Cortesemente, vorrei un'informazione con eventuali riferimenti normativi.
Un mio collega è stato riformato per patologia NON dipendente da causa di servizio. Nei giorni scorsi gli ho accennato alla possibilità di avanzare richiesta di assegno di incollocabilità. In seguito il collega mi ha riferito, dopo aver visionato la normativa, che detto assegno spetta solo a chi è titolare di pensione privilegiata.
Quesito: è vero oppure la domanda può essere presentata anche dai titolati di pensione ordinaria?
Come si suol dire, anticipatamente ringrazio.
Quesito assegno incollocabilità.
Re: Quesito assegno incollocabilità.
FLAVIO26 ha scritto:Cortesemente, vorrei un'informazione con eventuali riferimenti normativi.
Un mio collega è stato riformato per patologia NON dipendente da causa di servizio. Nei giorni scorsi gli ho accennato alla possibilità di avanzare richiesta di assegno di incollocabilità. In seguito il collega mi ha riferito, dopo aver visionato la normativa, che detto assegno spetta solo a chi è titolare di pensione privilegiata.
Quesito: è vero oppure la domanda può essere presentata anche dai titolati di pensione ordinaria?
Come si suol dire, anticipatamente ringrazio.

___________
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 9-7-2010 n. 36
Assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni privilegiate ed equo indennizzo.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.
Nota 9 luglio 2010, n. 36 (1).
Assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni privilegiate ed equo indennizzo.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.
4.9. Assegno di incollocabilità [9]
Compete agli invalidi con età inferiore a 65 anni, con diritto a pensione o assegno privilegiato, per infermità ascrivibili dalla 2^ alla 8^ ctg. della tabella A, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, e a condizione che non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente.
L’assegno di incollocabilità compete fino al sessantacinquesimo anno e a decorrere dal 1° febbraio 1980 (data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1980, n. 9) la misura è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al D.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui gli invalidi sono titolari.
Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria ed è impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento ai sensi del successivo art. 14 della ripetuta legge n. 9/1980.
L’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione; l’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
Qualora non siano stati acquisiti i necessari pareri dal Comitato, finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, la sede è tenuta a portare a conoscenza dell’interessato che l’iter amministrativo di riconoscimento dell’assegno in esame sarà avviato non appena acquisito il suddetto parere.
Al fine di corrispondere l’assegno in esame, è necessario che il richiedente produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 novembre 2000, dalla quale risulti che alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda lo stesso non presti attività lavorativa autonoma o presso terzi.
La medesima dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni attestate.
La durata della sua concessione non può essere inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche non continuativi, l’assegno viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età, senza ulteriori accertamenti sanitari (art. 20, comma 3 della legge n. 915/1978). All’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità provvedono direttamente le sedi provinciali INPDAP.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
[9] Introdotto dall’art. 1 della legge 13 aprile 1965, n. 488 a decorrere dal 1° luglio 1964, l’assegno di incollocabilità è disciplinato dall’art. 104 del TU, D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 12 della legge n. 9/1980.
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