Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale

Il Tar Lazio con la sentenza n. 15499/2024 resa pubblica il 31/07/2024, rigetta il ricorso dei ricorrenti militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia attivato contro l'INPS per il futuro.

1) - Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.

2) - La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).


N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
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