia.

IL TAR scrive:

3) - Difatti il ricorrente ha chiesto, nell’istanza del 25.10.2012, una destinazione che il Ministero non era in grado di garantire senza l’assenso dell’Amministrazione di destinazione, essendo l’Agenzia delle Dogane da tempo separata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (d.lgs 300/99 e atti successivi).

Ricorso Accolto.

Il resto per completezza dei fatti leggetelo qui sotto.
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09/01/2014 201400039 Sentenza Breve 1


N. 00039/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale - Direzione del Personale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento n. … in data 11/6/2013 del Direttore Generale del Dipartimento Dell'Amministrazione Generale —Direzione del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, stante la pendenza di procedimenti penali, si sospendeva la procedura di transito ai ruoli civili dei ricorrente; Finanze, con il quale, stante la pendenza di procedimenti penali, si sospendeva la procedura di transito ai ruoli civili del ricorrente;

- del provvedimento adottato dal. Direttore Generale del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale – Direzione del Personale, con cui si respingeva l' istanza di autotutela presentata a seguito della sospensione della procedura di transito ai ruoli civili del OMISSIS, nonché per l'annullamento di ogni atto inerente, presupposto, consequenziale, applicativo, e comunque ed in qualsiasi modo connesso e correlato.

NONCHE' PER L' ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dei diritto dei ricorrente ad ottenere il passaggio ai ruoli civili del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, in data 24.10.2012 è stato ritenuto dalla struttura sanitaria militare "Permanentemente non idoneo al servizio militare nella G.d.F. Sì idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione".

In data 25.10.2012 presentava domanda di transito ai ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto da secondo comma art. 2 del DM 18.42002 (inerente il transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28.7.1999, n. 266), chiedendo di essere assegnato all' Agenzia delle Dogane.

In data 9.4.2013 gli è stata notificata la nota n. …. dell’1.3.2013 dell'Agenzia delle Dogane, con la quale è stata comunicata l’impossibilità di poterlo reimpiegare in relazione all’espletamento delle attività istituzionali dell' Agenzia.

Sempre in data 9.4.2013, è stata notificata al ricorrente, dalla Guardia di Finanza di OMISSIS, la determinazione n. …. del 16.2.2012 del Capo Dipartimento dell' Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell' Economia e delle Finanze, con la quale gli è stato chiesto di integrare la propria istanza di transito ai ruoli civili a suo tempo presentata, con riguardo alla scelta della sede disponibile del dicastero

In data 12.4.2013 il ricorrente riformulava l’istanza.

In data 1.7.2013 era notificata al ricorrente la nota n. …., datata 11.6.2013, del Direttore Generale del Dipartimento Dell'Amministrazione Generale-Direzione del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale, stante la pendenza di procedimenti penali, si sospendeva la procedura di transito ai ruoli civili perché "... allo stato, non si configurano più le condizioni per il transito previste dalla legge n. 266/1999", impugnata con l’odierno ricorso.

In data 22.7.2013 il ricorrente, tramite il proprio legale, proponeva richiesta di riesame in autotutela della sospensione della procedura di transito ai ruoli civili. L’istanza di riesame è stata respinta con nota n. … datata 24.7.2013 del Direttore Generale del Dipartimento Dell'Amministrazione Generale-Direzione del Personale del Ministero Dell'Economia e Delle finanze.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento degli impugnati dinieghi, con declaratoria del diritto del ricorrente al transito ai ruoli civili dell'amministrazione finanziaria, con ogni consequenziale provvedimento.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. 266/1999 e del DM 18/4/2002, eccesso di potere per insussistenza e falso apprezzamento dei presupposti, nonché violazione degli artt,. 3, 24, 27, 36 e 97 della costituzione. Parte ricorrente afferma che sarebbe maturato il silenzio assenso per la scadenza del termine di 150 giorni previsto dall’art. 2 c.4 e DM 18.4.2002. Inoltre, afferma l’assenza del potere discrezionale dell’amministrazione, che avrebbe sospeso sine die il transito del ricorrente sulla base di meri procedimenti penali pendenti nei confronti del medesimo, fattispecie non prevista dalla legge e comunque con difetto di motivazione e violazione di norme costituzionali.

Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 24.11.2013 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 104/2012.

1 Il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda la richiesta impugnatoria mentre va respinto per la parte ove si chiede la declaratoria della formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art.2 c.4 e DM 18.4.2002.

1.1 Difatti il ricorrente ha chiesto, nell’istanza del 25.10.2012, una destinazione che il Ministero non era in grado di garantire senza l’assenso dell’Amministrazione di destinazione, essendo l’Agenzia delle Dogane da tempo separata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (d.lgs 300/99 e atti successivi). Se è vero che il Ministero era tenuto, secondo i principi generali, a trasmettere l’istanza all’amministrazione competente e a tenerne informato il ricorrente (la prima cosa è stata effettuata, non la seconda) non appare possibile applicare alla fattispecie una norma che riguarda, ad avviso del Collegio, la formazione del silenzio assenso su richieste di transito nei ruoli civili gestibili per intero dall’Amministrazione destinataria dell’istanza.

Quindi, seppure il Ministero abbia indubbiamente tenuto un comportamento non del tutto conforme a buona Amministrazione, omettendo di informare il ricorrente della trasmissione dell’istanza all’Agenzia delle Dogane e la necessità di assenso della medesima amministrazione (non permettendo al ricorrente di riformulare la domanda tempestivamente), non si può ritenere maturato il silenzio assenso su una domanda che richiedeva, senza formulare alternative, il transito verso un’amministrazione diversa da quella di provenienza, dato che l’errore iniziale è stato comunque compiuto dal ricorrente. Di conseguenza, il termine di cui all’art. 2 c.4 del DM decorre dal momento in cui il ricorrente ha formulato la domanda correttamente, quindi dal 12.4.2013, con conseguente tempestività dei provvedimenti impugnati.

1.2 La parte impugnatoria è invece palesemente fondata, tanto è vero che l’Amministrazione non è, sostanzialmente, in grado di identificare un supporto normativo alla propria decisione, basata su un supposto potere dell’Amministrazione di apprezzare discrezionalmente la sussistenza dei presupposti per il transito nei ruoli civili. Tale apprezzamento discrezionale si traduce, nel caso in esame, in una sospensione sostanzialmente “sine die”, asseritamente legata alla definizione dei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente, con richiamo al potere organizzativo della PA.

1.3 La tesi, a parere del Collegio, è del tutto destituita di fondamento, non trovando alcun supporto nel quadro normativo. Come condivisibimente affermato dalla giurisprudenza in materia, la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze (art. 14, co. 5, l. n. 266/1999). Infatti, in presenza di giudizio positivo sulla idoneità fisica o psichica dell'interessato formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e della presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare, la discrezionalità dell’Amministrazione resistente è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente (in un caso quasi perfettamente sovrapponibile a quello in esame, Tar Lazio Roma 2.7.2013 n.6533). Tale giurisprudenza è del tutto consolidata (si veda, ad esempio, la recente Cds sez. IV 6.8.2013 n. 4127 e la giurisprudenza ivi citata). Sono quindi palesemente fondati i profili di eccesso di potere dedotti nel ricorso.

2 Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Non può essere accolta la richiesta di declaratoria del diritto del ricorrente al transito ai ruoli civili dell'amministrazione finanziaria, non essendo maturato il silenzio assenso sull’istanza e residuando il potere dell’Amministrazione relativo alla valutazione della sede e funzione ove collocare il dipendente. Va ricordato che, come ribadito dalle decisioni sopra citate, si tratta dell’unico profilo di discrezionalità che residua nella decisione in esame.

2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.200, più accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
panorama
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Re: Mancato transito civile x intervenuta rimozione del grad

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1) - l’amministrazione delle finanze ha sospeso il procedimento apertosi a seguito della dichiarazione di inidoneità del sottufficiale alla permanenza nei ruoli militari dell’amministrazione delle finanze; infatti, dopo la pronuncia del collegio medico, l’interessato ha fatto richiamo alla legge 28.7.1999, n. 266 per conseguire il transito nei ruoli civili della medesima branca statale.

2) - La p.a. ha disposto l’arresto procedimentale, rilevando che pende a carico del sottufficiale un procedimento penale avanti all’autorità giudiziaria militare, cosa che sarebbe ostativa al richiesto tramutamento del ruolo, dal che l’atto gravato.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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28/07/2014 201401216 Sentenza 2


N. 01216/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2014, proposto dal maresciallo della guardia di finanza -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso la prima a Genova in via Malta 4A/14;

contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento
del provvedimento 25.2.2014, OMISSIS del ministero dell’economia e delle finanze

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il maresciallo della gdf -OMISSIS- si ritiene leso dal provvedimento 25.2.2014, OMISSIS del ministero dell’economia e delle finanze, ed ha notificato l’atto 9.6.2014, depositato il 2.7.2014, affidato a censure in fatto e diritto, con cui è chiesta l’adozione di una misura cautelare. L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione delle finanze ha sospeso il procedimento apertosi a seguito della dichiarazione di inidoneità del sottufficiale alla permanenza nei ruoli militari dell’amministrazione delle finanze; infatti, dopo la pronuncia del collegio medico, l’interessato ha fatto richiamo alla legge 28.7.1999, n. 266 per conseguire il transito nei ruoli civili della medesima branca statale.

La p.a. ha disposto l’arresto procedimentale, rilevando che pende a carico del sottufficiale un procedimento penale avanti all’autorità giudiziaria militare, cosa che sarebbe ostativa al richiesto tramutamento del ruolo, dal che l’atto gravato.

Il collegio condivide l’assunto del ricorrente secondo cui la p.a. non ha discrezionalità nell’ammettere nei ruoli civili i militari della gdf che fanno richiesta in tal senso; l’eventuale situazione ostativa potrà del resto essere apprezzata allorché essa si sarà palesata, così come potranno essere disposte le misure cautelari per allontanare l’impiegato, una volta che il rapporto sarà stato costituito.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese di causa seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo della natura e del valore della lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, condannando l’amministrazione statale al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente FF
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2014
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