Cumulo lavoro e pensione
Re: Cumulo lavoro e pensione
Ma scusate un attimo senza essere consulenti del lavoro o similari., secondo voi se un riformato con possibilita di transito nei ruoli civili perche' non potrebbe lavorare nel privato?
NON.SIAMO PIU IDONEI ALLE MANSIONI .CHE SVOLGEVAMO E NON AL LAVORO IN GENERE.
e anche vero.che fanno firmare una dichiarazione che non svolgerai piu attivita' lavorativa nella pubblica amministrazione (ex inpdap) ma non vi e' altro.
Quindi con le decurtazioni del caso potrete lavorare tranquillamente .........
ciao e auguri a tutti.
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e anche vero.che fanno firmare una dichiarazione che non svolgerai piu attivita' lavorativa nella pubblica amministrazione (ex inpdap) ma non vi e' altro.
Quindi con le decurtazioni del caso potrete lavorare tranquillamente .........
ciao e auguri a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Cumulo lavoro e pensione
lino!!!!!....finalmente ci 6 arrivato......Bravo!!!!!!!!!lino ha scritto:Ma scusate un attimo senza essere consulenti del lavoro o similari., secondo voi se un riformato con possibilita di transito nei ruoli civili perche' non potrebbe lavorare nel privato?
NON.SIAMO PIU IDONEI ALLE MANSIONI .CHE SVOLGEVAMO E NON AL LAVORO IN GENERE.
e anche vero.che fanno firmare una dichiarazione che non svolgerai piu attivita' lavorativa nella pubblica amministrazione (ex inpdap) ma non vi e' altro.
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"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: Cumulo lavoro e pensione
adesso che ti 6 illuminato, spiegaglielo anche ad avt8..............(insisto è + forte di me, lo so che è un bravo ragazzo....col difetto di credersi, però superiore agli altri......)
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Carminiello »
Carissimi, pure io nn ci capisco più niente: riformati ma idoneo al transito ai civili (che ho rifiutato), con diniego alla domanda di causa di servizio. Faccio domanda di pensione, passano i mesi e arriva una lettera dell inps dove mi considerano non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro. Da quello che capisco da questi fogli, mi hanno pure calcolato la pensione con la legge sbagliata (335/95), che credo essere più alta di quella di inabilità alla mansione perchè vi è una maggiorazione che non ho ben capito che considera 57 anni (io ne ho 45). Ergo, che mi consigliate?
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Grandi luminari all'inps...
il mio consiglio e' quello di far regolarizzare al più presto la tua situazione. Questo per evitare, anche a distanza di molti anni, il recupero di considerevoli somme che non ti erano dovute.
Ciao Rambo
il mio consiglio e' quello di far regolarizzare al più presto la tua situazione. Questo per evitare, anche a distanza di molti anni, il recupero di considerevoli somme che non ti erano dovute.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: Cumulo lavoro e pensione
Ma anche nel.mio caso vi e scritto stessa cosa carminiello.
Mi recai all' epoca all inps e mi dissero che siamo cosi in pochi ad essere inabili alla mansione che usano la modulistica con scritto inabilita' ad ogni proficuo lavoro.
Spero che i calcoli siano fatti x la nostra situazione e non altro di certo questa dicitura porta ad sostanziali errori d'interpretazione.
Torno a farmi un giro all inps poi vi notizio.
Mi recai all' epoca all inps e mi dissero che siamo cosi in pochi ad essere inabili alla mansione che usano la modulistica con scritto inabilita' ad ogni proficuo lavoro.
Spero che i calcoli siano fatti x la nostra situazione e non altro di certo questa dicitura porta ad sostanziali errori d'interpretazione.
Torno a farmi un giro all inps poi vi notizio.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Carminiello »
Sono andato all'Inps, peggio che andar di notte. Alla terza signora, mi viene detto che il proficuo lavoro per loro è il non essere più idonei a fare il militare, nel nostro caso. Invece, l'altra (più grave) è l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa. Son tornato a casa e mi son messo in internet e ho trovato che per noi esistono 3 inabilità:
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Questa pensione di inabilità è compatibile con l’attività da lavoro.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Questa pensione di inabilità è compatibile con l’attività da lavoro.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati .
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
Ora, a parte che non capisco perchè le Inps non ci danno la prima, quella alla mansione ma la seconda (forse perchè come mansione intendono rimanere sempre militari, e di fatto non ne siamo idonei permanentemente?), il problema, nel mio caso -magari verificate anche voi- è che mi sembra (ovviamente l'addetto ai conteggi all'Inps era fuori ufficio) che comunque mi hanno calcolato qualcosa con la legge 335/95, cioè l'ultima inabilità, quella più grave che impedisce ogni lavoro. Allego il dettaglio dove menzionano la legge e 57 misteriosi anni...io ne ho 45.Ed in effetti, leggendo, la 335 viene calcolata con gli anni effettivi di contributi più una maggiorazione (ho trovato che parla di 60 anni, ma non vorrei che ora fosse 57). In pratica sembra che mi hanno dato la "proficua attività lavorativa" (che, al di là del nome, potrei ancora lavorare) ma calcolato una parte con la "assoluta inabilità a qualsiasi attività lavorativa" (che non potrei più lavorare). Non ci capisco nulla...dopo le feste prenderò un appuntamento con un funzionario dell'Inps.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Questa pensione di inabilità è compatibile con l’attività da lavoro.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Questa pensione di inabilità è compatibile con l’attività da lavoro.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati .
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
Ora, a parte che non capisco perchè le Inps non ci danno la prima, quella alla mansione ma la seconda (forse perchè come mansione intendono rimanere sempre militari, e di fatto non ne siamo idonei permanentemente?), il problema, nel mio caso -magari verificate anche voi- è che mi sembra (ovviamente l'addetto ai conteggi all'Inps era fuori ufficio) che comunque mi hanno calcolato qualcosa con la legge 335/95, cioè l'ultima inabilità, quella più grave che impedisce ogni lavoro. Allego il dettaglio dove menzionano la legge e 57 misteriosi anni...io ne ho 45.Ed in effetti, leggendo, la 335 viene calcolata con gli anni effettivi di contributi più una maggiorazione (ho trovato che parla di 60 anni, ma non vorrei che ora fosse 57). In pratica sembra che mi hanno dato la "proficua attività lavorativa" (che, al di là del nome, potrei ancora lavorare) ma calcolato una parte con la "assoluta inabilità a qualsiasi attività lavorativa" (che non potrei più lavorare). Non ci capisco nulla...dopo le feste prenderò un appuntamento con un funzionario dell'Inps.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Cumulo lavoro e pensione
Dopo aver letto e riletto la comunicazione INPS mi manca un pezzo del puzzle....e non riesco bene a capire come stanno le cose "secondo l'INPS". Nello specifico io trovo contradditorio quanto scritto (e per fortuna che la nota doveva chiarire!!!!), ovvero questo:
Cioè prima dicono che vige il divieto di cumulo per le pensioni di inabilità (in cui ci includono anche proficuo lavoro e mansione) e poi la righe sotto che non vige divieto ma che verranno applicate opportune decurtazioni.
Oppure l'interpretazione corretta è:
- prima del 2001 vige l'incumulabilità come da parte prima "quotata"
- dal 2001 in poi vale quanto riportata nella seconda parte "quotata" ovvero è consentito il cumulo con le opportune decurtazioni
?????
non è in contraddizione con questo:RAMBO ha scritto: Anche la pensione di inabilità corrisposta dalla gestione Inps dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) è soggetta al divieto di cumulo pensione/retribuzione.
In dettaglio il divieto opera per i seguenti trattamenti:
* 1) privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione);
* 2) derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni per i dipendenti civili dello Stato.
???????RAMBO ha scritto: Le pensioni di inabilità, con decorrenza dall’anno 2001, applicano le stesse regole dettate per le pensioni Inps dirette di anzianità, di invalidità e per gli assegni diretti di invalidità.
Esse sono cumulabili:
* a) con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e in ogni caso le relative trattenute non devono superare il 30% dei redditi;
* b) con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 %.
Cioè prima dicono che vige il divieto di cumulo per le pensioni di inabilità (in cui ci includono anche proficuo lavoro e mansione) e poi la righe sotto che non vige divieto ma che verranno applicate opportune decurtazioni.
Oppure l'interpretazione corretta è:
- prima del 2001 vige l'incumulabilità come da parte prima "quotata"
- dal 2001 in poi vale quanto riportata nella seconda parte "quotata" ovvero è consentito il cumulo con le opportune decurtazioni
?????
Re: Cumulo lavoro e pensione
Ma non vi capisco, prima volete andare in pensione-Una volta in pensione volete lavorare con la pensione ridotta- Ma non potevate rimanere in servizio ?Alex2010 ha scritto:Dopo aver letto e riletto la comunicazione INPS mi manca un pezzo del puzzle....e non riesco bene a capire come stanno le cose "secondo l'INPS". Nello specifico io trovo contradditorio quanto scritto (e per fortuna che la nota doveva chiarire!!!!), ovvero questo:non è in contraddizione con questo:RAMBO ha scritto: Anche la pensione di inabilità corrisposta dalla gestione Inps dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) è soggetta al divieto di cumulo pensione/retribuzione.
In dettaglio il divieto opera per i seguenti trattamenti:
* 1) privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione);
* 2) derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni per i dipendenti civili dello Stato.???????RAMBO ha scritto: Le pensioni di inabilità, con decorrenza dall’anno 2001, applicano le stesse regole dettate per le pensioni Inps dirette di anzianità, di invalidità e per gli assegni diretti di invalidità.
Esse sono cumulabili:
* a) con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e in ogni caso le relative trattenute non devono superare il 30% dei redditi;
* b) con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 %.
Cioè prima dicono che vige il divieto di cumulo per le pensioni di inabilità (in cui ci includono anche proficuo lavoro e mansione) e poi la righe sotto che non vige divieto ma che verranno applicate opportune decurtazioni.
Oppure l'interpretazione corretta è:
- prima del 2001 vige l'incumulabilità come da parte prima "quotata"
- dal 2001 in poi vale quanto riportata nella seconda parte "quotata" ovvero è consentito il cumulo con le opportune decurtazioni
?????
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Klaine1964 »
Se capita di arrotondare, ed essere in regola, perché no?avt8 ha scritto:Ma non vi capisco, prima volete andare in pensione-Una volta in pensione volete lavorare con la pensione ridotta- Ma non potevate rimanere in servizio ?Alex2010 ha scritto:Dopo aver letto e riletto la comunicazione INPS mi manca un pezzo del puzzle....e non riesco bene a capire come stanno le cose "secondo l'INPS". Nello specifico io trovo contradditorio quanto scritto (e per fortuna che la nota doveva chiarire!!!!), ovvero questo:non è in contraddizione con questo:RAMBO ha scritto: Anche la pensione di inabilità corrisposta dalla gestione Inps dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) è soggetta al divieto di cumulo pensione/retribuzione.
In dettaglio il divieto opera per i seguenti trattamenti:
* 1) privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione);
* 2) derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni per i dipendenti civili dello Stato.???????RAMBO ha scritto: Le pensioni di inabilità, con decorrenza dall’anno 2001, applicano le stesse regole dettate per le pensioni Inps dirette di anzianità, di invalidità e per gli assegni diretti di invalidità.
Esse sono cumulabili:
* a) con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e in ogni caso le relative trattenute non devono superare il 30% dei redditi;
* b) con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 %.
Cioè prima dicono che vige il divieto di cumulo per le pensioni di inabilità (in cui ci includono anche proficuo lavoro e mansione) e poi la righe sotto che non vige divieto ma che verranno applicate opportune decurtazioni.
Oppure l'interpretazione corretta è:
- prima del 2001 vige l'incumulabilità come da parte prima "quotata"
- dal 2001 in poi vale quanto riportata nella seconda parte "quotata" ovvero è consentito il cumulo con le opportune decurtazioni
?????
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Klaine1964 »
Grazie "raimazza", mi pare di non aver offeso nessuno, se ritieni che siano delle stronzate non leggerle, comunque evita di prenderla sul personale perché questa non era la mia intenzione, era solo una riflessione.raimazza ha scritto:Per klaine 1964 Ho 48 anni e non ci crederai mi ci hanno mandato per forza in pensione mi sono anche fatto raccomandare Per essere idoneo ma niente da fare. A loro non interessa nulla pensano solo a pararsi il collo (giustamente) quindi evita di dire quelle stronzate se non sai il motivo. Ciao e buon anno
Auguri di buona fine ed inizio anno
Re: Cumulo lavoro e pensione
Per alex 2010,
non ci trovo nulla di contraddittorio in quello che ho postato. Se dopo averlo letto e riletto hai ancora delle perplessita'. Mi arrendo. Ognuno ha i suoi limiti e anch'io ho i miei.
Buone feste a tutti
non ci trovo nulla di contraddittorio in quello che ho postato. Se dopo averlo letto e riletto hai ancora delle perplessita'. Mi arrendo. Ognuno ha i suoi limiti e anch'io ho i miei.
Buone feste a tutti
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Re: Cumulo lavoro e pensione
Messaggio da Carminiello »
Caro Raimazza, siamo in molti ad essere cretini, non preoccuparti. Anche glia ddetti ai lavori lo sono. Sono stato all'Inps anche stamattina e per l'impiegata NON posso lavorare. Ho ripetuto l'ennesima trafila (che non sono idoneo alla mansione di militare, ma sì idoneo al transito civile che ho rifiutato) ma questa ne capiva meno di zero e si basava sul verbale, dove è scritto "Inv. ass. e perm. qualsiasi profic. lavoro/infermità stato". Ergo, mi ha invitato a tornare la prossima settimana, quando qualche funzionario sarà rientrato dalle ferie e potrà delucidarmi.
Per quello che ci capisco io (ma ripeto, sono un cretino ahah) è come dici tu: ci tratterebbero il 50% del minimo, cioè 250 euro.
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