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Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: mar nov 08, 2011 12:34 pm
da franco 3382
Va be Gino,oltre a dell'altro;Non è da tutti, avere
una lei con i baffi.Si ci sono quasi a festeggiare,
però temo che avrò dei problemi per il pagamento
delle ferie non godute.Staremo a vedere.Ciao.
Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: mar nov 08, 2011 1:04 pm
da gino59
franco 3382 ha scritto:Va be Gino,oltre a dell'altro;Non è da tutti, avere
una lei con i baffi.Si ci sono quasi a festeggiare,
però temo che avrò dei problemi per il pagamento
delle ferie non godute.Staremo a vedere.Ciao.
.....Come mai................

Ciao
Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: mar nov 08, 2011 2:43 pm
da franco 3382
Perchè al Mef fanno i conteggi a
discapito nostro.Ciao Gino,
mi dai la tua mano?
Naturalmente scherzo. Ciao.
Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: dom nov 27, 2011 6:30 pm
da panorama
Cari colleghi vi posto qui' queste 2 sentenze per opportuna notizia (Tar Reggio Calabria e Consiglio di Stato) che hanno avuto riguardo nei confronti di un collega della P.S..
Riguarda periodo di aspettativa (18 mesi - 12 + 6) e illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione per malattia che poi il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia.
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31/12/2008 200800741 Sentenza 1
N. 00741/2008 REG.SEN.
N. 01098/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Questura di Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore;
Capo della Polizia;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/12/2008 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS – Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, ………. – espone di essere stato affetto da grave patologia, in relazione alla quale ha fruito continuativamente di diversi periodi di aspettativa dal gennaio 2004 al giugno 2006, quando ha ripreso servizio con mansioni diverse. Egli lamenta di non essere stato, in un primo tempo, retribuito dal mese di gennaio al mese di giugno 2006 e di aver ottenuto il pagamento delle mensilità arretrate solo nel mese di novembre 2006.
Il ricorrente chiede che l’amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal medesimo a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, e ha sostenuto – con articolate contro deduzioni - la piena correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2008.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione dell’interno – sua datrice di lavoro – avrebbe in maniera erronea e colpevole omesso di corrispondergli la retribuzione nei mesi da gennaio a giugno 2006, per poi riconoscere l’errore e corrispondere il dovuto solo a novembre 2006. Il semestre trascorso senza percepire retribuzione avrebbe causato al ricorrente gravissimi danni patrimoniali e morali – quantificati in € 100.000,00 - dei quali chiede il risarcimento, insieme alla corresponsione di rivalutazione ed interessi, anche sulle somme corrisposte, in ritardo, a novembre 2006.
Un’attenta analisi della vicenda esclude, invece, che l’amministrazione abbia commesso il prospettato errore, come pure che essa sia incorsa in colpevoli ritardi, sì da poter essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente.
Ed invero:
alla data del 26 agosto 2005 è spirato il periodo massimo (18 mesi, 12 con retribuzione intera + 6 con retribuzione dimezzata) di aspettativa retribuita per infermità spettante al ricorrente in base alla normativa all’epoca vigente e, ciò malgrado, l’amministrazione ha continuato di fatto a corrispondergli la retribuzione fino al mese di dicembre 2005;
in data 23 settembre 2005, la C.M.O. di Messina ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto, ma in modo non assoluto”, per patologia in corso di riconoscimento come dipendente da causa di servizio;
il ricorrente ha richiesto (a posteriori, con nota del 18 novembre 2005) e ottenuto il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.P.R. n. 164/2002 e dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957, per il periodo dal 27 agosto 2005 al 22 settembre 2005;
la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 738/1981, nella seduta del 27 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui egli è affetto, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art. 11 del D.P.R. n. 461/2001;
in data 10 maggio 2006, il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia in questione (parere n. …./2006), sicché l’amministrazione ha operato il relativo riconoscimento, con decreto n. …./R del 5 giugno 2006;
conseguentemente, con decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, è stata disposta l’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, con decorrenza (retroattiva) dal giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa senza assegni, cioè dal 23 settembre 2005;
in coerenza, con nota n. 333-D/…../Parz del 7 giugno 2006, il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti ha disposto la concreta riammissione in servizio dal ricorrente a partire dal 13 giugno 2006, per essere impiegato in “servizi interni”;
nel mese di luglio 2006 è stata corrisposta al ricorrente le retribuzione spettante per il periodo 13 giugno – 31 luglio 2006;
nel mese di novembre 2006, è stata corrisposta al ricorrente la retribuzione spettante per il periodo dal 23 settembre 2005 al 12 giugno 2006 - qualificabile come servizio effettivo (per quanto non effettivamente prestato) in seguito al citato decreto “retroattivo” del Direttore centrale delle risorse umane del 7 giugno 2006 - ed è stata recuperata la retribuzione indebitamente dallo stesso percepita nel periodo di aspettativa senza assegni (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005).
Tutto ciò posto, il collegio osserva innanzi tutto che – come segnalato dalla difesa erariale – successivamente ai fatti di causa la normativa che regola la fattispecie è stata modificata, giacché, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, entrato in vigore l’1 novembre 2007, “durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera”, salvo successivo recupero, nel caso di mancato riconoscimento e di non attivazione della procedura di impiego alternativo ex D.P.R. n. 339/1982 o D.Lg.vo n. 443/1992.
La vicenda in esame si è svolta, però, nella vigenza dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, in base al quale “ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore”. La previsione di “salvezza” della disciplina economica rende applicabili le prescrizioni dell’art. 68, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 3/1957, che riconosce il trattamento retributivo solo per diciotto mesi complessivi (12 per intero + 6 per metà).
Allo spirare di detto termine (26 agosto 2005) il ricorrente non aveva, dunque, più titolo alla retribuzione ed egli stesso ne è cosciente, tanto che per il periodo successivo (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005) presenta, seppure a posteriori, istanza di collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 70 del D.P.R. n. 3/1957.
In effetti, il diritto del ricorrente alla retribuzione nel periodo 23 settembre 2005 / 12 giugno 2006 sorge soltanto a seguito del decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, che ha ritenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 738/1981 (“nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio”) di disporne l’utilizzazione in “servizi interni” con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (oltre che di scadenza dell’aspettativa senza assegni), cioè dal 23 settembre 2005.
In definitiva, risulta da quanto finora argomentato che l’amministrazione, nel bloccare l’erogazione della retribuzione a favore del ricorrente nel periodo gennaio / giugno 2006 non ha commesso errori di sorta e che la successiva corresponsione di dette spettanze non trae origine dal riconoscimento di un preteso precedente errore, bensì dall’esecuzione del sopravvenuto provvedimento del 7 giugno 2006, che attribuisce una decorrenza retroattiva all’utilizzo alternativo del ricorrente.
Né in tutta la vicenda si riscontrano inadempienze o ritardi dell’amministrazione, che ha svolto i complessi accertamenti relativi alla posizione del ricorrente in modo tempestivo.
Il ricorso in esame si appalesa quindi infondato, per insussistenza della denunziata condotta illecita dell’amministrazione, e va conseguentemente rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2008
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Segue sentenza del Consiglio di Stato
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25/11/2011 201106254 Sentenza 3
N. 06254/2011REG.PROV.COLL.
N. 08445/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 8445/2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, con domicilio eletto presso Studio Clarizia, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 741/2008.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Pafundi su delega di Tripepi e dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione della retribuzione nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2006.
2. L’interessato ripropone i motivi disattesi dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda che ha determinato la sospensione della retribuzione dell’appellante. Ha esattamente chiarito che il diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante all’interessato, nel periodo compreso tra il 23 settembre 2005 e il 12 giugno 2006, è sorto solo in seguito al decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2006.
Con tale atto si era ritenuto di disporre l’utilizzazione dell’appellante nell’ambito dei “servizi interni” dell’amministrazione, con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (23 settembre 2005).
4. La decisione di fissare esplicitamente la decorrenza della nuova collocazione del dipendente, implica che anche il trattamento retributivo deve essere correlato, ora per allora, alle stesse date.
Pertanto, all’appellante competono gli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate in ritardo rispetto a tale momento, ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile, secondo i consueti criteri di quantificazione enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998.
5. All’appellante non compete, invece, l’ulteriore risarcimento del danno (indicato, senza particolari motivazioni, nell’ammontare complessivo e forfettario di euro 100.000,00), per due concorrenti ragioni:
- il pregiudizio economico è allegato in modo del tutto generico e non risulta in alcun modo supportato da adeguati elementi di prova;
- non emerge alcun profilo di colpa dell’amministrazione, la quale, al contrario, ha agito con la massima sollecitudine, per definire la complessiva posizione dell’interessato.
6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere solo parzialmente accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l’appello, nei sensi indicati in motivazione.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: mar mag 01, 2012 12:00 pm
da panorama
Per opportuna notizia, questa è la storia di questo ex M.llo CC:
1)- Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato il giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto.
2)- Alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità.
3)- Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza.
4)- A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso.
Il TAR ha precisato che:
1)- Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011).
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N. 00139/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2009, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso Pietro Redivo Avv. in Trieste, via Battisti 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
del giudizio di idoneità al servizio d'istituto di cui al verbale dd. 16.7.2009 della Commissione Medica di 2^ istanza, nonchè del giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui al verbale dd. 11.5.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Padova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato l’epigrafato giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto. Egli ricorda che alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità. Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza. A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso che deduce i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 35 e 38 Cost. 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta 3) Eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà 4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti 5) Eccesso di potere per carenza di motivazione;
Si assume che la CMO doveva partire dal presupposto della già dichiarata inidoneità al s.m.i , dato che su tale base era stato adottato l’atto di congedo e doveva limitarsi ad esprimere un giudizio sulla idoneità o meno a svolgere il lavoro nei ruoli civili dell’Amministrazione.
L’illogicità e contraddittorietà del giudizio si evincerebbe dal contrasto con il parere di inidoneità che aveva poco prima portato al suo congedo. Inoltre, in contrasto con i precedenti giudizi di inidoneità espressi dalla medesima CMO, viene illogicamente dato atto che “il quadro ortopedico non è migliorato” e sulla base del solo giudizio del fisiatra, che ha sostenuto l’esistenza di un “buon compenso funzionale”, lo si considera idoneo al s.m.i., senza tener conto del fatto che il ricorrente è affetto da patologie degenerative al ginocchio, che non sono suscettibili di spontaneo miglioramento ma destinate invece a peggiorare progressivamente.
L’illogicità si evidenzia anche nel fatto che, qualora il ricorrente chiedesse di essere arruolato ora nell’Arma dei Carabinieri, verrebbe giudicato non idoneo in forza della menomazione accertata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.
Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011). E’ ben vero che alla data del 31 marzo 2009, in cui è stato adottato il provvedimento di dispensa dal servizio a decorrere dal 2 aprile 2009, il precedente giudizio medico di inidoneità temporanea ( per 90 giorni a decorrere dal 29.12.2008 ) aveva già cessato di produrre effetti e l’amministrazione avrebbe dovuto riverificare l’idoneità entro la scadenza del periodo di comporto onde permettere anche una eventuale ripresa del servizio, tuttavia il ricorrente non ha contestato, neppure con il presente ricorso, il provvedimento di dispensa dal servizio – ormai inoppugnabile – avendo impugnato unicamente i due successivi giudizi medici della commissione medica ospedaliera e della commissione di 2^ istanza, che hanno concluso per l’idoneità al servizio di istituto.
Con riferimento agli atti oggetto di ricorso, quindi, il Collegio ritiene necessario anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la commissione medica non doveva “partire” dal dato di fatto di una sua, per così dire, “acquisita” inidoneità al servizio, né può ravvisarsi alcuna illogicità del giudizio medico per il solo fatto che giunga a conclusioni diverse dai giudizi che hanno precedentemente sempre ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo.
Va inoltre chiarito che l’elemento di illogicità presente nel giudizio della commissione medica ospedaliera dell’11 maggio 2009 - laddove si afferma, contraddittoriamente, da un lato che il quadro ortopedico non ha subito evoluzioni positive ( “non appare al momento emendato…” ) e si esclude addirittura che possa riacquistare l’integrità fisica richiesta per un giudizio globale di idoneità al transito nei ruoli civili neppure attraverso un intervento chirurgico di elezione ed invece, sulla base di una valutazione fisiatrica che “prospetta un buon compenso funzionale” (cioè, di fatto, una riacquistata capacità di muoversi) si conclude per l’idoneità al s.m.i. - è del tutto assente nel giudizio della commissione medica di 2^ istanza.
Questa , infatti, da atto di un quadro ortopedico non significativo, stabilizzato e che viene esplicitamente ritenuto compatibile con l’espletamento delle mansioni specifiche della categoria di appartenenza ed effettua quindi delle considerazioni medico legali del tutto in linea con il giudizio diagnostico che viene espresso, con i dati anamnestici e con la sintomatologia riferita, tenuto conto, ovviamente, dell’età del soggetto. In sintesi non si rileva in tale giudizio, che è quello definitivo che si sostituisce quindi a quello della commissione ospedaliera, alcuno dei vizi sollevati e segnatamente né illogicità, né arbitrarietà o contraddittorietà. E’ poi evidente che la motivazione appare congrua con il fatto che trattasi di un giudizio medico, i cui giustificativi risiedono nei dati anamnestici, nell’esame obiettivo e negli accertamenti eseguiti e quindi in fatti che sono stati analizzati e valutati alla presenza del medico di fiducia del ricorrente, il quale non risulta peraltro aver fatto constare alcuna propria osservazione dissenziente.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2012
Re: Riformato per aver superato 730 giorni
Inviato: mar mag 01, 2012 4:48 pm
da cimapier
denzel ha scritto:poveri noi...ed ha confessato anche di avere 31 anni di servizio.....
Non ho parole...meglio che non mi esprimo..31 anni di servizio... Mah!!