Indennità speciale annua
Indennità speciale annua
Sono in pensione da 2 anni titolare di pensione privilegiata 8 categoria tabella A con una pensione complessiva di circa 2,300 euro al mese , non ho altro reddito è non faccio lavori extra.
Qualcuno esperto in materia mi può delucidare se mi spetta indennità speciale annua .
Grazie a tutti e un saluto affettuoso.....http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... html#p4970" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Indennità speciale annua
=========================================================ROSARIO57 ha scritto:Sono in pensione da 2 anni titolare di pensione privilegiata 8 categoria tabella A con una pensione complessiva di circa 2,300 euro al mese , non ho altro reddito è non faccio lavori extra.
Qualcuno esperto in materia mi può delucidare se mi spetta indennità speciale annua .
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....Certo, provarci non costa nulla.....!!! ma con 2.300€ al mese avendo una 8^ cat. ma cosa pretendi
....2.300€ al mese sono soldoni e di questi tempi è un offesa a tanti colleghi e tantissima gente.-
Re: Indennità speciale annua
Messaggio da agostinodon »
Salve Rosario,
se ti trovi in questa condizione ti spetta questa Indennità Speciale Annua.
Art. 21. LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1168
Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal
servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa
di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una
indennita' speciale annua lorda, non riversibile di lire
cinquantamila.
Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65.
se ti trovi in questa condizione ti spetta questa Indennità Speciale Annua.
Art. 21. LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1168
Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal
servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa
di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una
indennita' speciale annua lorda, non riversibile di lire
cinquantamila.
Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65.
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Re: Indennità speciale annua
Messaggio da Klaine1964 »
Io di certo che vivo con 1.800 che non sono pochi.-ROSARIO57 ha scritto:grazie per la risposta mi riferisco a gino 59
saresti tu una di quelle persone offese?
Re: Indennità speciale annua
Secondo me Gino non si offende, anche perché prende l'indennità di "trascinamento", non sapete cos'è? male ragazzi, molto male, l'indennità di trascinamento, Legge 12345 del 1813 è quella che: se non c'arrivi a pagà subentra il trascinamento..........trascinare la suocera a finire di pagare, (sorriso) ragà stamo calmi, una volta si diceva.......non litigamo tra de noi che la fori non guardano e ce menano e basta, ciao, Nino.
Re: Indennità speciale annua
=================================juriromeo ha scritto:Secondo me Gino non si offende, anche perché prende l'indennità di "trascinamento", non sapete cos'è? male ragazzi, molto male, l'indennità di trascinamento, Legge 12345 del 1813 è quella che: se non c'arrivi a pagà subentra il trascinamento..........trascinare la suocera a finire di pagare, (sorriso) ragà stamo calmi, una volta si diceva.......non litigamo tra de noi che la fori non guardano e ce menano e basta, ciao, Nino.
.......ahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....sei forteeeeeeeeee Nino
ROSARIO57 Il sottoscritto non è la persona offesa e quindi.....???
Re: Indennità speciale annua
per gino 59
quindi.. ti potevi risparmiare la classica battuta della domenica
per prendere 2300 euro al mese vuol dire che mi spettano e non ho rubato niente a nessuno
queste offese che dici tu con tutto il rispetto a tutti i pensionati di ogni genere , sono fuori luogo .
quindi.. ti potevi risparmiare la classica battuta della domenica
per prendere 2300 euro al mese vuol dire che mi spettano e non ho rubato niente a nessuno
queste offese che dici tu con tutto il rispetto a tutti i pensionati di ogni genere , sono fuori luogo .
- nonno Alberto
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Re: Indennità speciale annua
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao Rosario, L'Indennità speciale annua, è di tue tipi, una è quella che percepisci e Ti spetta fino a 65 anni di età, l'altra si riferisce ai limiti reddituali, esclusivamente dalla 2^ alla 8^ categoria e non è il Tuo caso.ROSARIO57 ha scritto:Sono in pensione da 2 anni titolare di pensione privilegiata 8 categoria tabella A con una pensione complessiva di circa 2,300 euro al mese , non ho altro reddito è non faccio lavori extra.
Qualcuno esperto in materia mi può delucidare se mi spetta indennità speciale annua .
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Qualora Ti viene riconosciuto l'assegno di incollocabilità, essendo questo equivalente alla pensione privilegiata di 1^ categoria, e qualora non presti opera retribuita, potrài chiedere a prescindere dal reddito anche l'altra I.S.A., che viene concessa il mese di dicembre di ogni anno.
Diverso è l'assegno di incollocabilità,il cui importo mensile è notevole,qui per averlo Ti consiglio domanda di aggravamento ,poichè non è facile averlo se non per particolari patologie.
Ciao da alberto, un salutone a Ginooooooooooooooooooooooooooooo
Re: Indennità speciale annua
Ricorso Accolto
-----------------------
La Corte dei Conti precisa:
1) - Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
--------------------------------------------------------------------------------------
Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 366 Pubblicazione 03/05/2018
--------------------------------------------------------------------
Sent 366/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato
SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 32959 del registro di segreteria, proposto da
R.. Vincenzo ( n. il ……..1964 a R. di P.) - rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Castello, giusta mandato a margine;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Dirigente pro tempore;
per
l’accertamento del diritto alla indennità speciale annua
e per
la condanna dell’emolumento, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2018 l’avv. Antonio Castello, per la ricorrente, e il dott. Francesco Monno, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, R.T.S. di Bari;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Atteso che il Sig. R.. Vincenzo, come sopra generalizzato, ha chiesto che venga accertato il di lui diritto alla liquidazione della indennità speciale annua, di cui all’art. 111 del D.p.r. n. 1092/1973, giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.p.r. n. 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla L. n. 342/1989
Rilevato:
- che l’odierno ricorrente è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria ( iscr. n. 16051989);
- che in data 13.5.2016, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennità speciale annua alla R.T.S. di Bari, ricevendo risposta negativa con nota dell’8.7.2016;
Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
Ritenuto di condividere i suddetti precedenti giurisprudenziali, alle cui motivazioni si richiama, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione della presente decisione, a mente dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ( d.lgs. n.174/2016);
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuto al Sig.re R.. Vincenzo il diritto alla indennità speciale annua, nelle misure di legge ed entro i limiti della prescrizione decennale dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione dei profili di novità della questione;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso n° 32959, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del nove febbraio duemiladiciotto.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 03/05/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
-----------------------
La Corte dei Conti precisa:
1) - Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 366 Pubblicazione 03/05/2018
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Sent 366/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato
SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 32959 del registro di segreteria, proposto da
R.. Vincenzo ( n. il ……..1964 a R. di P.) - rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Castello, giusta mandato a margine;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Dirigente pro tempore;
per
l’accertamento del diritto alla indennità speciale annua
e per
la condanna dell’emolumento, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2018 l’avv. Antonio Castello, per la ricorrente, e il dott. Francesco Monno, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, R.T.S. di Bari;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Atteso che il Sig. R.. Vincenzo, come sopra generalizzato, ha chiesto che venga accertato il di lui diritto alla liquidazione della indennità speciale annua, di cui all’art. 111 del D.p.r. n. 1092/1973, giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.p.r. n. 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla L. n. 342/1989
Rilevato:
- che l’odierno ricorrente è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria ( iscr. n. 16051989);
- che in data 13.5.2016, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennità speciale annua alla R.T.S. di Bari, ricevendo risposta negativa con nota dell’8.7.2016;
Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
Ritenuto di condividere i suddetti precedenti giurisprudenziali, alle cui motivazioni si richiama, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione della presente decisione, a mente dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ( d.lgs. n.174/2016);
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuto al Sig.re R.. Vincenzo il diritto alla indennità speciale annua, nelle misure di legge ed entro i limiti della prescrizione decennale dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione dei profili di novità della questione;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso n° 32959, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del nove febbraio duemiladiciotto.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 03/05/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
Re: Indennità speciale annua
panorama ha scritto:Ricorso Accolto
-----------------------
La Corte dei Conti precisa:
1) - Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 366 Pubblicazione 03/05/2018
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Sent 366/2018
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato
SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 32959 del registro di segreteria, proposto da
R.. Vincenzo ( n. il ……..1964 a R. di P.) - rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Castello, giusta mandato a margine;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Dirigente pro tempore;
per
l’accertamento del diritto alla indennità speciale annua
e per
la condanna dell’emolumento, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2018 l’avv. Antonio Castello, per la ricorrente, e il dott. Francesco Monno, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, R.T.S. di Bari;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Atteso che il Sig. R.. Vincenzo, come sopra generalizzato, ha chiesto che venga accertato il di lui diritto alla liquidazione della indennità speciale annua, di cui all’art. 111 del D.p.r. n. 1092/1973, giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.p.r. n. 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla L. n. 342/1989
Rilevato:
- che l’odierno ricorrente è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria ( iscr. n. 16051989);
- che in data 13.5.2016, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennità speciale annua alla R.T.S. di Bari, ricevendo risposta negativa con nota dell’8.7.2016;
Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
Ritenuto di condividere i suddetti precedenti giurisprudenziali, alle cui motivazioni si richiama, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione della presente decisione, a mente dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ( d.lgs. n.174/2016);
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuto al Sig.re R.. Vincenzo il diritto alla indennità speciale annua, nelle misure di legge ed entro i limiti della prescrizione decennale dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione dei profili di novità della questione;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
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Spese di giudizio compensate.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
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Io no capisco come cavolo fanno a reclutare i giudici in puglia, che sono una massa di incompetente- questo giudice della corte dei conti ha preso fischio per fiaschi- l'indennità speciale annua di cui ha chiesto il ricorrente che tra l'altro non compete,in quanto lper avere l'indennità speciale annua di cui all'art.111 del D,P.R. non deve superare il reddito annuale di poche miagliaia di euro annue-, e nel caso specifico penso che il collega supera in abbondanza tale reddito tale reddito- Cosa diversa della indennità speciale annua per i grandi invalidi di servizio-Detta indennità viene concessa esclusivamente per i titolare di assegno di incollocabilità- cosa che il ricorrente non aveva-
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