art. 54 Polizia di Stato
Re: art. 54 Polizia di Stato
Io ritengo che i pensionati non debbano perdere le speranze sia per ciò che prevede l'art. 27 che l'art. 26 perchè ciò di cui si parla è ancora un disegno di legge, importante, senza dubbio, perchè è la legge di bilancio, ma la definitiva approvazione rientra in un gioco delle parti in causa. Pensate che nel corso dell'esame parlamentare non debbano cercare di portare acqua al proprio mulino i partiti e i sindacati!!! Per questo sono convinto che non bisogna disperare al momento e attendere che si svolgano le discussioni nelle opportune sedi, perchè ogni parte in causa vorrà e dovrà portare qualcosa dalla propria parte. Attendiamo fiduciosi anche se, comunque, una cosa è certa: alla fine, per bene che potrà andare, saranno solo briciole.
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Gianfranco64 »
Credo che una giusta utilità del forum sia quella di fornire informazioni utili.
Vedo che un po’ tutti cadono facilmente in grossolani errori che poi vengono ripetuti da altri.
Il più grosso errore, fatto da un sito è stato quello di indicare la data di decorrenza della finanziaria al 01.01.2021.
La finanziaria in sede di approvazione è quella del 2022, che andrebbe approvata entro il 31.12.2021 e decorrenza 01.01.2022.
Ma vedo che anche sigle sindacali riportano una errata entrata in vigore della legge.
Credo sia legittimo che chi crede di aver subito un torto attui tutte le forme di protesta che ritiene necessarie.
Ma sarebbe opportuno soffermarsi un attimo per considerare , che se esiste l’art 27, lo si deve a persone che hanno portato avanti la problematica e trovato una soluzione.
Non discuto le varie interpretazioni, certo che se si parla senza conoscere l’argomento si rischia di fornire una interpretazione sbagliata.
Naturalmente mi riferisco ai vari comunicati sindacali, con riferimento ad una norma figlia di tanti padri.
Al momento consiglio di attendere gli esiti interpretativi da chi deve attuare la norma, poi eventualmente si potranno attuare le forme di protesta da chi ne risulterebbe danneggiato.
Vedo che un po’ tutti cadono facilmente in grossolani errori che poi vengono ripetuti da altri.
Il più grosso errore, fatto da un sito è stato quello di indicare la data di decorrenza della finanziaria al 01.01.2021.
La finanziaria in sede di approvazione è quella del 2022, che andrebbe approvata entro il 31.12.2021 e decorrenza 01.01.2022.
Ma vedo che anche sigle sindacali riportano una errata entrata in vigore della legge.
Credo sia legittimo che chi crede di aver subito un torto attui tutte le forme di protesta che ritiene necessarie.
Ma sarebbe opportuno soffermarsi un attimo per considerare , che se esiste l’art 27, lo si deve a persone che hanno portato avanti la problematica e trovato una soluzione.
Non discuto le varie interpretazioni, certo che se si parla senza conoscere l’argomento si rischia di fornire una interpretazione sbagliata.
Naturalmente mi riferisco ai vari comunicati sindacali, con riferimento ad una norma figlia di tanti padri.
Al momento consiglio di attendere gli esiti interpretativi da chi deve attuare la norma, poi eventualmente si potranno attuare le forme di protesta da chi ne risulterebbe danneggiato.
Re: art. 54 Polizia di Stato
Ma cosi tanto per capirci.
Il 2,44% allora spetta a tutti i "misti" C.C. GdF ecc (già da prima) e ora anche alla P.di S. Pol Pen ecc. Ma solo per i nuovi pensionati dal 01.01.2022 ?
Il 2,44% allora spetta a tutti i "misti" C.C. GdF ecc (già da prima) e ora anche alla P.di S. Pol Pen ecc. Ma solo per i nuovi pensionati dal 01.01.2022 ?
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Gianfranco64 »
Credo che il sindacato abbia avuto molta educazione e rispetto nel aver fornito una risposta.
Non comprendo cosa non va nella risposta. premesso che sono le stesse cose che sto scrivendo sul forum.
Ma sono sempre pronto al dialogo.
A livello tecnico potresti spiegarmi il perché saresti stato leso di un diritto e subito un danno economico.
Riferisci di colleghi che hanno speso soldi e non sono riusciti a far valere il diritto.
Quindi questo diritto per alcuni enti non era sufficientemente chiaro , quindi costituiva un problema nel far valere tale diritto.
Se avrai la pazienza di leggere i vari post (arruolati 1981/1983) noterai che sono stato tacciato di eresia quando difendevo il diritto degli appartenenti a tutto il comparto, e che proprio in relazione alla norma di armonizzazione del sistema previdenziale del 2010 non poteva esistere tale disparità.
Come pensi che sia stato inserito l’art. 27, per un intuito del ministro o per uno slancio di generosità dello stesso.
Sono un pensionato della Polizia di Stato, fortunatamente sono rientrato nel sistema retributivo, nei miei calcoli, come per tutti i retributivi della Polizia di Stato ho avuto alcuni benefici dell’art. 54. Di fatto potrei dire che la mia pensione è stata calcolata con tale articolo.
Della definizione dell’art 27 non avrei alcun beneficio economico.
Nonostante ciò, a tutela dei misti, tra cui rientri te, da circa due anni ho dovuto redigere 3 relazioni tecniche, per convincere prima i colleghi e poi altri dei motivi per cui al collega Maxgal, andato in pensione con il sistema misto stava subendo la violazione di un diritto ed un danno economico.
Pertanto porta pazienza ed attendi gli eventi, ci sono persone che stanno lavorando per far riconoscere tale diritto.
Se il riconiscimento del diritto fosse stato semplice, i colleghi non avrebbero speso inutilmente dei soldi presso la Corte dei Conti.
Buona pensione.
Non comprendo cosa non va nella risposta. premesso che sono le stesse cose che sto scrivendo sul forum.
Ma sono sempre pronto al dialogo.
A livello tecnico potresti spiegarmi il perché saresti stato leso di un diritto e subito un danno economico.
Riferisci di colleghi che hanno speso soldi e non sono riusciti a far valere il diritto.
Quindi questo diritto per alcuni enti non era sufficientemente chiaro , quindi costituiva un problema nel far valere tale diritto.
Se avrai la pazienza di leggere i vari post (arruolati 1981/1983) noterai che sono stato tacciato di eresia quando difendevo il diritto degli appartenenti a tutto il comparto, e che proprio in relazione alla norma di armonizzazione del sistema previdenziale del 2010 non poteva esistere tale disparità.
Come pensi che sia stato inserito l’art. 27, per un intuito del ministro o per uno slancio di generosità dello stesso.
Sono un pensionato della Polizia di Stato, fortunatamente sono rientrato nel sistema retributivo, nei miei calcoli, come per tutti i retributivi della Polizia di Stato ho avuto alcuni benefici dell’art. 54. Di fatto potrei dire che la mia pensione è stata calcolata con tale articolo.
Della definizione dell’art 27 non avrei alcun beneficio economico.
Nonostante ciò, a tutela dei misti, tra cui rientri te, da circa due anni ho dovuto redigere 3 relazioni tecniche, per convincere prima i colleghi e poi altri dei motivi per cui al collega Maxgal, andato in pensione con il sistema misto stava subendo la violazione di un diritto ed un danno economico.
Pertanto porta pazienza ed attendi gli eventi, ci sono persone che stanno lavorando per far riconoscere tale diritto.
Se il riconiscimento del diritto fosse stato semplice, i colleghi non avrebbero speso inutilmente dei soldi presso la Corte dei Conti.
Buona pensione.
Re: art. 54 Polizia di Stato
Salve,Maxgal64 ha scritto: ↑gio nov 11, 2021 7:32 am Riporto quanto mi è stato risposto ad uno dei quesiti che ho inviato alle varie segreterie sindacati nazionali: …Quanto riportato dal nostro notiziario corrisponde al testo della bozza dell’articolato trasmesso dal Governo alle Camere per l’approvazione della legge di bilancio. La retroattività dell’articolo 27 così come formulato si evince dalla relazione tecnica allegata allo stesso.
Molto opportunamente abbiamo affermato che occorrerà attendere l’approvazione del Parlamento per poter confidare in una riliquidazione dei trattamenti di pensione già erogati poiché è chiaro che stiamo parlando di una bozza e non della norma definitiva che potrebbe essere riscritta e persino cassata (speriamo di no).
Il procedimento legislativo Italiano è articolato poiché prevede il passaggio nelle commissioni e l’approvazione delle due Camere. Inoltre, sulla legge di bilancio grava anche il placet delle autorità sovranazionali Europee.
Non vi è alcun deficit dì veridicità nell’affermazione che “occorre attendere l’approvazione della legge finanziaria da parte del parlamento” poiché è semplicemente così.
La bozza trasmessa dal Governo non scende dal cielo ma è il risultato di un complesso lavoro politico effettuato dal Sindacato.
Per tale ragione abbiamo ritenuto di dover informare la categoria precisando che per quanto riguarda il
Personale già in pensione occorre attendere l’approvazione del Parlamento perché solo dopo quest’atto sarà possibile verificare se la formulazione legislativa definitiva corrisponderà a quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di bilancio trasmesso alle camere.
Spero di essere stato chiaro. …
Direi chiarissimo, tanto quanto la demagogia di una soluzione propagandata che non tutela gli interessi di chi quel diritto lo avrebbe dovuto avere a prescindere da lotte politiche e sindacali. Chiosare sempre con affermazioni che sembrano dimostrare l’aver superato l’impossibile ma non ammettere gli insuccessi e gli aggiustaggi di proforma è il peggio del peggio.
come vado dicendo da giorni è soltanto una bozza pertanto soggetta ad eventuali correzioni stravolgimenti nei vari passaggi... Aspettiamo la fine dell'anno per vedere il testo definitivo della legge...
Saluti
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Robertodeluca »
ART. 27
(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
19
dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per
l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare
all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime
previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di
misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale
in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n.
448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento
normativo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle
finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
ART. 28
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di
un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla
specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della
pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno
utile.
2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro
per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno
2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029,
54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031.
(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
19
dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per
l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare
all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime
previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di
misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale
in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n.
448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento
normativo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle
finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
ART. 28
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di
un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla
specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della
pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno
utile.
2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro
per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno
2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029,
54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031.
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Gianfranco64 »
Per Firefox
Un po’ di pazienza, se sarà possibile verrà pubblicata.
Nel frattempo gradirei una tua opinione, perché nel 1973 il legislatore ha ritenuto necessario inserire l’art 61, che riconosceva ai due corpi ad ordinamento civile gli stessi diritti dei militari, differenziandoli dagli altri dipendenti civili ministeriali?
Un po’ di pazienza, se sarà possibile verrà pubblicata.
Nel frattempo gradirei una tua opinione, perché nel 1973 il legislatore ha ritenuto necessario inserire l’art 61, che riconosceva ai due corpi ad ordinamento civile gli stessi diritti dei militari, differenziandoli dagli altri dipendenti civili ministeriali?
Re: art. 54 Polizia di Stato
@ Gianfranco, prova con una domanda di riserva
Scherzi a parte, premesso che, come ben sai, nemmeno gli Avvocati che difendevano INPS nelle varie sentenze, conoscevano tale articolo e la sua attuale vigenza, così come lo disconoscono moltissimi VVF, dirigenza/amministrazione compresa, non saprei proprio.
Sinceramente avrei preferito i 6 scatti o la maggiorazione di 1/5, perlomeno negli anni in cui realmente serviva a qualcosa, anche perchè qua, nonostante le migliaia di post in merito, parliamo veramente di una pizza ed una birra per i più.

Scherzi a parte, premesso che, come ben sai, nemmeno gli Avvocati che difendevano INPS nelle varie sentenze, conoscevano tale articolo e la sua attuale vigenza, così come lo disconoscono moltissimi VVF, dirigenza/amministrazione compresa, non saprei proprio.
Sinceramente avrei preferito i 6 scatti o la maggiorazione di 1/5, perlomeno negli anni in cui realmente serviva a qualcosa, anche perchè qua, nonostante le migliaia di post in merito, parliamo veramente di una pizza ed una birra per i più.
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Gianfranco64 »
Per Firefox
Conosci benissimo le mie opinioni sul ritenere una ingiustizia il mancato riconoscimento dei sei scatti e delle maggiorazioni al tuo corpo.
Non conosco i dettagli della tua organizzazione, ma credo che sia struttura con due tipi di lavoratori, quelli operativi e gli impiegati amministrativi. Ciò credo che sia di ostacolo per il riconoscimento dei diritti sopradetti. Ma le battaglie sindacali servono a questo.
Se non ultimo da non molto tempo è stata riconosciuta l’equiparazione per gradi e stipendi con la Polizia di Stato.
Il quesito era molto semplice. Comunque passo alla domanda di riserva
Se nel 1973 la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria fossero stati dei corpi ad ordinamento civile, non credi che sarebbero stati inseriti nell’articolo 61. Pertanto, la smilitarizzazione dei due corpi, ha comportatola perdita del titolo di militari, ma sono rimasti i requisiti previsti dall’art 61, ovvero una differenziazione con i dipendenti civili ministeriali.
Spero che anche per il tuo corpo, venga sanata la disparità nonostante la legge di armonizzazione. non conosco le posizioni dei vostri sindacati sull’argomento. A mio modesto pare sarebbero battaglie da fare.
So che ti mancano pochissimi anni alla meritata pensione e spero tu possa vedere la vittoria di questa lotta.
Comunque il recupero dei sei scatti per gli anni passati sul montante contributivo lo vedo difficile per chi ha tanti anni di servizio. Ma anche il riconoscimento nell’anno della pensione risulterebbe rilevante sul Tfs.
Un caro saluto.
Conosci benissimo le mie opinioni sul ritenere una ingiustizia il mancato riconoscimento dei sei scatti e delle maggiorazioni al tuo corpo.
Non conosco i dettagli della tua organizzazione, ma credo che sia struttura con due tipi di lavoratori, quelli operativi e gli impiegati amministrativi. Ciò credo che sia di ostacolo per il riconoscimento dei diritti sopradetti. Ma le battaglie sindacali servono a questo.
Se non ultimo da non molto tempo è stata riconosciuta l’equiparazione per gradi e stipendi con la Polizia di Stato.
Il quesito era molto semplice. Comunque passo alla domanda di riserva
Se nel 1973 la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria fossero stati dei corpi ad ordinamento civile, non credi che sarebbero stati inseriti nell’articolo 61. Pertanto, la smilitarizzazione dei due corpi, ha comportatola perdita del titolo di militari, ma sono rimasti i requisiti previsti dall’art 61, ovvero una differenziazione con i dipendenti civili ministeriali.
Spero che anche per il tuo corpo, venga sanata la disparità nonostante la legge di armonizzazione. non conosco le posizioni dei vostri sindacati sull’argomento. A mio modesto pare sarebbero battaglie da fare.
So che ti mancano pochissimi anni alla meritata pensione e spero tu possa vedere la vittoria di questa lotta.
Comunque il recupero dei sei scatti per gli anni passati sul montante contributivo lo vedo difficile per chi ha tanti anni di servizio. Ma anche il riconoscimento nell’anno della pensione risulterebbe rilevante sul Tfs.
Un caro saluto.
Re: art. 54 Polizia di Stato
Gianfranco però, non ti seguo...
Se volevi il mio parere, per quello che conta, ovvio che PS e PP, indipendentemente dallo status militare o meno, dovevano essere differenziati dal resto dei pubblici dipendenti civili, e quindi, già nel 1973, avere a pieno titolo all'applicazione di coefficiente maggiore, ovvero art. 54.
Anche perchè i VVF mai sono stati militari!
Ma il mio parere poco conta.
Per il resto hai perfettamente ragione, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, unica realtà in Italia, ha impiegati in regime di diritto pubblico che prima si chiamavano SATI (supporto amministrativo tecnico informatico) e oggi sono in un calderone di un pseudo ruolo tecnico che, NULLA ha a che vedere con quello della PS...tanto per fare un esempio.
Persone assunte addirittura dalle liste di collocamento, senza un corso operativo, senza un uniforme che, sia chiaro hanno e devono avere tutti i diritti come lavoratori, ma non come appartenenti a ruoli operativi di un Corpo dello Stato.
Invece i nostri cari sindacati (NON tutti) per anni e ancora oggi gli fanno credere di essere quello che non sono, danneggiando di riflesso la componente operativa.
Mi fermo qua...
Se volevi il mio parere, per quello che conta, ovvio che PS e PP, indipendentemente dallo status militare o meno, dovevano essere differenziati dal resto dei pubblici dipendenti civili, e quindi, già nel 1973, avere a pieno titolo all'applicazione di coefficiente maggiore, ovvero art. 54.
Anche perchè i VVF mai sono stati militari!
Ma il mio parere poco conta.
Per il resto hai perfettamente ragione, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, unica realtà in Italia, ha impiegati in regime di diritto pubblico che prima si chiamavano SATI (supporto amministrativo tecnico informatico) e oggi sono in un calderone di un pseudo ruolo tecnico che, NULLA ha a che vedere con quello della PS...tanto per fare un esempio.
Persone assunte addirittura dalle liste di collocamento, senza un corso operativo, senza un uniforme che, sia chiaro hanno e devono avere tutti i diritti come lavoratori, ma non come appartenenti a ruoli operativi di un Corpo dello Stato.
Invece i nostri cari sindacati (NON tutti) per anni e ancora oggi gli fanno credere di essere quello che non sono, danneggiando di riflesso la componente operativa.
Mi fermo qua...
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Re: art. 54 Polizia di Stato
Messaggio da Gianfranco64 »
Nel 1973 la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria erano corpi militari, per cui già rientravano nell’art 54.
Per i retributivi di tali corpi, nonostante la smilitarizzazione , 1981 per primi e 1990/91 per i secondi, l’INPS ha continuato ad applicare il comma 3 dell’art 54. Solo a seguito delle sentenze l’INPS ha iniziato ad applicare un diverso coefficiente . La Corte dei Conti ha generato la confusione creando pareri contrastanti, ovvero accogliendo i ricorsi dei militari e rigettando quelli dei corpi ad ordinamento civile.
Fino a che si restava sulle sentenze personali, l’INPS era costretta ad applicare ai singoli vincitori dei ricorsi una nuova interpretazione del coefficiente. nel momento in cui con le due sentenze delle corti riunite si è determinato un nuovo coefficiente da applicare in automatico, si è potuto richiedere il riconoscimento di tale aliquota per tutti i corpi del comparto.
Per i retributivi di tali corpi, nonostante la smilitarizzazione , 1981 per primi e 1990/91 per i secondi, l’INPS ha continuato ad applicare il comma 3 dell’art 54. Solo a seguito delle sentenze l’INPS ha iniziato ad applicare un diverso coefficiente . La Corte dei Conti ha generato la confusione creando pareri contrastanti, ovvero accogliendo i ricorsi dei militari e rigettando quelli dei corpi ad ordinamento civile.
Fino a che si restava sulle sentenze personali, l’INPS era costretta ad applicare ai singoli vincitori dei ricorsi una nuova interpretazione del coefficiente. nel momento in cui con le due sentenze delle corti riunite si è determinato un nuovo coefficiente da applicare in automatico, si è potuto richiedere il riconoscimento di tale aliquota per tutti i corpi del comparto.
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