Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: sab mar 13, 2021 10:07 am
Sentenza 69/2021 Prima Sez. Appello.
Questo quanto chiesto dall'Inps:
"L’Istituto previdenziale appellante ha formulato due motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che l'assicurato, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità pari a 10 anni e 6 mesi; l’Inps osserva che l’art. 54, invocato dal pensionato, risulterebbe inconferente e non sarebbe applicabile; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995.
L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze in ordine alle spese."
Questo quanto sentenziato:
"...Per le motivazioni più diffusamente riportate nella sentenza n. 1/2021/QM, a cui pertanto si rimanda, le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Per il personale militare con anzianità complessiva superiore a 20 anni, ma con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto assorbito questo secondo quesito nel precedente primo, con conseguente enunciazione del seguente principio di diritto: l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
L’orientamento delle SS.RR., espresso nella sentenza n. 1/2021/QM, esclude, quindi, l’applicazione dell’aliquota del 44% per il personale militare con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, in considerazione del dato testuale della disposizione di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l’indirizzo adottato dalle SS.RR., ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’appello dell’Inps, in coerenza con il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, con riforma della sentenza impugnata e salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado."
In conclusione, viene accettato l'appello dell'Inps il quale dice che non è applicabile l'art. 54 poiché l'appellato aveva meno di 15 anni al 31.12.95, però viene applicato il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM.
Quindi?!?
Lo applichiamo sto azz di art. 54 con coeff. del 2,44% (a cappella!) o non lo applichiamo proprio?
L'appello dell'Inps è accolto o è accolto tanto per dire??
Sempre più effetti speciali!

Questo quanto chiesto dall'Inps:
"L’Istituto previdenziale appellante ha formulato due motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che l'assicurato, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità pari a 10 anni e 6 mesi; l’Inps osserva che l’art. 54, invocato dal pensionato, risulterebbe inconferente e non sarebbe applicabile; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995.
L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze in ordine alle spese."
Questo quanto sentenziato:
"...Per le motivazioni più diffusamente riportate nella sentenza n. 1/2021/QM, a cui pertanto si rimanda, le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Per il personale militare con anzianità complessiva superiore a 20 anni, ma con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto assorbito questo secondo quesito nel precedente primo, con conseguente enunciazione del seguente principio di diritto: l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
L’orientamento delle SS.RR., espresso nella sentenza n. 1/2021/QM, esclude, quindi, l’applicazione dell’aliquota del 44% per il personale militare con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, in considerazione del dato testuale della disposizione di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l’indirizzo adottato dalle SS.RR., ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’appello dell’Inps, in coerenza con il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, con riforma della sentenza impugnata e salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado."
In conclusione, viene accettato l'appello dell'Inps il quale dice che non è applicabile l'art. 54 poiché l'appellato aveva meno di 15 anni al 31.12.95, però viene applicato il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM.
Quindi?!?
Lo applichiamo sto azz di art. 54 con coeff. del 2,44% (a cappella!) o non lo applichiamo proprio?
L'appello dell'Inps è accolto o è accolto tanto per dire??
Sempre più effetti speciali!