quesito superamento 730 gg.
Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Udin1962 »
noooo Gino! È merito del forum
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Udin1962 »
... Senza alcun dubbio! Ahahahah sta aspettando l'elargizione! Scherzi a parte e senza ombra di dubbio il forum con il tuo aiuto e quello di tanti altri è stato fondamentale e poi ho trovato veramente un sacco di amici che conoscevo e altri con cui ho approfondito giorno dopo giorno. Ripeto (ora Pietro farà la battuta) è stato un periodo della mia vota veramente brutto e l'aiuto che ho trovato con voi è stato eccezionale. Ancora oggi l'amministrazione tenta di creare problemi ma ne esco! Grazie Gino di tutto
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Re: quesito superamento 730 gg.
======================================Udin1962 ha scritto:... Senza alcun dubbio! Ahahahah sta aspettando l'elargizione! Scherzi a parte e senza ombra di dubbio il forum con il tuo aiuto e quello di tanti altri è stato fondamentale e poi ho trovato veramente un sacco di amici che conoscevo e altri con cui ho approfondito giorno dopo giorno. Ripeto (ora Pietro farà la battuta) è stato un periodo della mia vota veramente brutto e l'aiuto che ho trovato con voi è stato eccezionale. Ancora oggi l'amministrazione tenta di creare problemi ma ne esco! Grazie Gino di tutto
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Per quel che mi riguarda è merito di tutti, chi di più chi di meno contribuisce a far crescere questo
forum..........A U G U R O N I
Re: quesito superamento 730 gg.
Finalmente la notizia ke attendevo...quindi si ha diritto alla pensione superati i 730 gg. grazie a tutti gli iscritti del forum e sopratutto agli utenti che hanno fatto un analisi chiara e dettagliata...Buonasera via auuguro seppur in ritardo un felice 2014...Ankio a questo punto sono molto più sereno...grazie alle vostre informazioni.
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Carminiello »
Vediamo se ho capito bene:
1. entro i 730 giorni, la CMO può fare "NON idoneo permanentemente allo smi, SI'idoneo al transito ai ruoi civili". In questo caso, se nn faccio domanda x i civili o rifiuto il passaggio prima della firma del contratto, mi spetta la pensione (con più di 15 anni utili di servizio, ovviamente)
2. La CMO mi da giorni di malattia senza esprimersi sulla idoneità e mi fa sforare i 730 gg nel quinquennio (oppure mi fa idoneo ad esempio a 710 giorni, ma io vado dal mio medico di famiglia che mi da 30 giorni e quindi sforo lo stesso). In questo caso NON potrò transitare nei ruoli civili ma SPETTA comunque la pensione con l'unica differenza di 6 scatti in neno sulla buonuscita.
Sbaglio qualcosa? La questione è molto importante visto, come già detto, che molti "colleghi"degli uffici personali fanno terrorismo dicendo "se sfori i 730 gg senza che la CMO ti riformi, ti ritrovi in mezzo alla strada senza stioendio né pensione".
Grazie
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1. entro i 730 giorni, la CMO può fare "NON idoneo permanentemente allo smi, SI'idoneo al transito ai ruoi civili". In questo caso, se nn faccio domanda x i civili o rifiuto il passaggio prima della firma del contratto, mi spetta la pensione (con più di 15 anni utili di servizio, ovviamente)
2. La CMO mi da giorni di malattia senza esprimersi sulla idoneità e mi fa sforare i 730 gg nel quinquennio (oppure mi fa idoneo ad esempio a 710 giorni, ma io vado dal mio medico di famiglia che mi da 30 giorni e quindi sforo lo stesso). In questo caso NON potrò transitare nei ruoli civili ma SPETTA comunque la pensione con l'unica differenza di 6 scatti in neno sulla buonuscita.
Sbaglio qualcosa? La questione è molto importante visto, come già detto, che molti "colleghi"degli uffici personali fanno terrorismo dicendo "se sfori i 730 gg senza che la CMO ti riformi, ti ritrovi in mezzo alla strada senza stioendio né pensione".
Grazie
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Udin1962 »
Ciao Carminiello, nel mio caso l'amministrazione stessa ha provveduto a richiedere alla CMO, che mi aveva fatto sforare i 730 giorni e mi aveva giudicato "temporaneamente non idoneo", in quale status fossi stato collocato.
Inviato da "congedato" alla commissione medica sono stato posto "nella riserva" e attendo dopo le festività, il decreto definitivo che sarà emesso dall'amministrazione a firma del comandante regionale (nel mio caso G.d.F.).
Purtroppo il terrorismo psicologico che fanno negli uffici è dovuto all'ignoranza delle leggi, infatti ho convissuto anch'io questa situazione, consigliandomi
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Inviato da "congedato" alla commissione medica sono stato posto "nella riserva" e attendo dopo le festività, il decreto definitivo che sarà emesso dall'amministrazione a firma del comandante regionale (nel mio caso G.d.F.).
Purtroppo il terrorismo psicologico che fanno negli uffici è dovuto all'ignoranza delle leggi, infatti ho convissuto anch'io questa situazione, consigliandomi
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Udin1962 »
... Situazioni e modalità che solo grazie a questo forum ho evitato di intraprendere, sbagliando.
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da albanol »
ragazzi non so se può essere utile, vi riporto di seguito i riferimenti normativi in argomento
Decreto legislativo n. 66 del 15/3/2010 (G. U. n. 106 del 8.5.2010, supp. ord. n. 84) entrata in vigore il 9 ottobre 2010.
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)(GU n. 60 del 12-3-2012)
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
art. 905 Infermità temporanea
1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’ articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 912 Durata dell’aspettativa
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’ articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2.
Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’ articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1842
Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (in S. O. alla GU 9 maggio 1974, n. 120)
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Capo II
Personale militare
Art. 52.
Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita. Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
TITOLO IV
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO
Art. 64.-
Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante
Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
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Decreto legislativo n. 66 del 15/3/2010 (G. U. n. 106 del 8.5.2010, supp. ord. n. 84) entrata in vigore il 9 ottobre 2010.
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)(GU n. 60 del 12-3-2012)
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
art. 905 Infermità temporanea
1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’ articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 912 Durata dell’aspettativa
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui all’ articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2.
Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall’ articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1842
Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (in S. O. alla GU 9 maggio 1974, n. 120)
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Capo II
Personale militare
Art. 52.
Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita. Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
TITOLO IV
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO
Art. 64.-
Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante
Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
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Re: quesito superamento 730 gg.
Messaggio da Udin1962 »
Dopo svariate battaglie culminate in una guerra, oggi posso dire ufficialmente di averla vinta. Mi hanno comunicato che il Decreto di riforma è pronto per essere notificato. Il mio reparto deve preparare tutta la documentazione necessaria per l'ex INPDAP.
Riassumendo (e così do una mano a coloro i quali hanno ancora dubbi circa lo sforamento dei fatidici 730 giorni):
- il 2 dicembre sforo il limite massimo dei 730 giorni di malattia, la CMO non si esprime circa la riforma, ma mi concedevano ulteriori giorni con la dicitura "temporaneamente non idoneo", con scadenza dei giorni il 10 dicembre.
- il mio reparto mi comunica che alla data del 3 dicembre sono posto in congedo e mi invia nuovamente in Commissione alla scadenza dei giorni (10 dicembre).
- alla data indicatami la CMO mi giudica "non idoneo temporaneamente, con la collocazione NELLA RISERVA", e la possibilità di transito ai ruoli civili, che rifiuto.
- In data odierna mi arriva la comunicazione del reparto di appartenenza, di essere posto in congedo per Riforma e posto nella categoria della Riserva.
Spero possa essere utile a tutti, in primis Alby e ringraziare del sostegno che in questi anni mi avete dato in tanti da Gino ad Angri a Pietro ( che sento quasi quotidianamente) e a tutti gli altri. Per non scordare nessuno ometto i nomi che è meglio.
Rimango a disposizione per altri chiarimenti e se posso, aiutare chi è in difficoltà.
Ciao a tutti
Riassumendo (e così do una mano a coloro i quali hanno ancora dubbi circa lo sforamento dei fatidici 730 giorni):
- il 2 dicembre sforo il limite massimo dei 730 giorni di malattia, la CMO non si esprime circa la riforma, ma mi concedevano ulteriori giorni con la dicitura "temporaneamente non idoneo", con scadenza dei giorni il 10 dicembre.
- il mio reparto mi comunica che alla data del 3 dicembre sono posto in congedo e mi invia nuovamente in Commissione alla scadenza dei giorni (10 dicembre).
- alla data indicatami la CMO mi giudica "non idoneo temporaneamente, con la collocazione NELLA RISERVA", e la possibilità di transito ai ruoli civili, che rifiuto.
- In data odierna mi arriva la comunicazione del reparto di appartenenza, di essere posto in congedo per Riforma e posto nella categoria della Riserva.
Spero possa essere utile a tutti, in primis Alby e ringraziare del sostegno che in questi anni mi avete dato in tanti da Gino ad Angri a Pietro ( che sento quasi quotidianamente) e a tutti gli altri. Per non scordare nessuno ometto i nomi che è meglio.
Rimango a disposizione per altri chiarimenti e se posso, aiutare chi è in difficoltà.
Ciao a tutti
Re: quesito superamento 730 gg.
Poi aggiornaci come di consueto dei seguenti dati:
- in pensione con quale grado rivestito;
- la data arruolamento e se avevi contributi precedenti;
- se hai fatto missioni all'estero o meno;
- quanto ammonta il tuo 1° stipendio;
- quanto percepito di TFR se in unica botta o in più rate.
Ciao
- in pensione con quale grado rivestito;
- la data arruolamento e se avevi contributi precedenti;
- se hai fatto missioni all'estero o meno;
- quanto ammonta il tuo 1° stipendio;
- quanto percepito di TFR se in unica botta o in più rate.
Ciao
Re: quesito superamento 730 gg.
===================================Udin1962 ha scritto:Dopo svariate battaglie culminate in una guerra, oggi posso dire ufficialmente di averla vinta. Mi hanno comunicato che il Decreto di riforma è pronto per essere notificato. Il mio reparto deve preparare tutta la documentazione necessaria per l'ex INPDAP.
Riassumendo (e così do una mano a coloro i quali hanno ancora dubbi circa lo sforamento dei fatidici 730 giorni):
- il 2 dicembre sforo il limite massimo dei 730 giorni di malattia, la CMO non si esprime circa la riforma, ma mi concedevano ulteriori giorni con la dicitura "temporaneamente non idoneo", con scadenza dei giorni il 10 dicembre.
- il mio reparto mi comunica che alla data del 3 dicembre sono posto in congedo e mi invia nuovamente in Commissione alla scadenza dei giorni (10 dicembre).
- alla data indicatami la CMO mi giudica "non idoneo temporaneamente, con la collocazione NELLA RISERVA", e la possibilità di transito ai ruoli civili, che rifiuto.
- In data odierna mi arriva la comunicazione del reparto di appartenenza, di essere posto in congedo per Riforma e posto nella categoria della Riserva.
Spero possa essere utile a tutti, in primis Alby e ringraziare del sostegno che in questi anni mi avete dato in tanti da Gino ad Angri a Pietro ( che sento quasi quotidianamente) e a tutti gli altri. Per non scordare nessuno ometto i nomi che è meglio.
Rimango a disposizione per altri chiarimenti e se posso, aiutare chi è in difficoltà.
Ciao a tutti
Hai scordato lei........................S.-.-.-.-.-.-.-.- ah ah ah ah ah ah ah ah
.....Per questa notizia ufficiale bisogna brindare affinché smaltisci tutto lo stresssssss accumulato.-
...Auguroni......€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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