Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: gio set 17, 2020 5:36 pm
altra notizia sempre dalla pagina FB. commento del 9 settembre u.s.
ART. 54
Orientamenti successivi alla nota sentenza 40/2020 della sezione regionale di appello Sicilia.
Hi discusso questa mattina a Roma, avanti alla sezione di 1º grado, un ricorso ex art 54 per un militare con meno di 15 anni al 95.
Il Giudice è la Dott.ssa Bombino, che già si è espressa in passato con sentenza favorevoli ai militari, ma si trattava sempre di casi con oltre i 15 anni.
Quindi restava l'incognita di come si sarebbe espressa, sia alla luce della sentenza siciliana, sia sul fatto che mancavano i 15 anni.
Gli avvocati dell'inps (che ormai hanno rinunciato, nella discussione, a ripetere tutte le pappardelle solite, viste le batoste che hanno preso in lungo e largo) puntano ormai tutto sulla sentenza 40/2020, oltre ad insistere sul fatto che il Veneto continua a dare ragione a loro. Sulla questione dei 15 anni, insistono nel richiamare la sentenza 64 di febbraio 2020 della 1ª sez appello che effettivamente aveva dato ragione all'inps nel caso di mitare under 15.
Ho replicato a queste considerazioni, evidenziando:
che le sentenze del Veneto (a prescindere dal fatto che tutte le altre regioni danno ragione a noi) in appello vengono ormai sistematicamente riformate, come è accaduto per la nr 46 / 2018;
quanto alla sentenza siciliana, ho rimarcato che la decisione si fonda sulla presunta applicabilità del comma 9 dell'art 54 (aliquota del 2.20) senza rendersi conto che tale norma era applicabile solo per il militare che cessava dal servizio per raggiunti limiti di età e senza avere maturato i 15 anni alla data di CESSAZIONE dal servizio.
Pertanto non può applicarsi nel nostro caso perché il militare (non cessato per limiti di età) i 15 anni non li aveva al 95, mentre alla cessazione ne ha molti di più, ovvero 35, 40 eccetera.
Peraltro ho evidenziato che la questione del comma 9 è già stata esaminata e demolita in centinaia di sentenze d'appello, tra cui la 228/2019 della 3ª sezione o la 203 della 1ª sezione pubblicata a luglio 2020. Inoltre, ad agosto 2020 (quindi dopo la sentenza siciliana) le sezioni centrali d'appello hanno depositato varie altre sentenze (tra cui 109 e 111/2020) che non hanno minimamente considerato l'isolato precedente siculo.
Sulla questione di non avere i 15 anni, oltre a richiamare decine di sentenze ormai favorevoli in Campania, Calabria, Sardegna, Lombardia, eccetera, non dimenticando varie pronunce parimenti favorevoli della 2ª sezione (310 / 2019, 195 / 2020) ho evidenziato che la stessa 1ª sezione, resasi conto che con la sentenza 64 / 2020 avevano preso una cantonata, ha rivisto il proprio orientamento con la successiva sentenza 73 del mese di luglio, cui sono seguite decine di altre pronunce favorevoli (vedi 203 depositata a luglio) nelle quali hanno spiegato che la 64 è stata, appunto, un errore e, difronte alla richiesta dell'inps di andare alle sezioni riunite, l'hanno rigettata affermando che non c'è alcun contrasto da risolvere, perché l'orientamento è fermo nel ritenere applicabile il 54 anche sotto i 15.
Oggi pomeriggio mi è pervenuto, via pec il dispositivo, con cui anche la Dott.ssa Bombino, credo per la prima volta nel Lazio in 1º grado, ci ha dato ragione, riconoscendo il diritto per gli under 15.
Avv. Claudio Parisi
N.B.: dobbiamo sempre dire grazie all'Avvocato che ci aggiorna di continuo.
ART. 54
Orientamenti successivi alla nota sentenza 40/2020 della sezione regionale di appello Sicilia.
Hi discusso questa mattina a Roma, avanti alla sezione di 1º grado, un ricorso ex art 54 per un militare con meno di 15 anni al 95.
Il Giudice è la Dott.ssa Bombino, che già si è espressa in passato con sentenza favorevoli ai militari, ma si trattava sempre di casi con oltre i 15 anni.
Quindi restava l'incognita di come si sarebbe espressa, sia alla luce della sentenza siciliana, sia sul fatto che mancavano i 15 anni.
Gli avvocati dell'inps (che ormai hanno rinunciato, nella discussione, a ripetere tutte le pappardelle solite, viste le batoste che hanno preso in lungo e largo) puntano ormai tutto sulla sentenza 40/2020, oltre ad insistere sul fatto che il Veneto continua a dare ragione a loro. Sulla questione dei 15 anni, insistono nel richiamare la sentenza 64 di febbraio 2020 della 1ª sez appello che effettivamente aveva dato ragione all'inps nel caso di mitare under 15.
Ho replicato a queste considerazioni, evidenziando:
che le sentenze del Veneto (a prescindere dal fatto che tutte le altre regioni danno ragione a noi) in appello vengono ormai sistematicamente riformate, come è accaduto per la nr 46 / 2018;
quanto alla sentenza siciliana, ho rimarcato che la decisione si fonda sulla presunta applicabilità del comma 9 dell'art 54 (aliquota del 2.20) senza rendersi conto che tale norma era applicabile solo per il militare che cessava dal servizio per raggiunti limiti di età e senza avere maturato i 15 anni alla data di CESSAZIONE dal servizio.
Pertanto non può applicarsi nel nostro caso perché il militare (non cessato per limiti di età) i 15 anni non li aveva al 95, mentre alla cessazione ne ha molti di più, ovvero 35, 40 eccetera.
Peraltro ho evidenziato che la questione del comma 9 è già stata esaminata e demolita in centinaia di sentenze d'appello, tra cui la 228/2019 della 3ª sezione o la 203 della 1ª sezione pubblicata a luglio 2020. Inoltre, ad agosto 2020 (quindi dopo la sentenza siciliana) le sezioni centrali d'appello hanno depositato varie altre sentenze (tra cui 109 e 111/2020) che non hanno minimamente considerato l'isolato precedente siculo.
Sulla questione di non avere i 15 anni, oltre a richiamare decine di sentenze ormai favorevoli in Campania, Calabria, Sardegna, Lombardia, eccetera, non dimenticando varie pronunce parimenti favorevoli della 2ª sezione (310 / 2019, 195 / 2020) ho evidenziato che la stessa 1ª sezione, resasi conto che con la sentenza 64 / 2020 avevano preso una cantonata, ha rivisto il proprio orientamento con la successiva sentenza 73 del mese di luglio, cui sono seguite decine di altre pronunce favorevoli (vedi 203 depositata a luglio) nelle quali hanno spiegato che la 64 è stata, appunto, un errore e, difronte alla richiesta dell'inps di andare alle sezioni riunite, l'hanno rigettata affermando che non c'è alcun contrasto da risolvere, perché l'orientamento è fermo nel ritenere applicabile il 54 anche sotto i 15.
Oggi pomeriggio mi è pervenuto, via pec il dispositivo, con cui anche la Dott.ssa Bombino, credo per la prima volta nel Lazio in 1º grado, ci ha dato ragione, riconoscendo il diritto per gli under 15.
Avv. Claudio Parisi
N.B.: dobbiamo sempre dire grazie all'Avvocato che ci aggiorna di continuo.