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Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Posto anche quì,
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diritto al montante contributivo da utilizzare per pensione di anzianità secondo le disposizioni della legge n. 335 del 1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale

Il Tar Lazio con la sentenza n. 15499/2024 resa pubblica il 31/07/2024, rigetta il ricorso dei ricorrenti militari in servizio nelle Forze Armate e di Polizia attivato contro l'INPS per il futuro.

1) - Dalla lettura delle disposizioni richiamate è evidente che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2.

2) - La situazione giuridica soggettiva vantata dagli attuali ricorrenti dunque in assenza della procedura di cui all’ art. 2 della legge n. 205 del 2000, non può configurare alcun inadempimento imputabile all’ente previdenziale (cfr. TAR Lazio, sez. I bis, sentenze nn. 2519, 2514, 2492, 2500, 2724, 2794 del 2010).


N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere direttamente dall'allegata sentenza.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

Sentenza Tar Lazio n. 13735 pubblicata in data 27/07/2026 che RIGETTA il ricorso (ricorso del 2022) dei ricorrenti che avevano chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all''articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

- I ricorrenti erano originariamente in forza al Corpo Forestale dello Stato – con conseguente inquadramento nel Comparto Sicurezza e Difesa – e sono successivamente transitati nel 2017, ex d.lgs. 177/2016 permanendo nel medesimo Comparto, presso il Ministero dell’Interno (nella Polizia di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), dove prestavano servizio al momento del ricorso.

- Gli stessi hanno rappresentato che le questioni dedotte in giudizio erano sono state portate all’attenzione del Comitato Europeo per i Diritti Sociali con il reclamo n. 213/2022 ......

In DIRITTO si legge:

1) - Stante quindi l’infondatezza complessiva dell’azione di danno esercitata, non solo con riferimento alla colpa della P.A. ma anche nella prova degli altri presupposti risarcitori, non si ritiene di poter giungere, allo stato, a diverse conclusioni neanche a fronte della sopra citata pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali - CEDS del 10 settembre 2025 che ha rilevato violazioni dello Stato italiano nella specifica vicenda previdenziale de quo (a seguito del ricorso collettivo ASSO.MIL. contro Italia, No. 213/2022).

2) - Quanto poi all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 903/2026, da ultimo richiamata dai ricorrenti, essa risulta per ora ancora interlocutoria - in quanto tale intrinsecamente non produttiva di un revirement nomofilattico - sui possibili effetti della decisione CECS 10 settembre 2025 nei contenziosi in tema di previdenza complementare dei Comparti Sicurezza e Difesa.

N.B.: i motivi del rigetto li potete leggere direttamente dall'allegato.
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