ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Calabria con la sentenza n. 93/2021 (pubblicata l’11.03.2021) ha accolto parzialmente il ricorso al collega CC. arruolato il 10.06.1987 ( - 15 anni ), al 2,44%.
Il Giudice scrive:
1) - Inoltre, deve rilevarsi che il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di un trattamento deteriore per coloro che, come il ricorrente, vantavano al 31.12.1995 un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, i quali devono essere comunque inclusi ai fini del computo della quota A) secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 54 cit.) ai sensi dell’art. 1, comma 12 lett. a) della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite cit.
Il Giudice scrive:
1) - Inoltre, deve rilevarsi che il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di un trattamento deteriore per coloro che, come il ricorrente, vantavano al 31.12.1995 un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, i quali devono essere comunque inclusi ai fini del computo della quota A) secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 54 cit.) ai sensi dell’art. 1, comma 12 lett. a) della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite cit.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Sentenza 69/2021 Prima Sez. Appello.
Questo quanto chiesto dall'Inps:
"L’Istituto previdenziale appellante ha formulato due motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che l'assicurato, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità pari a 10 anni e 6 mesi; l’Inps osserva che l’art. 54, invocato dal pensionato, risulterebbe inconferente e non sarebbe applicabile; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995.
L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze in ordine alle spese."
Questo quanto sentenziato:
"...Per le motivazioni più diffusamente riportate nella sentenza n. 1/2021/QM, a cui pertanto si rimanda, le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Per il personale militare con anzianità complessiva superiore a 20 anni, ma con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto assorbito questo secondo quesito nel precedente primo, con conseguente enunciazione del seguente principio di diritto: l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
L’orientamento delle SS.RR., espresso nella sentenza n. 1/2021/QM, esclude, quindi, l’applicazione dell’aliquota del 44% per il personale militare con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, in considerazione del dato testuale della disposizione di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l’indirizzo adottato dalle SS.RR., ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’appello dell’Inps, in coerenza con il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, con riforma della sentenza impugnata e salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado."
In conclusione, viene accettato l'appello dell'Inps il quale dice che non è applicabile l'art. 54 poiché l'appellato aveva meno di 15 anni al 31.12.95, però viene applicato il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM.
Quindi?!?
Lo applichiamo sto azz di art. 54 con coeff. del 2,44% (a cappella!) o non lo applichiamo proprio?
L'appello dell'Inps è accolto o è accolto tanto per dire??
Sempre più effetti speciali!

Questo quanto chiesto dall'Inps:
"L’Istituto previdenziale appellante ha formulato due motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che l'assicurato, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità pari a 10 anni e 6 mesi; l’Inps osserva che l’art. 54, invocato dal pensionato, risulterebbe inconferente e non sarebbe applicabile; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995.
L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze in ordine alle spese."
Questo quanto sentenziato:
"...Per le motivazioni più diffusamente riportate nella sentenza n. 1/2021/QM, a cui pertanto si rimanda, le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.
Per il personale militare con anzianità complessiva superiore a 20 anni, ma con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto assorbito questo secondo quesito nel precedente primo, con conseguente enunciazione del seguente principio di diritto: l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
L’orientamento delle SS.RR., espresso nella sentenza n. 1/2021/QM, esclude, quindi, l’applicazione dell’aliquota del 44% per il personale militare con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, in considerazione del dato testuale della disposizione di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l’indirizzo adottato dalle SS.RR., ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’appello dell’Inps, in coerenza con il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, con riforma della sentenza impugnata e salvaguardia del provvedimento di collocamento in pensione, oggetto dell’impugnazione di primo grado."
In conclusione, viene accettato l'appello dell'Inps il quale dice che non è applicabile l'art. 54 poiché l'appellato aveva meno di 15 anni al 31.12.95, però viene applicato il secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM.
Quindi?!?
Lo applichiamo sto azz di art. 54 con coeff. del 2,44% (a cappella!) o non lo applichiamo proprio?
L'appello dell'Inps è accolto o è accolto tanto per dire??
Sempre più effetti speciali!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Paco1960 »
Riprendendo il contenuto dell'articolo studio Chessa .....Ma Il Ministero della Difesa eroga le pensioni "ausiliarie"?..il calcolo delle aliquote e dell'importo pensione non è di competenza Inps?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Quì sono state pubblicate 2 o 3 sentenze della CdC a livello regionale, relative al personale collocato in Ausiliaria ma soggetti al sistema pensionistico MISTO che hanno avuto il ricorso accolto.
Nel ricorso proposto in 1° grado, veniva chiamato in causa sia il Ministero competente che l'INPS. Di queste sentenze non sappiamo quando verranno discusse in Appello,
Per trovarle bisogna andare con le pagine indietro di quasi un anno.
Nel ricorso proposto in 1° grado, veniva chiamato in causa sia il Ministero competente che l'INPS. Di queste sentenze non sappiamo quando verranno discusse in Appello,
Per trovarle bisogna andare con le pagine indietro di quasi un anno.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno,
Chiedo per la famiglia di un collega che non c'è più, sapreste indicarci un valido esperto in materia legale nelle province di Latina, Frosinone e alla peggio Roma sud?.... naturalmente per diffida ALL'INPS già fatta e ricorso qualora non venga ACCOLTA e bisognerà ricorrere alla luce dell'ultima sentenza 1/2021 e seguenti.
Grazie a nome mio e dei familiari del collega
Buona giornata Raf
Chiedo per la famiglia di un collega che non c'è più, sapreste indicarci un valido esperto in materia legale nelle province di Latina, Frosinone e alla peggio Roma sud?.... naturalmente per diffida ALL'INPS già fatta e ricorso qualora non venga ACCOLTA e bisognerà ricorrere alla luce dell'ultima sentenza 1/2021 e seguenti.
Grazie a nome mio e dei familiari del collega
Buona giornata Raf
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
natalind ha scritto: ↑lun mar 15, 2021 9:04 am Buongiorno,
Chiedo per la famiglia di un collega che non c'è più, sapreste indicarci un valido esperto in materia legale nelle province di Latina, Frosinone e alla peggio Roma sud?.... naturalmente per diffida ALL'INPS già fatta e ricorso qualora non venga ACCOLTA e bisognerà ricorrere alla luce dell'ultima sentenza 1/2021 e seguenti.
Grazie a nome mio e dei familiari del collega
Buona giornata Raf
Ti consiglio di aspettare (almeno 6 mesi dalla diffida). Se si tratta di un +15 (se -15 attendi ulteriore approdo alle SS.RR.), attendi, a mio modesto parere procederanno una volta che tutto il sistema informatico verrà aggiornato alle nuove aliquote. Se dovesse passare molto tempo, farai un sollecito. Dal sollecito, dopo 90 gg., solo allora mi rivolgerei ad un avvocato. Per l'avvocato ormai non c'è più bisogno che sia nella zone di competenza della Corte (nel tuo caso Roma) o della tua zona, in quanto tutta la procedura può essere fatta telematicamente e alle udienze non si presenzia causa covid. Inoltre per un ricorso più che banalissimo come questo non c'è alcun bisogno della discussione orale.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ti ringrazio sei sempre solerte e gentilissimo, sono d'accordo con te con la tempistica, comunque si tratta di un settembre 82, quindi +15.
Per quanto riguarda i vari studi, avevo pensato a quello di Arezzo tanto presente nei commenti che riguardano la materia, cosa ne pensi?
Grazie Raf
Per quanto riguarda i vari studi, avevo pensato a quello di Arezzo tanto presente nei commenti che riguardano la materia, cosa ne pensi?
Grazie Raf
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A parte le solite stupidaggini, estenuanti e puerili, la circostanza importante che devi conoscere è senza dubbio un'altra.
Se nel Tuo caso resta solo la VEDOVA (cioè senza figli MINORI o STUDENTI o MAGGIORENNI DISABILI) e la stessa NON POSSIEDE REDDITI PERSONALI, alla vedova spetterà una pensione di riversibilità PARI AL 60% (sessanta%) del trattamento spettante al defunto marito.
Se invece vanta redditi personali tale aliquota può scendere dal 60% fino al 30%.
Tradotto in cifre, tenuto conto del 2,44% annuo disposto dalle SS..RR., considerato l'aumento dell'aliquota per 16 anni utili pari al 2,30% circa, su una base pensionabile ad esempio di € 40.000 circa, abbiamo un beneficio ANNUO LORDO di € 920 circa, che diventano € 550 ANNUI LORDI circa per una RIVERSIBILITA' AL 60% ed eventualmente diminuirebbero ancora in caso di redditi personali della vedova.
Quindi, occhio e attenzione quando si concorda il tutto con i legali!
Se nel Tuo caso resta solo la VEDOVA (cioè senza figli MINORI o STUDENTI o MAGGIORENNI DISABILI) e la stessa NON POSSIEDE REDDITI PERSONALI, alla vedova spetterà una pensione di riversibilità PARI AL 60% (sessanta%) del trattamento spettante al defunto marito.
Se invece vanta redditi personali tale aliquota può scendere dal 60% fino al 30%.
Tradotto in cifre, tenuto conto del 2,44% annuo disposto dalle SS..RR., considerato l'aumento dell'aliquota per 16 anni utili pari al 2,30% circa, su una base pensionabile ad esempio di € 40.000 circa, abbiamo un beneficio ANNUO LORDO di € 920 circa, che diventano € 550 ANNUI LORDI circa per una RIVERSIBILITA' AL 60% ed eventualmente diminuirebbero ancora in caso di redditi personali della vedova.
Quindi, occhio e attenzione quando si concorda il tutto con i legali!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
natalind ha scritto: ↑lun mar 15, 2021 11:47 am Ti ringrazio sei sempre solerte e gentilissimo, sono d'accordo con te con la tempistica, comunque si tratta di un settembre 82, quindi +15.
Per quanto riguarda i vari studi, avevo pensato a quello di Arezzo tanto presente nei commenti che riguardano la materia, cosa ne pensi?
Grazie Raf
Può andare, ma chiederei anche ad altri, tipo l'Avv. Vitelli (foro di Teramo) prima presente su questo forum (anche lui una garanzia di precisione) e vedere chi mi fa meno.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 81/2021 in rif. alla CdC Lombardia n. 304/2019, Accoglie parzialmente l’appello del collega della GdF e riforma la sentenza di 1° grado, attribuendo il 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 62/2021 in rif. alla CdC Umbria n. 54/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado (ricorso depositato il 27.03.2017 proposto in proprio e senza Avvocato) riconoscendo al collega CC. il coefficiente del 2,44 annuo.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 63/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 241/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con - 15 anni (in 1° grado si legge che era in servizio dal 03 novembre 1984) il coefficiente del 2,44 annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 64/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 98/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con - 15 anni (in 1° grado si legge che era in servizio dal 18 ottobre 1983) il coefficiente del 2,44 annuo.
N.B.: allego solo la n. 63 e 64 che riguarda i - 15 anni.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 63/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 241/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con - 15 anni (in 1° grado si legge che era in servizio dal 03 novembre 1984) il coefficiente del 2,44 annuo.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 64/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 98/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con - 15 anni (in 1° grado si legge che era in servizio dal 18 ottobre 1983) il coefficiente del 2,44 annuo.
N.B.: allego solo la n. 63 e 64 che riguarda i - 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
NO, QUELLO CHE DICI E' PERFETTO, MA E' STATO GIA' VALUTATO NON ESISTE ALTRO REDDITO AL DI FUORI DELLA REVERSIBILITA', POICHE' L'UNICA FIGLIA CONVIVENTE STUDIA, MA HA SUPERATO I 28 ANNI. POI CON UNA PENSIONE CHE AL NETTO SONO 1300 EURO SCARSI, PURTROPPO ANCHE QUEI MINIMI AUMENTI SONO ORO COLATO, CERTO BISOGNA VALUTARE IL COSTO DI UN EVENTUALE RICORSO.Angelo98 ha scritto: ↑lun mar 15, 2021 12:32 pm A parte le solite stupidaggini, estenuanti e puerili, la circostanza importante che devi conoscere è senza dubbio un'altra.
Se nel Tuo caso resta solo la VEDOVA (cioè senza figli MINORI o STUDENTI o MAGGIORENNI DISABILI) e la stessa NON POSSIEDE REDDITI PERSONALI, alla vedova spetterà una pensione di riversibilità PARI AL 60% (sessanta%) del trattamento spettante al defunto marito.
Se invece vanta redditi personali tale aliquota può scendere dal 60% fino al 30%.
Tradotto in cifre, tenuto conto del 2,44% annuo disposto dalle SS..RR., considerato l'aumento dell'aliquota per 16 anni utili pari al 2,30% circa, su una base pensionabile ad esempio di € 40.000 circa, abbiamo un beneficio ANNUO LORDO di € 920 circa, che diventano € 550 ANNUI LORDI circa per una RIVERSIBILITA' AL 60% ed eventualmente diminuirebbero ancora in caso di redditi personali della vedova.
Quindi, occhio e attenzione quando si concorda il tutto con i legali!
GRAZIE RAF
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Caro Panorama, qualcosa non va!
Le sentenze 63 e 64 della TERZA APPELLO, nonché le due sentenze calabresi presupposte in oggetto, PRECISANO TUTTE CHE LA QUESTIONE CONCERNE I MILITARI CON UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI ALMENO 15 ANNI.
Temo che le citate sentenze di appello, quindi, NON riguardino necessariamente la posizione dei MENO 15.
I ricorrenti, forse, pur arruolati in effetti 1983/1984, potevano magari aver entrambi RICONGIUNTO QUALCHE PERIODO DI LAVORO CIVILE PREGRESSO.
A questo punto, vista la strada tortuosa, mi auguro che si ritorni al più presto davanti alle SSRR per chiarire definitivamente la questione dei MENO 15 una volta per tutte!
Le sentenze 63 e 64 della TERZA APPELLO, nonché le due sentenze calabresi presupposte in oggetto, PRECISANO TUTTE CHE LA QUESTIONE CONCERNE I MILITARI CON UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI ALMENO 15 ANNI.
Temo che le citate sentenze di appello, quindi, NON riguardino necessariamente la posizione dei MENO 15.
I ricorrenti, forse, pur arruolati in effetti 1983/1984, potevano magari aver entrambi RICONGIUNTO QUALCHE PERIODO DI LAVORO CIVILE PREGRESSO.
A questo punto, vista la strada tortuosa, mi auguro che si ritorni al più presto davanti alle SSRR per chiarire definitivamente la questione dei MENO 15 una volta per tutte!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Domani 17, in 3^ sez. verrà discusso un appello su -15.
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