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Infarto e stress da lavoro, c'è una correlazione «È configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo»
La Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare la configurabilità dell'infarto cardiaco da stress per attività lavorativa, come causa violenta di infortunio sul lavoro.
In tale circostanza, il conseguente obbligo per l'Inail di corrispondere il trattamento assicurativo previsto per legge, può essere riconosciuto anche in presenza di precedenti patologie al sistema cardiocircolatorio. Tra le più recenti sentenze si segnalano Cass. n. 14025/00, Cass. n. 12685/03 e Cass. n. 26231/09.
In particolare, con la sentenza 12685/03, la Corte di Cassazione ha confermato la precedente giurisprudenza. In riferimento alla nozione di causa violenta, la Corte ha in particolare ribadito che: "Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, determinando una rottura dell'equilibrio organico. Con riguardo ad un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità".
La pronuncia sopra indicata esplicita che la causa violenta dell'infarto sia da individuarsi nelle specifiche condizioni ambientali e di lavoro che, improvvisamente, divengono eccedenti rispetto alla normale adattabilità e tollerabilità dell'organismo del lavoratore. Tale orientamento è confermato da ultimo dalla sentenza Cass. n. 26231/09.
Con riguardo al tema dell'infarto cardiaco da stress, va segnalata anche la recente sentenza relativa ad una causa attualmente patrocinata dalla sede territoriale Inas di Varese.
La sentenza ancora al primo grado di giudizio emessa dal Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 aprile, infatti, conferma i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, sopra indicati, in tema di infarto da stress. È questo il caso di un assicurato adibito al carico e allo scarico delle merci il cui impegno lavorativo nel periodo prenatalizio è passato da sei giorni a sette giorni la settimana, per circa 10 ore al giorno. Lo sforzo ingente effettuato dal lavoratore e il faticoso ritmo lavorativo hanno originato un abnorme stress psicofisico, cagionando l'infarto cardiaco.
Proprio l'abnorme stress subito, come descritto nel ricorso di parte ricorrente, ha svolto un ruolo concausale e determinante nel sorgere dell'evento lesivo. Per tali motivi, il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto in primo grado l'evento lesivo quale infortunio indennizzabile dall' Inail.
La pronuncia sopra indicata tiene conto, sia della sussistenza del nesso causale tra evento eccezionale e lavoro svolto, sia del requisito della rapidità impiegata nel contrastare una forza antagonista.
L'infarto, infatti, è configurabile come infortunio sul lavoro se la causa dell'evento lesivo risulta concentrata nel tempo, oppure come malattia professionale se la causa è diluita nel tempo e quindi non violenta.
Il Patronato Inas Cisl di Messina sta studiando, con i propri esperti, la sentenza e i casi che possono essere interessati alla pronuncia del primo grado di giudizio e quindi ancora non definitiva. Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile sempre rivolgersi presso le sedi del Patronato Inas Cisl che, a Messina, si trova in viale Europa 58, is. 68.
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